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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 648/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
648/2024 RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to Fabio Iannaccone del Foro di Bologna nonché dall'Avv.to Francesco
Pruccoli del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del primo, sito in Bologna, Via Rialto, n. 9;
OPPONENTE contro
, C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Eugenio Bossi del Foro di Spezia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in La Spezia, Via Manzoni, n. 46;
OPPOSTA
nonché contro
, con sede legale in Parma, Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_2
OPPOSTO
nonché contro
Controparte_3
(C.F. ), con sede in Roma,
[...] P.IVA_2
in persona del per l'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso, in Controparte_4
virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.to Salvatore Catamo del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale per l'Emilia-
Romagna dell , siti in Parma, Via Abbeveratoia, n. 71/a; CP_3
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 18.06.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio ,
[...] Controparte_1
e proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_5 CP_3 Premettendo, dunque, che la suddetta intimazione di pagamento era stata notificata in data 9.05.2024 ed aveva ad oggetto i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 37820140001900139000 nonché quelli di cui alla cartella di pagamento n.
07820140003461740000 (doc. 1 fasc. parte ricorrente) – eccepiva l'illegittimità dell'atto sotto molteplici profili.
In primo luogo, deduceva la mancata notificazione degli avvisi di addebito/cartelle di pagamento sottesi all'intimazione impugnata, con conseguenza inefficacia della stessa e annullabilità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall'Istituto previdenziale ovvero dall'Istituto assicuratore.
In secondo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti oggetto dei predetti avvisi, prevista dall'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, essendo la cartella esattoriale non opposta, per pacifica giurisprudenza, non assimilabile a un titolo giudiziale, con la conseguenza per cui non poteva trovare applicazione l'ordinario termine decennale.
In terzo luogo, evidenziava l'illegittimo contegno assunto dall , il quale – CP_3
nell'ingiungere all'odierno opponente la somma di cui all'intimazione di pagamento in controversia – aveva violato la disposizione di cui all'art. 4 del d.l. 119/2018, convertito in l. 136/2018 – rubricato “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010” – che così dispone: “
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.”.
Il contribuente deduceva, inoltre, che, da una recente visura presso l'archivio P.R.A., risultava un provvedimento di fermo sulla propria autovettura – mai notificato all'ingiunto - per un importo pari ad euro 19.469,38 (doc. 2 fasc. parte ricorrente), presumibilmente inerente alle medesime pretese creditorie.
Chiedeva, dunque, la sospensione, anche inaudita altera parte, e l'annullamento dei provvedimenti opposti, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE/CAUTELARE
dichiarare, per i motivi dedotti in atti, con fissazione di apposita udienza o anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia del provvedimento di fermo amministrativo del 09.02.2024 emessa dall' , sede CP_1 Controparte_1
di Parma.
Le ragioni riposano non solo nell'efficacia immediata del provvedimento di fermo che rende inutilizzabile l'unica autovettura presente nel nucleo familiare del ricorrente, ma anche e soprattutto nell'impossibilità per il sig. di Parte_1
raggiungere il proprio luogo di lavoro.
Il tutto considerando che l'eventuale concessione della chiesta misura cautelare non sarebbe contraria all'interesse pubblico trattandosi di provvedimento di fermo conseguente a pretese creditorie palesemente non dovute, data l'illegittima attività dell' . Controparte_6
NEL MERITO
accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in atti, non dovuta la somma di euro 14.057,62 risultante dall'avviso di addebito (n. 37820140001900139000)
e dalla cartella “ ” (n. 07820140003461740000) sottesi all'intimazione CP_3
di pagamento notificata al ricorrente e, per l'effetto, annullare tutti i relativi atti (avviso, cartella e atto di intimazione) e/o dichiararli nulli.
di conseguenza, annullare il provvedimento di fermo amministrativo, come risultante dall'allegata visura PRA (doc. 2). Inoltre, dichiarare che non sono dovute le somme inerenti i diritti di notifica, interessi di mora, spese per procedura esecutiva ed ogni altro importo conseguente o connesso ai crediti contestati (sanzioni e interessi).
NEL MERITO, in subordine:
nella denegata ipotesi, non creduta, del mancato accoglimento della domanda principale, si chiede di accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in atti, la diversa somma dovuta dal ricorrente e comunque l'annullamento del Parte_1
relativo provvedimento di fermo amministrativo oggi gravato.
