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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/09/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.3190 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott. E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3190/2024
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti CERA NICOLA e SANDRA ANTICO come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 5 RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
BALDO ELISABETTA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza di discussione orale del 17 luglio 2025
Conclusioni di parte resistente: come da verbale di udienza di discussione orale del 17 luglio 2025
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Delle domande avanzate dal solo quella subordinata di riduzione Parte_1
dell'entità del contributo da lui dovuto per il mantenimento del figlio
, avuto dalla può trovare accoglimento. Per_1 CP_1
Infatti, come già evidenziato dal giudice relatore nella ordinanza del
14.10.2024, con la quale aveva adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti,
pagina 2 di 5 il giovane ha iniziato a lavorare, a decorrere dal 5 aprile 2023, sia pure con un contratto di apprendistato (cfr. doc. 18 di parte resistente).
Il tipo di rapporto instaurato dal ragazzo, la durata limitata di esso e la circostanza che esso non risulti avere carattere qualificante inducono a ritenere che egli non sia ancora del tutto indipendente economicamente cosicchè non è
giustificata l'elisione del contributo in suo favore ma una sua riduzione dell'importo di euro 150,00 tenuto conto del fatto che egli ha una retribuzione mensile di circa 1.300,00 euro e non di soli 900,00 come sostenuto dalla resistente.
Per quanto riguarda invece le ulteriori domande del , ovvero quelle di Parte_1
elisione o di riduzione del contributo da lui dovuto per il mantenimento dell'altro figlio , sempre avuto dalla a giustificarne il rigetto Per_2 CP_1
valgono le considerazioni già svolte dal giudice relatore nella predetta ordinanza alla quale si fa integrale rinvio.
Infatti, dopo l'adozione di quel provvedimento, il non ha offerto Parte_1
elementi di prova o argomentazioni che possano contraddire le predette considerazioni ed anzi, a ben vedere, l'istruttoria espletata ha consentito di acquisire ulteriori risultanze a lui sfavorevoli.
Infatti, l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate di documentazione e informazioni sulle condizioni reddituali del disposta dal giudice Parte_1
pagina 3 di 5 relatore all'esito dell'udienza di comparizione delle parti ha consentito di acclarare in modo molto evidente come il ricorrente non abbia osservato il disposto dell'art. 473-bis.12, secondo comma, c.p.c., tacendo l'esistenza di un ragguardevole numero di conti correnti bancari a lui intestati, con conseguente rilevanza di tale comportamento ai sensi dell'art. 473-bis 18 c.p.c.
Il ricorrente ha tentato di fornire una spiegazione fumosa, per non dire inverosimile, delle ragioni per cui avrebbe avuto la necessità di aprire tali conti correnti senza peraltro fornire prova delle circostanze di fatto che costituivano il presupposto di tali sue allegazioni ma avanzando al riguardo una richiesta di ctu eminentemente esplorativa.
Peraltro, come ha puntualmente evidenziato la difesa della resistente, quella spiegazione riguarda solo alcuni dei rapporti in esame.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite l'accoglimento di solo una delle domande subordinate del ricorrente determina una sua prevalente soccombenza, stimabile in misura pari ai due terzi delle spese di lite.
Il relativo ammontare si liquida come in dispositivo sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per le quattro fasi in cui si è
articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed pagina 4 di 5 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• In parziale accoglimento delle domande del ricorrente riduce, a decorrere da aprile 2023, ad euro 150,00 mensili il contributo dovuto dal ricorrente alla resistente per il mantenimento del figlio;
Per_1
• rigetta le sue restanti domande;
• condanna il ricorrente a rifondere alla resistente i due terzi delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per competenze professionali,
oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge, compensando tra le parti il restante terzo.
Così deciso in Verona il 11/09/2025
Il Presidente Estensore
dott. Massimo Vaccari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott. E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3190/2024
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti CERA NICOLA e SANDRA ANTICO come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 5 RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
BALDO ELISABETTA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza di discussione orale del 17 luglio 2025
Conclusioni di parte resistente: come da verbale di udienza di discussione orale del 17 luglio 2025
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Delle domande avanzate dal solo quella subordinata di riduzione Parte_1
dell'entità del contributo da lui dovuto per il mantenimento del figlio
, avuto dalla può trovare accoglimento. Per_1 CP_1
Infatti, come già evidenziato dal giudice relatore nella ordinanza del
14.10.2024, con la quale aveva adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti,
pagina 2 di 5 il giovane ha iniziato a lavorare, a decorrere dal 5 aprile 2023, sia pure con un contratto di apprendistato (cfr. doc. 18 di parte resistente).
Il tipo di rapporto instaurato dal ragazzo, la durata limitata di esso e la circostanza che esso non risulti avere carattere qualificante inducono a ritenere che egli non sia ancora del tutto indipendente economicamente cosicchè non è
giustificata l'elisione del contributo in suo favore ma una sua riduzione dell'importo di euro 150,00 tenuto conto del fatto che egli ha una retribuzione mensile di circa 1.300,00 euro e non di soli 900,00 come sostenuto dalla resistente.
Per quanto riguarda invece le ulteriori domande del , ovvero quelle di Parte_1
elisione o di riduzione del contributo da lui dovuto per il mantenimento dell'altro figlio , sempre avuto dalla a giustificarne il rigetto Per_2 CP_1
valgono le considerazioni già svolte dal giudice relatore nella predetta ordinanza alla quale si fa integrale rinvio.
Infatti, dopo l'adozione di quel provvedimento, il non ha offerto Parte_1
elementi di prova o argomentazioni che possano contraddire le predette considerazioni ed anzi, a ben vedere, l'istruttoria espletata ha consentito di acquisire ulteriori risultanze a lui sfavorevoli.
Infatti, l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate di documentazione e informazioni sulle condizioni reddituali del disposta dal giudice Parte_1
pagina 3 di 5 relatore all'esito dell'udienza di comparizione delle parti ha consentito di acclarare in modo molto evidente come il ricorrente non abbia osservato il disposto dell'art. 473-bis.12, secondo comma, c.p.c., tacendo l'esistenza di un ragguardevole numero di conti correnti bancari a lui intestati, con conseguente rilevanza di tale comportamento ai sensi dell'art. 473-bis 18 c.p.c.
Il ricorrente ha tentato di fornire una spiegazione fumosa, per non dire inverosimile, delle ragioni per cui avrebbe avuto la necessità di aprire tali conti correnti senza peraltro fornire prova delle circostanze di fatto che costituivano il presupposto di tali sue allegazioni ma avanzando al riguardo una richiesta di ctu eminentemente esplorativa.
Peraltro, come ha puntualmente evidenziato la difesa della resistente, quella spiegazione riguarda solo alcuni dei rapporti in esame.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite l'accoglimento di solo una delle domande subordinate del ricorrente determina una sua prevalente soccombenza, stimabile in misura pari ai due terzi delle spese di lite.
Il relativo ammontare si liquida come in dispositivo sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per le quattro fasi in cui si è
articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed pagina 4 di 5 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• In parziale accoglimento delle domande del ricorrente riduce, a decorrere da aprile 2023, ad euro 150,00 mensili il contributo dovuto dal ricorrente alla resistente per il mantenimento del figlio;
Per_1
• rigetta le sue restanti domande;
• condanna il ricorrente a rifondere alla resistente i due terzi delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per competenze professionali,
oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge, compensando tra le parti il restante terzo.
Così deciso in Verona il 11/09/2025
Il Presidente Estensore
dott. Massimo Vaccari
pagina 5 di 5