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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 4131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4131 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3612/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
( ) nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegata al ricorso introduttivo, dall'avvocato Antonino Licciardello
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Giarfranco Vittori, Maria Rosaria
BA, LI AE, GA GE SE, EN IR e VA IC;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente, con ricorso depositato il dì 08.04.2024 ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-000291029 e n. OI-000291030, con la quale l' ha ingiunto, il pagamento della CP_1 somma ivi indicata a titolo di sanzione amministrativa, per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per le annualità 2010 e 2012. Ha premesso la tempestività del ricorso. A tal fine ha precisato: di risiedere a Nicolosi dal 21.12.2020; di aver appresso dell'esistenza delle ordinanze ingiunzione per puro caso;
e che, in data 15.03.2024,
a seguito del rilascio, da parte dell'istituto, della documentazione relativa alle ordinanze ingiunzione, ha appreso che le stesse erano state e notificate al suo vecchio indirizzo in Misterbianco via San
Nicolò n.363. Ritiene, stante l'irregolarità della notifica, che l'odierna opposizione sia tempestiva, poiché, solo a far data dal 15.03.2024 ha avuto compiuta notizia delle Ordinanze Ingiunzione oggi opposte. Ha eccepito: la decadenza di cui all'art. 14 l. 689/81, con conseguente estinzione dell'obbligazione; e l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto. Ha rappresentato che grava sull' l'onere di provare la sussistenza e l'entità delle presunte omissioni poste a CP_1 fondamento delle ordinanze ingiunzione. Ha, inoltre eccepito: la prescrizione e la non punibilità.
Infine, ha contestato l'ammontare delle sanzioni. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiarare inefficace e comunque invalidare e/o annullare, o in subordine ridurre nella quantificazione, le Ordinanze Ingiunzione, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Difensore antistatario
Si è costituito, con memorie depositate il 20.09.2024, l' il quale in via preliminare ha chiesto CP_1 accertarsi la tempestività del ricorso con conseguente inammissibilità dello stesso qualora ne risulti accertata la tardività. Nel merito ha spiegato ampie ed articolate difese volte al rigetto dell'opposizione contestando le eccezioni formulate dal ricorrente. Ha, inoltre, precisato di ver provveduto alla rideterminazione della sanzione. Ha concluso chiedendo: -in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alle date di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
- in via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, dato atto della rideterminazione in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta, dichiararne l'esecutorietà, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate CP_1
e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Con il favore di spese e compensi di lite.
Con provvedimento del 13.10.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 17.11.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni ivi formulate.
La causa, istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Occorre in primo luogo verificare la tempestività del ricorso avuto riguardo alla data di notifica delle singole ordinanze ingiunzione oggetto di impugnazione e alla data di deposito del ricorso.
Parte ricorrente ritiene irregolare la notifica delle ordinanze ingiunzione opposte, in quanto effettuata ad un indirizzo diverso dalla sua residenza e quindi ad un indirizzo a suo dire errato. A seguito dell'errata notifica non avrebbe avuto conoscenza delle ordinanze ingiunzione delle quali sarebbe venuto, pienamente, a conoscenza solo in data 15.03.2024. Conseguentemente, ritiene che è da tale data che decorrerebbero i termini per proporre opposizione.
Occorre premettere che il ricorrente, come è dato evincere dalla visura camerale depositata in atti CP_ (all.7 fasc. , è legale rappresentante ed amministratore della società F.LI ME snc.
[...]
con sede in Misterbianco Via San Nicolò n. 363. Controparte_2
Va precisato che nella specie si tratta di violazioni ascrivibili al ricorrente in quanto legale rappresentante della sopracitata società.
Ciò posto si osserva che dalla documentazione in atti prodotta, è dato evincere che entrambe le ordinanze ingiunzione opposte sono state notificate il 31.08.2022 presso la sede della società F.LI
ME snc. in Misterbianco Via San Nicolò n. 363 (doc. 5, 6, 7 e 8 fasc. Controparte_2
CP_
. Le stesse risultano consegnate a qualificatosi come persona incaricata di ricevere CP_3 le notificazioni e persona di famiglia convivente.
