Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 15
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 3 legge 241/1990 - Assenza di elementi essenziali atto amministrativo

    L'atto impugnato reca l'indicazione sintetica degli elementi posti alla base dell'iscrizione a ruolo. L'obbligo di allegazione non sussiste quando nella motivazione dell'atto viene riprodotto il contenuto essenziale dell'atto al quale si riferisce.

  • Rigettato
    Illegittimità/nullità dell'atto impugnato - Carenza di potere in capo al soggetto privatistico per assenza di contratto d'appalto

    Il Comune di Rosarno ha affidato a Step le procedure di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie tramite contratto e capitolato d'oneri. L'art. 20 del capitolato prevede la riscossione coattiva anche oltre i termini di scadenza. Il contratto è stato prorogato e gli atti presupposti sono stati notificati nel periodo di vigenza contrattuale.

  • Rigettato
    Inesistenza del titolo esecutivo

    Gli avvisi di accertamento e le ingiunzioni sono stati notificati nel periodo di vigenza contrattuale e sono divenuti definitivi. L'attività di accertamento è avvenuta in un periodo nel quale il contratto tra il Comune di Rosarno e Step era in pieno vigore. L'attività di riscossione coattiva è espletabile anche dopo la scadenza del rapporto.

  • Rigettato
    Violazione di legge - Violazione del DPR 602/1973 per omessa notifica degli avvisi d'intimazione, di accertamento, di ingiunzione di pagamento ed avvisi di presa in carico

    Viene dettagliata la notifica degli avvisi di accertamento (n. 2839, n. 3496, n. 8395), delle ingiunzioni (n. 20210606700009656), dell'avviso di presa in carico (n. 50002300008910) e dell'avviso d'intimazione (n. 202400002002), dimostrando il rispetto dei termini di legge per la loro notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione estintiva della pretesa

    Viene analizzata la notifica dell'avviso di accertamento n. 2839, affidato al servizio postale entro i termini di decadenza. Anche l'ingiunzione n. 20210606700009656 è stata notificata nel rispetto dei termini. Gli avvisi di accertamento n. 3496 e 8395 sono stati notificati nel rispetto dei termini decadenziali. L'avviso d'intimazione e il preavviso di fermo impugnato hanno interrotto i termini prescrizionali.

  • Rigettato
    Erronea/illegittima richiesta di spese e/o interessi

    Sono dovute le spese di notifica, il compenso all'Agente della riscossione (aggio) e gli interessi, determinati secondo previsione normativa e non specificamente contestati nel quantum.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 15
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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