TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/09/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito della udienza dell'11 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 1100/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.ta e difesa, giusta mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv.to Luca Bene con cui elett.te in Roma, alla via Tirso, n.90;
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
,
[...] Controparte_3 [...]
Controparte_4
( ) ciascuno in persona del legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi P.IVA_1 dal Dirigente p.t, elett.te domiciliati in , alla via Giuseppe Marotta n.14, CP_3 giusta mandato in atti;
), rapp.ta e Parte_2 C.F._2
difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv.to Paola Majorana con cui elett.te in
Caposele, alla via Ogliaro n.66;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti, la parte in epigrafe ha contestato il punteggio attribuitole dalla resistente Amministrazione nella graduatoria definitiva d'istituto per la selezione di “tutor e docenti esperti per la prevenzione della dispersione scolastica da impiegare nel progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, indetta con Determina prot.n.0000625 dello 03.02.2024, rivendicandone l'attribuzione in misura superiore con riferimento ai moduli “Informatica 2.0”,
Corsi 1 e 2; chiede, quindi, la ricostruzione giuridica ed economica della carriera mediante il riconoscimento dei titoli posseduti per future procedure di selezione
1 ed il risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c. L'Amministrazione resistente si è costituita. Si è costituita altresì Parte_2
La domanda va rigettata.
2) La ricorrente deduce di aver presentato in data 21.01.2024 istanza di candidatura per il conferimento dell'incarico di tutor per i moduli Informatica 2.0
(corso 1 e 2), indicando nell' Allegato B – Tabella valutazione tutor di aver diritto al punteggio totale di #58#punti.
Con Decreto del 26.01.2024 del Dirigente scolastico dell'I.S.S.S. “F. De Sanctis” di Sant'Angelo dei Lombardi- scuola di servizio –è stato convalidato, ai fini dell'inserimento della ricorrente, nella graduatoria provvisoria, il punteggio di
#37# punti, inferiore a quelli a quelli (#46# punti) attribuiti alla concorrente prof.ssa Parte_2
La questione oggetto di controversia è relativa alla valutazione espressa con riferimento al punto n. al punto 11) della tabella applicabile, laddove, come risulta dal provvedimento dello 03.02.2024 emesso dal Dirigente Scolastico in seguito al reclamo presentato dalla Vigilante, …”sono stati assegnati in rettifica punti 15 per
"Attività di tutoraggio per le precedenti programmazioni" rispetto ai 6 punti attribuiti nella graduatoria provvisoria, poiché erano stati riconosciuti validi solo 2 tutoraggi. Si chiarisce che per precedenti "Programmazioni" si intendono i
Programmi Operativi Nazionali finanziati dalla Commissione Europea per favorire la parità economica e sociale di tutte le regioni dell'Unione Europea volte a colmare il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo (FSE-
POR-POC) e non i tutoraggi ASL/PCTO. Si precisa, inoltre, che dal curriculum presentato risulta difficile risalire alle attività dichiarate in quanto non vengono riportati i titoli dei PON”.
Nella graduatoria definitiva, approvata con Determina dello 03.02.2024, alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di #48# punti, inferiore a quello della prof.ssa (#50# punti). Parte_2
Parte ricorrente lamenta, dunque, il mancato riconoscimento da parte dell'Amministrazione scolastica di tutti i titoli dichiarati, e contesta il punteggio attribuitole rivendicando un maggior punteggio.
3) In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata da Parte_2
2 Sul punto, ex multiis Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”.
Nel caso di specie, la ricorrente lamenta l'illegittima esclusione dalle graduatorie per cui è causa, e tale determinazione rientra tra gli atti assunti dal con CP_1 la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato e non è esercizio di un potere autoritativo discrezionale.
Va rigettata, altresì, l'eccezione di difetto di interesse alla pronuncia in capo alla ricorrente in quanto i corsi sarebbero stati “svolti, definiti… e conclusisi in data antecedente alla proposizione del ricorso”.
Il Tribunale osserva come l'interesse ad ottenere la collocazione in una migliore posizione in graduatoria con il riconoscimento dei titoli posseduti sia sufficiente ad integrare la presenza di una situazione soggettiva che legittima la proposizione del ricorso, sussistendo un interesse ad agire concreto ed attuale.
4) Nel merito, le rivendicazioni attengono al computo dei titoli per “Attività di tutoraggio per le precedenti programmazioni (Punti 3 per ogni tutoraggio)” per i quali l'Amministrazione scolastica ha assegnato alla ricorrente, a seguito di rettifica, il punteggio di #15# punti, nel mentre essa ricorrente rivendica il punteggio di #21# punti.
Il Tribunale concorda con la valutazione espressa dalla resistente
Amministrazione, ossia che “….con riferimento all'attribuzione del punteggio relativo alle attività di tutoraggio per le precedenti programmazioni, … per programmazioni si intendono i Programmi Operativi Nazionali (PON) finanziati dalla Commissione europea per favorire la parità economica e sociale di tutte le
Regioni dell'Unione Europea per colmare il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo (FSE – POR – POC). Si consideri che per le
Programmazioni di cui si parla le procedure di selezione di esperti e tutor e la determinazione del compenso per le attività svolte rispettano i criteri ministeriali dei bandi stabiliti dalle Linee Guida dei PON a cui gli Istituti scolastici partecipano per il finanziamento delle attività. Infatti, i finanziamenti sono
3 subordinanti all'approvazione dei progetti presentati dalle singole scuole. Quindi, tecnicamente, con il termine “programmazioni” si intendono quei progetti che necessitano di una programmazione, con definizione di obiettivi, destinatari, competenze da acquisire e tempi di realizzazione ben definiti al fine di ottenere i finanziamenti per la realizzazione. Di natura completamente diversa sono invece i tutoraggi nelle attività di PCTO (ex ASL). I PCTO (ex ASL) sono attività curriculari della scuola, obbligatorie ai fini dell'ammissione degli studenti agli
Esami di Stato;
i PCTO annualmente e senza necessità di dover effettuare alcuna Cont programmazione vengono finanziati dal con importi proporzionati al numero degli studenti dell'Istituto e alle ore di PCTO da svolgere diverse per indirizzo di studio. La selezione dei docenti tutor previsti per lo svolgimento di tali attività è demandata all'autonomia scolastica e alle delibere collegiali che, generalmente, prevedono un accordo tra i docenti dei Consigli di classe, oppure una spontanea candidatura senza alcuna comparazione dei curricula. Ciò avviene prevalentemente perché l'importo del compenso è minimo, euro 19,25 all'ora o più spesso forfettario, di contro, il compenso dei tutor dei progetti finanziati con le
Programmazioni (di cui è oggi materia del contendere) prevedono in genere un compenso pari ad euro 34.00 e i vincoli per la selezione come previsti dalla normativa. …
Il Tribunale ritiene che il termine “programmazione” richiami i “programmi”, e non già i Percorsi , né il ricorso contiene alcuna allegazione utile a permettere una valutazione degli uni e degli altri in termini di equipollenza, almeno ai fini che qui rilevano.
Il Tribunale ritiene, quindi, che correttamente nella determinazione del punteggio attribuito alla ricorrente si sia tenuto conto unicamente dell'l'attività svolta nell'ambito della programmazione PON (Programmi Operativi Nazionali), con esclusione, dunque, dell'attività prestata come tutor d'istituto, ovvero tutor PCTO
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento).
6) Il ricorso va quindi rigettato, anche nella parte in cui si chiede ila condanna delle controparti, ancora non costituite al momento della proposizione, ai sensi dell'art. 96 cpc.
7) va condannata al pagamento delle spese di lite a favore dei Parte_1 resistenti costituiti, spese che, ai sensi del D.M 147/2022, vanno liquidate nella complessiva somma di vanno liquidate in complessivi €#1.030# (milletrenta) a
4 favore di ciascuno, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili;
il procuratore costituito per ne ha chiesto l'attribuzione in Parte_2 quanto antistatario.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunziando sul ricorso iscritto al n.1100/2024 proposto da Parte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_3 [...]
e Controparte_4
ogni contraria eccezione e deduzione respinta così decide: Parte_2
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore del Parte_1 resistente e di delle spese di lite, che liquida nella CP_1 Parte_2 somma di €#1.030# (milletrenta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, a favore di ognuno dei resistenti, e con attribuzione al procuratore costituito per in quanto antistatario. Parte_2
Avellino, 11 settembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito della udienza dell'11 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 1100/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.ta e difesa, giusta mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv.to Luca Bene con cui elett.te in Roma, alla via Tirso, n.90;
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
,
[...] Controparte_3 [...]
