Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Taranto
n. 2480 del 31.10.2023
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
N. R.G. 869/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Consigliere relatore Dott. Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott. Luisa Santo
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile n. 869/2023 R.G. in materia di pubblico impiego, in grado di appello,
tra
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura dello
Stato di Lecce
APPELLANTE
e
"rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Gigante Controparte_1
APPELLATO
FATTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Taranto 1'8.11.2022 Controparte_1 premetteva: -di essere ex capitano di fregata, transitato nei ruoli civili del da Parte_1
,
ultimo assegnato dal 24.5.2022 con l'incarico di capo nucleo tecnico/antinfortunistica presso il
Comando Marittimo Sud della Caserma Mezzacapo di Taranto;
-che nelle date 29.06.2022,
8.07.2022 e19.07.2022 gli erano state notificate tre lettere di contestazione disciplinare ai sensi degli artt. 42 e ss. CCNL Funzioni Centrali del 9.5.2022 e art.55 bis D.lgs. n.165/2001 per alcuni episodi con riferimento ai quali gli era stato addebitato di aver agito, in diversi momenti e in diverse
- che egli aveva impugnato tali contestazioni e redatto tempestive memorie difensive;
-che tuttavia l'Amministrazione aveva ritenuto che il suo comportamento avesse violato ripetutamente l'art.42 comma 3 lett. f CCNL e fosse non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti di utenti o terzi, di cui all'art.43 comma 3 lett.b del CCNL, con recidiva,
e con provvedimento del 24.10.2022 gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della "sospensione dal servizio con privazione di retribuzione per 10 gg. ai sensi dell'art. 43 comma 3, lett. b) e 4 lett.
a) CCNL Funzioni Centrali 09.05.2022". Il ricorrente aveva chiesto la declaratoria di nullità e di inefficacia e la revoca della sanzione, con condanna del Parte_1 al risarcimento del danno patrimoniale, nella misura del mancato percepimento dello stipendio per 10 giorni, e del danno morale, nella misura complessiva di € 5.000,00 o in altra di giustizia. In subordine, aveva chiesto che la sanzione fosse rideterminata esclusivamente in quella della multa ex art.43 comma 3 lett.b.
In particolare aveva lamentato l'illegittimità del provvedimento disciplinare, ritenuto eccessivo rispetto alle condotte tenute che, in ogni caso, non avrebbero integrato gli estremi di cui all'art.42 comma 3 lett. f) CCNL Funzioni Centrali. Aveva ribadito di aver sempre tenuto durante l'orario di lavoro una condotta adeguata ai principi di correttezza e rispettosa della legge, nell'interesse della sicurezza della Caserma, in adempimento e in ragione della sua funzione di capo del nucleo tecnico antinfortunistica. aveva eccepito l'infondatezza Costituitosi in giudizio, il Parte_1 degli avversi assunti e aveva chiesto il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Taranto ha accolto parzialmente il ricorso annullando la sanzione disciplinare comminata e rideterminandola nella misura di quattro ore di multa.
Il primo Giudice ha ritenuto che i fatti contestati in via disciplinare, non negati dal ricorrente, dovessero considerarsi sussistenti nella loro materialità e rilevanti sotto il profilo giuridico, e che tuttavia l'Amministrazione datrice di lavoro aveva erroneamente applicato l'art.43 comma 4 lett. a) del CCNL, che prevede la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione in caso di recidiva nelle mancanze di cui al comma 3 punibili con la multa. Ha ritenuto che nel caso in esame non fosse configurabile la recidiva, in quanto al ricorrente non era stato comminato alcun provvedimento sanzionatorio prima di quello impugnato e che, in ogni caso, questa non gli era stata preventivamente contestata. Conseguentemente, in applicazione dell'art.63 comma 2 bis del d.lgs. 165/2001, ha annullato la sanzione irrogata, rideterminandola in quattro ore di multa, corrispondente al massimo edittale previsto dall'art. 43 comma 3 lett. b) del CCNL in assenza di recidiva.
Ha rigettato, infine, la richiesta di risarcimento del danno per difetto di prova dell'esecuzione della sanzione e per difetto di allegazioni e prove circa il danno morale.
,Con atto del 23.11.2023 ha proposto appello il eccependo Parte_1
l'erroneità suddetta sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., e degli artt.43 comma 3 lett b, e 4 lett. a del CCNL per avere il Giudice pronunciato sull'assenza di preventiva contestazione della recidiva, nonostante che tale vizio non fosse stato eccepito nel ricorso introduttivo. Ha inoltre lamentato la contraddittorietà della motivazione e l'errore di giudizio con riferimento alla valutazione dei fatti, poiché nella determinazione della sanzione, anche prescindendo dalla recidiva, ai fini della considerazione della gravità e della proporzionalità della stessa, avrebbe dovuto tener conto del fatto che si trattava di una molteplicità di violazioni, contestate separatamente e in modo specifico, riunite e trattate in un unico procedimento, violazioni che avrebbero dovuto essere valutate sia singolarmente sia nel loro complesso. Quindi ha concluso affermando che il Giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 43, comma 2, del CCNL Funzioni Centrali e ritenere legittima la sanzione della sanzione irrogata. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza e la conferma della sanzione originariamente inflitta all'appellato. Si è costituito in giudizio Controparte_1 eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 11.04.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
1. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha sinteticamente riportato i plurimi comportamenti di Controparte_1 avvenuti sul posto di lavoro nei mesi di maggio e giugno 2022, che avevano costituito oggetto delle tre contestazioni disciplinari susseguitesi tra giugno e luglio 2022; li ha ritenuti sussistenti, evidenziando che il ricorrente non aveva negato di aver tenuto quelle condotte, ma si era limitato a ritenerle giustificate in ragione dell'incarico rivestito, e osservando che, tuttavia, l'incarico assegnatogli, peraltro differente da quello dedotto, non era comunque idoneo a prevalere sugli obblighi di correttezza nelle relazioni con i superiori, con i colleghi, con gli utenti e con i terzi, gravanti sul dipendente.
Il Tribunale ha rilevato che “i comportamenti addebitati all'istante integrano evidenti violazioni dell'obbligo di correttezza, siccome connotati da una sostanziale mancanza di rispetto e da modi poco urbani, oltre che da espressioni offensive dell'altrui dignità, ritorsive o minacciose, le quali, non conformandosi alle regole del vivere civile e dei rapporti interpersonali, e comunque al principio di correttezza sul luogo di lavoro, certamente non possono trovare giustificazione nei compiti assegnati all'istante".
Sull'esistenza dei fatti così come contestati, sulla loro rilevanza disciplinare e sull'assenza di ragioni giustificatrici si è formato il giudicato interno, non essendo stata proposta impugnazione sul punto.
Pertanto, per verificare se sussistano i vizi lamentati dal Parte_1 con l'unico articolato- motivo di appello, l'esame di questa Corte deve partire dagli elementi ormai intangibili.
2. Da un lato, si può escludere la violazione dell'art. 112 c.p.c. e specificamente del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto, posto che nel ricorso introduttivo Controparte_1 aveva lamentato l'eccessività della sanzione e ne aveva chiesto l'annullamento o, in subordine la riduzione, a tale esito il giudice di primo grado era legittimato a pervenire sottoponendo a verifica le vicende e le motivazioni addotte dal Parte_1 nelle contestazioni e nel provvedimento disciplinare, senza che l'autonomia della valutazione giudiziale possa ritenersi esorbitante rispetto agli elementi di fatto allegati e prodotti dalle parti.
Da altro lato, tuttavia, la mancanza della lamentata violazione della predetta norma processuale non esclude la fondatezza della censura dell'appellante sul merito dell'adeguatezza della sanzione e sulla decisione del Tribunale di annullare la sanzione datoriale e di sostituirla con quella, più lieve, della multa.
Ed invero, occorre considerare che nella proposta di sanzione disciplinare datata 17.10.2022, espressamente richiamata nel provvedimento disciplinare del 18.10.2022, il Ministero ha rilevato che con la sua condotta il dipendente aveva violato ripetutamente il disposto di cui all'art.42 comma
3 lett f del CCNL Funzioni Centrali 9.5.2022 e che, considerate le tre vicende nel loro complesso, erano integrati gli estremi dell'art.43 comma 4 lett. a sulla recidiva nelle mancanze di cui al comma
3.
