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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 5161/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale congiuntamente presentato da
(CF ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. SACCOMANNI ANTONELLA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(CF. , rappresentata e difesa dall'avv. DI Parte_2 C.F._2
MATTEO STEFANO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“La ricorrente richiama tutto quanto dedotto nel ricorso introduttivo e chiede che la causa sia trattenuta in decisone e che dunque il Collegio con sentenza omologhi gli accordi intervenuti tra le parti, in accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso, da intendersi qui integralmente riportate.”
“l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Venezia voglia pronunciare la
separazione consensuale dei coniugi alle condizioni già rappresentate nell'atto introduttivo e che qui si riportano:
1) i figli minori , nata a [...] il 9 luglio Persona_1
2013, C.F. , , nato a [...] il C.F._3 Persona_2
12 giugno 2017, C.F. , , nato a [...] il C.F._4 Persona_3
12 marzo 2022, C.F. , vengono affidati in via condivisa ad entrambi i C.F._5
genitori, con collocazione e residenza presso la madre, presso la casa familiare sita a Mira,
Via Valmarana 24;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- nel periodo scolastico:
a. durante la settimana, il martedì e il giovedì dalle 18.30 fino alle 20.30, b. due fine settimana al mese, in via alternata tra i genitori, dal sabato alle ore 9 alla domenica alle ore 20.30; il OR per uno dei due fine settimana di sua pertinenza, _2
potrà permanere presso la casa familiare con i bambini;
- per quanto riguarda il periodo non scolastico, troverà applicazione il calendario di frequentazione ordinario;
- per quanto attiene le vacanze estive, ciascun genitore potrà portare con sé i figli in vacanza per un periodo di due settimane anche consecutive (anche in considerazione del fatto che la famiglia d'origine della madre si trova in Cile ed in tal modo si potrà garantire ai minori il rapporto con la famiglia della madre), periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, fatti sempre salvi diversi accordi tra le parti, tenuto conto delle diverse esigenze di ciascun figlio minore e delle esigenze di lavoro di ciascun genitore;
- per quanto attiene le vacanze invernali, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, le rimanenti vacanze natalizie saranno trascorse, ad anni alterni, dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1° gennaio fino all'Epifania con l'altro genitore, salvo diversi accordi o diverse esigenze da comunicare entro il 15 novembre di ogni anno;
i genitori potranno individuare e concordare ulteriori periodi di vacanza con i figli, compatibili con le esigenze degli stessi;
- per quanto attiene le vacanze pasquali, così come per le ulteriori festività nell'arco dell'anno, sia religiose che civili, si seguirà il calendario ordinario;
l'organizzazione dei compleanni di ciascuno dei figli sarà concordata tra i genitori;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente;
4) i genitori si impegnano fin da ora a mantenere una condotta di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con le rispettive famiglie di origine;
5) la casa familiare, sita a Mira, Via Valmarana 24, viene assegnata alla GN T_
, quale genitore prevalentemente collocatario dei minori;
[...] Parte_1
6) tenuto conto dei redditi e del patrimonio dei genitori e dei tempi di permanenza, di cura ed assistenza dei minori, nonché del godimento da parte della GN della Parte_1
casa familiare, il OR verserà alla GN , Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 450,00 (€ 150,00
per ciascun figlio), somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla GN acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a.; tale somma sarà Parte_1
annualmente rivalutata in base agli indici TA (prima rivalutazione ottobre 2025);
7) le spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia, saranno sostenute al 50 % da ciascun genitore;
8) l'Assegno Unico Universale per i figli a carico verrà percepito al 100 % dalla GN
e dunque la corresponsione di tale assegno dovrà essere Parte_1
effettuata dall'INPS direttamente sul suo conto corrente (e dunque le parti si impegnano a modificare la domanda già presentata, atteso che attualmente l'assegno viene percepito integralmente dal OR;
_2
9) a titolo di contributo al mantenimento della GN , il Parte_1
OR corrisponderà alla stessa la somma di € 150,00, somma che sarà versata entro _2
il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla GN acceso Parte_1
presso Intesa Sanpaolo s.p.a., e sarà annualmente rivalutata in base agli indici TA (prima rivalutazione ottobre 2025); 10) il OR provvederà integralmente al pagamento del mutuo relativo alla Parte_2
casa familiare, intestata ad entrambi, e all'assicurazione accesa sulla stessa nonché alle utenze (gas, luce, acqua, rifiuti);
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
11) l'autovettura intestata al OR verrà trasferita e diverrà proprietà esclusiva della _2
GN , la quale ne sosterrà i costi (assicurazione, bollo, finanziamento) Parte_1
anche relativi al passaggio di proprietà; in particolare, non essendo possibile, allo stato attuale, cambiare l'intestazione del finanziamento in capo al OR la GN _2
, il giorno 15 di ogni mese corrisponderà al OR sul conto corrente Parte_1 _2
a lui intestato acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a. - iban
[...], l'importo di € 232,00, pari alla quota del finanziamento, fino al momento in cui tale finanziamento non possa essere a lei intestato ovvero estinto;
12) il OR fin da ora si dichiara disponibile a far trascorrere alcuni periodi di _2
vacanza ai minori in Cile, così che vengano preservati i rapporti con la famiglia d'origine della madre;
13) il OR fin da ora acconsente ad eventuale trasferimento in altra città italiana _2
della GN unitamente ai figli, qualora tale trasferimento dovesse rendersi Parte_1
necessario perché la madre possa cogliere idonee occasioni lavorative;
ferma restando una organizzazione che tuteli il diritto di visita del padre;
14) nell'ipotesi di cui al punto 13) le parti si accorderanno in merito alla futura destinazione della casa familiare (immobile in comproprietà).”
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27.12.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio civile in data 23.032013 a Venezia, regolarmente trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Venezia al n.12, parte I, anno 2013; che da tale unione erano nati i figli minori a CU (Cile) il 9.07.2013, Persona_1 [...]
a CU (Cile) il 12 giugno 2017 e a Persona_2 Persona_3
Venezia il 12 marzo 2022; che in seguito alla nascita del terzo figlio la residenza familiare era stata stabilita definitivamente in Italia nel febbraio 2022 in Mira (VE), Via Valmarana
24.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni esposte nell'atto introduttivo. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione dei coniugi, in seguito fissata per il 10.4.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte.
Accolta la richiesta con decreto del 15.1.2025, lette le note in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai ricorrenti merita di essere accolta, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, e risultano prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Nulla per le spese stante il carattere congiunto del ricorso.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite:
1) i figli minori , nata a [...] il 9 luglio Persona_1
2013, C.F. , , nato a [...] il C.F._3 Persona_2
12 giugno 2017, C.F. , , nato a [...] il C.F._4 Persona_3
12 marzo 2022, C.F. , vengono affidati in via condivisa ad entrambi i C.F._5
genitori, con collocazione e residenza presso la madre, presso la casa familiare sita a Mira,
Via Valmarana 24;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- nel periodo scolastico:
a. durante la settimana, il martedì e il giovedì dalle 18.30 fino alle 20.30,
b. due fine settimana al mese, in via alternata tra i genitori, dal sabato alle ore 9 alla domenica alle ore 20.30; il OR per uno dei due fine settimana di sua pertinenza, _2
potrà permanere presso la casa familiare con i bambini;
- per quanto riguarda il periodo non scolastico, troverà applicazione il calendario di frequentazione ordinario;
- per quanto attiene le vacanze estive, ciascun genitore potrà portare con sé i figli in vacanza per un periodo di due settimane anche consecutive (anche in considerazione del fatto che la famiglia d'origine della madre si trova in Cile ed in tal modo si potrà garantire ai minori il rapporto con la famiglia della madre), periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, fatti sempre salvi diversi accordi tra le parti, tenuto conto delle diverse esigenze di ciascun figlio minore e delle esigenze di lavoro di ciascun genitore;
- per quanto attiene le vacanze invernali, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, le rimanenti vacanze natalizie saranno trascorse, ad anni alterni, dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1° gennaio fino all'Epifania con l'altro genitore, salvo diversi accordi o diverse esigenze da comunicare entro il 15 novembre di ogni anno;
i genitori potranno individuare e concordare ulteriori periodi di vacanza con i figli, compatibili con le esigenze degli stessi;
- per quanto attiene le vacanze pasquali, così come per le ulteriori festività nell'arco dell'anno, sia religiose che civili, si seguirà il calendario ordinario;
l'organizzazione dei compleanni di ciascuno dei figli sarà concordata tra i genitori;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente;
4) i genitori si impegnano fin da ora a mantenere una condotta di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con le rispettive famiglie di origine;
5) la casa familiare, sita a Mira, Via Valmarana 24, viene assegnata alla GN T_
, quale genitore prevalentemente collocatario dei minori;
[...] Parte_1 6) tenuto conto dei redditi e del patrimonio dei genitori e dei tempi di permanenza, di cura ed assistenza dei minori, nonché del godimento da parte della GN della Parte_1
casa familiare, il OR verserà alla GN , Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla GN acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a.; tale somma sarà Parte_1
annualmente rivalutata in base agli indici TA (prima rivalutazione ottobre 2025);
7) le spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia, saranno sostenute al 50 % da ciascun genitore;
8) l'Assegno Unico Universale per i figli a carico verrà percepito al 100 % dalla GN
e dunque la corresponsione di tale assegno dovrà essere Parte_1
effettuata dall'INPS direttamente sul suo conto corrente (e dunque le parti si impegnano a modificare la domanda già presentata, atteso che attualmente l'assegno viene percepito integralmente dal OR;
_2
9) a titolo di contributo al mantenimento della GN , il Parte_1
OR corrisponderà alla stessa la somma di € 150,00, somma che sarà versata entro _2
il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla GN acceso Parte_1
presso Intesa Sanpaolo s.p.a., e sarà annualmente rivalutata in base agli indici TA (prima rivalutazione ottobre 2025);
10) il OR provvederà integralmente al pagamento del mutuo relativo alla Parte_2
casa familiare, intestata ad entrambi, e all'assicurazione accesa sulla stessa nonché alle utenze (gas, luce, acqua, rifiuti);
SI PRENDE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 11) l'autovettura intestata al OR verrà trasferita e diverrà proprietà esclusiva della _2
GN , la quale ne sosterrà i costi (assicurazione, bollo, finanziamento) Parte_1
anche relativi al passaggio di proprietà; in particolare, non essendo possibile, allo stato attuale, cambiare l'intestazione del finanziamento in capo al OR la GN _2
, il giorno 15 di ogni mese corrisponderà al OR sul conto corrente Parte_1 _2
a lui intestato acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a. - iban
[...], l'importo di € 232,00, pari alla quota del finanziamento, fino al momento in cui tale finanziamento non possa essere a lei intestato ovvero estinto;
12) il OR fin da ora si dichiara disponibile a far trascorrere alcuni periodi di _2
vacanza ai minori in Cile, così che vengano preservati i rapporti con la famiglia d'origine della madre;
13) il OR fin da ora acconsente ad eventuale trasferimento in altra città italiana _2
della GN unitamente ai figli, qualora tale trasferimento dovesse rendersi Parte_1
necessario perché la madre possa cogliere idonee occasioni lavorative;
ferma restando una organizzazione che tuteli il diritto di visita del padre;
14) nell'ipotesi di cui al punto 13) le parti si accorderanno in merito alla futura destinazione della casa familiare (immobile in comproprietà).
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla per le spese di lite.