Sussiste, quindi, un collegamento tra il luogo in cui è stata eseguita la notifica e il destinatario dell'atto. Ciò consente di ritenere che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario
(si veda cassazione 6910/2021).
Nella fattispecie la notifica effettuata presso la sede della società, di cui il ricorrente è il legale rappresentante, si è perfezionata con la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario. Le ordinanze ingiunzione risultano, come detto, consegnate a persona incaricata di ricevere le notificazioni e persona di famiglia convivente, deve quindi ritenersi che l'atto sia stato, da questi, consegnato al destinatario. Si osserva che nulla ha detto il ricorrente in merito alla persona che ha ricevuto l'atto.
Inoltre, l'agente notificatore ha anche provveduto all'invio della raccomandata informativa ai sensi dell'art 7 legge n. 890/82.
Infine, si osserva che ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione destinatario (Cass. 11313/1994; Cass. S.U. 9938/2005), in quanto l'opponente avrebbe dovuto dimostrare la mancanza di collegamenti fattuali con l'indirizzo presso il quale è stata eseguita la notifica. Nel caso in esame sussiste il collegamento tra il luogo in cui è stata eseguita la notifica ed il destinatario.
Ne consegue che, come detto, la notifica delle ordinanze ingiunzioni deve intendersi perfezionata in data 31/08/2022. Ciò posto avuto riguardo alla data di deposito del ricorso, 08.04.2024 (siccome risultante dal fascicolo telematico) si deve ritenere che l'opposizione risulta tardivamente proposta, in quanto proposta oltre il termine decadenziale di trenta giorni prescritto dalla legge Per quanto sopra il ricorso va dichiarato inammissibile.
3. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese le stesse possono trovare integrale compensazione, stante la definizione del giudizio con una pronuncia di mero rito
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3612/2024 R.G. così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione; compensa le spese di lite
Catania, 17 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3612/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
( ) nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegata al ricorso introduttivo, dall'avvocato Antonino Licciardello
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Giarfranco Vittori, Maria Rosaria
BA, LI AE, GA GE SE, EN IR e VA IC;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente, con ricorso depositato il dì 08.04.2024 ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-000291029 e n. OI-000291030, con la quale l' ha ingiunto, il pagamento della CP_1 somma ivi indicata a titolo di sanzione amministrativa, per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per le annualità 2010 e 2012. Ha premesso la tempestività del ricorso. A tal fine ha precisato: di risiedere a Nicolosi dal 21.12.2020; di aver appresso dell'esistenza delle ordinanze ingiunzione per puro caso;
e che, in data 15.03.2024,
a seguito del rilascio, da parte dell'istituto, della documentazione relativa alle ordinanze ingiunzione, ha appreso che le stesse erano state e notificate al suo vecchio indirizzo in Misterbianco via San
Nicolò n.363. Ritiene, stante l'irregolarità della notifica, che l'odierna opposizione sia tempestiva, poiché, solo a far data dal 15.03.2024 ha avuto compiuta notizia delle Ordinanze Ingiunzione oggi opposte. Ha eccepito: la decadenza di cui all'art. 14 l. 689/81, con conseguente estinzione dell'obbligazione; e l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto. Ha rappresentato che grava sull' l'onere di provare la sussistenza e l'entità delle presunte omissioni poste a CP_1 fondamento delle ordinanze ingiunzione. Ha, inoltre eccepito: la prescrizione e la non punibilità.
