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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 12/11/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1024/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 12 novembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo, nella causa iscritta al numero
1024/2023 R.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Maddalena;
Parte_1
ricorrente
contro
, (C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Viale A. Diaz n. 7/9, rappresentata e difesa, dall'avv. CP_1
SS TT;
resistente
Avente ad oggetto: impugnazione scheda valutativa.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, procuratori delle parti concludevano come da relativi scritti difensivi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al giudice del lavoro di Enna, depositato in data 12.07.2023, parte ricorrente indicata in epigrafe avversava la scheda di valutazione individuale per la performance anno 2021n.5522,
sottoscritta dal Dr. n.q. di presidente della Commissione di Conciliazione il Persona_1
06.03.23,che ha attribuito alla ricorrente, per la performance anno 2021, il punteggio di 89/100, in parziale modifica e posta di seguito alla scheda di valutazione, redatta e sottoscritta il 09.01.23 dal
Direttore di , redatta su scheda relativa ai Parte_2 Persona_2
dirigenti responsabili di Unità Operativa per l'anno 2021, e che aveva attribuito il punteggio di 80/100
(in sostituzione della precedenten.885 del 05.10.22, redatta su modello relativo ai dirigenti NON
responsabili di Unità Operativa per l'anno 2021,che aveva attribuito il punteggio di 74/100 impugnata con ricorso del 16.10.22.
Eccepiva, tra l'altro, l'illegittimità del procedimento di cui all'art. 14 del Regolamento ASP CP_1
del 2019.
Si costituiva l' che resisteva alle domande chiedendone il rigetto. CP_2
All'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Il ricorso va accolto tenuto conto del motivo di censura facente leva sulla illegittimità del procedimento di cui all'art. 14 del Regolamento ASP del 2019. CP_1
La doglianza è infatti fondata, restando assorbito ogni altro motivo anche alla luce del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt 24 e 111 Cost.
L'art 14 Reg. ASP di ENNA del 2019 recita:
La Commissione aziendale di conciliazione con funzione decisoria verrà costituita con delibera del
Direttore Generale come segue: Il Direttore Sanitario e/o il Direttore Amministrativo;
Un Dirigente designato dal Direttore Generale;
Un dipendente della stessa Area cui appartiene il ricorrente, designato dalle OO.SS. .
Inoltre verranno previsti i sostituti al fine di garantire la terzietà.
5.La Commissione aziendale di conciliazione, mediante un'adeguata attività istruttoria e di
approfondimento, eventualmente anche attraverso la convocazione della/ delle parte/parti e la
verifica della documentazione agli atti, si esprime nel merito e comunica l'esito dell'istruttoria al
valutato e al valutatore previa comunicazione alla Direzione Aziendale. Il valutato può farsi assistere
da un rappresentante sindacale aziendale di fiducia.
6.L'esito finale della suddetta procedura di conciliazione verrà comunicato anche alla UOC Servizio
Risorse Umane per l'aggiornamento del fascicolo personale del dipendente
7.La Commissione aziendale di conciliazione dovrà, di norma, completare la procedura di
conciliazione entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta di revisione;
in caso di inerzia trascorsi
i 45 giorni il ricorso s'intende accolto. La Struttura Tecnica Permanente garantirà il funzionamento
della Commissione e comunicherà l'esito dei ricorsi alla Direzione Generale.
Assume la ricorrente che “né a seguito della prima, né a seguito della seconda impugnazione delle
schede di valutazione risulta essersi composta la Commissione Aziendale di Conciliazione, nessun
dipendente della stessa Area cui appartiene la ricorrente, designato dalle OO.SS. è stato nominato,
nessuna comunicazione è stata rivolta alla ricorrente.
Invero, non solo quest'ultima non è stata mai convocata né sentita, né le istanze istruttorie di cui ai
ricorsi sono state mai prese in considerazione da un tale organo decisorio, ma non risulta alcun
provvedimento collegiale sia durante che a completamento del procedimento”.
Cont Nessun delle suddette allegazioni risulta contestata dall' che sul punto, si difende limitandosi ad asserire semplicisticamente che “detto organo non era stato ancora costituito dalla Direzione
Aziendale all'epoca dei fatti, pertanto le funzioni sono state esercitate temporaneamente dal Direttore Sanitario aziendale, la cui presenza all'interno della commissione di valutazione è
comunque prevista dall'art. 14 comma 4 del Regolamento”.
In sostanza, risulta che in modo del tutto arbitrario (la possibilità del direttore di avocare a sè i poteri ascritti alla Commissione non è contemplata) l'articolato iter di cui alla calendata norma regolamentare è stato completamente bypassato e con esso le garanzie procedimentali all'uopo prescritte e costituite in primis dallo svolgimento di un'attività istruttoria e di approfondimento facenti capo all'organo collegiale.
La ricorrente è stata, dunque, rivalutata, in palese violazione della norma regolamentare caledata, non dall'organo collegiale, ma da quello individuale, ovvero dal primario dr. a seguito della Per_2
prima impugnazione e dal Direttore Sanitario Dr. a seguito della seconda. Persona_1
Considerata l'inerzia della Commissione di Conciliazione oltre gg.45 dalla ricezione della richiesta,
questa, a noma di regolamento (punto 7 art 14), è da ritenersi accolta.
Ne discende pertanto, il diritto della ricorrente di avere aggiornato il fascicolo personale per l'anno
2021 con una valutazione pari a 100 punti come da domanda così formulata negli atti impugnatori:
“Per tutto quanto premesso concludo chiedendo che codesta On. Commissione voglia revisionare e,
pertanto, dichiarare nullo e/o annullare la valutazione impugnata, sostituendola con il punteggio
massimo 100/100, nonché dichiarare nullo o inefficace ogni altro provvedimento allo stesso
presupposto, consequenziale, correlato e/o connesso con riferimento al medesimo oggetto”.
Cont Non vale poi obiettare, come pure tenta l' che il tenore letterale della norma in esame, laddove
è scritto, al punto 7, che La Commissione aziendale di conciliazione dovrà, di norma, completare la
procedura di conciliazione entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta di revisione, rivela il carattere ordinatario del termine, ciò ove solo si consideri che, nella fattispecie occorsa, non si è in presenza di un'ipotesi in cui la procedura facente capo alla si è protratta ( punto 7, CP_3
prima parte), ma del diverso caso di assoluta inerzia della appunto, mai costituita, CP_3
risultando pertanto integrata la seconda parte del più volte citato punto 7, che enuclea, ricorrendo tale evenienza, un'ipotesi di silenzio assenso cui segue l'accoglimento del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
In accoglimento del ricorso dichiara la nullità del provvedimento impugnato (scheda di valutazione n.5522 sottoscritta il 09.01.23 dal primario Dr. ed il 06.03.23 rielaborata dal Persona_2
Direttore Sanitario Dr. n.q. di presidente della Commissione di Valutazione) per Persona_1
Cont inerzia della Commissione di Conciliazione oltre i 45 giorni dal ricorso, ex art. 14 Reg. e, per l'effetto, dispone che si provveda all'aggiornamento del fascicolo personale della ricorrente per l'anno 2021 con una valutazione pari a 100 punti come da domanda formulata negli atti impugnatori.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 2008,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 12 Novembre 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 12 novembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo, nella causa iscritta al numero
1024/2023 R.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Maddalena;
Parte_1
ricorrente
contro
, (C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Viale A. Diaz n. 7/9, rappresentata e difesa, dall'avv. CP_1
SS TT;
resistente
Avente ad oggetto: impugnazione scheda valutativa.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, procuratori delle parti concludevano come da relativi scritti difensivi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al giudice del lavoro di Enna, depositato in data 12.07.2023, parte ricorrente indicata in epigrafe avversava la scheda di valutazione individuale per la performance anno 2021n.5522,
sottoscritta dal Dr. n.q. di presidente della Commissione di Conciliazione il Persona_1
06.03.23,che ha attribuito alla ricorrente, per la performance anno 2021, il punteggio di 89/100, in parziale modifica e posta di seguito alla scheda di valutazione, redatta e sottoscritta il 09.01.23 dal
Direttore di , redatta su scheda relativa ai Parte_2 Persona_2
dirigenti responsabili di Unità Operativa per l'anno 2021, e che aveva attribuito il punteggio di 80/100
(in sostituzione della precedenten.885 del 05.10.22, redatta su modello relativo ai dirigenti NON
responsabili di Unità Operativa per l'anno 2021,che aveva attribuito il punteggio di 74/100 impugnata con ricorso del 16.10.22.
Eccepiva, tra l'altro, l'illegittimità del procedimento di cui all'art. 14 del Regolamento ASP CP_1
del 2019.
Si costituiva l' che resisteva alle domande chiedendone il rigetto. CP_2
All'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Il ricorso va accolto tenuto conto del motivo di censura facente leva sulla illegittimità del procedimento di cui all'art. 14 del Regolamento ASP del 2019. CP_1
La doglianza è infatti fondata, restando assorbito ogni altro motivo anche alla luce del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt 24 e 111 Cost.
L'art 14 Reg. ASP di ENNA del 2019 recita:
La Commissione aziendale di conciliazione con funzione decisoria verrà costituita con delibera del
Direttore Generale come segue: Il Direttore Sanitario e/o il Direttore Amministrativo;
Un Dirigente designato dal Direttore Generale;
Un dipendente della stessa Area cui appartiene il ricorrente, designato dalle OO.SS. .
Inoltre verranno previsti i sostituti al fine di garantire la terzietà.
5.La Commissione aziendale di conciliazione, mediante un'adeguata attività istruttoria e di
approfondimento, eventualmente anche attraverso la convocazione della/ delle parte/parti e la
verifica della documentazione agli atti, si esprime nel merito e comunica l'esito dell'istruttoria al
valutato e al valutatore previa comunicazione alla Direzione Aziendale. Il valutato può farsi assistere
da un rappresentante sindacale aziendale di fiducia.
6.L'esito finale della suddetta procedura di conciliazione verrà comunicato anche alla UOC Servizio
Risorse Umane per l'aggiornamento del fascicolo personale del dipendente
7.La Commissione aziendale di conciliazione dovrà, di norma, completare la procedura di
conciliazione entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta di revisione;
in caso di inerzia trascorsi
i 45 giorni il ricorso s'intende accolto. La Struttura Tecnica Permanente garantirà il funzionamento
della Commissione e comunicherà l'esito dei ricorsi alla Direzione Generale.
Assume la ricorrente che “né a seguito della prima, né a seguito della seconda impugnazione delle
schede di valutazione risulta essersi composta la Commissione Aziendale di Conciliazione, nessun
dipendente della stessa Area cui appartiene la ricorrente, designato dalle OO.SS. è stato nominato,
nessuna comunicazione è stata rivolta alla ricorrente.
Invero, non solo quest'ultima non è stata mai convocata né sentita, né le istanze istruttorie di cui ai
ricorsi sono state mai prese in considerazione da un tale organo decisorio, ma non risulta alcun
provvedimento collegiale sia durante che a completamento del procedimento”.
Cont Nessun delle suddette allegazioni risulta contestata dall' che sul punto, si difende limitandosi ad asserire semplicisticamente che “detto organo non era stato ancora costituito dalla Direzione
Aziendale all'epoca dei fatti, pertanto le funzioni sono state esercitate temporaneamente dal Direttore Sanitario aziendale, la cui presenza all'interno della commissione di valutazione è
comunque prevista dall'art. 14 comma 4 del Regolamento”.
In sostanza, risulta che in modo del tutto arbitrario (la possibilità del direttore di avocare a sè i poteri ascritti alla Commissione non è contemplata) l'articolato iter di cui alla calendata norma regolamentare è stato completamente bypassato e con esso le garanzie procedimentali all'uopo prescritte e costituite in primis dallo svolgimento di un'attività istruttoria e di approfondimento facenti capo all'organo collegiale.
La ricorrente è stata, dunque, rivalutata, in palese violazione della norma regolamentare caledata, non dall'organo collegiale, ma da quello individuale, ovvero dal primario dr. a seguito della Per_2
prima impugnazione e dal Direttore Sanitario Dr. a seguito della seconda. Persona_1
Considerata l'inerzia della Commissione di Conciliazione oltre gg.45 dalla ricezione della richiesta,
questa, a noma di regolamento (punto 7 art 14), è da ritenersi accolta.
Ne discende pertanto, il diritto della ricorrente di avere aggiornato il fascicolo personale per l'anno
2021 con una valutazione pari a 100 punti come da domanda così formulata negli atti impugnatori:
“Per tutto quanto premesso concludo chiedendo che codesta On. Commissione voglia revisionare e,
pertanto, dichiarare nullo e/o annullare la valutazione impugnata, sostituendola con il punteggio
massimo 100/100, nonché dichiarare nullo o inefficace ogni altro provvedimento allo stesso
presupposto, consequenziale, correlato e/o connesso con riferimento al medesimo oggetto”.
Cont Non vale poi obiettare, come pure tenta l' che il tenore letterale della norma in esame, laddove
è scritto, al punto 7, che La Commissione aziendale di conciliazione dovrà, di norma, completare la
procedura di conciliazione entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta di revisione, rivela il carattere ordinatario del termine, ciò ove solo si consideri che, nella fattispecie occorsa, non si è in presenza di un'ipotesi in cui la procedura facente capo alla si è protratta ( punto 7, CP_3
prima parte), ma del diverso caso di assoluta inerzia della appunto, mai costituita, CP_3
risultando pertanto integrata la seconda parte del più volte citato punto 7, che enuclea, ricorrendo tale evenienza, un'ipotesi di silenzio assenso cui segue l'accoglimento del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
In accoglimento del ricorso dichiara la nullità del provvedimento impugnato (scheda di valutazione n.5522 sottoscritta il 09.01.23 dal primario Dr. ed il 06.03.23 rielaborata dal Persona_2
Direttore Sanitario Dr. n.q. di presidente della Commissione di Valutazione) per Persona_1
Cont inerzia della Commissione di Conciliazione oltre i 45 giorni dal ricorso, ex art. 14 Reg. e, per l'effetto, dispone che si provveda all'aggiornamento del fascicolo personale della ricorrente per l'anno 2021 con una valutazione pari a 100 punti come da domanda formulata negli atti impugnatori.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 2008,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 12 Novembre 2025.