Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5145/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso su ricorso depositato in data 17/12/2024 da
1) Parte_1
Nato a Fermo (FM) il 23 novembre 1975 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]; con l'Avv. Silvia Biagioni del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Fermo (FM) Corso Cavour n. 43;
e
2) Parte_2
Nata a Porto San Giorgio (FM) il 3 maggio 1974 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]; con l'Avv. Silvia Biagioni del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Fermo (FM) Corso Cavour n. 43;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Fermo in data 06.09.2009, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni (anno 2009 atto n. 29 parte I Ufficio I).
dall'unione è nata una FI: nata ad [...] il [...], cittadina italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in pagina 1 di 5
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita a Fermo (FM), in via C. Mazzoni, n. 35 viene assegnata, con tutta la mobilia ivi contenuta, alla sig.ra , la quale continuerà a vivere nella predetta abitazione Parte_2 Per unitamente alla FI , che sarà ivi prevalentemente collocata. I costi delle utenze (Luce, acqua, gas,
Tari, ecc.) e le spese condominiali relative all'immobile saranno a carico della sig.ra 3. Il sig. Pt_2
lasciando la casa familiare, fisserà la sua residenza nella abitazione sita in via R. Mallio n. 6, Pt_1 provvederà a portare con sé tutti gli effetti ed i beni di natura ed uso personale, nonché eventuali ulteriori beni, previo accordo con la coniuge.
4. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere, allo stato, al loro mantenimento in modo autonomo, rinunciando, dunque, a qualsiasi richiesta di mantenimento e/o di alimenti da porre a carico di uno di essi a favore dell'altro.
5. Il sig. in considerazione della circostanza che, allo stato, percepisce redditi maggiori della Pt_1 sig.ra provvederà all'integrale pagamento delle residue rate del mutuo fondiario cointestato Pt_2 contratto con la Banca Intesa San Paolo s.p.a. per l'acquisto della casa di proprietà, sita in Fermo, via
C. Mazzoni, n. 35; sin da ora si impegna a manlevare la sig.ra da ogni eventuale richiesta Pt_2 mossa nei suoi confronti dalla suddetta Banca in relazione al predetto mutuo;
6. La vettura di marca Toyota Aygo, targata DE195DD, di proprietà della sig.ra viene Parte_2 definitivamente attribuita a quest'ultima, la vettura Volkswagen Golf, targata FH604ZE, di proprietà del sig. viene definitivamente attribuita a quest'ultimo; Pt_1
7. Quanto al rapporto di conto corrente (c/c n. 1000/2444) in essere presso la Banca Intesa San Paolo
s.p.a., cointestato ad entrambi i coniugi, la sig.ra riconosce che le somme ivi accantonate sono Pt_2 integralmente di proprietà del sig. i coniugi si impegnano a chiudere il rapporto di conto Pt_1 corrente e tutte le somme ivi depositate a tale data saranno riconosciute di proprietà del sig. e Pt_1 potranno essere da questo versate in altro conto corrente personale;
Per 8. I coniugi intendono occuparsi dell'affido della FI minore in modalità condivisa. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la FI, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno adottate dal genitore con il quale la minore di volta in volta si verrà a trovare.
9. I coniugi redigono, a tal fine, un comune e condiviso programma genitoriale, il quale troverà Per applicazione fino al compimento della maggiore età di;
a. La minore vivrà prevalentemente con la madre presso la casa familiare, sita in Fermo, via C. Mazzoni
n. 35, dove manterrà la propria residenza;
b. nel periodo infrasettimanale il padre terrà con sé la FI 2 pomeriggi alla settimana, dalla uscita da scuola sino alle ore 23:00, per poi riaccompagnarla presso la abitazione;
i pomeriggi saranno individuati compatibilmente con le esigenze lavorative del genitore e con quelle scolastiche, sportive e/o ludiche della minore, tenuto conto anche della volontà di quest'ultima.
pagina 2 di 5 c. È onere del genitore con il quale la minore si trova, portarla e andarla a prendere ad eventuali impegni e corsi dalla stessa frequentati nei giorni in cui sarà allo stesso affidato, salvo diverso accordo con la coniuge e/o impedimenti che dovranno essere comunicati all'altro coniuge preventivamente;
d. Il sig. terrà con sé due fine settimana al mese la FI, dal sabato, all'uscita da scuola, alle Pt_1 ore 23:00 di domenica;
la minore trascorrerà con la madre i restanti fine settimana del mese. Per e. Nel periodo estivo trascorrerà almeno una settimana consecutiva con ciascun genitore;
i coniugi si obbligano a comunicare e concordare, entro il 15 giugno di ogni anno, il periodo di almeno sette giorni continuativi da trascorrere con la FI, tenuto conto anche della volontà di quest'ultima;
f. La minore trascorrerà negli anni dispari la prima parte delle vacanze scolastiche che cadono nel periodo natalizio con la madre, segnatamente dal 23 al 29 dicembre consecutivi, e la seconda parte col padre, dal 30 dicembre al 6 gennaio consecutivi, negli anni pari i periodi in cui starà con l'uno o con l'altro genitore saranno invertiti. Parimenti la FI trascorrerà le festività pasquali (domenica di Pasqua e lunedì' dell'Angelo= e le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre,
8 dicembre, con il padre e con la madre in maniera alternata annualmente;
g. Ad esclusione di quanto previsto ai punti nn. 4 e 5, negli ulteriori periodi delle vacanze scolastiche sarà rispettato il calendario settimanale di cui al presente piano genitoriale.
h. Il calendario prospettato, potrà essere dai genitori modificato congiuntamente al sussistere di esigenze e/o impedimenti dei genitori, purché nel rispetto degli impegni scolastici, di salute e ricreativi della minore, nonché degli impegni lavorativi e personali dell'altro genitore. Ove le modifiche al calendario venissero proposte unilateralmente da uno dei genitori, le stesse dovranno essere comunicate all'altro con congruo anticipo (almeno 24 ore prima, salvo casi di necessità ed urgenza non preventivabili) e da quest'ultimo accettate. Se la variazione proposta da un genitore si basa sull'incompatibilità del calendario con impegni lavorativi adeguatamente documentati, l'altro potrà opporsi alla richiesta di modifica del calendario solo per giustificati motivi.
i. I genitori, nei periodi di spettanza, si impegnano, oltre che alla cura ed all'accudimento della FI anche da ad accompagnarla agli impegni scolastici, sportivi, ludici (compleanni dei compagni, gite scolastiche e simili) e alle visite mediche, alle quali potrà sempre partecipare anche l'altro genitore.
j. Entrambi i genitori cureranno la crescita, l'educazione e la formazione culturale, sociale e motoria della FI, nel rispetto delle inclinazioni della medesima e dei valori morali, religiosi e sociali che i coniugi hanno sempre condiviso e tutt'ora condividono. Entrambi i genitori manterranno il diritto/ dovere di vigilare sull'educazione ed istruzione della FI e di adottare, congiuntamente, le decisioni di maggiore interesse per la medesima.
k. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico, e a comunicare all'altro eventuali spostamenti in altre località se coinvolgenti la FI minore;
ogni spostamento in altre località e viaggi di ogni genere coinvolgenti la FI minore andrà comunicato all'altro coniuge con congruo anticipo e con esso concordato. I coniugi si autorizzano, sin da ora, reciprocamente al rilascio e al rinnovo della carta di identità per l'espatrio, dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento equipollente;
in ogni caso entrambi i coniugi dovranno prestare espresso consenso all'espatrio della FI minorenne.
l. Quando la minore si troverà presso ciascun genitore sarà comunque libera di contattare telefonicamente l'altro genitore, nonché di essere dallo stesso contattate.
pagina 3 di 5 m. Entrambi i genitori consentono alla minore di contattare nonni, zii, cugini ed alti parenti di ciascu ramo genitoriale e di essere dai medesimi contattati, anche telefonicamente, nonché si impegnano affinché abbiano con gli stessi una stabile frequentazione.
n. Il sig. concorrerà al mantenimento ordinario della FI, fintantoché la stessa non sarà Pt_1 divenuta economicamente autosufficiente seppur maggiorenne, mediante corresponsione mensile, entro il giorno 15 di ogni mese, in favore della sig.ra della complessiva somma di € 250,00 a mezzo Pt_2 bonifico bancario;
tale somma è soggetta annualmente a rivalutazione monetaria in base agli aumenti dell'indice ISTAT pubblicato dalla Camera di Commercio. o. L'assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla sig.ra a tal fine il sig. Pt_2 si impegna a versare, immediatamente alla ricezione, alla sig.ra tutte le somme a tale Pt_1 Pt_2 titolo percepite.
p. Le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun genitore in misura del 50 %, secondo quanto stabilito dal Protocollo di intesa sulle spese straordinarie in materia di diritto di famiglia adottato dal
Tribunale di Fermo, che ivi espressamente si richiama e trascrive, previa esibizione del preventivo all'altro genitore, il quale dovrà autorizzare la spesa. In difetto di accordo la spesa sarà interamente a carico del genitore che ha ritenuto opportuno comunque sostenerla nonostante il dissenso dell'altro; l'assenza di riscontro entro i 3 giorni successivi alla comunicazione equivale ad accettazione tacita.
q. In caso di somme per spese straordinarie eventualmente anticipate da uno dei genitori, questi potrà pretendere la restituzione della quota di spettanza dall'altro a semplice richiesta, previa presentazione di idonea documentazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
pagina 4 di 5 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito civile a Fermo in data 06.09.2009
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Giorgia Cecchini
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 20.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 5 di 5