Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 20/06/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01947/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02242/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2242 del 2024, proposto da
CH RA LI, NI ZA, ID SA e CH AL, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra Processo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Comunale di Terme Vigliatore, non costituito in giudizio;
Comune Terme Vigliatore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Recupero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LO UC, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.11.2024, avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto di gestone dell’esercizio 2023 del Comune di Terme Vigliatore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Terme Vigliatore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 8.12.2024 e depositato il successivo 9.12.2024, i ricorrenti, tutti consiglieri di minoranza del Comune di Terme Vigliatore, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale in. 27 del 23.11.2024, con cui è stato approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio 2023, con i relativi allegati, chiedendone l’annullamento.
Dopo aver premesso che il Comune di Terme Vigliatore versa in una situazione finanziaria problematica, che ha già indotto all’adozione del piano pluriennale di riequilibrio approvato dalla Corte dei conti con deliberazione n. 230 del 2024, i ricorrenti, in fatto, hanno esposto quanto segue.
Con nota prot. 17137 del 22.10.2024, il Sindaco informava i consiglieri comunali che, in data 21.10.2024, la Giunta comunale aveva approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio 2023, nonostante non fosse ancora dotato del prescritto parere di competenza del Collegio dei revisori, invitando il Consiglio comunale a “ un senso di responsabilità ” in merito al decorso dei venti giorni obbligatori per legge, poiché era in fase di istruttoria il mutuo con la Cassa DD.PP., concedibile solo in presenza di documenti contabili approvati entro la fine di novembre.
In data 4.11.2024 la ricorrente LI trasmetteva una nota con cui denunciava la violazione dell’art. 227 c. 2 TUEL e dell’art. 49 del Regolamento di contabilità per mancata acquisizione tempestiva del parere dei Revisori, con invito agli organi di vigilanza e all’organo di revisione economico finanziario di intervenire e al responsabile del settore economico di attestare il permanere degli equilibri di bilancio.
In data 15.11.2024 i consiglieri comunali ricorrenti ricevevano la convocazione per la seduta del 23.11.2024, ove veniva calendarizzata all’ordine del giorno anche l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2023 del Comune.
Con nota del 18.11.2024, inviata a tutti i colleghi consiglieri comunali, al Sindaco, al Segretario comunale e all’Assessorato delle Autonomie e della Funzione pubblica, la consigliera LI denunciava la violazione delle previsioni di cui all’art. 227 TUEL e chiedeva l’immediato intervento dei servizi ispettivi.
Con D.A. n. 506 del 20.11.2024, l’Assessorato Autonomie locali della Regione Siciliana nominava un nuovo commissario ad acta (in sostituzione del precedente) per provvedere, in via sostitutiva e urgente, all’adozione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2023, non approvato entro il 30.04.2024.
Con nota del 21.11.2024, la ricorrente consigliera LI denunciava la persistente carenza di documentazione, indispensabile per la votazione di giorno 23.11.2024. Anche il ricorrente consigliere ZA, quale capogruppo di “Ora per Terme Vigliatore”, evidenziava tale carenza.
Nella serata del 21.11.2024 venivano resi sia il parere dell’organo di revisione contabile sia la relativa relazione, per essere poi messi a disposizione dei consiglieri il giorno seguente.
Nella seduta del 23.11.2024, i consiglieri ricorrenti denunciavano l’illegittimità dell’eventuale votazione e, prima che questa si svolgesse, abbandonavano l’aula; nella medesima seduta, la proposta veniva votata favorevolmente dai consiglieri presenti e veniva approvato il Rendiconto di gestione dell’esercizio 2023.
Avverso tale atto, i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 227 TUEL. Lesione delle prerogative dello ius ad officium dei consiglieri comunali”.
2. In data 15.04.2025 si è costituito il Comune di Terme Vigliatore per resistere al giudizio, controdeducendo che: a) il vizio meramente procedurale, nel caso di specie, sarebbe irrilevante per la sostanziale acquiescenza dei ricorrenti che hanno abbandonato la seduta consiliare prima della votazione, limitandosi alla mera denunzia della violazione delle proprie prerogative, senza attivare i meccanismi procedurali previsti dal regolamento e quindi senza proporre mozioni d'ordine, richieste di sospensione o di rinvio della seduta; b) il dedotto vizio di violazione dei termini di legge per il deposito delle relazioni e pareri del Collegio dei revisori sarebbe venuto meno con la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 24.12.2024, di convalida della precedente deliberazione, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Con memoria depositata in data 7 maggio 2025, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse in ragione della deliberazione di convalida nelle more approvata dal Consiglio comunale, peraltro inutiliter data in quanto nella stessa seduta è stato deliberato il dissesto dell’ente; essi hanno insistito, tuttavia, per la condanna del Comune resistente alle spese, nella ritenuta sussistenza dei presupposti.
4. Alla pubblica udienza del 10 giugno 2025 il ricorso è stato posto in decisione.
5. Con il ricorso in esame, i consiglieri di minoranza, odierni ricorrenti, lamentano la violazione dell’art. 227 del t.u.e.l. e la conseguente lesione delle prerogative del loro ius ad officium poiché la relazione dell’organo di revisione al rendiconto di gestione 2023 non è stata predisposta e messa a disposizione dei consiglieri nei termini di legge (almeno venti giorni prima della seduta consiliare).
6. Avuto riguardo agli atti posti in essere dal Comune successivamente all’instaurazione del presente giudizio nonché alla dichiarazione di parte ricorrente di cui alla memoria del 7 maggio 2025, il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso.
7. Quanto alle spese, i ricorrenti hanno insistito per la condanna in loro favore, mentre il Comune si è opposto, ritenendo che sia intervenuta acquiescenza alla decisione, in ragione dell’abbandono dell’aula al momento del voto, unitamente al mancato esercizio di altre prerogative.
8. Ai soli fini della soccombenza virtuale, si ritiene, conformemente ai principi giurisprudenziali in materia (cfr. da ultimo Cons. St. sez. V n. 6143 del 2021 e sez. IV n. 3034 del 2021; C.G.A. parere 228 del 2023), che il ricorso sarebbe stato fondato in quanto:
a ) nel caso di specie, non è ravvisabile l’eccepita acquiescenza alla deliberazione impugnata in capo ai consiglieri ricorrenti;
b ) risulta in atti che, nel corso della seduta, i ricorrenti hanno denunciato il vizio che avrebbe inficiato l’approvazione del rendiconto (atteso che il parere dei revisori non era stato messo a disposizione dei consiglieri nei venti giorni antecedenti alla seduta) e che, a seguito di specifica domanda sulla regolarità della convocazione effettuata il 15.11.2024, in assenza di atti regolarmente formati e con allegati errati, il Segretario comunale interpellato ha risposto che “ la convocazione è una prerogativa del Presidente del Consiglio, per cui non è compito del Segretario sindacare una prerogativa del Presidente del Consiglio. Può intervenire sugli atti e sulla legittimità degli stessi ed è disponibile a dare tutti i chiarimenti ”; risulta, altresì, che, a fine seduta, il Segretario comunale ha affermato che “ gli atti relativi ai due documenti contabili sono illegittimi nel significato che questo termine ha nel diritto amministrativo. Si tratta di atti affetti dal vizio di violazione di legge, uno dei vizi che rendono l’atto annullabile. Non è compito del Segretario censurare gli atti, ma è compito delle autorità giudiziarie competenti ” (all. 14 della produzione dei ricorrenti);
c ) la dichiarazione di protesta della consigliera LI durante la seduta consiliare, peraltro, faceva seguito a svariate note con cui i consiglieri avevano segnalato la mancata predisposizione della relazione dell’organo di revisione sulla proposta di rendiconto e l’erroneità nell’allegato C messo a disposizione dei consiglieri, relativo ad altra annualità;
d ) da quanto sopra emerge l’assenza di acquiescenza e la volontà dei ricorrenti di non votare un atto (il rendiconto gestione 2023) in assenza delle garanzie predisposte dalla legge per consentire ai consiglieri di avere consapevolezza del contenuto della proposta e dei relativi allegati, ai fini di un voto, a sua volta, consapevole;
e ) il mancato rispetto del termine sancito dalla disciplina legislativa e regolamentare per la messa a disposizione dei consiglieri comunali della proposta, dello schema di rendiconto finanziario approvato dalla Giunta e dei relativi allegati, tra cui la relazione dell'Organo di revisione, integra uno specifico profilo di illegittimità e determina la lesione del cd. ius ad officium ; sul carattere perentorio del termine di venti giorni di cui all'art. 227, comma 2, T.U.E.L. non vi è da dubitare, atteso che la messa a disposizione dei documenti contabili è essenziale per rendere possibile un adeguato esame istruttorio prima di partecipare alla discussione e alla decisione in Consiglio; il termine è, infatti, strumentale al pieno dispiegamento delle funzioni proprie del consigliere, la cui violazione, anche minima, rappresenta un vulnus (cfr. T.A.R. Napoli, sez. I, n. 4435 del 2024).
9. Ciò posto, nonostante la soccombenza virtuale del Comune resistente, il Collegio ritiene che la natura della controversia e la peculiare situazione finanziaria (di dissesto) in cui versa il Comune resistente giustifichino l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (Corte Cass., sez. II, ord. 14.10.2024, n. 26622; Cons. St., sez. V, 1218/2025).
10. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di NI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO