Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 272/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo inerente a un contratto di mutuo e vertente
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi in giudizio C.F._2
dall'avvocato Adriano Grisolia
Parte appellante e
Controparte_1
Parte appellata non costituita
(C.F.: ), rappresentata e difesa in giudizio Controparte_2 P.IVA_1
dall'avvocato Alessio Calabrò
Parte intervenuta
1
(P.I.: ), rappresentata e difesa in Controparte_3 P.IVA_2
giudizio dall'avvocato Antonio Christian Faggella Pellegrino
Parte intervenuta
Conclusioni delle parti
Per e : “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1 Parte_2
di Appello adita, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 1378/2019 del 16.7.2019 del
Tribunale di Catanzaro accogliere il proposto appello e per l'effetto così statuire: - Riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di
Catanzaro in espressa violazione degli artt. 1832 c.c. e 2697 c.c. ha ritenuto che la documentazione probatoria depositata da Controparte_1
nel corso del giudizio di primo grado ovverosia la
[...]
certificazione ex art. 50 TUB fosse una documentazione idonea a fornire la prova sul quantum debeatur. Conseguentemente accertare e dichiarare che la documentazione prodotta da nel Controparte_1
corso del giudizio di primo grado a sostegno della pretesa avanzata ovverosia il documento riportante il saldo al 31.12.2010 ex art. 50 TUB non era idonea a fornire prova certa del credito vantato da
[...]
in quanto sprovvista di specifici riferimenti Controparte_1
sull'andamento del contratto di finanziamento, sul tasso di interesse e sulle commissioni applicate con l'ovvia conseguenza che il predetto documento configurandosi quale certificato di saldoconto era privo di valenza probatoria piena e pertanto il Tribunale di Catanzaro avrebbe dovuto respingere la domanda avanzata da . - Controparte_1
Riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Catanzaro in espressa violazione dell'art. 1283 c.c. non accerta la violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi effettuato da parte di
[...]
e non accerta e dichiara che Controparte_1 Parte_3
[..
[...] [...]
nel richiedere la somma di € 29.118,79 non aveva proceduto
[...]
a detrarre quanto versato dagli odierni appellanti pari ad € 13.549,00.
Pertanto accertare e dichiarare la non dovutezza degli interessi contabilizzati in misura diversa da quella legale procedendo alla eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi e alla decurtazione dell'importo di € 13.549,00 già versato dagli odierni appellanti a . - Riformare l'impugnata Controparte_1
sentenza nella parte in cui il Tribunale di Catanzaro in espressa violazione dell'art. 1957 c.c. non dichiara decaduta la Controparte_1
dall'azione per l'esercizio del diritto di credito nei confronti
[...]
del fideiussore sig. Pertanto accertare e dichiarare che Parte_2
la è decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. Controparte_1
dall'azione per l'esercizio del diritto di credito nei confronti del fideiussore e, conseguentemente, dichiarare l'estinzione Parte_2
dell'obbligazione fideiussoria in quanto è pacifico e incontestabile che prima della notifica del decreto ingiuntivo erano trascorsi più di sei mesi senza che la avesse mai fatto valere le Controparte_1
proprie istanze nei confronti del sig. per recuperare il Parte_2
credito. In via istruttoria Si insiste nella ammissione della CTU tecnico- contabile al fine di accertare l'esatto ammontare di quanto effettivamente dovuto dagli odierni appellanti nonché al fine di accertare se vi sia stata da parte della violazione del divieto di Controparte_1
capitalizzazione degli interessi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per “Nel merito, in via principale: - Per i Controparte_2
motivi di cui in narrativa, respingersi l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e/o, in ogni caso, in quanto infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, per l'effetto confermare la sentenza n.
1378/2019 emessa in data 25/06/2019 e depositata il 16/07/2019 del
3 Tribunale di Catanzaro (Giudice G.O. Dott. Rocco Sciarrone) all'esito del procedimento civile n.3881/2011 R.G. che ha confermato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 735/2011 del Tribunale di Catanzaro. Rigettare integralmente, in ogni caso, per i motivi in atto indicati, tutte le domande ed istanze, anche di sospensione della provvisoria esecutività ed istruttorie ex adverso proposte. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello e del giudizio di primo grado. In via istruttoria ci si oppone fermamente alla CTU tecnico-contabile ex adversa richiesta in quanto inammissibile in grado di appello ed in ogni caso inammissibile in quanto meramente esplorativa”.