Infine, ha contestato l'ammontare delle sanzioni. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiarare inefficace e comunque invalidare e/o annullare, o in subordine ridurre nella quantificazione, le Ordinanze Ingiunzione, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Difensore antistatario
Si è costituito, con memorie depositate il 20.09.2024, l' il quale in via preliminare ha chiesto CP_1 accertarsi la tempestività del ricorso con conseguente inammissibilità dello stesso qualora ne risulti accertata la tardività. Nel merito ha spiegato ampie ed articolate difese volte al rigetto dell'opposizione contestando le eccezioni formulate dal ricorrente. Ha, inoltre, precisato di ver provveduto alla rideterminazione della sanzione. Ha concluso chiedendo: -in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alle date di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
- in via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, dato atto della rideterminazione in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta, dichiararne l'esecutorietà, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate CP_1
e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Con il favore di spese e compensi di lite.
Con provvedimento del 13.10.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 17.11.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni ivi formulate.
La causa, istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Occorre in primo luogo verificare la tempestività del ricorso avuto riguardo alla data di notifica delle singole ordinanze ingiunzione oggetto di impugnazione e alla data di deposito del ricorso.
Parte ricorrente ritiene irregolare la notifica delle ordinanze ingiunzione opposte, in quanto effettuata ad un indirizzo diverso dalla sua residenza e quindi ad un indirizzo a suo dire errato. A seguito dell'errata notifica non avrebbe avuto conoscenza delle ordinanze ingiunzione delle quali sarebbe venuto, pienamente, a conoscenza solo in data 15.03.2024. Conseguentemente, ritiene che è da tale data che decorrerebbero i termini per proporre opposizione.
Occorre premettere che il ricorrente, come è dato evincere dalla visura camerale depositata in atti CP_ (all.7 fasc. , è legale rappresentante ed amministratore della società F.LI ME snc.
[...]
con sede in Misterbianco Via San Nicolò n. 363. Controparte_2
Va precisato che nella specie si tratta di violazioni ascrivibili al ricorrente in quanto legale rappresentante della sopracitata società.
Ciò posto si osserva che dalla documentazione in atti prodotta, è dato evincere che entrambe le ordinanze ingiunzione opposte sono state notificate il 31.08.2022 presso la sede della società F.LI
ME snc. in Misterbianco Via San Nicolò n. 363 (doc. 5, 6, 7 e 8 fasc. Controparte_2
CP_
. Le stesse risultano consegnate a qualificatosi come persona incaricata di ricevere CP_3 le notificazioni e persona di famiglia convivente.
Sussiste, quindi, un collegamento tra il luogo in cui è stata eseguita la notifica e il destinatario dell'atto. Ciò consente di ritenere che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario
(si veda cassazione 6910/2021).
Nella fattispecie la notifica effettuata presso la sede della società, di cui il ricorrente è il legale rappresentante, si è perfezionata con la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario. Le ordinanze ingiunzione risultano, come detto, consegnate a persona incaricata di ricevere le notificazioni e persona di famiglia convivente, deve quindi ritenersi che l'atto sia stato, da questi, consegnato al destinatario. Si osserva che nulla ha detto il ricorrente in merito alla persona che ha ricevuto l'atto.
Inoltre, l'agente notificatore ha anche provveduto all'invio della raccomandata informativa ai sensi dell'art 7 legge n. 890/82.
Infine, si osserva che ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione destinatario (Cass. 11313/1994; Cass. S.U. 9938/2005), in quanto l'opponente avrebbe dovuto dimostrare la mancanza di collegamenti fattuali con l'indirizzo presso il quale è stata eseguita la notifica. Nel caso in esame sussiste il collegamento tra il luogo in cui è stata eseguita la notifica ed il destinatario.
Ne consegue che, come detto, la notifica delle ordinanze ingiunzioni deve intendersi perfezionata in data 31/08/2022. Ciò posto avuto riguardo alla data di deposito del ricorso, 08.04.2024 (siccome risultante dal fascicolo telematico) si deve ritenere che l'opposizione risulta tardivamente proposta, in quanto proposta oltre il termine decadenziale di trenta giorni prescritto dalla legge Per quanto sopra il ricorso va dichiarato inammissibile.
3. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese le stesse possono trovare integrale compensazione, stante la definizione del giudizio con una pronuncia di mero rito
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3612/2024 R.G. così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione; compensa le spese di lite
Catania, 17 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi