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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1201-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE
Il Giudice Andrea Marani, sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza nel subprocedimento di opposizione al precetto e pronunciando sull'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo promossa da Parte_1
contro tramite la procuratrice
[...] Controparte_1 Controparte_2
esaminati gli atti di causa e i documenti allegati, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA premesso che, quali motivi di opposizione, ha, in sintesi, eccepito: (i) il proprio Parte_1
difetto di legittimazione passiva per essersi la condebitrice solidale accollata la Parte_2
quota di mutuo, con onere per il notaio rogante di comunicare alla banca creditrice detta modifica del rapporto soggettivo;
(ii) il difetto di legittimazione sostanziale attiva dell'opposta, cessionaria del credito, in assenza di produzione del contratto di cessione e di prova dell'inclusione del credito tra quelli ceduti in blocco;
(iii) la nullità del precetto per l'inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo in assenza di prova dello svincolo delle somme, erogate e tuttavia immediatamente costituite in deposito presso la banca mutuante;
(iv) la nullità del precetto per l'omessa previa notifica del titolo esecutivo;
(v) la erroneità, indeterminatezza, inesigibilità e/o eccessività della somma precettata (euro 150.223,24), non essendo stato detratto da tale importo quanto ricavato dalla vendita forzosa di immobile di proprietà della nella procedura esecutiva RGE 32/2019 Tribunale di Pt_2
Pesaro, originata dal medesimo titolo, né scomputati i pagamenti spontaneamente eseguiti dalla sino all'aprile 2017; Pt_2
viste le difese della cessionaria opposta;
ritenuta, all'esito della cognizione sommaria che connota la presente fase processuale,
l'insussistenza dei gravi motivi di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo;
evidenziato, infatti, che, quanto alla legittimazione passiva dell'opponente, non vi è prova dell'adesione del creditore all'accollo, né comunque della natura liberatoria dello stesso nei rapporti tra l'odierno opponente e la mutuante (o la sua cessionaria del credito), e che, quanto alla titolarità attiva del rapporto in capo alla cessionaria, appare allo stato assorbente la dichiarazione di avvenuta
Pag. 1 di 2 cessione dello specifico credito oggetto di causa versata in atti dall'opposta e proveniente dalla banca cedente (doc. 8 comparsa), specie in assenza di oneri di forma del contratto di cessione, dovendosi altresì valorizzare la materiale detenzione della documentazione contrattuale afferente al credito da parte della cessionaria (cfr. Cass., n. 10200/2021); considerato, inoltre, che il titolo esecutivo è rappresentato da contratto di mutuo fondiario, come tale non solo sottratto all'onere di previa notifica al debitore esecutando ai sensi dell'art. 41 TUB, ma anche sufficiente, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., 6 marzo
2025, n. 5968), a costituire titolo esecutivo, anche laddove siano in esso previste pattuizioni di deposito o pegno irregolare della somma mutuata, senza necessità di ulteriore atto di svincolo, ancor meno nella medesima forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata prescritta per il mutuo;
ritenuto, in ordine al quantum precettato, che – fermo il potere del giudice dell'opposizione, quale giudice della cognizione, di determinare l'esatto importo dovuto – l'eventuale intimazione in precetto di somma superiore a quella dovuta non implica la nullità dell'intero precetto, bensì solo per l'eccedenza (cfr. Cass., 29 febbraio 2008, n. 5515; più di recente conforme Cass., 22 luglio 2024, n.
20238) e che in ogni caso, in punto di fatto e allo stato degli atti, non vi è prova dell'assegnazione all'odierna opposta delle somme ricavate nella procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di
Pesaro, salva ogni sopravvenienza in corso di causa, e il debito in questa sede fatto valere è superiore all'eventuale ricavato della predetta vendita immobiliare;
P.Q.M.
visto l'art. 615 c.p.c.;
RIGETTA l'istanza proposta da contro e per essa Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo di cui al contratto di mutuo fondiario
[...]
datato 24 aprile 2007 notaio , rep 101205 racc. 18270; Persona_1
RISERVA al merito la decisione sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Ancona, 1 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto
digitalmente)
Pag. 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE
Il Giudice Andrea Marani, sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza nel subprocedimento di opposizione al precetto e pronunciando sull'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo promossa da Parte_1
contro tramite la procuratrice
[...] Controparte_1 Controparte_2
esaminati gli atti di causa e i documenti allegati, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA premesso che, quali motivi di opposizione, ha, in sintesi, eccepito: (i) il proprio Parte_1
difetto di legittimazione passiva per essersi la condebitrice solidale accollata la Parte_2
quota di mutuo, con onere per il notaio rogante di comunicare alla banca creditrice detta modifica del rapporto soggettivo;
(ii) il difetto di legittimazione sostanziale attiva dell'opposta, cessionaria del credito, in assenza di produzione del contratto di cessione e di prova dell'inclusione del credito tra quelli ceduti in blocco;
(iii) la nullità del precetto per l'inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo in assenza di prova dello svincolo delle somme, erogate e tuttavia immediatamente costituite in deposito presso la banca mutuante;
(iv) la nullità del precetto per l'omessa previa notifica del titolo esecutivo;
(v) la erroneità, indeterminatezza, inesigibilità e/o eccessività della somma precettata (euro 150.223,24), non essendo stato detratto da tale importo quanto ricavato dalla vendita forzosa di immobile di proprietà della nella procedura esecutiva RGE 32/2019 Tribunale di Pt_2
Pesaro, originata dal medesimo titolo, né scomputati i pagamenti spontaneamente eseguiti dalla sino all'aprile 2017; Pt_2
viste le difese della cessionaria opposta;
ritenuta, all'esito della cognizione sommaria che connota la presente fase processuale,
l'insussistenza dei gravi motivi di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo;
evidenziato, infatti, che, quanto alla legittimazione passiva dell'opponente, non vi è prova dell'adesione del creditore all'accollo, né comunque della natura liberatoria dello stesso nei rapporti tra l'odierno opponente e la mutuante (o la sua cessionaria del credito), e che, quanto alla titolarità attiva del rapporto in capo alla cessionaria, appare allo stato assorbente la dichiarazione di avvenuta
Pag. 1 di 2 cessione dello specifico credito oggetto di causa versata in atti dall'opposta e proveniente dalla banca cedente (doc. 8 comparsa), specie in assenza di oneri di forma del contratto di cessione, dovendosi altresì valorizzare la materiale detenzione della documentazione contrattuale afferente al credito da parte della cessionaria (cfr. Cass., n. 10200/2021); considerato, inoltre, che il titolo esecutivo è rappresentato da contratto di mutuo fondiario, come tale non solo sottratto all'onere di previa notifica al debitore esecutando ai sensi dell'art. 41 TUB, ma anche sufficiente, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., 6 marzo
2025, n. 5968), a costituire titolo esecutivo, anche laddove siano in esso previste pattuizioni di deposito o pegno irregolare della somma mutuata, senza necessità di ulteriore atto di svincolo, ancor meno nella medesima forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata prescritta per il mutuo;
ritenuto, in ordine al quantum precettato, che – fermo il potere del giudice dell'opposizione, quale giudice della cognizione, di determinare l'esatto importo dovuto – l'eventuale intimazione in precetto di somma superiore a quella dovuta non implica la nullità dell'intero precetto, bensì solo per l'eccedenza (cfr. Cass., 29 febbraio 2008, n. 5515; più di recente conforme Cass., 22 luglio 2024, n.
20238) e che in ogni caso, in punto di fatto e allo stato degli atti, non vi è prova dell'assegnazione all'odierna opposta delle somme ricavate nella procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di
Pesaro, salva ogni sopravvenienza in corso di causa, e il debito in questa sede fatto valere è superiore all'eventuale ricavato della predetta vendita immobiliare;
P.Q.M.
visto l'art. 615 c.p.c.;
RIGETTA l'istanza proposta da contro e per essa Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo di cui al contratto di mutuo fondiario
[...]
datato 24 aprile 2007 notaio , rep 101205 racc. 18270; Persona_1
RISERVA al merito la decisione sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Ancona, 1 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto
digitalmente)
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