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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere rel. scaduto il termine del 23.05.2025, fissato per il deposito di note sostitutive dell'udienza con decreto ex art. 127-ter c.p.c. ritualmente comunicato in data 06.05.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 4159/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3536/2024 pubblicata in data 24.07.2024, vertente:
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Verona alla via Albere n. Parte_1 CodiceFiscale_1
10 presso l'avv. Emma Fasoli da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti depositata telematicamente in sede di iscrizione a ruolo della causa di appello.
APPELLANTE
E
(C.F. ), in proprio e quale esercente in via esclusiva la Controparte_1 CodiceFiscale_2
responsabilità sul figlio minore (C.F. ), (C.F. Persona_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
) e (C.F. ), tutti elettivamente CodiceFiscale_4 Controparte_3 CodiceFiscale_5
domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore costituito in primo grado, avv. Rosa Liccardo.
APPELLATI NON COSTITUITI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Il sottoscritto avv. Emma Fasoli, procuratore e difensore di , Parte_1
visto il decreto comunicato in data 6.05.2025 che dispone la trattazione scritta dell'udienza fissata per
il 23.05.2025; richiamata la rinuncia agli atti depositata dalla scrivente in data 28.04.2025;
considerato che controparte non si è costituita, chiede che venga dichiarata l'estinzione del processo
ex art. 306 c.p.c., senza alcuna statuizione con riguardo alle spese di lite in assenza di costituzione
della parte appellata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha appellato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Napoli Parte_1
Nord, accogliendo la domanda risarcitoria proposta in suo danno, l'ha condannato al pagamento di €
20.000,00 in favore di e di € 6.000,00 ciascuno in favore di , Controparte_1 Controparte_3
e , oltre interessi legali dalla decisione al saldo, nonché al pagamento delle Controparte_2 Persona_1
spese processuali in favore dello Stato per l'ammissione al gratuito patrocinio degli attori.
Nelle more della prima udienza, e precisamente in data 28.04.2025, l'appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio chiedendo a questa Corte di pronunziarne l'estinzione.
Non resta a questo punto che prendere atto della regolarità di tale rinuncia, formulata ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e che non necessita di accettazione attesa la mancata costituzione degli appellati, con conseguente declaratoria di estinzione del processo la quale, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c. p.c., va pronunziata dal collegio con sentenza.
Stante la mancata costituzione avversaria, nessuna statuizione va infine adottata in merito alle spese processuali del grado che restano a definitivo carico del rinunziante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 26.05.2025. pagina 2 di 3 Il Consigliere estensore
Dr. Alberto Canale
Il Presidente
Dr. Alessandro Cocchiara
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