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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/05/2024, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
N. 1740/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Michele Ruvolo Presidente
Francesco Paolo Pizzo Giudice relatore
Francescamaria Piruzza Giudice all'esito della camera di consiglio del 9 Maggio 2024. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1740 R.G. dell'anno 2023 tra:
) Parte_1 C.F._1
(rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Petruzzo, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo)
RICORRENTE
e
) Controparte_1 C.F._2
(rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Crimaudo, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione)
CONVENUTA avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 16/4/2024, disposta la discussione della causa ex art. 473bis.22 c.p.c., l'avv. Luigi Minardi, in sostituzione dell'avv. Petruzzo, “si riporta agli atti depositati e chiede che la causa venga posta in decisione”;
l'avv. Crimaudo “si riporta alla memoria responsiva e ai suoi allegati;
ribadisce che i fatti dedotti in ricorso non sono sopravvenuti;
ribadisce che il verbale di deposizione testimoniale del evidenzi la mancanza di Tes_1 volontà del di lavorare per il precedente datore di lavoro, osserva che la bambina non Pt_1 Persona_1 vede mai il padre”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 23/10/23 ha chiesto “ritenere e dichiarare Parte_1
nato Palermo il 17.10.1975 ( ), a modifica delle statuizioni Parte_1 C.F._1 contenute nella sentenza di cessazione effetti civili n. 834_2021, pubblicata il 17.11.2021, tenuto a contribuire Per al mantenimento della figlia , nata il [...], in [...] pari ad € 100/mese oltre spese straordinarie, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Vinte le spese”.
2) Con comparsa depositata il 14/12/23, ha chiesto “- rigettare tutte le Controparte_1 domande ex adverso avanzate nei confronti dell'odierna comparente;
- per l'effetto, confermare, con riferimento alla contribuzione al mantenimento della minore le statuizioni economiche, a carico di Persona_3 Parte_1
della sentenza n. 834/2021, pubblicata il 17.11.2021, R.G. n. 2770/2018 - Tribunale di
[...]
Marsala; - in accoglimento delle argomentazioni articolate e dedotte in premessa, disporre che l'assegno unico Org_ venga attribuito nella misura del 100% alla Sig.ra In ogni caso, con il favore delle Controparte_1 spese, competenze ed onorari di causa”.
3) Con sentenza n. 834/21 del 17/11/21, il Tribunale di Marsala ha pronunciato, tra le odierne parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuendo l'affidamento condiviso della Per_ figlia e attribuendo “alla ed a carico del un assegno mensile a titolo di contributo CP_1 Pt_1 nel mantenimento della figlia minore di € 350,00 pagabile al domicilio della entro il giorno 5 di ogni CP_1
Org mese e con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici e il diritto a ripetere dal le spese Pt_1 straordinarie eventualmente sostenute e documentate in ragione della metà”.
4) A sostegno della propria richiesta di modifica, il deduce: Pt_1
a) la necessità di mantenere altri due figli;
b) una riduzione di circa 10.000,00 annui della propria capacità reddituale rispetto al tempo della sentenza di divorzio.;
c) a far data dal marzo 2022 la percepisce al 100% l'assegno unico del nucleo che, CP_1 invece, trattandosi di affido condiviso ed in difetto di accordo, andrebbe percepito al 50%. per €
175,00 mese.
5) La circostanza indicata sub 4a) non è qui rilevante, poiché preesistente alla pronuncia di divorzio. Per_ Ed invero, la sentenza contempla chiaramente le necessità di mantenimento sia di , sia del piccolo , nato dalla relazione con tale , sia della stante lo Per_4 Persona_5 Parte_2 Pt_3 stato di gravidanza della cui pure fa cenno la pronuncia del 17/11/21. Per_5
Analoghe conclusioni posso trarsi con riguardo alla circostanza sub 4b), giacché nella sentenza di divorzio si prende in considerazione l'intervenuto recesso (volontario) del dal Pt_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato già intrattenuto con la ditta “ ” (v. p. 4 Persona_1 sentenza n. 834/21).
Peraltro, si osserva che la scelta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, se rileva ai fini dell'odierna quantificazione dei redditi conseguiti dal ricorrente, nessuna incidenza ha sulla capacità reddituale ampiamente dimostrata nel recente passato dal ricorrente, già titolare, per un considerevole lasso di tempo (2016-2019), di redditi ben superiori ad € 20.000,00 annui.
Residua, dunque, la sola circostanza sub 4c), la quale, pur sopravvenuta alla sentenza di divorzio, è, tuttavia, inidonea a fondare l'accoglimento del ricorso.
Ed invero, la ripartizione dell'assegno unico in eguali quote discende, nel caso di affido condiviso del figlio (come nella specie), direttamente dalla Legge e, pertanto, è ottenibile in via amministrativa, senza la necessità di modifica delle già statuite condizioni di divorzio (v. art. 6, comma 4, D. Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, recante “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico”).
Il Collegio intende, tuttavia, aderire al diffuso orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale può essere disposta una diversa distribuzione dell'assegno unico tra i genitori aventi diritto in ragione di peculiari condizioni di collocazione della prole implicante maggiori oneri sul genitore interessato da preponderanti - se non addirittura esclusivi - tempi di permanenza del Org_ figlio minore (in tali termini v. Messaggio n. 4748 del 31.12.2021)
Ebbene, nella specie, parte convenuta ha allegato: “dal momento della pubblicazione della sentenza di Per_ divorzio, il padre ha visto la bambina solamente sei o sette pomeriggi, ha dormito con il padre ( a casa della Per compagna, dove il nucleo familiare del padre vive) soltanto una volta e, dal mese di maggio 2023 ad oggi, ha trascorso del tempo con il padre soltanto in data 17 ottobre 2023 (il giorno del compleanno del padre, Per_ tuttavia, il giorno del compleanno di il padre non ha avuto la premura e la cura di trascorrere del tempo con lei)”.
Dette concrete allegazioni in fatto non sono state oggetto di specifica contestazione del ricorrente.
Ricorre, dunque, quel profondo sbilanciamento nei tempi di permanenza idonei a giustificare una diversa distribuzione tra i genitori dell'importo dell'assegno erogato dall a beneficio Org_1 della minore fatte salve le restanti statuizioni della sentenza di divorzio. Persona_3 6) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente modulati sulla scorta della contenuta complessità delle questioni di diritto poste dalle parti e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
1) rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2) dispone che dell'assegno unico erogato dall' ai sensi dell'art. 6, comma 4, D. Lgs. 21 Org_1 dicembre 2021, n. 230, a beneficio della minore fruisca per intero la sola madre, Persona_3 prevalente collocataria, fatte salve le restanti statuizioni della sentenza di Controparte_1 divorzio;
3) condanna il ricorrente a rifondere delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA
e CPA come per Legge.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 9 Maggio 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesco Paolo Pizzo Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Michele Ruvolo Presidente
Francesco Paolo Pizzo Giudice relatore
Francescamaria Piruzza Giudice all'esito della camera di consiglio del 9 Maggio 2024. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1740 R.G. dell'anno 2023 tra:
) Parte_1 C.F._1
(rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Petruzzo, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo)
RICORRENTE
e
) Controparte_1 C.F._2
(rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Crimaudo, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione)
CONVENUTA avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 16/4/2024, disposta la discussione della causa ex art. 473bis.22 c.p.c., l'avv. Luigi Minardi, in sostituzione dell'avv. Petruzzo, “si riporta agli atti depositati e chiede che la causa venga posta in decisione”;
l'avv. Crimaudo “si riporta alla memoria responsiva e ai suoi allegati;
ribadisce che i fatti dedotti in ricorso non sono sopravvenuti;
ribadisce che il verbale di deposizione testimoniale del evidenzi la mancanza di Tes_1 volontà del di lavorare per il precedente datore di lavoro, osserva che la bambina non Pt_1 Persona_1 vede mai il padre”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 23/10/23 ha chiesto “ritenere e dichiarare Parte_1
nato Palermo il 17.10.1975 ( ), a modifica delle statuizioni Parte_1 C.F._1 contenute nella sentenza di cessazione effetti civili n. 834_2021, pubblicata il 17.11.2021, tenuto a contribuire Per al mantenimento della figlia , nata il [...], in [...] pari ad € 100/mese oltre spese straordinarie, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Vinte le spese”.
2) Con comparsa depositata il 14/12/23, ha chiesto “- rigettare tutte le Controparte_1 domande ex adverso avanzate nei confronti dell'odierna comparente;
- per l'effetto, confermare, con riferimento alla contribuzione al mantenimento della minore le statuizioni economiche, a carico di Persona_3 Parte_1
della sentenza n. 834/2021, pubblicata il 17.11.2021, R.G. n. 2770/2018 - Tribunale di
[...]
Marsala; - in accoglimento delle argomentazioni articolate e dedotte in premessa, disporre che l'assegno unico Org_ venga attribuito nella misura del 100% alla Sig.ra In ogni caso, con il favore delle Controparte_1 spese, competenze ed onorari di causa”.
3) Con sentenza n. 834/21 del 17/11/21, il Tribunale di Marsala ha pronunciato, tra le odierne parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuendo l'affidamento condiviso della Per_ figlia e attribuendo “alla ed a carico del un assegno mensile a titolo di contributo CP_1 Pt_1 nel mantenimento della figlia minore di € 350,00 pagabile al domicilio della entro il giorno 5 di ogni CP_1
Org mese e con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici e il diritto a ripetere dal le spese Pt_1 straordinarie eventualmente sostenute e documentate in ragione della metà”.
4) A sostegno della propria richiesta di modifica, il deduce: Pt_1
a) la necessità di mantenere altri due figli;
b) una riduzione di circa 10.000,00 annui della propria capacità reddituale rispetto al tempo della sentenza di divorzio.;
c) a far data dal marzo 2022 la percepisce al 100% l'assegno unico del nucleo che, CP_1 invece, trattandosi di affido condiviso ed in difetto di accordo, andrebbe percepito al 50%. per €
175,00 mese.
5) La circostanza indicata sub 4a) non è qui rilevante, poiché preesistente alla pronuncia di divorzio. Per_ Ed invero, la sentenza contempla chiaramente le necessità di mantenimento sia di , sia del piccolo , nato dalla relazione con tale , sia della stante lo Per_4 Persona_5 Parte_2 Pt_3 stato di gravidanza della cui pure fa cenno la pronuncia del 17/11/21. Per_5
Analoghe conclusioni posso trarsi con riguardo alla circostanza sub 4b), giacché nella sentenza di divorzio si prende in considerazione l'intervenuto recesso (volontario) del dal Pt_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato già intrattenuto con la ditta “ ” (v. p. 4 Persona_1 sentenza n. 834/21).
Peraltro, si osserva che la scelta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, se rileva ai fini dell'odierna quantificazione dei redditi conseguiti dal ricorrente, nessuna incidenza ha sulla capacità reddituale ampiamente dimostrata nel recente passato dal ricorrente, già titolare, per un considerevole lasso di tempo (2016-2019), di redditi ben superiori ad € 20.000,00 annui.
Residua, dunque, la sola circostanza sub 4c), la quale, pur sopravvenuta alla sentenza di divorzio, è, tuttavia, inidonea a fondare l'accoglimento del ricorso.
Ed invero, la ripartizione dell'assegno unico in eguali quote discende, nel caso di affido condiviso del figlio (come nella specie), direttamente dalla Legge e, pertanto, è ottenibile in via amministrativa, senza la necessità di modifica delle già statuite condizioni di divorzio (v. art. 6, comma 4, D. Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, recante “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico”).
Il Collegio intende, tuttavia, aderire al diffuso orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale può essere disposta una diversa distribuzione dell'assegno unico tra i genitori aventi diritto in ragione di peculiari condizioni di collocazione della prole implicante maggiori oneri sul genitore interessato da preponderanti - se non addirittura esclusivi - tempi di permanenza del Org_ figlio minore (in tali termini v. Messaggio n. 4748 del 31.12.2021)
Ebbene, nella specie, parte convenuta ha allegato: “dal momento della pubblicazione della sentenza di Per_ divorzio, il padre ha visto la bambina solamente sei o sette pomeriggi, ha dormito con il padre ( a casa della Per compagna, dove il nucleo familiare del padre vive) soltanto una volta e, dal mese di maggio 2023 ad oggi, ha trascorso del tempo con il padre soltanto in data 17 ottobre 2023 (il giorno del compleanno del padre, Per_ tuttavia, il giorno del compleanno di il padre non ha avuto la premura e la cura di trascorrere del tempo con lei)”.
Dette concrete allegazioni in fatto non sono state oggetto di specifica contestazione del ricorrente.
Ricorre, dunque, quel profondo sbilanciamento nei tempi di permanenza idonei a giustificare una diversa distribuzione tra i genitori dell'importo dell'assegno erogato dall a beneficio Org_1 della minore fatte salve le restanti statuizioni della sentenza di divorzio. Persona_3 6) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente modulati sulla scorta della contenuta complessità delle questioni di diritto poste dalle parti e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
1) rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2) dispone che dell'assegno unico erogato dall' ai sensi dell'art. 6, comma 4, D. Lgs. 21 Org_1 dicembre 2021, n. 230, a beneficio della minore fruisca per intero la sola madre, Persona_3 prevalente collocataria, fatte salve le restanti statuizioni della sentenza di Controparte_1 divorzio;
3) condanna il ricorrente a rifondere delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA
e CPA come per Legge.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 9 Maggio 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesco Paolo Pizzo Michele Ruvolo