IN ORDINE ALLE SPESE:
- con vittoria di spese e compensi, più oneri di legge, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori, nonché il rimborso del costo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. del 30.05.2002, n. 115, qualora dovuto”.
1.2. Con memoria difensiva del 4.07.2024, si costituiva in giudizio
[...]
, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_1
per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
1.3. Con memoria difensiva del 13.08.2024, si costituiva in giudizio , eccependo CP_5
l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai sensi del D.Lgs. n.
46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
Affermava, anzitutto, la legittimità dell'intimazione di pagamento stante l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito contestato e sottolineava l'intangibilità della pretesa in ragione della sua mancata impugnazione nei termini di legge.
Evidenziava, poi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando che erano stati validamente notificati, medio tempore, atti interruttivi del termine prescrizionale,
e considerando le sospensioni dei termini di prescrizione disposte dal D.L. n. 18 del
2020. Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'integrale rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.4. Con memoria del 26.07.2024, si costituiva in giudizio il quale CP_3
evidenziava, da un lato, il proprio difetto di legittimazione passiva, e, dall'altro,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione - rilevando che erano stati validamente notificati, medio tempore, atti interruttivi del termine prescrizionale - nonché della doglianza relativa al mancato annullamento/stralcio “automatico” della cartella CP_3
trattandosi, nell'ipotesi in controversia, di credito superiore ai 1.000 euro.
1.5. La causa veniva istruita, dunque, alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.6. All'udienza del giorno 18.03.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, appare utile evidenziare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46 del 1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento
(ovvero dell'avviso di addebito); b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. per questioni attinenti, non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615, comma 2, c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), anche in questo caso da proporre dinnanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma
2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal
D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento (o all'avviso di addebito) siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene, sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n.
46 del 1999 - a norma del quale il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile - sia in quella dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo - a norma del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602 del
1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo) dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
2.2. Preliminarmente deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva in capo al correttamente evocata in giudizio, giacché Controparte_7
l'agente della riscossione è soggetto dal quale promana l'atto impugnato e, peraltro, contraddittore necessario in considerazione di contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto impugnato.
Sempre preliminarmente si ritiene sussistente la concorrente legittimazione passiva di e di (quali soggetti titolari del credito, che sono, pertanto, CP_5 CP_3
legittimati a contraddire rispetto alle eccezioni che pongono in discussione la sussistenza della pretesa azionata), avendo l'opponente fatto valere nell'ambito presente giudizio (anche) una causa estintiva del credito, in tal modo radicando il titolo e l'interesse a contrastare detta eccezione (Cassazione civile sez. lav. 30 settembre 2019 n. 24371).
2.3. Tanto premesso, i motivi di opposizione relativi a vizi formali, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento, sono inammissibili siccome proposti dopo la scadenza del termine decadenziale (data di notifica dell'intimazione di pagamento:
9.05.2024/data deposito del ricorso: 18.06.2024).
Parimenti è a dirsi – stante il regolare perfezionamento della procedura di notificazione, tanto in relazione all'avviso di addebito n. 37820140001900139000,
(notificato tramite messo comunale in data 22.12.2015), quanto in relazione alla cartella di pagamento n. 07820140003461740000 (notificata a mezzo posta in data
15.12.2014) - con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi – per vero nemmeno formalmente eccepita - con riguardo alla quale l'opposizione è da qualificarsi come opposizione al ruolo, proponibile, come tale, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 46/99, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento.
A diversa conclusione deve giungersi con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, prescrizione eccepita con riguardo all'avviso di addebito nonché alla cartella di pagamento oggetto di impugnazione.
Si tratta, invero, di questione che involge il merito della pretesa contributiva e che, quindi, sfugge all'ambito di applicazione del citato art. 617 c.p.c. rientrando nella previsione di cui all'art. 615 c.p.c. per la quale non vi sono termini di decadenza.
2.4. Con riguardo alla predetta doglianza, occorre evidenziare, come dedotto anche dall'Amministrazione convenuta, che l'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, ha introdotto una speciale causa di sospensione della prescrizione in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali.
Tale disposizione - rubricata “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” - dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a 129 giorni - non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione.
A sua volta, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
causa di sospensione che si aggiunge, dunque, a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina - analogamente a quanto si è precisato con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 - la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
La lettura coordinata delle due norme - articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 e articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 - che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione caratterizzati dalla soluzione di continuità, può dare luogo a diverse fattispecie, analiticamente individuate dall con circolare CP_5
n. 126 del 10.08.2021:
“
4.1 Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020
e il 30 giugno 2020.
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all'originario termine di maturazione della prescrizione. Per la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi con i quali individuare la regola attraverso cui determinare il nuovo termine di scadenza della prescrizione:
“a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile secondo gli esempi indicati nei punti a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data compresa tra il 1° luglio 2020 e il 6 novembre 2020 in cui è stato notificato l'atto interruttivo.
Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
4.2 Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dal
1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020).
Anche per questa ipotesi, al fine di agevolare la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi, che consentono di individuare la regola per stabilire il nuovo termine di maturazione della prescrizione:
a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 1° luglio 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 6 novembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, secondo la regola di cui agli esempi a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione
è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell'atto interruttivo compresa tra il 6 novembre 2020 e il 30 dicembre 2020. Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
c) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Tenuto conto che, a decorrere dalla stessa data, per effetto dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, opera l'ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, l'atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data del 1° luglio 2021 (dal 24 agosto
2020 + 129 giorni + 182 giorni)”.
Orbene, nel caso di specie, anche considerando la sospensione della prescrizione, il credito sotteso all'avviso di addebito n. 37820140001900139000 risulta essere già prescritto.
Invero - evidenziando che il primo atto interruttivo della prescrizione validamente notificato dall'Ente Riscossore (ossia l'intimazione di pagamento n.
07820229001264459 000 notificata, in data 14.04.2022, da parte l [...] [...] Controparte_8 1 – occorre rilevare che, anche considerando i 311 giorni di sospensione in virtù della disciplina emergenziale (a fronte della naturale scadenza del 22.12.2020, il termine risulta slittato al 29.10.2021), la prescrizione risultava, al momento della notificazione della predetta intimazione di pagamento, già spirata. 1 Per contro, la procedura notificatoria dell'intimazione di pagamento n. 07820199001218523 000, asseritamente notificata in data 25.07.2019, non si è perfezionata. L'art. 140 c.p.c. (che contiene la disciplina della notificazione in caso di irreperibilità relativa o di rifiuto di ricevere la copia) prevede che “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. La giurisprudenza ha precisato, a tal proposito, che gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre, ed in particolare: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito. A riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è nulla la notificazione eseguita ai sensi della norma suddetta, in caso di omissione di uno di tali adempimenti (nella specie l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario), restando, peraltro, tale nullità sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale” (Cass. 11713/2011). ... la sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010 specifica che con il ricevimento della raccomandata informativa (cfr. ultime due righe della motivazione) si concreta la conoscibilità dell'atto, che, comunque, si presume trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (e non ricezione come deduce parte ricorrente). Si badi che il perfezionamento della notifica trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata, rileva soltanto nell'ipotesi in cui la raccomandata non sia stata ricevuta, diversamente dal caso di specie, in cui è stata ricevuta il 02.12.2006. Da questa data la parte ricorrente è stata posta in condizione di conoscere l'atto di citazione” (Cassazione civile sez. VI, 02/10/2015, n.19772).
Ne deriva - in breve - che (a) nell'ipotesi in cui il destinatario, già risultato relativamente irreperibile al momento del primo tentativo di notifica, abbia poi ricevuto effettivamente la spedizione della (successiva) raccomandata informativa, la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona al momento della effettiva ricezione di tale raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, e che (b) nella diversa ipotesi in cui il destinatario, già risultato relativamente irreperibile al momento del primo tentativo di notifica, non abbia ricevuto neppure la spedizione della (successiva) raccomandata informativa, in quanto risultato di nuovo relativamente irreperibile, la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona soltanto con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa.
Nel caso di specie, la parte convenuta ha dedotto di aver regolarmente notificato le cartelle CP_9 di pagamento opposte. E, tuttavia, l'agente della riscossione non ha fornito la prova di aver compiuto tutti gli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c., e, in particolare, di aver inviato la raccomandata informativa a seguito della riscontrata irreperibilità relativa del destinatario. Alla stregua delle considerazioni svolte, in accoglimento dell'opposizione, deve essere annullato l'avviso di addebito n. 37820140001900139000, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dal contribuente a tale titolo, essendosi le pretese ivi azionate prescritte.
2.5. Parimenti è a dirsi con riguardo al credito di cui alla cartella di pagamento n.
07820140003461740000, notificata in data 15.12.2014.
Invero - evidenziando che il primo atto interruttivo della prescrizione validamente notificato dall'Ente Riscossore (ossia l'intimazione di pagamento n.
07820229001264459 000 notificata, in data 14.04.2022, da parte l
[...]
) – occorre rilevare che la prescrizione risultava, al momento Controparte_1
della notificazione della predetta intimazione di pagamento, già spirata.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in accoglimento dell'opposizione, deve essere annullata la cartella di pagamento n. 07820140003461740000, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dal contribuente a tale titolo, essendosi le pretese ivi azionate prescritte.
2.6. Alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere, dunque, integralmente accolta.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico dell'Ente Riscossore.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia previdenziale in relazione allo scaglione di valore ricompreso da € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, dichiara l'insussistenza dei crediti oggetto dell'avviso di addebito n. 37820140001900139000 nonché della cartella di pagamento n.
07820140003461740000 per intervenuta prescrizione.
2. Condanna , in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, spese che si liquidano in euro 4.000 per compensi professionali, oltre
[...]
spese generali e accessori come per legge, somme da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti nei restanti rapporti.
Così deciso in Parma, il giorno 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07820249002330281000 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), notificata in data 9.05.2024, a mezzo della quale l aveva intimato al ricorrente, Controparte_1
il pagamento della somma complessiva di € 14.057,62, limitatamente ai crediti sottesi all'avviso di Addebito n. 37820140001900139000, intimante il pagamento dell'importo di € 12.223,20 nonché alla cartella di pagamento n.
07820140003461740000, intimante il pagamento dell'importo di euro 1.834,42.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
648/2024 RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to Fabio Iannaccone del Foro di Bologna nonché dall'Avv.to Francesco
Pruccoli del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del primo, sito in Bologna, Via Rialto, n. 9;
OPPONENTE contro
, C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Eugenio Bossi del Foro di Spezia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in La Spezia, Via Manzoni, n. 46;
OPPOSTA
nonché contro
, con sede legale in Parma, Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_2
OPPOSTO
nonché contro
Controparte_3
(C.F. ), con sede in Roma,
[...] P.IVA_2
in persona del per l'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso, in Controparte_4
virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.to Salvatore Catamo del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale per l'Emilia-
Romagna dell , siti in Parma, Via Abbeveratoia, n. 71/a; CP_3
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 18.06.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio ,
[...] Controparte_1
e proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_5 CP_3 Premettendo, dunque, che la suddetta intimazione di pagamento era stata notificata in data 9.05.2024 ed aveva ad oggetto i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 37820140001900139000 nonché quelli di cui alla cartella di pagamento n.
07820140003461740000 (doc. 1 fasc. parte ricorrente) – eccepiva l'illegittimità dell'atto sotto molteplici profili.
In primo luogo, deduceva la mancata notificazione degli avvisi di addebito/cartelle di pagamento sottesi all'intimazione impugnata, con conseguenza inefficacia della stessa e annullabilità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall'Istituto previdenziale ovvero dall'Istituto assicuratore.
In secondo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti oggetto dei predetti avvisi, prevista dall'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, essendo la cartella esattoriale non opposta, per pacifica giurisprudenza, non assimilabile a un titolo giudiziale, con la conseguenza per cui non poteva trovare applicazione l'ordinario termine decennale.
In terzo luogo, evidenziava l'illegittimo contegno assunto dall , il quale – CP_3
nell'ingiungere all'odierno opponente la somma di cui all'intimazione di pagamento in controversia – aveva violato la disposizione di cui all'art. 4 del d.l. 119/2018, convertito in l. 136/2018 – rubricato “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010” – che così dispone: “
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.”.
Il contribuente deduceva, inoltre, che, da una recente visura presso l'archivio P.R.A., risultava un provvedimento di fermo sulla propria autovettura – mai notificato all'ingiunto - per un importo pari ad euro 19.469,38 (doc. 2 fasc. parte ricorrente), presumibilmente inerente alle medesime pretese creditorie.
Chiedeva, dunque, la sospensione, anche inaudita altera parte, e l'annullamento dei provvedimenti opposti, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE/CAUTELARE
dichiarare, per i motivi dedotti in atti, con fissazione di apposita udienza o anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia del provvedimento di fermo amministrativo del 09.02.2024 emessa dall' , sede CP_1 Controparte_1
di Parma.
Le ragioni riposano non solo nell'efficacia immediata del provvedimento di fermo che rende inutilizzabile l'unica autovettura presente nel nucleo familiare del ricorrente, ma anche e soprattutto nell'impossibilità per il sig. di Parte_1
raggiungere il proprio luogo di lavoro.
Il tutto considerando che l'eventuale concessione della chiesta misura cautelare non sarebbe contraria all'interesse pubblico trattandosi di provvedimento di fermo conseguente a pretese creditorie palesemente non dovute, data l'illegittima attività dell' . Controparte_6
NEL MERITO
accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in atti, non dovuta la somma di euro 14.057,62 risultante dall'avviso di addebito (n. 37820140001900139000)
e dalla cartella “ ” (n. 07820140003461740000) sottesi all'intimazione CP_3
di pagamento notificata al ricorrente e, per l'effetto, annullare tutti i relativi atti (avviso, cartella e atto di intimazione) e/o dichiararli nulli.
di conseguenza, annullare il provvedimento di fermo amministrativo, come risultante dall'allegata visura PRA (doc. 2). Inoltre, dichiarare che non sono dovute le somme inerenti i diritti di notifica, interessi di mora, spese per procedura esecutiva ed ogni altro importo conseguente o connesso ai crediti contestati (sanzioni e interessi).
NEL MERITO, in subordine:
nella denegata ipotesi, non creduta, del mancato accoglimento della domanda principale, si chiede di accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in atti, la diversa somma dovuta dal ricorrente e comunque l'annullamento del Parte_1
relativo provvedimento di fermo amministrativo oggi gravato.
IN ORDINE ALLE SPESE:
- con vittoria di spese e compensi, più oneri di legge, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori, nonché il rimborso del costo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. del 30.05.2002, n. 115, qualora dovuto”.
1.2. Con memoria difensiva del 4.07.2024, si costituiva in giudizio
[...]
, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_1
per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
1.3. Con memoria difensiva del 13.08.2024, si costituiva in giudizio , eccependo CP_5
l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai sensi del D.Lgs. n.
46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
Affermava, anzitutto, la legittimità dell'intimazione di pagamento stante l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito contestato e sottolineava l'intangibilità della pretesa in ragione della sua mancata impugnazione nei termini di legge.
Evidenziava, poi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando che erano stati validamente notificati, medio tempore, atti interruttivi del termine prescrizionale,
e considerando le sospensioni dei termini di prescrizione disposte dal D.L. n. 18 del
2020. Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'integrale rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.4. Con memoria del 26.07.2024, si costituiva in giudizio il quale CP_3
evidenziava, da un lato, il proprio difetto di legittimazione passiva, e, dall'altro,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione - rilevando che erano stati validamente notificati, medio tempore, atti interruttivi del termine prescrizionale - nonché della doglianza relativa al mancato annullamento/stralcio “automatico” della cartella CP_3
trattandosi, nell'ipotesi in controversia, di credito superiore ai 1.000 euro.
1.5. La causa veniva istruita, dunque, alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.6. All'udienza del giorno 18.03.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, appare utile evidenziare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46 del 1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento
(ovvero dell'avviso di addebito); b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. per questioni attinenti, non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615, comma 2, c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), anche in questo caso da proporre dinnanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma
2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal
D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento (o all'avviso di addebito) siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene, sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n.
46 del 1999 - a norma del quale il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile - sia in quella dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo - a norma del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602 del
1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo) dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
2.2. Preliminarmente deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva in capo al correttamente evocata in giudizio, giacché Controparte_7
l'agente della riscossione è soggetto dal quale promana l'atto impugnato e, peraltro, contraddittore necessario in considerazione di contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto impugnato.
Sempre preliminarmente si ritiene sussistente la concorrente legittimazione passiva di e di (quali soggetti titolari del credito, che sono, pertanto, CP_5 CP_3
legittimati a contraddire rispetto alle eccezioni che pongono in discussione la sussistenza della pretesa azionata), avendo l'opponente fatto valere nell'ambito presente giudizio (anche) una causa estintiva del credito, in tal modo radicando il titolo e l'interesse a contrastare detta eccezione (Cassazione civile sez. lav. 30 settembre 2019 n. 24371).
2.3. Tanto premesso, i motivi di opposizione relativi a vizi formali, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento, sono inammissibili siccome proposti dopo la scadenza del termine decadenziale (data di notifica dell'intimazione di pagamento:
9.05.2024/data deposito del ricorso: 18.06.2024).
Parimenti è a dirsi – stante il regolare perfezionamento della procedura di notificazione, tanto in relazione all'avviso di addebito n. 37820140001900139000,
(notificato tramite messo comunale in data 22.12.2015), quanto in relazione alla cartella di pagamento n. 07820140003461740000 (notificata a mezzo posta in data
15.12.2014) - con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi – per vero nemmeno formalmente eccepita - con riguardo alla quale l'opposizione è da qualificarsi come opposizione al ruolo, proponibile, come tale, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 46/99, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento.
A diversa conclusione deve giungersi con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, prescrizione eccepita con riguardo all'avviso di addebito nonché alla cartella di pagamento oggetto di impugnazione.
Si tratta, invero, di questione che involge il merito della pretesa contributiva e che, quindi, sfugge all'ambito di applicazione del citato art. 617 c.p.c. rientrando nella previsione di cui all'art. 615 c.p.c. per la quale non vi sono termini di decadenza.
2.4. Con riguardo alla predetta doglianza, occorre evidenziare, come dedotto anche dall'Amministrazione convenuta, che l'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, ha introdotto una speciale causa di sospensione della prescrizione in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali.
Tale disposizione - rubricata “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” - dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a 129 giorni - non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione.
A sua volta, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
causa di sospensione che si aggiunge, dunque, a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina - analogamente a quanto si è precisato con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 - la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
La lettura coordinata delle due norme - articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 e articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 - che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione caratterizzati dalla soluzione di continuità, può dare luogo a diverse fattispecie, analiticamente individuate dall con circolare CP_5
n. 126 del 10.08.2021:
“
4.1 Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020
e il 30 giugno 2020.
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all'originario termine di maturazione della prescrizione. Per la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi con i quali individuare la regola attraverso cui determinare il nuovo termine di scadenza della prescrizione:
“a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile secondo gli esempi indicati nei punti a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data compresa tra il 1° luglio 2020 e il 6 novembre 2020 in cui è stato notificato l'atto interruttivo.
Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
4.2 Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dal
1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020).
Anche per questa ipotesi, al fine di agevolare la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi, che consentono di individuare la regola per stabilire il nuovo termine di maturazione della prescrizione:
a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 1° luglio 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 6 novembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, secondo la regola di cui agli esempi a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione
è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell'atto interruttivo compresa tra il 6 novembre 2020 e il 30 dicembre 2020. Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
c) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Tenuto conto che, a decorrere dalla stessa data, per effetto dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, opera l'ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, l'atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data del 1° luglio 2021 (dal 24 agosto
2020 + 129 giorni + 182 giorni)”.
Orbene, nel caso di specie, anche considerando la sospensione della prescrizione, il credito sotteso all'avviso di addebito n. 37820140001900139000 risulta essere già prescritto.
Invero - evidenziando che il primo atto interruttivo della prescrizione validamente notificato dall'Ente Riscossore (ossia l'intimazione di pagamento n.
07820229001264459 000 notificata, in data 14.04.2022, da parte l [...] [...] Controparte_8 1 – occorre rilevare che, anche considerando i 311 giorni di sospensione in virtù della disciplina emergenziale (a fronte della naturale scadenza del 22.12.2020, il termine risulta slittato al 29.10.2021), la prescrizione risultava, al momento della notificazione della predetta intimazione di pagamento, già spirata. 1 Per contro, la procedura notificatoria dell'intimazione di pagamento n. 07820199001218523 000, asseritamente notificata in data 25.07.2019, non si è perfezionata. L'art. 140 c.p.c. (che contiene la disciplina della notificazione in caso di irreperibilità relativa o di rifiuto di ricevere la copia) prevede che “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. La giurisprudenza ha precisato, a tal proposito, che gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre, ed in particolare: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito. A riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è nulla la notificazione eseguita ai sensi della norma suddetta, in caso di omissione di uno di tali adempimenti (nella specie l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario), restando, peraltro, tale nullità sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale” (Cass. 11713/2011). ... la sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010 specifica che con il ricevimento della raccomandata informativa (cfr. ultime due righe della motivazione) si concreta la conoscibilità dell'atto, che, comunque, si presume trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (e non ricezione come deduce parte ricorrente). Si badi che il perfezionamento della notifica trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata, rileva soltanto nell'ipotesi in cui la raccomandata non sia stata ricevuta, diversamente dal caso di specie, in cui è stata ricevuta il 02.12.2006. Da questa data la parte ricorrente è stata posta in condizione di conoscere l'atto di citazione” (Cassazione civile sez. VI, 02/10/2015, n.19772).
Ne deriva - in breve - che (a) nell'ipotesi in cui il destinatario, già risultato relativamente irreperibile al momento del primo tentativo di notifica, abbia poi ricevuto effettivamente la spedizione della (successiva) raccomandata informativa, la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona al momento della effettiva ricezione di tale raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, e che (b) nella diversa ipotesi in cui il destinatario, già risultato relativamente irreperibile al momento del primo tentativo di notifica, non abbia ricevuto neppure la spedizione della (successiva) raccomandata informativa, in quanto risultato di nuovo relativamente irreperibile, la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona soltanto con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa.
Nel caso di specie, la parte convenuta ha dedotto di aver regolarmente notificato le cartelle CP_9 di pagamento opposte. E, tuttavia, l'agente della riscossione non ha fornito la prova di aver compiuto tutti gli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c., e, in particolare, di aver inviato la raccomandata informativa a seguito della riscontrata irreperibilità relativa del destinatario. Alla stregua delle considerazioni svolte, in accoglimento dell'opposizione, deve essere annullato l'avviso di addebito n. 37820140001900139000, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dal contribuente a tale titolo, essendosi le pretese ivi azionate prescritte.
2.5. Parimenti è a dirsi con riguardo al credito di cui alla cartella di pagamento n.
07820140003461740000, notificata in data 15.12.2014.
Invero - evidenziando che il primo atto interruttivo della prescrizione validamente notificato dall'Ente Riscossore (ossia l'intimazione di pagamento n.
07820229001264459 000 notificata, in data 14.04.2022, da parte l
[...]
) – occorre rilevare che la prescrizione risultava, al momento Controparte_1
della notificazione della predetta intimazione di pagamento, già spirata.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in accoglimento dell'opposizione, deve essere annullata la cartella di pagamento n. 07820140003461740000, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dal contribuente a tale titolo, essendosi le pretese ivi azionate prescritte.
2.6. Alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere, dunque, integralmente accolta.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico dell'Ente Riscossore.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia previdenziale in relazione allo scaglione di valore ricompreso da € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, dichiara l'insussistenza dei crediti oggetto dell'avviso di addebito n. 37820140001900139000 nonché della cartella di pagamento n.
07820140003461740000 per intervenuta prescrizione.
2. Condanna , in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, spese che si liquidano in euro 4.000 per compensi professionali, oltre
[...]
spese generali e accessori come per legge, somme da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti nei restanti rapporti.
Così deciso in Parma, il giorno 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07820249002330281000 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), notificata in data 9.05.2024, a mezzo della quale l aveva intimato al ricorrente, Controparte_1
il pagamento della somma complessiva di € 14.057,62, limitatamente ai crediti sottesi all'avviso di Addebito n. 37820140001900139000, intimante il pagamento dell'importo di € 12.223,20 nonché alla cartella di pagamento n.
07820140003461740000, intimante il pagamento dell'importo di euro 1.834,42.