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Sentenza 4 maggio 2024
Sentenza 4 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 04/05/2024, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2024 |
Testo completo
n. 1122/2020 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Maria PROIA Presidente est./rel. dott.ssa Francesca GRECO Giudice dott.ssa A. Contrestabile Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1122/2020 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 16.9.2020 da:
( ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Di Cesare ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Benedetto dei Marsi, Via Roma n. 27, giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
( ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/11/1965, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Cipriani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Benedetto dei Marsi, Via Roma n. 46, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente, come da ricorso: “Dichiarare la separazione giudiziale con addebito al resistente;
- Stabilire l'affidamento del figlio prevalentemente con la madre;
- Disporre l'assegno di mantenimento in favore del coniuge e del figlio ammontante ad € 600,00;
- Con vittoria di spese e competenze”.
Per parte resistente, come da comparsa di costituzione e di risposta: “1. I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. Il figlio sarà affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di frequentarlo nell'ambito di un percorso di mediazione familiare o sotto la supervisione del servizio sociale territoriale;
3. Il padre, recuperato un rapporto sano con il figlio, avrà diritto di vedere e tenere con sé Per_1 quando lo desideri, con un minimo di due pomeriggi a settimana e nel week end ogni 15 giorni, con possibilità di pernotto presso l'abitazione paterna. Per le principali festività dell'anno ed i compleanni si seguirà il criterio dell'alternanza. Il figlio potrà inoltre stare con il padre per 15 giorni, anche non consecutivi per le eventuali ferie estive;
4. Fintanto che imarrà collocato presso la madre, il padre corrisponderà l'importo di € 200,00 Per_1 mensili, oltre spese straordinarie come da protocollo vigente, per il contributo di mantenimento;
5. Non sarà dovuto alcun assegno di mantenimento alla coniuge, secondo quanto già previsto nell'Ordinanza del 02/10/2021, per le motivazioni già indicate nella comparsa del 14/01/2021 e per
l'assenza delle condizioni economiche.
6. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 16.9.2020, deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con a San Benedetto dei Marsi il 6.10.2007, ha convenuto in Controparte_1 giudizio quest'ultimo per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, il collocamento prevalente del figlio presso di lei, nonché per la previsione, a carico del resistente, di un assegno di mantenimento per lei e per il figlio di euro 600,00 complessivi.
Ha dedotto, a sostegno della propria domanda, di aver lasciato la casa coniugale nel 2015 unitamente al figlio della coppia nato il [...], a [...] e delle Per_1
violenze e minacce verbali del resistente. Ha, inoltre, dedotto di non percepire redditi propri e di essersi sempre occupata del minore, unitamente ai suoi genitori.
Si è costituito in giudizio , chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del Controparte_1
minore con collocamento prevalente presso la madre, nonché di porre, a suo carico, un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili per il solo figlio, essendo la sig.ra Pt_1
economicamente indipendente.
Quanto alla frequentazione con il figlio, ha chiesto la nomina urgente di un mediatore familiare o di altra figura professionale alla luce del rifiuto, da parte del minore, di avere rapporti col padre.
All'esito dell'udienza presidenziale del 20.1.2021, il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione, in seguito alla concessione di un termine per il deposito della procura sottoscritta dalla ricorrente, ha adottato, quali provvedimenti provvisori e urgenti, la previsione, a carico del resistente, di un assegno di mantenimento in favore del solo figlio di euro 250,00 mensili, oltre al rimborso delle spese straordinarie in misura del 50%.
Ha, inoltre, regolamentato il diritto di visita del genitore non collocatario onerando il servizio di neuropsichiatria infantile di monitorare gli incontri padre – figlio e di redigere apposita relazione sull'esito dell'attività svolta da trasmettere senza ritardo a questo tribunale.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e mediante ctu psicologica sull'esame delle dinamiche relazionali tra padre e figlio, successivamente integrata con un ulteriore quesito inerente all'influenza dell'ambiente materno nella relazione tra il padre ed il minore e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2023 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Dalla documentazione prodotta e dalla condotta tenuta dalle parti nel corso del giudizio, appare evidente come sia da escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, separati di fatto dal 2015.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c., dovendo ritenersi intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Passando ora a vagliare la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, deve rammentarsi che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia da rinvenire esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno dei coniugi.