Controparte_4
( ) ciascuno in persona del legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi P.IVA_1 dal Dirigente p.t, elett.te domiciliati in , alla via Giuseppe Marotta n.14, CP_3 giusta mandato in atti;
), rapp.ta e Parte_2 C.F._2
difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv.to Paola Majorana con cui elett.te in
Caposele, alla via Ogliaro n.66;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti, la parte in epigrafe ha contestato il punteggio attribuitole dalla resistente Amministrazione nella graduatoria definitiva d'istituto per la selezione di “tutor e docenti esperti per la prevenzione della dispersione scolastica da impiegare nel progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, indetta con Determina prot.n.0000625 dello 03.02.2024, rivendicandone l'attribuzione in misura superiore con riferimento ai moduli “Informatica 2.0”,
Corsi 1 e 2; chiede, quindi, la ricostruzione giuridica ed economica della carriera mediante il riconoscimento dei titoli posseduti per future procedure di selezione
1 ed il risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c. L'Amministrazione resistente si è costituita. Si è costituita altresì Parte_2
La domanda va rigettata.
2) La ricorrente deduce di aver presentato in data 21.01.2024 istanza di candidatura per il conferimento dell'incarico di tutor per i moduli Informatica 2.0
(corso 1 e 2), indicando nell' Allegato B – Tabella valutazione tutor di aver diritto al punteggio totale di #58#punti.
Con Decreto del 26.01.2024 del Dirigente scolastico dell'I.S.S.S. “F. De Sanctis” di Sant'Angelo dei Lombardi- scuola di servizio –è stato convalidato, ai fini dell'inserimento della ricorrente, nella graduatoria provvisoria, il punteggio di
#37# punti, inferiore a quelli a quelli (#46# punti) attribuiti alla concorrente prof.ssa Parte_2
La questione oggetto di controversia è relativa alla valutazione espressa con riferimento al punto n. al punto 11) della tabella applicabile, laddove, come risulta dal provvedimento dello 03.02.2024 emesso dal Dirigente Scolastico in seguito al reclamo presentato dalla Vigilante, …”sono stati assegnati in rettifica punti 15 per
"Attività di tutoraggio per le precedenti programmazioni" rispetto ai 6 punti attribuiti nella graduatoria provvisoria, poiché erano stati riconosciuti validi solo 2 tutoraggi. Si chiarisce che per precedenti "Programmazioni" si intendono i
Programmi Operativi Nazionali finanziati dalla Commissione Europea per favorire la parità economica e sociale di tutte le regioni dell'Unione Europea volte a colmare il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo (FSE-
POR-POC) e non i tutoraggi ASL/PCTO. Si precisa, inoltre, che dal curriculum presentato risulta difficile risalire alle attività dichiarate in quanto non vengono riportati i titoli dei PON”.
Nella graduatoria definitiva, approvata con Determina dello 03.02.2024, alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di #48# punti, inferiore a quello della prof.ssa (#50# punti). Parte_2
Parte ricorrente lamenta, dunque, il mancato riconoscimento da parte dell'Amministrazione scolastica di tutti i titoli dichiarati, e contesta il punteggio attribuitole rivendicando un maggior punteggio.
3) In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata da Parte_2
2 Sul punto, ex multiis Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”.
Nel caso di specie, la ricorrente lamenta l'illegittima esclusione dalle graduatorie per cui è causa, e tale determinazione rientra tra gli atti assunti dal con CP_1 la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato e non è esercizio di un potere autoritativo discrezionale.
Va rigettata, altresì, l'eccezione di difetto di interesse alla pronuncia in capo alla ricorrente in quanto i corsi sarebbero stati “svolti, definiti… e conclusisi in data antecedente alla proposizione del ricorso”.
Il Tribunale osserva come l'interesse ad ottenere la collocazione in una migliore posizione in graduatoria con il riconoscimento dei titoli posseduti sia sufficiente ad integrare la presenza di una situazione soggettiva che legittima la proposizione del ricorso, sussistendo un interesse ad agire concreto ed attuale.
4) Nel merito, le rivendicazioni attengono al computo dei titoli per “Attività di tutoraggio per le precedenti programmazioni (Punti 3 per ogni tutoraggio)” per i quali l'Amministrazione scolastica ha assegnato alla ricorrente, a seguito di rettifica, il punteggio di #15# punti, nel mentre essa ricorrente rivendica il punteggio di #21# punti.
Il Tribunale concorda con la valutazione espressa dalla resistente
Amministrazione, ossia che “….con riferimento all'attribuzione del punteggio relativo alle attività di tutoraggio per le precedenti programmazioni, … per programmazioni si intendono i Programmi Operativi Nazionali (PON) finanziati dalla Commissione europea per favorire la parità economica e sociale di tutte le
Regioni dell'Unione Europea per colmare il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo (FSE – POR – POC). Si consideri che per le
Programmazioni di cui si parla le procedure di selezione di esperti e tutor e la determinazione del compenso per le attività svolte rispettano i criteri ministeriali dei bandi stabiliti dalle Linee Guida dei PON a cui gli Istituti scolastici partecipano per il finanziamento delle attività. Infatti, i finanziamenti sono
3 subordinanti all'approvazione dei progetti presentati dalle singole scuole. Quindi, tecnicamente, con il termine “programmazioni” si intendono quei progetti che necessitano di una programmazione, con definizione di obiettivi, destinatari, competenze da acquisire e tempi di realizzazione ben definiti al fine di ottenere i finanziamenti per la realizzazione. Di natura completamente diversa sono invece i tutoraggi nelle attività di PCTO (ex ASL). I PCTO (ex ASL) sono attività curriculari della scuola, obbligatorie ai fini dell'ammissione degli studenti agli
Esami di Stato;
i PCTO annualmente e senza necessità di dover effettuare alcuna Cont programmazione vengono finanziati dal con importi proporzionati al numero degli studenti dell'Istituto e alle ore di PCTO da svolgere diverse per indirizzo di studio. La selezione dei docenti tutor previsti per lo svolgimento di tali attività è demandata all'autonomia scolastica e alle delibere collegiali che, generalmente, prevedono un accordo tra i docenti dei Consigli di classe, oppure una spontanea candidatura senza alcuna comparazione dei curricula. Ciò avviene prevalentemente perché l'importo del compenso è minimo, euro 19,25 all'ora o più spesso forfettario, di contro, il compenso dei tutor dei progetti finanziati con le
Programmazioni (di cui è oggi materia del contendere) prevedono in genere un compenso pari ad euro 34.00 e i vincoli per la selezione come previsti dalla normativa. …
Il Tribunale ritiene che il termine “programmazione” richiami i “programmi”, e non già i Percorsi , né il ricorso contiene alcuna allegazione utile a permettere una valutazione degli uni e degli altri in termini di equipollenza, almeno ai fini che qui rilevano.
Il Tribunale ritiene, quindi, che correttamente nella determinazione del punteggio attribuito alla ricorrente si sia tenuto conto unicamente dell'l'attività svolta nell'ambito della programmazione PON (Programmi Operativi Nazionali), con esclusione, dunque, dell'attività prestata come tutor d'istituto, ovvero tutor PCTO
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento).
6) Il ricorso va quindi rigettato, anche nella parte in cui si chiede ila condanna delle controparti, ancora non costituite al momento della proposizione, ai sensi dell'art. 96 cpc.
7) va condannata al pagamento delle spese di lite a favore dei Parte_1 resistenti costituiti, spese che, ai sensi del D.M 147/2022, vanno liquidate nella complessiva somma di vanno liquidate in complessivi €#1.030# (milletrenta) a
4 favore di ciascuno, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili;
il procuratore costituito per ne ha chiesto l'attribuzione in Parte_2 quanto antistatario.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunziando sul ricorso iscritto al n.1100/2024 proposto da Parte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_3 [...]
e Controparte_4
ogni contraria eccezione e deduzione respinta così decide: Parte_2
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore del Parte_1 resistente e di delle spese di lite, che liquida nella CP_1 Parte_2 somma di €#1.030# (milletrenta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, a favore di ognuno dei resistenti, e con attribuzione al procuratore costituito per in quanto antistatario. Parte_2
Avellino, 11 settembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
5