Articolo 18 della Legge 18 marzo 1958, n. 349
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 novembre 1961
Art. 18.
Al personale assistente degli Istituti ai quali siano annesse cliniche o gabinetti scientifici e' attribuita una indennita' di lavoro nocivo e rischioso.
Le misure e la decorrenza di tale indennita' saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 novembre 1961