La parte richiedente ha, quindi, l'onere di dimostrare che il coniuge, con la propria condotta abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza attraverso la prova di specifici episodi che, considerati nel loro insieme, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
Si ritiene, tuttavia, che tale prova non è stata fornita dalla ricorrente.
Parte ricorrente lamenta, infatti, di aver subito violenze e minacce tali da aver reso necessario il suo allontanamento dalla casa familiare nel 2015, nonostante abbia intentato la procedura di separazione ben 5 anni dopo. Ha, inoltre, dedotto di aver avuto rapporti sporadici con l'altro coniuge, tenuti unicamente nell'interesse del minore, nel corso della separazione di fatto.
Parte resistente, al contrario, contesta tale ricostruzione dei fatti deducendo che la coppia ha attraversato una crisi nel 2015 per questioni di carattere economico e che, nonostante la separazione di fatto, gli stessi hanno intrattenuto rapporti amichevoli e collaborativi sino al momento dell'inizio di una nuova relazione sentimentale della ricorrente con altra persona
(fine 2020).
Ciò premesso, dall'attività istruttoria espletata è emerso che il resistente ha avuto una condotta violenta nei confronti della moglie, ma solo a partire dalla fine del 2020, tanto che la stessa ricorrente, nella denuncia - querela sporta nel dicembre 2020, ha esposto che l'atteggiamento del sig. , dapprima indifferente, era repentinamente peggiorato CP_1
dopo la scoperta della nuova relazione sentimentale intrattenuta dalla stessa ovvero, indicativamente, dall'ottobre dello stesso anno.
Pertanto, se risulta pressoché certo che il resistente sia stato minaccioso e violento nei confronti della ricorrente alla fine del 2020 (come accertato con sentenza resa dal tribunale di Avezzano il 10.12.2021, confermata in appello), non può ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza delle condotte violente in epoca antecedente al 2020 e, in particolare, prima della separazione di fatto del 2015, tali da essere considerate come la causa esclusiva della fine dell'affectio coniugalis tra i coniugi.
Invero, i testi di parte resistente, escussi alle udienze del 15.12.2022, hanno dichiarato di non aver mai assistito ad atteggiamenti aggressivi nei confronti della moglie sia nel corso del matrimonio sia dopo la separazione del 2015, tanto che i coniugi intrattenevano rapporti di amicizia ed erano visti spesso insieme, soprattutto durante le feste (testi , Testimone_1
). Testimone_2 Non possono, inoltre, ritenersi attendibili le dichiarazioni rese dai testi escussi a prova contraria di ricorrente ( , legata da rapporto di affinità e , Parte_2 Controparte_2
fratello della ricorrente), sia in relazione al rapporto di parentela che lega tali soggetti alla sig.ra sia in quanto tali dichiarazioni appaiono contraddette dal compendio Pt_1
probatorio raccolto nel corso del giudizio. Peraltro, il sig. , con riferimento Controparte_2
agli atteggiamenti verbali aggressivi avvenuti nel corso del matrimonio, ha dichiarato di non avervi assistito direttamente, ma di averne avuto contezza in quanto riferitogli dalla sorella, rendendo, quindi, una testimonianza indiretta o de relato.
Anche, infine, a voler considerare le dichiarazioni rese dal minore nel corso del colloquio con la C.T.U., dott.ssa , risulta che il padre abbia posto in essere atteggiamenti Persona_2
violenti nei confronti della madre, in stato di alterazione da alcool, nel 2020 ma non anche nel corso del matrimonio. Si osserva, a questo proposito, innanzitutto, che i fatti riferiti dal figlio della coppia sono coerenti con quanto rappresentato dalla ricorrente nella denuncia querela del 2020 (la presenza del nuovo compagno, lo stato di alterazione alcoolica, le chiamate del resistente). Inoltre, l'affermazione resa dal bambino alla dr.ssa a pag. Per_2
17 ctu: “non litigavano tutti i giorni, però comunque mi riferivo soprattutto al momento che gli ha detto che l'ammazzava, cioè che se non se ne andava da là, l'ammazzava…[…] avevo 4 o 5 anni…” appare poco credibile in quanto, all'epoca della separazione di fatto dei coniugi, il bambino aveva circa cinque anni.
Peraltro, tali circostanze risultano smentite anche dalle dichiarazioni rese dalla stessa sig.ra ai Servizi Sociali incaricati dal Presidente (cfr. relazione del 3.11.2022) avendo la Pt_1
stessa dichiarato che il rapporto tra i coniugi era caratterizzato da alti e bassi sino al 2015, anno della separazione, e che i coniugi avevano mantenuto buoni rapporti, tanto da passare del tempo insieme durante le festività e le domeniche, nell'interesse del minore.
Conseguentemente, la domanda di addebito della separazione al resistente deve essere rigettata, non avendo parte ricorrente fornito prova delle condotte aggressive e violente del sig. nel corso della vita matrimoniale. CP_1
4. Quanto al regime di affidamento del minore, al collocamento dello stesso ed alla misura del mantenimento da porre a carico del resistente, va confermato quanto disposto con ordinanza presidenziale del 2.10.2021.
E' pacifico, infatti, che il minore convive con la madre sin dalla separazione di fatto dei coniugi e che il giovane on abbia interesse a mantenere rapporti con il padre, tanto Per_1 da aver rifiutato la sottoposizione dei test da parte della ctu nominata e da aver rifiutato gli incontri fissati dai Servizi sociali nominati nel corso del giudizio ed incaricati di monitorare il rapporto padre – figlio, di fatto, inesistente.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno eventualmente applicabile
(considerando l'attuale diniego da parte del figlio), si conferma il calendario disposto dal
Presidente, ovvero: il padre vedrà il figlio per due giorni infrasettimanali, di regola il martedì e il venerdì dall'orario di uscita da scuola sino alle ore 19; inoltre, in alternanza con la madre, il 24 dicembre o il 25 dicembre;
il 31 dicembre o il 1 gennaio;
il giorno di Pasqua o quello del Lunedì in Albis. Il giorno del compleanno del padre e quello della festa del papà nonché per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, in periodo da concordarsi preventivamente, almeno trenta giorni prima, con la madre.
Va, tuttavia, precisato che tale calendario potrà avere attuazione solo ove il minore, quasi quindicenne, manifesterà un atteggiamento collaborativo verso il padre posto che, dalla relazione dei Servizi sociali sull'esito del monitoraggio degli incontri padre – figlio, è emerso che a voluto partecipare per poco tempo agli incontri e solo in quanto costretto Per_1
dalla madre, tanto che il monitoraggio si è concluso dopo soli quattro incontri, nel corso dei quali il minore si è mostrato molto risentito nei confronti del padre.
Quanto alle risultanze della ctu espletata, la dr.ssa ha rilevato il netto rifiuto di Per_2
ad intrattenere rapporti col padre, desumibile già dalla scarsa collaborazione Per_1 dimostrata dallo stesso minore negli accertamenti eseguiti.
La dr.ssa ha osservato, peraltro, in tal senso che “nessuno può imporre la relazione Per_2
con il padre a oltretutto il suo atteggiamento oppositivo e di chiusura non lascia spazi, Per_1
almeno al momento, a forme di aiuto psicologico a lui dirette”, rilevando la necessità, da parte degli “adulti a dover lavorare su di sé e sulla coppia al fine di smussare rigidità e aprirsi al confronto attraverso propri percorsi personali (psicoterapia individuale) e auspicabile un intervento sulla coppia
“centrato sulla genitorialità e non sulla coppia” volto ad attenuare l'elevata carica di conflittualità”.
Continua, ancora, sostenendo che “nell'esclusivo e superiore interesse del minore e sulla sua capacità di autodeterminazione, costringere ed imporre un eventuale percorso terapeutico a Per_1
contrariamente alla sua volontà, sarebbe deleterio oltreché controproducente per l'intero rapporto”, ritenendo “utile proporre un percorso di psicoterapia prioritariamente alla figura paterna con
l'auspicio che anche la figura materna, nell'interesse del benessere del proprio figlio possa decidere per un suo percorso personale”. Chiamata ad integrare la perizia in ordine anche alla figura materna, ha aggiunto che “si auspica un impegno fattivo della signora nell'esortare il figlio ad una Pt_1 Per_1 frequentazione regolare e spontanea con la figura paterna al fine di consentire al proprio figlio la possibilità nel tempo di cogliere anche aspetti positivi del padre non soltanto mediante stimoli verbali ma con la messa in atto di comportamenti di piena ed autentica apertura verso l'ex marito”.
Dunque, nella sede che ci occupa, pur non potendo obbligare il minore (comunque ultraquattordicenne), ad incontrare il padre, si invitano entrambi i coniugi a tenere un atteggiamento collaborativo nell'interesse del figlio, evitando condotte che possano svalutare la figura dell'altro genitore dinanzi al minore dovendo, anzi, esortare (in particolare, la ricorrente) il giovane mantenere rapporti frequenti ed equilibrati Per_1 con entrambi i genitori.
5. Infine, non può trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente di previsione, in suo favore, di un assegno di mantenimento da porre a carico del resistente non essendo emerso, nel corso del giudizio, alcun mutamento in ordine alla situazione economico – reddituale dei coniugi dall'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ad oggi.
Entrambi i coniugi risultavano e risultano, ad oggi, in stato di sostanziale disoccupazione o di occupazione non stabile. A questo proposito, giova peraltro rammentare che in sede di separazione, è il coniuge richiedente l'assegno di mantenimento che deve provare i presupposti costitutivi del proprio diritto e, tra questi, la propria incapacità lavorativa e l'indisponibilità di mezzi idonei ad assicurarle la conservazione del tenore di vita goduto nel corso della convivenza, elementi che, nel caso di specie, non paiono sussistere.
6. Si ritiene opportuno compensare le spese di lite, alla luce dell'accoglimento di talune delle domande avanzate (sulle quali, peraltro non vi era opposizione) e del rigetto delle domande di addebito della separazione e di previsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza, domanda ed
[...] Controparte_1
eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio concordatario contratto a San Benedetto dei Marsi il
[...]
6.10.2007; - ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di San Benedetto dei Marsi (atto n. 16, parte II, S. A, uff. 1, anno 2007);
- rigetta la domanda di addebito proposta da parte ricorrente;
- affida in modo condiviso il figlio collocandolo in via prevalente presso la Per_1
ricorrente;
- pone a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese, in favore del figlio Per_1
- regolamenta il diritto di visita paterno alle condizioni di cui in parte motiva;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Avezzano, 3.5.2024
Il Presidente rel.
Dr. Maria Proia
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Maria PROIA Presidente est./rel. dott.ssa Francesca GRECO Giudice dott.ssa A. Contrestabile Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1122/2020 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 16.9.2020 da:
( ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Di Cesare ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Benedetto dei Marsi, Via Roma n. 27, giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
( ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/11/1965, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Cipriani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Benedetto dei Marsi, Via Roma n. 46, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente, come da ricorso: “Dichiarare la separazione giudiziale con addebito al resistente;
- Stabilire l'affidamento del figlio prevalentemente con la madre;
- Disporre l'assegno di mantenimento in favore del coniuge e del figlio ammontante ad € 600,00;
- Con vittoria di spese e competenze”.
Per parte resistente, come da comparsa di costituzione e di risposta: “1. I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. Il figlio sarà affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di frequentarlo nell'ambito di un percorso di mediazione familiare o sotto la supervisione del servizio sociale territoriale;
3. Il padre, recuperato un rapporto sano con il figlio, avrà diritto di vedere e tenere con sé Per_1 quando lo desideri, con un minimo di due pomeriggi a settimana e nel week end ogni 15 giorni, con possibilità di pernotto presso l'abitazione paterna. Per le principali festività dell'anno ed i compleanni si seguirà il criterio dell'alternanza. Il figlio potrà inoltre stare con il padre per 15 giorni, anche non consecutivi per le eventuali ferie estive;
4. Fintanto che imarrà collocato presso la madre, il padre corrisponderà l'importo di € 200,00 Per_1 mensili, oltre spese straordinarie come da protocollo vigente, per il contributo di mantenimento;
5. Non sarà dovuto alcun assegno di mantenimento alla coniuge, secondo quanto già previsto nell'Ordinanza del 02/10/2021, per le motivazioni già indicate nella comparsa del 14/01/2021 e per
l'assenza delle condizioni economiche.
6. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 16.9.2020, deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con a San Benedetto dei Marsi il 6.10.2007, ha convenuto in Controparte_1 giudizio quest'ultimo per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, il collocamento prevalente del figlio presso di lei, nonché per la previsione, a carico del resistente, di un assegno di mantenimento per lei e per il figlio di euro 600,00 complessivi.
Ha dedotto, a sostegno della propria domanda, di aver lasciato la casa coniugale nel 2015 unitamente al figlio della coppia nato il [...], a [...] e delle Per_1
violenze e minacce verbali del resistente. Ha, inoltre, dedotto di non percepire redditi propri e di essersi sempre occupata del minore, unitamente ai suoi genitori.
Si è costituito in giudizio , chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del Controparte_1
minore con collocamento prevalente presso la madre, nonché di porre, a suo carico, un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili per il solo figlio, essendo la sig.ra Pt_1
economicamente indipendente.
Quanto alla frequentazione con il figlio, ha chiesto la nomina urgente di un mediatore familiare o di altra figura professionale alla luce del rifiuto, da parte del minore, di avere rapporti col padre.
All'esito dell'udienza presidenziale del 20.1.2021, il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione, in seguito alla concessione di un termine per il deposito della procura sottoscritta dalla ricorrente, ha adottato, quali provvedimenti provvisori e urgenti, la previsione, a carico del resistente, di un assegno di mantenimento in favore del solo figlio di euro 250,00 mensili, oltre al rimborso delle spese straordinarie in misura del 50%.
Ha, inoltre, regolamentato il diritto di visita del genitore non collocatario onerando il servizio di neuropsichiatria infantile di monitorare gli incontri padre – figlio e di redigere apposita relazione sull'esito dell'attività svolta da trasmettere senza ritardo a questo tribunale.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e mediante ctu psicologica sull'esame delle dinamiche relazionali tra padre e figlio, successivamente integrata con un ulteriore quesito inerente all'influenza dell'ambiente materno nella relazione tra il padre ed il minore e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2023 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Dalla documentazione prodotta e dalla condotta tenuta dalle parti nel corso del giudizio, appare evidente come sia da escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, separati di fatto dal 2015.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c., dovendo ritenersi intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Passando ora a vagliare la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, deve rammentarsi che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia da rinvenire esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno dei coniugi.
La parte richiedente ha, quindi, l'onere di dimostrare che il coniuge, con la propria condotta abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza attraverso la prova di specifici episodi che, considerati nel loro insieme, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
Si ritiene, tuttavia, che tale prova non è stata fornita dalla ricorrente.
Parte ricorrente lamenta, infatti, di aver subito violenze e minacce tali da aver reso necessario il suo allontanamento dalla casa familiare nel 2015, nonostante abbia intentato la procedura di separazione ben 5 anni dopo. Ha, inoltre, dedotto di aver avuto rapporti sporadici con l'altro coniuge, tenuti unicamente nell'interesse del minore, nel corso della separazione di fatto.
Parte resistente, al contrario, contesta tale ricostruzione dei fatti deducendo che la coppia ha attraversato una crisi nel 2015 per questioni di carattere economico e che, nonostante la separazione di fatto, gli stessi hanno intrattenuto rapporti amichevoli e collaborativi sino al momento dell'inizio di una nuova relazione sentimentale della ricorrente con altra persona
(fine 2020).
Ciò premesso, dall'attività istruttoria espletata è emerso che il resistente ha avuto una condotta violenta nei confronti della moglie, ma solo a partire dalla fine del 2020, tanto che la stessa ricorrente, nella denuncia - querela sporta nel dicembre 2020, ha esposto che l'atteggiamento del sig. , dapprima indifferente, era repentinamente peggiorato CP_1
dopo la scoperta della nuova relazione sentimentale intrattenuta dalla stessa ovvero, indicativamente, dall'ottobre dello stesso anno.
Pertanto, se risulta pressoché certo che il resistente sia stato minaccioso e violento nei confronti della ricorrente alla fine del 2020 (come accertato con sentenza resa dal tribunale di Avezzano il 10.12.2021, confermata in appello), non può ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza delle condotte violente in epoca antecedente al 2020 e, in particolare, prima della separazione di fatto del 2015, tali da essere considerate come la causa esclusiva della fine dell'affectio coniugalis tra i coniugi.
Invero, i testi di parte resistente, escussi alle udienze del 15.12.2022, hanno dichiarato di non aver mai assistito ad atteggiamenti aggressivi nei confronti della moglie sia nel corso del matrimonio sia dopo la separazione del 2015, tanto che i coniugi intrattenevano rapporti di amicizia ed erano visti spesso insieme, soprattutto durante le feste (testi , Testimone_1
). Testimone_2 Non possono, inoltre, ritenersi attendibili le dichiarazioni rese dai testi escussi a prova contraria di ricorrente ( , legata da rapporto di affinità e , Parte_2 Controparte_2
fratello della ricorrente), sia in relazione al rapporto di parentela che lega tali soggetti alla sig.ra sia in quanto tali dichiarazioni appaiono contraddette dal compendio Pt_1
probatorio raccolto nel corso del giudizio. Peraltro, il sig. , con riferimento Controparte_2
agli atteggiamenti verbali aggressivi avvenuti nel corso del matrimonio, ha dichiarato di non avervi assistito direttamente, ma di averne avuto contezza in quanto riferitogli dalla sorella, rendendo, quindi, una testimonianza indiretta o de relato.
Anche, infine, a voler considerare le dichiarazioni rese dal minore nel corso del colloquio con la C.T.U., dott.ssa , risulta che il padre abbia posto in essere atteggiamenti Persona_2
violenti nei confronti della madre, in stato di alterazione da alcool, nel 2020 ma non anche nel corso del matrimonio. Si osserva, a questo proposito, innanzitutto, che i fatti riferiti dal figlio della coppia sono coerenti con quanto rappresentato dalla ricorrente nella denuncia querela del 2020 (la presenza del nuovo compagno, lo stato di alterazione alcoolica, le chiamate del resistente). Inoltre, l'affermazione resa dal bambino alla dr.ssa a pag. Per_2
17 ctu: “non litigavano tutti i giorni, però comunque mi riferivo soprattutto al momento che gli ha detto che l'ammazzava, cioè che se non se ne andava da là, l'ammazzava…[…] avevo 4 o 5 anni…” appare poco credibile in quanto, all'epoca della separazione di fatto dei coniugi, il bambino aveva circa cinque anni.
Peraltro, tali circostanze risultano smentite anche dalle dichiarazioni rese dalla stessa sig.ra ai Servizi Sociali incaricati dal Presidente (cfr. relazione del 3.11.2022) avendo la Pt_1
stessa dichiarato che il rapporto tra i coniugi era caratterizzato da alti e bassi sino al 2015, anno della separazione, e che i coniugi avevano mantenuto buoni rapporti, tanto da passare del tempo insieme durante le festività e le domeniche, nell'interesse del minore.
Conseguentemente, la domanda di addebito della separazione al resistente deve essere rigettata, non avendo parte ricorrente fornito prova delle condotte aggressive e violente del sig. nel corso della vita matrimoniale. CP_1
4. Quanto al regime di affidamento del minore, al collocamento dello stesso ed alla misura del mantenimento da porre a carico del resistente, va confermato quanto disposto con ordinanza presidenziale del 2.10.2021.
E' pacifico, infatti, che il minore convive con la madre sin dalla separazione di fatto dei coniugi e che il giovane on abbia interesse a mantenere rapporti con il padre, tanto Per_1 da aver rifiutato la sottoposizione dei test da parte della ctu nominata e da aver rifiutato gli incontri fissati dai Servizi sociali nominati nel corso del giudizio ed incaricati di monitorare il rapporto padre – figlio, di fatto, inesistente.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno eventualmente applicabile
(considerando l'attuale diniego da parte del figlio), si conferma il calendario disposto dal
Presidente, ovvero: il padre vedrà il figlio per due giorni infrasettimanali, di regola il martedì e il venerdì dall'orario di uscita da scuola sino alle ore 19; inoltre, in alternanza con la madre, il 24 dicembre o il 25 dicembre;
il 31 dicembre o il 1 gennaio;
il giorno di Pasqua o quello del Lunedì in Albis. Il giorno del compleanno del padre e quello della festa del papà nonché per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, in periodo da concordarsi preventivamente, almeno trenta giorni prima, con la madre.
Va, tuttavia, precisato che tale calendario potrà avere attuazione solo ove il minore, quasi quindicenne, manifesterà un atteggiamento collaborativo verso il padre posto che, dalla relazione dei Servizi sociali sull'esito del monitoraggio degli incontri padre – figlio, è emerso che a voluto partecipare per poco tempo agli incontri e solo in quanto costretto Per_1
dalla madre, tanto che il monitoraggio si è concluso dopo soli quattro incontri, nel corso dei quali il minore si è mostrato molto risentito nei confronti del padre.
Quanto alle risultanze della ctu espletata, la dr.ssa ha rilevato il netto rifiuto di Per_2
ad intrattenere rapporti col padre, desumibile già dalla scarsa collaborazione Per_1 dimostrata dallo stesso minore negli accertamenti eseguiti.
La dr.ssa ha osservato, peraltro, in tal senso che “nessuno può imporre la relazione Per_2
con il padre a oltretutto il suo atteggiamento oppositivo e di chiusura non lascia spazi, Per_1
almeno al momento, a forme di aiuto psicologico a lui dirette”, rilevando la necessità, da parte degli “adulti a dover lavorare su di sé e sulla coppia al fine di smussare rigidità e aprirsi al confronto attraverso propri percorsi personali (psicoterapia individuale) e auspicabile un intervento sulla coppia
“centrato sulla genitorialità e non sulla coppia” volto ad attenuare l'elevata carica di conflittualità”.
Continua, ancora, sostenendo che “nell'esclusivo e superiore interesse del minore e sulla sua capacità di autodeterminazione, costringere ed imporre un eventuale percorso terapeutico a Per_1
contrariamente alla sua volontà, sarebbe deleterio oltreché controproducente per l'intero rapporto”, ritenendo “utile proporre un percorso di psicoterapia prioritariamente alla figura paterna con
l'auspicio che anche la figura materna, nell'interesse del benessere del proprio figlio possa decidere per un suo percorso personale”. Chiamata ad integrare la perizia in ordine anche alla figura materna, ha aggiunto che “si auspica un impegno fattivo della signora nell'esortare il figlio ad una Pt_1 Per_1 frequentazione regolare e spontanea con la figura paterna al fine di consentire al proprio figlio la possibilità nel tempo di cogliere anche aspetti positivi del padre non soltanto mediante stimoli verbali ma con la messa in atto di comportamenti di piena ed autentica apertura verso l'ex marito”.
Dunque, nella sede che ci occupa, pur non potendo obbligare il minore (comunque ultraquattordicenne), ad incontrare il padre, si invitano entrambi i coniugi a tenere un atteggiamento collaborativo nell'interesse del figlio, evitando condotte che possano svalutare la figura dell'altro genitore dinanzi al minore dovendo, anzi, esortare (in particolare, la ricorrente) il giovane mantenere rapporti frequenti ed equilibrati Per_1 con entrambi i genitori.
5. Infine, non può trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente di previsione, in suo favore, di un assegno di mantenimento da porre a carico del resistente non essendo emerso, nel corso del giudizio, alcun mutamento in ordine alla situazione economico – reddituale dei coniugi dall'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ad oggi.
Entrambi i coniugi risultavano e risultano, ad oggi, in stato di sostanziale disoccupazione o di occupazione non stabile. A questo proposito, giova peraltro rammentare che in sede di separazione, è il coniuge richiedente l'assegno di mantenimento che deve provare i presupposti costitutivi del proprio diritto e, tra questi, la propria incapacità lavorativa e l'indisponibilità di mezzi idonei ad assicurarle la conservazione del tenore di vita goduto nel corso della convivenza, elementi che, nel caso di specie, non paiono sussistere.
6. Si ritiene opportuno compensare le spese di lite, alla luce dell'accoglimento di talune delle domande avanzate (sulle quali, peraltro non vi era opposizione) e del rigetto delle domande di addebito della separazione e di previsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza, domanda ed
[...] Controparte_1
eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio concordatario contratto a San Benedetto dei Marsi il
[...]
6.10.2007; - ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di San Benedetto dei Marsi (atto n. 16, parte II, S. A, uff. 1, anno 2007);
- rigetta la domanda di addebito proposta da parte ricorrente;
- affida in modo condiviso il figlio collocandolo in via prevalente presso la Per_1
ricorrente;
- pone a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese, in favore del figlio Per_1
- regolamenta il diritto di visita paterno alle condizioni di cui in parte motiva;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Avezzano, 3.5.2024
Il Presidente rel.
Dr. Maria Proia