Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 02/07/2025, n. 5016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5016 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 05016/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01740/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Aversa, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego di accesso agli atti e documenti amministrativi richiesti in data 28.02.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rappresenta la ricorrente che So.ge.r.t. S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., quale affidataria della riscossione coattiva del Comune di Aversa (CE), ente creditore, in data 14.02.2025, notificava alla società ricorrente l’avviso di accertamento n. 2024/55 del 13.08.2024, recante l’intimazione al pagamento del canone “Mercato 2021” (contratto n. 5764), per un importo di euro 13.723,77, minacciando l’avvio di azioni esecutive in caso di mancato versamento.
Apprendeva che era stata inoltrata al suo indirizzo la “ messa in mora prot. n. 62986 del 13/12/2022 ”, assertivamente notificata il 14.12.2022.
In data 28 febbraio 2025, la ricorrente chiedeva, pertanto, alla So.GE. R.T. di accedere alla seguente documentazione: “Messa in mora n. prot. 62986 del 13.12.2022 notificata il 14.12.2022; relazione di notifica del 14.12.2022;ogni altro atto a esso allegato, preordinato, connesso e/o consequenziale”.
La So.Ge.R.T. S.p.A., con PEC del 03.03.2025, riscontrava l’istanza, comunicando che gli atti richiesti erano di competenza del Comune di Aversa il quale, tuttavia, rimaneva inerte, oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della istanza.
Di qui la proposizione del ricorso all’odierno esame in cui è dedotta la violazione degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 ed è rappresentata l’attualità e la natura difensiva dell’interesse alla conoscenza degli atti richiesti.
Si è costituito il Comune di Aversa il quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso rilevando la pendenza tra le parti di un contenzioso dinanzi all’A.G.O. avente ad oggetto le pretese creditorie del Comune nei confronti della ricorrente ed al quale è riferibile anche l’istanza di accesso, oggetto del presente giudizio.
Il Comune precisa anche che nel giudizio civile sono stati depositati gli atti oggetto della istanza di accesso.
Secondo la prospettiva del Comune, dunque, la ricorrente avrebbe dovuto chiedere al giudice civile che venisse disposto il deposito della documentazione richiesta.
Ciò posto, va rilevato in primis che il Comune non fornisce prova della presenza nel giudizio civile – dove peraltro la ricorrente era rappresentata da procuratori diversi dall’odierno patrocinatore – degli atti oggetto della istanza di accesso.
In secondo luogo, va rilevato che la giurisprudenza ha ormai chiarito anche il principio per cui “ l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210,211 e 213 c.p.c. ” , ribadendo che ai fini dell’accesso rileva il “ nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare ”.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto e va ordinato al Comune di Aversa di consentire l’accesso alla documentazione richiesta, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla notificazione ad istanza di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inerzia oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Caserta con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente, provvederà nell’ulteriore termine di trenta giorni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Aversa di consentire l’accesso alla documentazione richiesta, entro trenta giorni.
Nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Caserta
Condanna il Comune di Aversa al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese del giudizio che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato se versato da attribuirsi all’avvocato Fabio Roselli che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.