L'art. 42 comma 3 lett f del CCNL cit prevede che il dipendente abbia il dovere di "f) durante l'orario di lavoro o durante l'effettuazione dell'attività lavorativa in modalità agile, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, una condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona".
L'art.43, comma 3, CCNL stabilisce che "La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro agile, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) ...'
L'art.43, comma 4, stabilisce inoltre che “La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; c)...".
Sebbene nel caso in esame non vi sia stata, da parte dell'Amministrazione, la contestazione della recidiva nella seconda e nella terza lettera contenenti gli addebiti disciplinari, rileva tuttavia questa Corte che la molteplicità e la reiterazione dei comportamenti inurbani, arroganti e irrispettosi della dignità delle altrui persone, dell'altrui lavoro e dei colleghi/superiori, che hanno costituito oggetto delle tre contestazioni disciplinari (nella prima lettera, notificata al dipendente il
29.6.2022, è stato contestato un comportamento da lui tenuto a maggio 2022; nella seconda, notificata il 08.07.2022 è stato contestato un altro comportamento tenuto a giugno 2022; nella terza lettera, notificata il 19.7.2022, sono stati contestati altri 5 comportamenti avvenuti tra il 19 maggio e il 9 giugno 2022), integrano la fattispecie della “particolare gravità delle mancanze previste al comma 3" dell'art.43 CCNL cit. e quindi costituiscono idoneo presupposto per l'applicazione della sanzione della sospensione dal servizio previsto dal comma 4.
In materia disciplinare la Suprema Corte ha precisato che, anche a prescindere dalla configurabilità della recidiva, 0 dalla contestazione della recidiva, la reiterazione del comportamento, che si ha per effetto della mera ripetizione della condotta in sé considerata, non è irrilevante, incidendo comunque sulla gravità del comportamento posto in essere dal lavoratore, che, essendo ripetuto nel tempo, realizza una più intensa violazione degli obblighi del (medesimo) e può, pertanto, essere... sanzionato in modo più grave (v. Cass. n. 22162/2009), avendo riguardo alle disposizioni disciplinari del contratto collettivo (v. Cass.n.19868/2023).
Non si può fare a meno di rilevare che nella "Proposta di sanzione disciplinare" (richiamata nel provvedimento disciplinare di applicazione della sanzione), il Parte_1 ha articolatamente menzionato ed esaminato tutti i comportamenti adottati nelle varie occasioni contestate, evidenziando la portata offensiva di ciascuno di essi rispetto all'obbligo di correttezza imposto al e la rilevanza dipendente durante l'orario di lavoro, nonché la reiterazione dei medesimi dell'inadempimento nel suo complesso. In sostanza non si è trattato di una violazione occasionale dei doveri di correttezza.
Tenuto conto della molteplicità degli episodi e delle modalità con cui il dipendente
CP_1 nel limitato arco di tempo di due mesi (maggio-giugno 2022), ha reiteratamente esorbitato dai limiti imposti dall'educazione, dal rispetto e dalla continenza verbale nelle relazioni interpersonali avute sul posto di lavoro, peraltro facendo valere affermazioni o disposizioni non necessarie per lo svolgimento dei propri compiti di istituto, la valutazione datoriale di gravità, che può evincersi dalla predetta proposta di sanzione disciplinare, risulta del tutto fondata e condivisibile anche per questa Corte.
Ne consegue che la sanzione irrogata, rispondendo alle previsioni della contrattazione collettiva per fatti espressamente contestati e complessivamente valutabili come gravi, deve ritenersi adeguata al codice disciplinare del Comparto di appartenenza ed altresì rispondente agli ordinari criteri di proporzionalità.
La sentenza di primo grado, che ha modificato la sanzione sulla base del mero rilievo della mancata contestazione della recidiva, deve quindi essere riformata, con rigetto della domanda proposta in primo grado.
Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23.11.2023 dal Parte_1 avverso la sentenza del 31.10.2023 n.2480 del Tribunale di nei confronti di Controparte_1
Taranto così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto in data 08/11/2022 da
Controparte_1
Parte_1 delle spese del وCondanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante doppio grado di giudizio, liquidate in € 1.030,00 per il primo grado ed in € 964,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce 1'11/04/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Gennaro Lombardi Dott.ssa Maria Grazia Corbascio