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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3937 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4878/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 13.11.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti ANTONIO PALMA (c.f. , GUIDO GIARDINO (c.f. C.F._2
), SIMONA SCATOLA (c.f. e FRANCESCO C.F._3 C.F._4
RINALDI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in C.F._5
Napoli, alla via G.G. Orsini n. 30;
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso, in virtù di delibera della Giunta Comunale n. 32 del 20 febbraio 2020, di determina dell'Area Amministrativa AA.GG. del 2 marzo 2020, n. 136 e di procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione in appello, dall'avv. FEDERICO CAPPELLA (c.f.
) ed elettivamente domiciliato unitamente al proprio difensore presso lo C.F._6
Studio dell'avv. Marcella d'Aniello, sito in Napoli, al vico S. Spirito n. 43;
1 APPELLATO
NONCHE'
(c.f. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, CP_4 presso la quale è per legge domiciliato in Napoli, alla via Diaz n. 11;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 8.11.2019, il Dr. ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pronunciata in data 10.10.2019, con la quale il
Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda da lui presentata per ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo all'erogazione del contributo di cui alla L. 219/1981, nella misura di €
189.558,98, e, di conseguenza, il diritto ad essere inserito nell'elenco degli aventi diritto con priorità al suddetto contributo. Ha precisato, in punto di fatto, che l'elenco era stato trasmesso dal al così come approvato con delibera Controparte_5 Controparte_3 consiliare n. 3 del 7 marzo 1994, in allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del
2014, con la quale era stata disposta la ripartizione dei fondi assegnati con delibera CIPE n. 37/2006 per la prosecuzione degli interventi ex L. 32/1992 e che egli si era collocato alla posizione 38 graduatoria e, quindi, tra i non aventi diritto all'erogazione, sebbene l'immobile di cui era proprietario rientrasse tra quelli di interesse storico-artistico, vincolati ai sensi della l. 1089/1939, aventi priorità nell'assegnazione dei fondi di cui alla l. n. 219 del 1981.
In particolare, il Tribunale, dopo aver affermato la propria giurisdizione a decidere la controversia e aver riportato il contenuto degli atti amministrativi intervenuti nella fattispecie e, in particolare, la delibera del di Telese n. 6611 del 24.7.1989 (con cui, preso atto CP_1 dell'approvazione del progetto da parte della sopraintendenza, il autorizzava i lavori per la CP_1 ricostruzione dell'immobile del ricorrente), la delibera consiliare n. 3 del 7.3.1994 (con cui era stata stilata la graduatoria dei beneficiari del contributo che non ricomprendeva il ricorrente) e la delibera consiliare n. 52 del 18.12.2014 (con la quale veniva deliberato di stanziare i fondi pervenuti dal ai soggetti aventi priorità ex art. 3 comma 2 lett. b)), ha ritenuto che l'immobile del CP_3 ricorrente, pur sottoposto a vincolo storico-artistico ex l. 1089/1939, non rientrava tra i beni aventi priorità nell'assegnazione dei fondi stanziati, in base all'art. 3 l. 32/1992. Precisava, al riguardo, il
Tribunale che era pacifico tra le parti che il dr. non rientrava in nessuna delle Parte_1 categorie dei soggetti aventi diritto all'erogazione prioritaria del contributo ai sensi dell'art. 3 citato, essendo egli proprietario anche di altre abitazioni e che le norme contenute nella l. n. 219/1981 e
2 negli artt. 11 e 13 del d.lgs. n. 76/1990, pur implicando il suo diritto al contributo, non consentivano di riconoscergli nessuna priorità nell'erogazione dello stesso, atteso che la graduazione degli aventi diritto con priorità contenuta nell'art. 3 l. 32/1992 (peraltro in successione) era inderogabile e le norme disciplinanti il regime del contributo per i beni storico-artistici non contenevano nessuna previsione specifica in merito ad un titolo preferenziale nell'ordine che l'Amministrazione deve predisporre per l'erogazione del contributo. Il Tribunale precisava, infine, che non poteva attribuirsi valore di ricognizione di debito al provvedimento comunale n. 6611 del 1989, con cui era stata concessa l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile contenuti nel progetto approvato dalla sopraintendenza, atteso che esso “nulla dice circa l'ordine di priorità per
l'erogazione del contributo, né sulla sussistenza di una preferenza in favore degli immobili vincolati”.
Con l'atto di appello in esame, il dr. con un unico motivo di gravame, ha Parte_1 censurato la decisione impugnata, ritenendola ingiusta e contraddittoria nella parte in cui, dopo aver astrattamente riconosciuto la sussistenza del suo diritto al contributo ex L. n. 219/1981, ha respinto la domanda volta ad ottenere l'inserimento nella graduatoria degli aventi diritto al beneficio in via prioritaria, senza considerare che la natura storico-artistica del bene di cui era proprietario implicava automaticamente il riconoscimento di tale privilegio.
Costituendosi in giudizio, il ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, Controparte_6 privo del requisito della specificità dei motivi e, comunque, infondato nel merito sulla base delle argomentazioni già esposte nella sentenza impugnata e tenuto conto dell'esaurimento dei fondi.
Con comparsa depositata il 2.4.2020 si è costituito in giudizio anche il Controparte_3
, riportandosi alle difese già svolte in primo grado e, in particolare, all'eccepita carenza
[...] di legittimazione passiva, evidenziando che “ai sensi delle vigenti normative in tema di eventi sismici 1980\81 (l.219/1981- TU. N.76/1990 1. n.32/1992 e successive modificazioni), rientra nella esclusiva competenza dei Comuni e delle Commissioni di cui all'art.14 della L. 219/1981 la gestione dei fondi assegnati e la concessione dei contributi”, con conseguente “responsabilità dei singoli Comuni la formazione degli elenchi dei beneficiari e l'accertamento della legittimità delle relative erogazioni…”.
All'udienza del 13.11.2024, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti, la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, deve darsi atto che si è formato il giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia, atteso che tale capo della sentenza non risulta investito di uno specifico motivo di appello.
3 Con l'unico motivo di appello proposto, il dr. ha lamentato la violazione di Parte_1 legge e la contraddittorietà della decisione impugnata, censurando che il primo giudice, dopo aver astrattamente riconosciuto la sussistenza del suo diritto al contributo ex L. n. 219/1981, ha erroneamente respinto la domanda volta ad ottenere l'inserimento nella graduatoria degli aventi diritto al beneficio in via prioritaria. Ad avviso dell'appellante, invece, il suo diritto ad essere soddisfatto con priorità nell'erogazione del contributo sarebbe insito nella natura storico-artistica dell'immobile colpito dall'evento sismico: l'immobile di cui era proprietario, infatti, rientrava tra quelli classificati di interesse storico-artistico ex l. 1089/1939, da ricomprendere come tale tra i beni aventi priorità nell'assegnazione dei fondi disponibili, sulla base delle chiare disposizioni di cui agli artt. 58 e 65 l. 219/1981, 2 d.l. 19/1984 conv. in l. 80 del 1984, 3 d.l. 474/1987 conv. in l. 12/1988 e
11 e 13 d.lgs. 76/1990 (analiticamente riportati nell'atto di appello). Ha, inoltre, aggiunto che, con il provvedimento n. 6611 del 24.7.1989, era stato espressamente autorizzato dal Comune alla ricostruzione dell'immobile danneggiato, con contestuale riconoscimento del contributo nella misura di € 189.558,98, avendo anche nel frattempo provveduto ad anticipare i costi per le riparazioni.
L'appello così come proposto è inammissibile e, comunque, infondato.
Nella formulazione dell'unico motivo rassegnato il dr. si è limitato a richiamare Parte_1 le argomentazioni già svolte in primo grado a sostegno della domanda e disattese dal primo giudice con l'ordinanza impugnata, senza fornire nessuna specifica contestazione alle puntuali motivazioni poste dal primo giudice a base del provvedimento impugnato.
Non si è, cioè, l'appellante, nel formulare il motivo d'appello, specificamente riferito, come avrebbe dovuto, riportato alla ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata, che è stata accusata di aver fatto cadere nel vuoto tutte le sue richieste, disattese immotivatamente e contraddittoriamente (cfr., tra le molte, Cass., n. 23299/2011; Cass., n. 13080/2008; Cass., n.
15733/2007).
Non è sufficiente, a concretizzare il requisito della specificità del motivo d'appello in esame, in mancanza di una diretta censura idonea ad incrinare il fondamento logico – giuridico della decisione resa dal giudice di prime cure, il fatto che l'appellante abbia sostanzialmente riproposto le ragioni a sostegno della domanda che hanno già formato oggetto di delibazione da parte del giudice di prime cure. Coessenziale al concetto stesso di impugnazione è, infatti, quello di critica o di censura nei confronti del provvedimento impugnato.
Ciò è tanto vero per il giudizio di appello, che si distingue quale una impugnazione a critica libera, con la quale si può denunciare un qualsivoglia vizio (error) dell'atto impugnato, in iudicando
e/o in procedendo; proprio per questa sua funzione (di critica argomentata del provvedimento
4 gravato), ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione è necessaria l'enunciazione di motivi specifici: cioè, di precise ragioni di critica e/o di dissenso rispetto all'atto impugnato.
Da tutto ciò deriva la necessità che alle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato vengano contrapposte dall'impugnante altre e diverse argomentazioni dirette ad infirmare la validità logico-giuridica delle ragioni addotte dal primo Giudicante ed ipoteticamente giustificanti l'annullamento o la riforma del suo provvedimento (Cass. 10916/2017).
Nel caso di specie, il primo giudice, dopo aver esaminato gli atti amministrativi adottati nella fattispecie e le norme regolanti la materia, ha riconosciuto la sussistenza del diritto del ricorrente alla percezione del contributo per la ricostruzione post sismica sulla base dei criteri e con le modalità individuati nelle norme da lui citate;
tuttavia, ha precisato che “la graduatoria stilata dal
Comune di Telese è stata formata sulla base dei criteri di priorità fissati dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1992 n. 32…la quale, superando l'ordine meramente cronologico delle domande di cui alla legge 219 del 1981 e sancendo la priorità del contributo a favore di alcune categorie di proprietari, nell'ottica evidente di privilegiare le esigenze abitative” ha, di fatto, dettato una disciplina inderogabile dei criteri di priorità nei pagamenti, prevedendo anche un ordine tra i prioritari. Il primo giudice ha, altresì, specificamente argomentato che nessuna delle altre norme applicabili, da lui segnalate alle parti, prevedeva una “chiara attribuzione di una posizione di priorità nell'erogazione del contributo ex l. 219/1981 agli immobili riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089”, limitandosi a contemplare una disciplina speciale in ordine all'ammontare dei contributi, previsione ritenuta necessaria alla luce della espressa inderogabilità dell'ordine delle priorità stabilito dagli artt. 2 e 3 l. 32/1992, peraltro in successione. Ha, infine, espressamente aggiunto che “non può attribuirsi valore di ricognizione di debito al provvedimento n. 6611 adottato dal di Telese in data 24.7.1989. Il provvedimento CP_1 suddetto, infatti, si limita a determinare il contributo concesso agli eredi e ad autorizzare i Pt_1 lavori per l'esecuzione delle opere previste nel progetto presentato, ma nulla dice circa l'ordine di priorità per l'erogazione del contributo”.
L'appellante sul punto si è limitato a censurare la contraddittorietà della motivazione, ribadendo che la priorità nella soddisfazione del suo diritto derivava automaticamente dalla natura storico-artistica dell'immobile danneggiato e dall'autorizzazione del all'esecuzione dei CP_1 lavori con il provvedimento n. 6611, con il quale il ai sensi dell'art. 13 comma 1 d.lgs. CP_1
76/1990 “ha espressamente riconosciuto il debito, avendo altresì determinato la priorità autorizzando il ricorrente all'anticipo di spesa” (cfr. in tal senso pag. 8 appello).
Osserva peraltro la Corte che, come già correttamente affermato dal primo giudice, i criteri di priorità elencati nell'art. 3 l. 32/1992, al fine di tutelare il primario interesse alle esigenze abitative
5 dei proprietari di un unico immobile danneggiato, sono inderogabili e non è possibile prevedere altre ipotesi di priorità ad essi antecedenti nell'ordine di soddisfazione non espressamente previste dalla legge.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, affermando: “Siffatti rilievi non appaiono però idonei a scalfire il ragionamento sviluppato dalla corte d'appello, che muove dalla lettura della L. n. 32 del 1992, art. 3, comma 2, lett. a) e b), secondo cui le disponibilità finanziarie stanziate per fronteggiare le esigenze abitative derivate dai noti eventi sismici del 1980 debbono essere utilizzate dai Comuni, in via prioritaria, in ordine successivo e senza possibilità di deroga, anzitutto in favore dei soggetti danneggiati, proprietari di un'unica abitazione ed ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza dei predetti eventi sismici (purché abbiano presentato entro i prescritti termini la domanda e la documentazione occorrente), ed, in secondo luogo, in favore dei soggetti danneggiati proprietari di un'unica abitazione (purché anch'essi abbiano ottemperato tempestivamente agli oneri di presentazione della domanda e della relativa documentazione). L'espressa inderogabilità di tale disposizione ed il fatto che essa non menzioni requisiti diversi da quelli sopra ricordati ha indotto la corte territoriale ad escludere che fosse legittimo, per il Comune, subordinare l'iscrizione nella graduatoria dei proprietari, cui spetta il contributo, all'ulteriore requisito di essere stati residenti nell'immobile danneggiato al tempo del sisma” (Cass., 10693/2007; nel medesimo senso dell'inderogabilità dei criteri di priorità fissati dalla l. 32/1992 cfr. Cass., 19383/2016).
Dalle enunciazioni della Suprema Corte si ricava, altresì, il principio per cui il Comune, pur essendo abilitato a determinare priorità nell'assegnazione del contributo ex art. 13, comma 1, d.lgs.
76/1990, comunque, non può derogare ai criteri di priorità fissati dalla legge del 1992 per le esigenze abitative dei proprietari (ritenuti appunto espressamente inderogabili), potendo al massimo introdurre altre ipotesi di priorità da soddisfare in grado successivo.
Come correttamente osservato anche dal primo giudice, poi, e non specificamente censurato dall'appellante, riconoscere il diritto al contributo e autorizzare l'esecuzione dei lavori su un bene di natura storico-artistica (così come avvenuto nel provvedimento n. 6611 del non Controparte_6 equivale di per sé al riconoscimento della priorità nell'erogazione del contributo stesso, tenuto altresì conto che i contributi, comunque, sono erogati nei limiti delle risorse disponibili.
Questa Corte non può, infine, non sottolineare come la l. 1089/1939 che ha stabilito i vincoli di natura storico-artistica su alcuni beni e la legge 219/1981 siano antecedenti alla l. 32/1992, la quale, all'art. 3, nel dettare i criteri (inderogabili) di priorità nella soddisfazione del beneficio, non ha menzionato anche i beni di cui alla precedente legge 1089/1939 - pur rientranti tra quelli che attribuiscono un diritto al rimborso dei costi necessari per la ricostruzione -, privilegiando, nella
6 comparazione degli aventi diritto, come riconosciuto già dal primo giudice, le esigenze abitative dei proprietari di un'unica unità immobiliare.
Dall'inammissibilità dell'appello deriva la conferma dell'ordinanza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento detratti i compensi per l'attività istruttoria non svolta, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, in favore di ciascuno degli appellati.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal dr.
[...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 10.10.2019, nei confronti del Parte_1
e del così provvede: Controparte_7 Controparte_3
1) rigetta l'appello, confermando l'ordinanza impugnata;
2) condanna il dr. al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_7
e del delle spese di lite del presente grado di
[...] Controparte_3 giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuno dei due appellati, in complessivi € 4.500,00, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4878/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 13.11.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti ANTONIO PALMA (c.f. , GUIDO GIARDINO (c.f. C.F._2
), SIMONA SCATOLA (c.f. e FRANCESCO C.F._3 C.F._4
RINALDI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in C.F._5
Napoli, alla via G.G. Orsini n. 30;
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso, in virtù di delibera della Giunta Comunale n. 32 del 20 febbraio 2020, di determina dell'Area Amministrativa AA.GG. del 2 marzo 2020, n. 136 e di procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione in appello, dall'avv. FEDERICO CAPPELLA (c.f.
) ed elettivamente domiciliato unitamente al proprio difensore presso lo C.F._6
Studio dell'avv. Marcella d'Aniello, sito in Napoli, al vico S. Spirito n. 43;
1 APPELLATO
NONCHE'
(c.f. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, CP_4 presso la quale è per legge domiciliato in Napoli, alla via Diaz n. 11;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 8.11.2019, il Dr. ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pronunciata in data 10.10.2019, con la quale il
Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda da lui presentata per ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo all'erogazione del contributo di cui alla L. 219/1981, nella misura di €
189.558,98, e, di conseguenza, il diritto ad essere inserito nell'elenco degli aventi diritto con priorità al suddetto contributo. Ha precisato, in punto di fatto, che l'elenco era stato trasmesso dal al così come approvato con delibera Controparte_5 Controparte_3 consiliare n. 3 del 7 marzo 1994, in allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del
2014, con la quale era stata disposta la ripartizione dei fondi assegnati con delibera CIPE n. 37/2006 per la prosecuzione degli interventi ex L. 32/1992 e che egli si era collocato alla posizione 38 graduatoria e, quindi, tra i non aventi diritto all'erogazione, sebbene l'immobile di cui era proprietario rientrasse tra quelli di interesse storico-artistico, vincolati ai sensi della l. 1089/1939, aventi priorità nell'assegnazione dei fondi di cui alla l. n. 219 del 1981.
In particolare, il Tribunale, dopo aver affermato la propria giurisdizione a decidere la controversia e aver riportato il contenuto degli atti amministrativi intervenuti nella fattispecie e, in particolare, la delibera del di Telese n. 6611 del 24.7.1989 (con cui, preso atto CP_1 dell'approvazione del progetto da parte della sopraintendenza, il autorizzava i lavori per la CP_1 ricostruzione dell'immobile del ricorrente), la delibera consiliare n. 3 del 7.3.1994 (con cui era stata stilata la graduatoria dei beneficiari del contributo che non ricomprendeva il ricorrente) e la delibera consiliare n. 52 del 18.12.2014 (con la quale veniva deliberato di stanziare i fondi pervenuti dal ai soggetti aventi priorità ex art. 3 comma 2 lett. b)), ha ritenuto che l'immobile del CP_3 ricorrente, pur sottoposto a vincolo storico-artistico ex l. 1089/1939, non rientrava tra i beni aventi priorità nell'assegnazione dei fondi stanziati, in base all'art. 3 l. 32/1992. Precisava, al riguardo, il
Tribunale che era pacifico tra le parti che il dr. non rientrava in nessuna delle Parte_1 categorie dei soggetti aventi diritto all'erogazione prioritaria del contributo ai sensi dell'art. 3 citato, essendo egli proprietario anche di altre abitazioni e che le norme contenute nella l. n. 219/1981 e
2 negli artt. 11 e 13 del d.lgs. n. 76/1990, pur implicando il suo diritto al contributo, non consentivano di riconoscergli nessuna priorità nell'erogazione dello stesso, atteso che la graduazione degli aventi diritto con priorità contenuta nell'art. 3 l. 32/1992 (peraltro in successione) era inderogabile e le norme disciplinanti il regime del contributo per i beni storico-artistici non contenevano nessuna previsione specifica in merito ad un titolo preferenziale nell'ordine che l'Amministrazione deve predisporre per l'erogazione del contributo. Il Tribunale precisava, infine, che non poteva attribuirsi valore di ricognizione di debito al provvedimento comunale n. 6611 del 1989, con cui era stata concessa l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile contenuti nel progetto approvato dalla sopraintendenza, atteso che esso “nulla dice circa l'ordine di priorità per
l'erogazione del contributo, né sulla sussistenza di una preferenza in favore degli immobili vincolati”.
Con l'atto di appello in esame, il dr. con un unico motivo di gravame, ha Parte_1 censurato la decisione impugnata, ritenendola ingiusta e contraddittoria nella parte in cui, dopo aver astrattamente riconosciuto la sussistenza del suo diritto al contributo ex L. n. 219/1981, ha respinto la domanda volta ad ottenere l'inserimento nella graduatoria degli aventi diritto al beneficio in via prioritaria, senza considerare che la natura storico-artistica del bene di cui era proprietario implicava automaticamente il riconoscimento di tale privilegio.
Costituendosi in giudizio, il ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, Controparte_6 privo del requisito della specificità dei motivi e, comunque, infondato nel merito sulla base delle argomentazioni già esposte nella sentenza impugnata e tenuto conto dell'esaurimento dei fondi.
Con comparsa depositata il 2.4.2020 si è costituito in giudizio anche il Controparte_3
, riportandosi alle difese già svolte in primo grado e, in particolare, all'eccepita carenza
[...] di legittimazione passiva, evidenziando che “ai sensi delle vigenti normative in tema di eventi sismici 1980\81 (l.219/1981- TU. N.76/1990 1. n.32/1992 e successive modificazioni), rientra nella esclusiva competenza dei Comuni e delle Commissioni di cui all'art.14 della L. 219/1981 la gestione dei fondi assegnati e la concessione dei contributi”, con conseguente “responsabilità dei singoli Comuni la formazione degli elenchi dei beneficiari e l'accertamento della legittimità delle relative erogazioni…”.
All'udienza del 13.11.2024, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti, la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, deve darsi atto che si è formato il giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia, atteso che tale capo della sentenza non risulta investito di uno specifico motivo di appello.
3 Con l'unico motivo di appello proposto, il dr. ha lamentato la violazione di Parte_1 legge e la contraddittorietà della decisione impugnata, censurando che il primo giudice, dopo aver astrattamente riconosciuto la sussistenza del suo diritto al contributo ex L. n. 219/1981, ha erroneamente respinto la domanda volta ad ottenere l'inserimento nella graduatoria degli aventi diritto al beneficio in via prioritaria. Ad avviso dell'appellante, invece, il suo diritto ad essere soddisfatto con priorità nell'erogazione del contributo sarebbe insito nella natura storico-artistica dell'immobile colpito dall'evento sismico: l'immobile di cui era proprietario, infatti, rientrava tra quelli classificati di interesse storico-artistico ex l. 1089/1939, da ricomprendere come tale tra i beni aventi priorità nell'assegnazione dei fondi disponibili, sulla base delle chiare disposizioni di cui agli artt. 58 e 65 l. 219/1981, 2 d.l. 19/1984 conv. in l. 80 del 1984, 3 d.l. 474/1987 conv. in l. 12/1988 e
11 e 13 d.lgs. 76/1990 (analiticamente riportati nell'atto di appello). Ha, inoltre, aggiunto che, con il provvedimento n. 6611 del 24.7.1989, era stato espressamente autorizzato dal Comune alla ricostruzione dell'immobile danneggiato, con contestuale riconoscimento del contributo nella misura di € 189.558,98, avendo anche nel frattempo provveduto ad anticipare i costi per le riparazioni.
L'appello così come proposto è inammissibile e, comunque, infondato.
Nella formulazione dell'unico motivo rassegnato il dr. si è limitato a richiamare Parte_1 le argomentazioni già svolte in primo grado a sostegno della domanda e disattese dal primo giudice con l'ordinanza impugnata, senza fornire nessuna specifica contestazione alle puntuali motivazioni poste dal primo giudice a base del provvedimento impugnato.
Non si è, cioè, l'appellante, nel formulare il motivo d'appello, specificamente riferito, come avrebbe dovuto, riportato alla ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata, che è stata accusata di aver fatto cadere nel vuoto tutte le sue richieste, disattese immotivatamente e contraddittoriamente (cfr., tra le molte, Cass., n. 23299/2011; Cass., n. 13080/2008; Cass., n.
15733/2007).
Non è sufficiente, a concretizzare il requisito della specificità del motivo d'appello in esame, in mancanza di una diretta censura idonea ad incrinare il fondamento logico – giuridico della decisione resa dal giudice di prime cure, il fatto che l'appellante abbia sostanzialmente riproposto le ragioni a sostegno della domanda che hanno già formato oggetto di delibazione da parte del giudice di prime cure. Coessenziale al concetto stesso di impugnazione è, infatti, quello di critica o di censura nei confronti del provvedimento impugnato.
Ciò è tanto vero per il giudizio di appello, che si distingue quale una impugnazione a critica libera, con la quale si può denunciare un qualsivoglia vizio (error) dell'atto impugnato, in iudicando
e/o in procedendo; proprio per questa sua funzione (di critica argomentata del provvedimento
4 gravato), ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione è necessaria l'enunciazione di motivi specifici: cioè, di precise ragioni di critica e/o di dissenso rispetto all'atto impugnato.
Da tutto ciò deriva la necessità che alle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato vengano contrapposte dall'impugnante altre e diverse argomentazioni dirette ad infirmare la validità logico-giuridica delle ragioni addotte dal primo Giudicante ed ipoteticamente giustificanti l'annullamento o la riforma del suo provvedimento (Cass. 10916/2017).
Nel caso di specie, il primo giudice, dopo aver esaminato gli atti amministrativi adottati nella fattispecie e le norme regolanti la materia, ha riconosciuto la sussistenza del diritto del ricorrente alla percezione del contributo per la ricostruzione post sismica sulla base dei criteri e con le modalità individuati nelle norme da lui citate;
tuttavia, ha precisato che “la graduatoria stilata dal
Comune di Telese è stata formata sulla base dei criteri di priorità fissati dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1992 n. 32…la quale, superando l'ordine meramente cronologico delle domande di cui alla legge 219 del 1981 e sancendo la priorità del contributo a favore di alcune categorie di proprietari, nell'ottica evidente di privilegiare le esigenze abitative” ha, di fatto, dettato una disciplina inderogabile dei criteri di priorità nei pagamenti, prevedendo anche un ordine tra i prioritari. Il primo giudice ha, altresì, specificamente argomentato che nessuna delle altre norme applicabili, da lui segnalate alle parti, prevedeva una “chiara attribuzione di una posizione di priorità nell'erogazione del contributo ex l. 219/1981 agli immobili riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089”, limitandosi a contemplare una disciplina speciale in ordine all'ammontare dei contributi, previsione ritenuta necessaria alla luce della espressa inderogabilità dell'ordine delle priorità stabilito dagli artt. 2 e 3 l. 32/1992, peraltro in successione. Ha, infine, espressamente aggiunto che “non può attribuirsi valore di ricognizione di debito al provvedimento n. 6611 adottato dal di Telese in data 24.7.1989. Il provvedimento CP_1 suddetto, infatti, si limita a determinare il contributo concesso agli eredi e ad autorizzare i Pt_1 lavori per l'esecuzione delle opere previste nel progetto presentato, ma nulla dice circa l'ordine di priorità per l'erogazione del contributo”.
L'appellante sul punto si è limitato a censurare la contraddittorietà della motivazione, ribadendo che la priorità nella soddisfazione del suo diritto derivava automaticamente dalla natura storico-artistica dell'immobile danneggiato e dall'autorizzazione del all'esecuzione dei CP_1 lavori con il provvedimento n. 6611, con il quale il ai sensi dell'art. 13 comma 1 d.lgs. CP_1
76/1990 “ha espressamente riconosciuto il debito, avendo altresì determinato la priorità autorizzando il ricorrente all'anticipo di spesa” (cfr. in tal senso pag. 8 appello).
Osserva peraltro la Corte che, come già correttamente affermato dal primo giudice, i criteri di priorità elencati nell'art. 3 l. 32/1992, al fine di tutelare il primario interesse alle esigenze abitative
5 dei proprietari di un unico immobile danneggiato, sono inderogabili e non è possibile prevedere altre ipotesi di priorità ad essi antecedenti nell'ordine di soddisfazione non espressamente previste dalla legge.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, affermando: “Siffatti rilievi non appaiono però idonei a scalfire il ragionamento sviluppato dalla corte d'appello, che muove dalla lettura della L. n. 32 del 1992, art. 3, comma 2, lett. a) e b), secondo cui le disponibilità finanziarie stanziate per fronteggiare le esigenze abitative derivate dai noti eventi sismici del 1980 debbono essere utilizzate dai Comuni, in via prioritaria, in ordine successivo e senza possibilità di deroga, anzitutto in favore dei soggetti danneggiati, proprietari di un'unica abitazione ed ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza dei predetti eventi sismici (purché abbiano presentato entro i prescritti termini la domanda e la documentazione occorrente), ed, in secondo luogo, in favore dei soggetti danneggiati proprietari di un'unica abitazione (purché anch'essi abbiano ottemperato tempestivamente agli oneri di presentazione della domanda e della relativa documentazione). L'espressa inderogabilità di tale disposizione ed il fatto che essa non menzioni requisiti diversi da quelli sopra ricordati ha indotto la corte territoriale ad escludere che fosse legittimo, per il Comune, subordinare l'iscrizione nella graduatoria dei proprietari, cui spetta il contributo, all'ulteriore requisito di essere stati residenti nell'immobile danneggiato al tempo del sisma” (Cass., 10693/2007; nel medesimo senso dell'inderogabilità dei criteri di priorità fissati dalla l. 32/1992 cfr. Cass., 19383/2016).
Dalle enunciazioni della Suprema Corte si ricava, altresì, il principio per cui il Comune, pur essendo abilitato a determinare priorità nell'assegnazione del contributo ex art. 13, comma 1, d.lgs.
76/1990, comunque, non può derogare ai criteri di priorità fissati dalla legge del 1992 per le esigenze abitative dei proprietari (ritenuti appunto espressamente inderogabili), potendo al massimo introdurre altre ipotesi di priorità da soddisfare in grado successivo.
Come correttamente osservato anche dal primo giudice, poi, e non specificamente censurato dall'appellante, riconoscere il diritto al contributo e autorizzare l'esecuzione dei lavori su un bene di natura storico-artistica (così come avvenuto nel provvedimento n. 6611 del non Controparte_6 equivale di per sé al riconoscimento della priorità nell'erogazione del contributo stesso, tenuto altresì conto che i contributi, comunque, sono erogati nei limiti delle risorse disponibili.
Questa Corte non può, infine, non sottolineare come la l. 1089/1939 che ha stabilito i vincoli di natura storico-artistica su alcuni beni e la legge 219/1981 siano antecedenti alla l. 32/1992, la quale, all'art. 3, nel dettare i criteri (inderogabili) di priorità nella soddisfazione del beneficio, non ha menzionato anche i beni di cui alla precedente legge 1089/1939 - pur rientranti tra quelli che attribuiscono un diritto al rimborso dei costi necessari per la ricostruzione -, privilegiando, nella
6 comparazione degli aventi diritto, come riconosciuto già dal primo giudice, le esigenze abitative dei proprietari di un'unica unità immobiliare.
Dall'inammissibilità dell'appello deriva la conferma dell'ordinanza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento detratti i compensi per l'attività istruttoria non svolta, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, in favore di ciascuno degli appellati.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal dr.
[...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 10.10.2019, nei confronti del Parte_1
e del così provvede: Controparte_7 Controparte_3
1) rigetta l'appello, confermando l'ordinanza impugnata;
2) condanna il dr. al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_7
e del delle spese di lite del presente grado di
[...] Controparte_3 giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuno dei due appellati, in complessivi € 4.500,00, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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