Per “Voglia l'Ecc.ma adita Corte Controparte_3
d'Appello, contrariis reiectis, In via preliminare e pregiudiziale - Ritenere
e dichiarare inammissibile l'avversario appello, pur parziale, ex artt. 342 e
348 bis e ter cpc;
Nel merito - Rigettare l'avversario appello e confermare la sentenza di primo grado. - Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado, come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 12.11.2021, i Sigg.ri e proposero opposizione Parte_1 Parte_2
al decreto ingiuntivo n. 735/2011 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 23.09.2011 e notificato il 2/28.11.2011 su istanza della in persona del liquidatore pro Controparte_1
tempore, con il quale si ingiungeva agli odierni opponenti di pagare la somma complessiva di € 29.118,79 oltre interessi legali derivante da un contratto di finanziamento da rimborsare mediante 72 rate mensili delle quali gli odierni opponenti risultano inadempienti. A sostegno
4 dell'opposizione gli opponenti deducevano ed insistevano sulla inidoneità della prova esibita dalla e di Controparte_4
conseguenza sulla nullità del pedissequo decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta ex Art. 634 c.p.c. avendo l'odierna opposta utilizzato, ai fini del calcolo dell'esposizione debitoria degli opponenti, l'attestato delle scritture contabili, estratti conto, certificate e conformi ai sensi dell'Art. 50
TUB., ovverosia l'unica documentazione probatoria depositata per sorreggere la richiesta della somma ingiunta. Evidenziavano altresì che, il documento riportante il saldo al 31.12.2010 ex Art. 50 TUB non era idoneo a fornire prova certa del credito vantata dall'odierna opposta in quanto sprovvisto di specifici riferimenti all'andamento del contratto di finanziamento e al tasso di interesse e alle commissioni applicate, ritenevano pertanto tale documento privo di valenza probatoria. Il saldaconto fornito dalla banca indicava solo il saldo del debitore e si risolveva in un mero atto dichiarativo e pertanto insufficiente a dar prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Evidenziavano altresì che, con riferimento agli importi corrisposti a Plusvalore, relativi al contratto di finanziamento citato, questi non erano stati detratti dal saldo finale e che gli interessi di mora erano stati commisurati ben oltre la soglia legale come previsto dalla legge 108/1996. Ribadivano e insistevano altresì sulla decadenza della Controparte_1
dall'esercizio del diritto di credito nei confronti del fideiussore
[...]
ai sensi del disposto di cui all'Art. 1957 c.c. che espressamente Parte_2
recita “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza… …”. A tal proposito evidenziavano che, Nel caso di specie, il termine semestrale de quo decorreva dalla data della comunicazione del passaggio in sofferenza del contratto di finanziamento riconducibile a fine
5 2010, da tale data pertanto l'odierna opposta avrebbe dovuto proporre le sue istanze contro il debitore al fine di soddisfare il suo diritto di credito.
Ma, in verità l'unica istanza proposta dalla Società per il soddisfacimento del proprio credito era stata il Decreto Ingiuntivo opposto, pertanto l'onere di cui all'Art. 1957 c.c. non era stato osservato da parte della
[...]
. Chiedevano pertanto che venisse revocato il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto riconoscendo e dichiarando l'infondatezza della pretesa creditoria, nonché l'accertamento della decadenza della
[...]
dall'esercizio del diritto di credito nei confronti del Controparte_1
fideiussore e l'estinzione della costituita garanzia Parte_2
fideiussoria, atteso il disposto di cui all'Art. 1957 c.c. nonché la nomina del CTU contabile. Con comparsa di risposta depositata il 12.09.2012 si costituiva la in persona del liquidatore pro Controparte_1
tempore che impugnava e contestava ogni eccezione e deduzione e richiesta degli odierni opponenti, insisteva sulla inammissibilità e infondatezza della spiegata opposizione nonché il rigetto della stessa e insisteva sulla concessione della provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo opposto. Con provvedimento del 17.06.2013 il Giudicante, in diversa composizione fisica, rigettava la richiesta di CTU contabile avanzata dagli opponenti e concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo. La causa era istruita documentalmente e dopo una serie di rinvii all'udienza del 28.02.2019 di fronte all'odierno Giudicante, ultimo assegnatario, viene trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'Art. 190 c.p.c.”.
Con la sentenza n. 1378/2019, resa il 16.7.2019 a definizione del giudizio n. 3881/2011 r.g.a.c., il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l'opposizione, poiché, a fronte della dimostrazione del credito azionato,
e non avevano allegato né provato alcun fatto Parte_1 Parte_2
6 estintivo o modificativo dell'altrui pretesa, e aveva condannato gli opponenti al pagamento della spese di lite.
Gli appellanti in epigrafe hanno impugnato la suddetta sentenza, deducendo che: 1) diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice,
l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 prodotto da non sarebbe idoneo a Controparte_1
suffragare la pretesa creditoria azionata da quest'ultima, in quanto sprovvisto di riferimenti all'andamento del contratto di finanziamento, al tasso di interesse e alle commissioni applicate;
2) il tribunale ai fini della determinazione del credito residuo avrebbe dovuto disporre l'espletamento della c.t.u. contabile, così da eliminare “gli interessi contabilizzati in maniera diversa da quella legale nonché ogni forma di capitalizzazione degli interessi” e, comunque, detrarre l'importo di € 13.549,00, siccome già corrisposto alla creditrice;
3) la società creditrice non avrebbe potuto avanzare la pretesa creditoria nei confronti del fideiussore Parte_2
considerato che il ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe stato
[...]
depositato quando ormai era spirato il termine semestrale previsto dall'art. 1957, primo comma, c.c., decorrente nel caso di specie dalla data della comunicazione del passaggio in sofferenza del contratto di finanziamento, data riconducibile a fine 2010.
è intervenuta in giudizio, in qualità di cessionaria Controparte_2
del credito azionato da , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348-bis
c.p.c. e argomentando per il rigetto dell'impugnazione nel merito.
È inoltre intervenuta in giudizio in qualità Controparte_3
di cessionaria del credito acquistato nelle more del giudizio da
[...]
eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 CP_2
c.p.c. e dell'art. 348-bis c.p.c. e argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione nel merito.
7 non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Rigettate l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la richiesta di c.t.u. contabile, all'udienza del
24.9.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 30.9.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di
[...]
, che non si è costituita in giudizio, sebbene l'atto di Controparte_1
citazione in appello sia stato regolarmente notificato.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata, poiché dal tenore dell'impugnazione – oltretutto in linea col paradigma delineato dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in seguito alle modifiche apportate all'art. 342 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 40560/2021) – è agevole cogliere le censure sollevate avverso la sentenza del tribunale.
Parimenti infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., non risultando manifesta l'infondatezza del gravame.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Secondo gli appellanti, la documentazione prodotta da
[...]
non sarebbe idonea a provare la pretesa creditoria Controparte_1
azionata.
La società creditrice ha prodotto il contratto di finanziamento, la relativa lista dei movimenti aggiornata al 5.4.2011 e, ai fini della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, il certificato rilasciato ex art. 50 del d.lgs. n. 385/1993.
8 Il contratto prodotto reca tutte le informazioni inerenti ai soggetti obbligati e alla somma mutuata, oltre a essere corredato del regolamento contrattuale.
Dalla lista dei movimenti si evince, poi, quali rate del finanziamento sono state pagate e quelle ancora da pagare, complessivamente pari alla pretesa creditoria azionata di € 29.118,79 (vedasi l'allegato n. 3 al fascicolo di depositato unitamente al Controparte_1
ricorso per decreto ingiuntivo).
La documentazione prodotta risulta atta a provare nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, il diritto di credito esercitato, visto, per giunta, che il creditore che agisce in giudizio per il soddisfacimento del proprio diritto è tenuto a dimostrare il titolo di credito e ad allegare l'altrui inadempimento, incombendo sul debitore l'onere di provare l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa.
Il secondo motivo d'appello è infondato.
Gli opponenti, odierni appellanti, hanno affermato l'erroneità del quantum della pretesa creditoria azionata, in quanto determinato facendo applicazione di interessi capitalizzati in violazione dell'art. 1283 c.c. oltreché in maniera unilaterale, senza che la banca li avesse resi edotti della base di calcolo impiegata, e, comunque, senza lo scomputo della somma già versata, pari a € 13.549,00.
Il tribunale ha ritenuto infondate le richiamate censure, evidenziando come nel contratto di finanziamento fossero indicati espressamente la durata del finanziamento, la periodicità delle rate,
l'importo erogato, l'importo delle rate di rimborso, la pattuizione degli interessi convenzionali di mora e i relativi tassi nonché la loro decorrenza,
e come gli opponenti non avessero allegato né provato alcun fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa.
9 Per quanto concerne gli interessi, occorre evidenziare che gli opponenti hanno censurato in maniera generica la loro determinazione, deducendo che “[…] il sistema di calcolo utilizzato dal creditore opposto, non è mai stato portato a conoscenza degli odierni opponenti […]” e che essa “[…] molto verosimilmente […] è avvenuta con una sorte di capitalizzazione illegittima”, perciò chiedendo che fosse disposto l'espletamento di c.t.u. contabile allo scopo di “[…] accertare se vi sia stata da parte della violazione del divieto Controparte_1
di capitalizzazione degli interessi […]” (cfr. l'atto di citazione in opposizione).
Quanto al primo profilo della censura in esame, è sufficiente rilevare che, come sottolineato dal primo giudice, nel contratto di mutuo sono state indicate le misure sia del T.A.N. sia del T.A.E.G., rispettivamente 9,95 %
e 10,87 %, nonché del tasso degli interessi di mora (2,5 %: vedasi l'art. 15 delle condizioni generali di finanziamento).
Quanto al secondo profilo, invece, deve evidenziarsi che gli opponenti non hanno allegato – come sarebbe stato loro onere, dovendo l'atto di citazione contenere, tra l'altro, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ex art. 163, terzo comma, n. 4), c.p.c. – alcun elemento deponente per l'illegittima capitalizzazione degli interessi, limitandosi a supporne la sussistenza nel caso di specie, e ciò preclude l'esame nel merito della questione posta.
Per quanto attiene alla dedotta mancata decurtazione dell'importo di
€ 13.549,00 asseritamente già versato, gli opponenti odierni appellanti non hanno fornito alcuna prova del fatto parzialmente estintivo dell'altrui pretesa.
Per vero, dalla documentazione da loro prodotta si evince che gli importi già corrisposti sono pari alla differenza tra il totale da rimborsare in base al contratto e la pretesa creditoria azionata.
10 Anche il terzo motivo d'appello è infondato.
Gli appellanti hanno lamentato la violazione da parte della creditrice del termine semestrale di cui all'art. 1957, primo comma, c.c., sicché, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, Controparte_1
non avrebbe potuto avanzare alcuna richiesta di pagamento nei confronti del fideiussore . Parte_2
Il giudice di prime cure ha escluso l'operatività della menzionata disposizione nella fattispecie in esame, con l'argomento che egli non avrebbe prestato alcuna fideiussione, essendosi semplicemente obbligato in solido con il mutuatario.
L'art. 14 delle condizioni generali del finanziamento dispone che la concessione del mutuo può essere subordinata: “a) al rilascio di effetti cambiari senza indicazione di scadenza, a firma del Cliente e di eventuali avallanti, all'ordine di , per l'importo corrispondente al totale da CP_1
rimborsare indicato nel frontespizio. […] b) alla prestazione di idonea fideiussione”.
Quantunque sia stato indicato nel contratto come Parte_2
garante, nessuna indicazione è stata inserita negli spazi del modulo contrattuale dedicati alle cambiali e alla fideiussione.
Dacché la società creditrice non ha addotto la consegna di titoli cambiari né risulta la volontà espressa, necessaria ai sensi dell'art. 1937
c.c., del coobbligato di prestare fideiussione, deve concludersi che si sia semplicemente obbligato in solido con il Parte_2
mutuatario . Parte_1
Del resto, una delle funzioni proprie della solidarietà passiva è quella di rafforzare la garanzia generica dell'adempimento dell'obbligazione.
Condivisibile, dunque, l'argomento con cui il tribunale ha ritenuto infondata la censura in parola.
11 Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello dev'esser rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, in ragione della non complessità delle questioni e delle difese.
Nulla occorre statuire sulle spese, invece, tra gli appellanti e la poiché la società appellata vittoriosa non si è costituita. Controparte_1
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alle società intervenute le spese di lite, liquidate per ogni parte in complessivi € 4.996,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Nulla sulle spese nei rapporti tra gli appellanti e l'appellata contumace.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 28 gennaio
2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
12