Venezia, 17.4.2025 La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 5161/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale congiuntamente presentato da
(CF ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. SACCOMANNI ANTONELLA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(CF. , rappresentata e difesa dall'avv. DI Parte_2 C.F._2
MATTEO STEFANO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“La ricorrente richiama tutto quanto dedotto nel ricorso introduttivo e chiede che la causa sia trattenuta in decisone e che dunque il Collegio con sentenza omologhi gli accordi intervenuti tra le parti, in accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso, da intendersi qui integralmente riportate.”
“l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Venezia voglia pronunciare la
separazione consensuale dei coniugi alle condizioni già rappresentate nell'atto introduttivo e che qui si riportano:
1) i figli minori , nata a [...] il 9 luglio Persona_1
2013, C.F. , , nato a [...] il C.F._3 Persona_2
12 giugno 2017, C.F. , , nato a [...] il C.F._4 Persona_3
12 marzo 2022, C.F. , vengono affidati in via condivisa ad entrambi i C.F._5
genitori, con collocazione e residenza presso la madre, presso la casa familiare sita a Mira,
Via Valmarana 24;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- nel periodo scolastico:
a. durante la settimana, il martedì e il giovedì dalle 18.30 fino alle 20.30, b. due fine settimana al mese, in via alternata tra i genitori, dal sabato alle ore 9 alla domenica alle ore 20.30; il OR per uno dei due fine settimana di sua pertinenza, _2
potrà permanere presso la casa familiare con i bambini;
- per quanto riguarda il periodo non scolastico, troverà applicazione il calendario di frequentazione ordinario;
- per quanto attiene le vacanze estive, ciascun genitore potrà portare con sé i figli in vacanza per un periodo di due settimane anche consecutive (anche in considerazione del fatto che la famiglia d'origine della madre si trova in Cile ed in tal modo si potrà garantire ai minori il rapporto con la famiglia della madre), periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, fatti sempre salvi diversi accordi tra le parti, tenuto conto delle diverse esigenze di ciascun figlio minore e delle esigenze di lavoro di ciascun genitore;
- per quanto attiene le vacanze invernali, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, le rimanenti vacanze natalizie saranno trascorse, ad anni alterni, dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1° gennaio fino all'Epifania con l'altro genitore, salvo diversi accordi o diverse esigenze da comunicare entro il 15 novembre di ogni anno;
i genitori potranno individuare e concordare ulteriori periodi di vacanza con i figli, compatibili con le esigenze degli stessi;
- per quanto attiene le vacanze pasquali, così come per le ulteriori festività nell'arco dell'anno, sia religiose che civili, si seguirà il calendario ordinario;
l'organizzazione dei compleanni di ciascuno dei figli sarà concordata tra i genitori;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente;
4) i genitori si impegnano fin da ora a mantenere una condotta di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con le rispettive famiglie di origine;
5) la casa familiare, sita a Mira, Via Valmarana 24, viene assegnata alla GN T_
, quale genitore prevalentemente collocatario dei minori;
[...] Parte_1
6) tenuto conto dei redditi e del patrimonio dei genitori e dei tempi di permanenza, di cura ed assistenza dei minori, nonché del godimento da parte della GN della Parte_1
casa familiare, il OR verserà alla GN , Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 450,00 (€ 150,00
per ciascun figlio), somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla GN acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a.; tale somma sarà Parte_1
annualmente rivalutata in base agli indici TA (prima rivalutazione ottobre 2025);
7) le spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia, saranno sostenute al 50 % da ciascun genitore;
8) l'Assegno Unico Universale per i figli a carico verrà percepito al 100 % dalla GN
e dunque la corresponsione di tale assegno dovrà essere Parte_1
effettuata dall'INPS direttamente sul suo conto corrente (e dunque le parti si impegnano a modificare la domanda già presentata, atteso che attualmente l'assegno viene percepito integralmente dal OR;
_2
9) a titolo di contributo al mantenimento della GN , il Parte_1
OR corrisponderà alla stessa la somma di € 150,00, somma che sarà versata entro _2
il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla GN acceso Parte_1
presso Intesa Sanpaolo s.p.a., e sarà annualmente rivalutata in base agli indici TA (prima rivalutazione ottobre 2025); 10) il OR provvederà integralmente al pagamento del mutuo relativo alla Parte_2
casa familiare, intestata ad entrambi, e all'assicurazione accesa sulla stessa nonché alle utenze (gas, luce, acqua, rifiuti);
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
11) l'autovettura intestata al OR verrà trasferita e diverrà proprietà esclusiva della _2
GN , la quale ne sosterrà i costi (assicurazione, bollo, finanziamento) Parte_1
anche relativi al passaggio di proprietà; in particolare, non essendo possibile, allo stato attuale, cambiare l'intestazione del finanziamento in capo al OR la GN _2
, il giorno 15 di ogni mese corrisponderà al OR sul conto corrente Parte_1 _2
a lui intestato acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a. - iban
[...], l'importo di € 232,00, pari alla quota del finanziamento, fino al momento in cui tale finanziamento non possa essere a lei intestato ovvero estinto;
12) il OR fin da ora si dichiara disponibile a far trascorrere alcuni periodi di _2
vacanza ai minori in Cile, così che vengano preservati i rapporti con la famiglia d'origine della madre;
13) il OR fin da ora acconsente ad eventuale trasferimento in altra città italiana _2
della GN unitamente ai figli, qualora tale trasferimento dovesse rendersi Parte_1
necessario perché la madre possa cogliere idonee occasioni lavorative;
ferma restando una organizzazione che tuteli il diritto di visita del padre;
14) nell'ipotesi di cui al punto 13) le parti si accorderanno in merito alla futura destinazione della casa familiare (immobile in comproprietà).”
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27.12.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio civile in data 23.032013 a Venezia, regolarmente trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Venezia al n.12, parte I, anno 2013; che da tale unione erano nati i figli minori a CU (Cile) il 9.07.2013, Persona_1 [...]
a CU (Cile) il 12 giugno 2017 e a Persona_2 Persona_3
Venezia il 12 marzo 2022; che in seguito alla nascita del terzo figlio la residenza familiare era stata stabilita definitivamente in Italia nel febbraio 2022 in Mira (VE), Via Valmarana
24.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni esposte nell'atto introduttivo. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione dei coniugi, in seguito fissata per il 10.4.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte.
Accolta la richiesta con decreto del 15.1.2025, lette le note in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai ricorrenti merita di essere accolta, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, e risultano prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Nulla per le spese stante il carattere congiunto del ricorso.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite:
1) i figli minori , nata a [...] il 9 luglio Persona_1
2013, C.F. , , nato a [...] il C.F._3 Persona_2
12 giugno 2017, C.F. , , nato a [...] il C.F._4 Persona_3
12 marzo 2022, C.F. , vengono affidati in via condivisa ad entrambi i C.F._5
genitori, con collocazione e residenza presso la madre, presso la casa familiare sita a Mira,
Via Valmarana 24;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- nel periodo scolastico:
a. durante la settimana, il martedì e il giovedì dalle 18.30 fino alle 20.30,
b. due fine settimana al mese, in via alternata tra i genitori, dal sabato alle ore 9 alla domenica alle ore 20.30; il OR per uno dei due fine settimana di sua pertinenza, _2
potrà permanere presso la casa familiare con i bambini;
- per quanto riguarda il periodo non scolastico, troverà applicazione il calendario di frequentazione ordinario;
- per quanto attiene le vacanze estive, ciascun genitore potrà portare con sé i figli in vacanza per un periodo di due settimane anche consecutive (anche in considerazione del fatto che la famiglia d'origine della madre si trova in Cile ed in tal modo si potrà garantire ai minori il rapporto con la famiglia della madre), periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, fatti sempre salvi diversi accordi tra le parti, tenuto conto delle diverse esigenze di ciascun figlio minore e delle esigenze di lavoro di ciascun genitore;
