Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1084/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile promossa da:
E Parte_1 Parte_2
Avv. F. Del Prete
PARTE RICORRENTE contro anche quale procuratrice di Controparte_1
Controparte_2
Avv. F. A. Cantone
PARTE RESISTENTE
*****
La Giudice, a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;
letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, sentite le parti;
pronuncia la seguente ORDINANZA 1. - rilevato che E Parte_1 Parte_2 proponevano ricorso ex art. 696 bis cpc nei confronti di deducendo di aver stipulato Controparte_1 con BA OL SpA –la quale veniva incorporata nella che cedeva poi il credito a CP_1 CP_1 [...] un contratto di mutuo in data Controparte_2 14.10.2003, di cui descriveva le principali pattuizioni, lamentando che il piano di ammortamento non indicasse la metodologia di calcolo utilizzata (alla francese o all'italiana), né riportasse la distinzione per ogni singola rata della quota capitale e della quota interessi, sicchè era impossibile comprendere i reali effetti del contratto. Più precisamente, assumeva che non fosse specificato il re- gime di capitalizzazione, semplice o composto, del piano di ammortamento e che la banca avesse applicato quello più one- roso per il cliente, ossia quello composto, senza una speci- fica pattuizione sul punto;
invocava la nullità delle condi- zioni negoziali relative agli interessi per aver la banca taciuto, in violazione degli artt. 117 comma 4 TUB, 125 bis TUB e art. 6 delibera CICR 09.02 2000 e della delibera CICR
1
1) Verifichi se il testo del contratto ed i suoi allegati siano stati redatti nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza imposti alla BA e se, quindi, l'intero testo sia comprensibile per la parte mutuataria usando l'ordinaria diligenza;
2) Verifichi l'esatta pattuizione delle condizioni economi- che sottoscritte e applicate ed in particolare, quelle di determinazione della rata, specificando altresì la metodolo- gia d'ammortamento e il regime capitalizzazione degli inte- ressi, ove vi sia pattuizione espressa;
3) Verifichi se le modalità di determinazione delle rate di rimborso realmente applicate risultino più onerose rispetto a metodologie di ammortamento regimi di capitalizzazione di interessi alternativi, pur utilizzando la stessa modalità di piano di ammortamento pattuita;
4) In ipotesi di mancata pattuizione o di indeterminatezza e/o indeterminabilità delle suddette pattuizioni, proceda alla ricostruzione del rapporto ai sensi dell'art 117 tub in regime di capitalizzazione semplice e con equilibrio finan- ziario più favorevole alla parte finanziata;
5) verifichi il CTU se il contratto contiene, oltre all'in- dicazione del tasso convenuto, ex art. 1284 cc, anche l'in- dicazione del tasso effettivamente applicato, c.d. TAE, per la determinazione dell'importo di ogni singola rata e se, quindi, i contratti siano rispondenti a quanto prescritto anche dall'art. 6 della Delibera CICR 9.02.2000; in caso di riscontro negativo proceda alla ricostruzione del rapporto ex art. 117, comma settimo TUB, in regime di capitalizzazio- ne semplice e con equilibrio finanziario più favorevole alla parte finanziata;
6) verifichi il CTU se il TAEG/ISC indicato in contratto sia stato determinato includendo tutti costi collegati con l'e- rogazione del credito e, in particolare, verifichi e chiari- sca se contiene anche il maggior costo dovuto all'applica- zione di un tasso effettivo maggiore del tasso convenuto indicato in contratto;
in caso di riscontro negativo proceda alla ricostruzione del rapporto in capitalizzazione semplice ed applicando il c.d. Tasso Bot o, in subordine, l'unico tasso convenuto in contratto;
2 7) in ragione dei riscontri sopra operati e dei ricalcoli effettuati in riferimento ai punti 2), 3), 4) e indichi per ognuno di essi: a) l'ammontare degli interessi ricalcolati fino alla data dell'ultima rata pagata;
b) l'importo dei maggiori interessi pagati rispetto a quelli addebitati dalla banca;
c) il capitale residuo rideterminato.
8) Riferisca ogni altra informazione utile inerente al rap- porto oggetto di causa emersa nell'espletamento dell'incari- co”;
2. – rilevato che anche Controparte_1 quale procuratrice di si co- Controparte_2 stituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricor- so;
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3. – ritenuto in diritto che:
- l'art. 696 bis cpc prevede che “L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere ri- chiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la concilia- zione delle parti”;
- La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2023, n. 222 (in G.U. 1ª s.s. 27/12/2023, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico»";
- secondo la interpretazione di autorevole dottrina e dell'orientamento largamente maggioritario della giurispru- denza di merito, l'istituto in esame non può essere utiliz- zato allorquando si controverta di questioni giuridiche, che, come tali, debbano essere vagliate dal Giudice nell'ambito della cognizione propria del giudizio di merito;
se si dibatte, cioè, di temi di diritto, i quali precedono logicamente la risoluzione di questioni tecniche, la CTU in sede di ATP non è espletabile, poiché travalicherebbe i li- miti degli accertamenti tecnici volti alla determinazione di crediti “derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di ob- bligazioni contrattuali”. Alla medesima conclusione deve pervenirsi allorquando si dibatta non del quantum di tali crediti, bensì dell'an, ipotesi che si verifica quando, ad esempio, occorra stabilire se sussista o meno l'inadempimento negoziale da cui discende il credito.
3 Nell'ambito della assai copiosa giurisprudenza di merito formatasi in ambito di ATP in materia bancaria meritano di essere richiamate, ex multis: la ordinanza del Tribunale di Torino del 28.10.2019 secondo cui “…senonché, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, è inammissibile il ricorso alla “consu- lenza tecnica in via preventiva ai fini della composizione della lite” ex art. 696 bis c.p.c. finalizzato ad una tale tipologia di accertamento in materia bancaria (cfr. in tal senso, ex multis: Tribunale Castrovillari 12/01/2019 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Teramo 11/06/2018 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Genova 10/05/2018 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Catanzaro 31/10/2017 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Milano, sez. VI, 06/04/2017 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Roma 16/02/2018 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Napoli, sez. II, 05/12/2016 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Spoleto 18/05/2015 in Redazione Giuffrè 2015);
§ infatti, considerato che l'oggetto della consulenza tecni- ca preventiva disciplinata dall'art. 696 bis c.p.c. dev'essere identificato esclusivamente nella quantificazione di un danno risarcibile, il procedimento non è ammissibile laddove, in ipotesi di sussistenza di obbligazioni contrat- tuali tra le parti e non di illeciti ex art. 2043 c.c, non verta su inadempienze a dette obbligazioni contrattuali, ma sull'applicazione di precise pattuizioni ritenute nulle per violazione di legge, in quanto non si tratta di pretese cre- ditorie risarcitorie, ma di pretese creditorie restitutorie ex art. 2033 c.c., sorte a seguito della caducazione del titolo;
parimenti inammissibile è la consulenza tecnica pre- ventiva ex art. 696 bis c.p.c. ove si debba procedere alla preventiva delibazione in ordine all'eccezione di nullità di clausole contrattuali;
§ deve dunque ritenersi inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. quando è finalizzato all'accertamento della nul- lità delle clausole contrattuali inerenti la capitalizzazio- ne trimestrale degli interessi, l'addebito della commissione di massimo scoperto ovvero il superamento dei tassi soglia usura, poiché in questi casi appare controverso non solo il quantum ma anche l'an e cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione risarcitoria;
§ del resto, non può essere disposto un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. ove le ragioni di contra- sto tra le parti non attengano a profili tecnici ma origini- no da diversità di posizioni su questioni strettamente giu- ridiche, in quanto compito del consulente tecnico è di per- cepire, verificare, descrivere e talora valutare economica- mente i fatti controversi tra le parti, mentre è rimesso solo al giudice decidere di questioni di diritto, indivi- duando la rilevanza delle questioni controverse;
ebbene, con riferimento ad un accertamento che sia teso alla verifica di
4 una eventuale nullità delle clausole contrattuali concernen- ti la pattuizione di interessi usurari ed anatocistici, lo stesso, non attenendo a profili tecnici ma essendo relativo a questioni strettamente giuridiche in relazione alle quali, peraltro, si registrano orientamenti contrastanti, non può essere validamente eseguito da un CTU…”; la ordinanza del Tribunale di Genova del 10.05.2018 del Presidente dott. Ra- vera, a mente della quale “… il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. non è ammissibile laddove le parti controvertendo sulla effettiva sussistenza dell'obbligazione condizionino la decisine della causa di merito o alla soluzione di que- stioni strettamente giuridiche estranee all'ambito di inda- gini di natura tecnica …”; l'ordinanza del Tribunale di Roma del 29.03.2017, ove si legge che
4. – ritenuto, nella fattispecie, che, secondo quanto sinteticamente riportato al punto 1., investendo le doglian- ze di parte ricorrente questioni di nullità di clausole ne- goziali e di applicazione di un certo regime di capitalizza- zione del piano di ammortamento –il quale a sua volta ri- guarda anche la corretta o meno esecuzione del contratto-, il ricorso è inammissibile poiché travalica il perimetro applicativo dell'art. 696 bis cpc, come sopra ricostruito;
5. – ritenuto che, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese della “consulenza tecnica in via preventiva ai fini della composizione della lite” ex art. 696 bis c.p.c. allorché l'istanza del ricorrente venga accolta (nel qual caso le relative spese verranno invece prese in considera- zione nell'eventuale successivo giudizio di merito per esse- re poste a carico del soccombente ex art. 91 c.p.c., salva diversa soluzione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.), il Giudice
5 deve provvedere a regolare le spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nel caso di rigetto dell'istanza, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 quaterdecies e septies, 2° comma, c.p.c. (ai sensi del quale «se l'ordinanza di in- competenza o rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamen- te sulle spese del procedimento cautelare). Esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attua- zione del dm 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 –valori medi-;
PQM
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) condanna al pagamen- Parte_3 to, in solido tra loro, in favore di CP_1
anche quale procuratrice di
[...] [...]
delle spese di lite, che liquida Controparte_2 in euro 3.827,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Si comunichi.
Genova, 02.04.2025
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
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