- per quanto attiene le vacanze invernali, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, le rimanenti vacanze natalizie saranno trascorse, ad anni alterni, dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1° gennaio fino all'Epifania con l'altro genitore, salvo diversi accordi o diverse esigenze da comunicare entro il 15 novembre di ogni anno;
i genitori potranno individuare e concordare ulteriori periodi di vacanza con i figli, compatibili con le esigenze degli stessi;
- per quanto attiene le vacanze pasquali, così come per le ulteriori festività nell'arco dell'anno, sia religiose che civili, si seguirà il calendario ordinario;
l'organizzazione dei compleanni di ciascuno dei figli sarà concordata tra i genitori;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente;
4) i genitori si impegnano fin da ora a mantenere una condotta di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con le rispettive famiglie di origine;
5) la casa familiare, sita a Mira, Via Valmarana 24, viene assegnata alla GN T_
, quale genitore prevalentemente collocatario dei minori;
[...] Parte_1 6) tenuto conto dei redditi e del patrimonio dei genitori e dei tempi di permanenza, di cura ed assistenza dei minori, nonché del godimento da parte della GN della Parte_1
casa familiare, il OR verserà alla GN , Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla GN acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a.; tale somma sarà Parte_1
annualmente rivalutata in base agli indici TA (prima rivalutazione ottobre 2025);
7) le spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia, saranno sostenute al 50 % da ciascun genitore;
8) l'Assegno Unico Universale per i figli a carico verrà percepito al 100 % dalla GN
e dunque la corresponsione di tale assegno dovrà essere Parte_1
effettuata dall'INPS direttamente sul suo conto corrente (e dunque le parti si impegnano a modificare la domanda già presentata, atteso che attualmente l'assegno viene percepito integralmente dal OR;
_2
9) a titolo di contributo al mantenimento della GN , il Parte_1
OR corrisponderà alla stessa la somma di € 150,00, somma che sarà versata entro _2
il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla GN acceso Parte_1
presso Intesa Sanpaolo s.p.a., e sarà annualmente rivalutata in base agli indici TA (prima rivalutazione ottobre 2025);
10) il OR provvederà integralmente al pagamento del mutuo relativo alla Parte_2
casa familiare, intestata ad entrambi, e all'assicurazione accesa sulla stessa nonché alle utenze (gas, luce, acqua, rifiuti);
SI PRENDE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 11) l'autovettura intestata al OR verrà trasferita e diverrà proprietà esclusiva della _2
GN , la quale ne sosterrà i costi (assicurazione, bollo, finanziamento) Parte_1
anche relativi al passaggio di proprietà; in particolare, non essendo possibile, allo stato attuale, cambiare l'intestazione del finanziamento in capo al OR la GN _2
, il giorno 15 di ogni mese corrisponderà al OR sul conto corrente Parte_1 _2
a lui intestato acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a. - iban
[...], l'importo di € 232,00, pari alla quota del finanziamento, fino al momento in cui tale finanziamento non possa essere a lei intestato ovvero estinto;
12) il OR fin da ora si dichiara disponibile a far trascorrere alcuni periodi di _2
vacanza ai minori in Cile, così che vengano preservati i rapporti con la famiglia d'origine della madre;
13) il OR fin da ora acconsente ad eventuale trasferimento in altra città italiana _2
della GN unitamente ai figli, qualora tale trasferimento dovesse rendersi Parte_1
necessario perché la madre possa cogliere idonee occasioni lavorative;
ferma restando una organizzazione che tuteli il diritto di visita del padre;
14) nell'ipotesi di cui al punto 13) le parti si accorderanno in merito alla futura destinazione della casa familiare (immobile in comproprietà).
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla per le spese di lite.
Venezia, 17.4.2025 La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero