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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
ASCIUTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1479/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosarno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Step S.r.l. - 02104860909
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400010940 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1479/2025 inviato il 3.3.2025, Ricorrente_1 conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, la società di riscossione STEP RL e il Comune di Rosarno, chiedendo l'annullamento della comunicazione preventiva fermo amministrativo beni mobili n.
202400010940 di importo complessivo pari ad euro 4.562,00 al netto di interessi, sanzioni e spese di notifica, notificata in data 23.01.2025, nonché di tutti gli atti prodromici e presupposti all'atto impugnato.
A sostegno dell'impugnazione parte ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 3 legge 241/1990, assenza di elementi essenziali atto amministrativo;
illegittimità/nullità dell'atto impugnato, carenza di potere in capo al soggetto privatistico per assenza di contratto d'appalto, inesistenza del titolo esecutivo;
violazione di legge, violazione del DPR
602/1973 per omessa notifica degli avvisi d'intimazione, di accertamento, di ingiunzione di pagamento ed avvisi di presa in carico;
prescrizione estintiva della pretesa.
Non si costituiva il Comune di Rosarno;
di contro, si costituiva la STEP RL allegando documentazione probante l'interruzione del termine prescrizionale, e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso di questo Giudice, il ricorso non merita accoglimento.
In via preliminare, si rileva che la motivazione dell'atto tibutario deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa tributaria in esso portata;
l'atto soddisfa l'obbligo della motivazione ogni qualvolta l'amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne l'an e il quantum debeatur.
Nella fattispecie, l'atto impugnato reca l'indicazione sintetica degli elementi posti alla base dell'iscrizione a ruolo effettuata dall'Amministrazione; l'obbligo di allegazione non sussiste allorquando nella motivazione dell'atto viene riprodotto il contenuto essenziale dell'atto al quale si riferisce, come avvenuto nel caso di specie.
Ne consegue il rigetto del motivo di ricorso con cui si eccepisce il vizio di motivazione dell'atto.
In merito alla eccepita carenza di potere in capo al soggetto privatistico per assenza di contratto di appalto, e/o inesistenza del titolo esecutivo, questa Corte prende atto che dal contratto allegato si ricava che il Comune di Rosarno ha affidato a Step le procedure di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie. Il capitolato d'oneri (allegato 4) è invece il documento nel quale viene disciplinata l'attività di affidamento;
l'art. 20 del detto capitolato prevede che: “l'appaltatore dovrà procedere alla riscossione coattiva anche oltre i termini di scadenza e fino al termine dei procedimenti coattivi che si concluderanno con la riscossione o il discarico per inesigibilità.”
Altresì, il contratto di affidamento di cui all'allegato 3 prevede che: “la concessione viene affidata per 5 anni a far data dalla stipula del relativo contratto. Alla scadenza del periodo indicato la concessione potrà essere prorogata o nelle more della finalizzazione della procedura per la nomina di altro Concessionario
o, di durata comunque non superiore a 6 mesi, se lo dovesse ritenere necessario l'Amministrazione
Comunale per l'assunzione di determinazioni, per come indicato all'art. 17 del CsA” (capitolato speciale d'appalto). L'art. 17 del capitolato di cui all'allegato 4 prevede che: “la durata della presente concessione
è stabilita in anni 5 a far data dalla stipula del relativo contratto fatte salve: a) eventuali proroghe tecniche che l'Amministrazione comunale dovesse eccezionalmente ritenere di concedere nelle more della finalizzazione della procedura di nomina di altro concessionario;
b) eventuali proroghe, di durata comunque non superiore a sei mesi, che l'Amministrazione Comunale dovesse ritenere necessarie per l'assunzione di determinazioni diverse da quelle indicate sub a). In entrambe le ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b) il Concessionario accetta sin da ora la eventuale proroga della concessione alle medesime condizioni previste dall'affidamento in corso.”
Con prot. 12993 del 14/06/2022 (allegato 5) il contratto è stato prorogato per le motivazioni indicate nell'atto di proroga stesso.
Nel caso di specie, si evidenzia che gli avvisi di accertamento, prodromici al preavviso di fermo impugnato, sono stati notificati nel periodo di piena vigenza del contratto, non sono stati impugnati e sono pertanto divenuti definitivi.
Anche le ingiunzioni sono state notificate nel periodo di piena vigenza del contratto e, anche queste, non sono state opposte nei termini di legge e sono quindi divenute definitive. Ne consegue che l'attività di accertamento è avvenuta in un periodo nel quale il contratto tra il Comune di Rosarno e Step era in pieno vigore. Come evidenziato dall'ente della riscossione, ad ogni modo, l'atto impugnato fa parte dei provvedimenti di riscossione coattiva, attività che, per espressa previsione contenuta all'art. 20 del capitolato d'oneri, risulta espletabile anche dopo la scadenza del rapporto, considerata la natura di attività consequenziale che la riscossione riveste rispetto all'accertamento.
Infine, in merito all'eccepita omessa notifica degli atti presupposti, si prende atto che l'avviso di accertamento TARI n. 2839, relativo alle annualità che vanno dal 2013 al 2017 è stato notificato in data
05/01/2019. In seguito al mancato pagamento di detto avviso, è stata emessa l'ingiunzione n.
20210606700009656 notificata in data 04/10/2021.
Altresì, l'atto n. 3496 relativo alle annualità che vanno dal 2018 al 2020, è stato notificato in data
10/05/2021, e l'atto n. 8395, relativo al 2021 è stato notificato in data 05/08/2022. In relazione a questi due avvisi di accertamento è stato emesso l'avviso di presa in carico n. 50002300008910 portato a conoscenza dell'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 1 comma 792 lettera c) della Legge n. 160/2019.
Infine, il mancato pagamento dell'intero carico tributario ha generato l'emissione dell'avviso d'intimazione n. 202400002002 notificato in data 31/01/2024.
Con precipuo riferimento all'eccezione di prescrizione, l'avviso di accertamento n. 2839 è stato notificato in data 05/01/2019; ai fini del computo della decadenza, va considerata la data in cui l'atto è stato affidato al servizio postale.
Va richiamato il Tale principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica” secondo cui in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. Nel caso di specie, dalla allegata distinta di spedizione si ricava che l'atto è stato affidato al servizio postale in data 14/12/2018, entro i termini di decadenza previsti dalla legge.
Altresì, l'ingiunzione n. 20210606700009656 è stata notificata in data 04/10/2021, nel pieno rispetto dei termini di legge che per le ingiunzioni vengono fissati al 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto alla data di definitività dell'accertamento dal quale traggono origine.
Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento n. 3496 e 8395 relativi, rispettivamente alle annualità che vanno dal 2018 al 2020 e al 2021, le relate di notifica dimostrano il pieno rispetto dei termini decadenziali previsti per gli accertamenti esecutivi. Ad interrompere i termini prescrizionali sono poi intervenuti l'avviso d'intimazione di cui all'allegato 15 e da ultimo il preavviso di fermo impugnato.
Alla luce di quanto sopra, va rigettata l'eccezione di prescrizione e/o decadenza.
Infine non merita accogliento l'ulteriore motivo relativo alla erronea/illegittima richiesta di spese e/o interessi. In merito è sufficiente rilevare la dovutezza delle spese di notifica;
nonché del compenso spettante all'Agente della riscossione (aggio), e degli interessi. In merito al quantum, lo stesso risulta determinato secondo previsione normativa, e non specificamente contestato nel quantum.
Alla luce di tutto quanto rappresentato, il ricorso va rigettato.
Infine, per quanto concerne le spese di lite, le stesse vengono poste a carico di parte ricorrente in ossequio al principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di STEP RL, delle spese di lite che liquida in € 350,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
ASCIUTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1479/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosarno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Step S.r.l. - 02104860909
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400010940 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1479/2025 inviato il 3.3.2025, Ricorrente_1 conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, la società di riscossione STEP RL e il Comune di Rosarno, chiedendo l'annullamento della comunicazione preventiva fermo amministrativo beni mobili n.
202400010940 di importo complessivo pari ad euro 4.562,00 al netto di interessi, sanzioni e spese di notifica, notificata in data 23.01.2025, nonché di tutti gli atti prodromici e presupposti all'atto impugnato.
A sostegno dell'impugnazione parte ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 3 legge 241/1990, assenza di elementi essenziali atto amministrativo;
illegittimità/nullità dell'atto impugnato, carenza di potere in capo al soggetto privatistico per assenza di contratto d'appalto, inesistenza del titolo esecutivo;
violazione di legge, violazione del DPR
602/1973 per omessa notifica degli avvisi d'intimazione, di accertamento, di ingiunzione di pagamento ed avvisi di presa in carico;
prescrizione estintiva della pretesa.
Non si costituiva il Comune di Rosarno;
di contro, si costituiva la STEP RL allegando documentazione probante l'interruzione del termine prescrizionale, e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso di questo Giudice, il ricorso non merita accoglimento.
In via preliminare, si rileva che la motivazione dell'atto tibutario deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa tributaria in esso portata;
l'atto soddisfa l'obbligo della motivazione ogni qualvolta l'amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne l'an e il quantum debeatur.
Nella fattispecie, l'atto impugnato reca l'indicazione sintetica degli elementi posti alla base dell'iscrizione a ruolo effettuata dall'Amministrazione; l'obbligo di allegazione non sussiste allorquando nella motivazione dell'atto viene riprodotto il contenuto essenziale dell'atto al quale si riferisce, come avvenuto nel caso di specie.
Ne consegue il rigetto del motivo di ricorso con cui si eccepisce il vizio di motivazione dell'atto.
In merito alla eccepita carenza di potere in capo al soggetto privatistico per assenza di contratto di appalto, e/o inesistenza del titolo esecutivo, questa Corte prende atto che dal contratto allegato si ricava che il Comune di Rosarno ha affidato a Step le procedure di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie. Il capitolato d'oneri (allegato 4) è invece il documento nel quale viene disciplinata l'attività di affidamento;
l'art. 20 del detto capitolato prevede che: “l'appaltatore dovrà procedere alla riscossione coattiva anche oltre i termini di scadenza e fino al termine dei procedimenti coattivi che si concluderanno con la riscossione o il discarico per inesigibilità.”
Altresì, il contratto di affidamento di cui all'allegato 3 prevede che: “la concessione viene affidata per 5 anni a far data dalla stipula del relativo contratto. Alla scadenza del periodo indicato la concessione potrà essere prorogata o nelle more della finalizzazione della procedura per la nomina di altro Concessionario
o, di durata comunque non superiore a 6 mesi, se lo dovesse ritenere necessario l'Amministrazione
Comunale per l'assunzione di determinazioni, per come indicato all'art. 17 del CsA” (capitolato speciale d'appalto). L'art. 17 del capitolato di cui all'allegato 4 prevede che: “la durata della presente concessione
è stabilita in anni 5 a far data dalla stipula del relativo contratto fatte salve: a) eventuali proroghe tecniche che l'Amministrazione comunale dovesse eccezionalmente ritenere di concedere nelle more della finalizzazione della procedura di nomina di altro concessionario;
b) eventuali proroghe, di durata comunque non superiore a sei mesi, che l'Amministrazione Comunale dovesse ritenere necessarie per l'assunzione di determinazioni diverse da quelle indicate sub a). In entrambe le ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b) il Concessionario accetta sin da ora la eventuale proroga della concessione alle medesime condizioni previste dall'affidamento in corso.”
Con prot. 12993 del 14/06/2022 (allegato 5) il contratto è stato prorogato per le motivazioni indicate nell'atto di proroga stesso.
Nel caso di specie, si evidenzia che gli avvisi di accertamento, prodromici al preavviso di fermo impugnato, sono stati notificati nel periodo di piena vigenza del contratto, non sono stati impugnati e sono pertanto divenuti definitivi.
Anche le ingiunzioni sono state notificate nel periodo di piena vigenza del contratto e, anche queste, non sono state opposte nei termini di legge e sono quindi divenute definitive. Ne consegue che l'attività di accertamento è avvenuta in un periodo nel quale il contratto tra il Comune di Rosarno e Step era in pieno vigore. Come evidenziato dall'ente della riscossione, ad ogni modo, l'atto impugnato fa parte dei provvedimenti di riscossione coattiva, attività che, per espressa previsione contenuta all'art. 20 del capitolato d'oneri, risulta espletabile anche dopo la scadenza del rapporto, considerata la natura di attività consequenziale che la riscossione riveste rispetto all'accertamento.
Infine, in merito all'eccepita omessa notifica degli atti presupposti, si prende atto che l'avviso di accertamento TARI n. 2839, relativo alle annualità che vanno dal 2013 al 2017 è stato notificato in data
05/01/2019. In seguito al mancato pagamento di detto avviso, è stata emessa l'ingiunzione n.
20210606700009656 notificata in data 04/10/2021.
Altresì, l'atto n. 3496 relativo alle annualità che vanno dal 2018 al 2020, è stato notificato in data
10/05/2021, e l'atto n. 8395, relativo al 2021 è stato notificato in data 05/08/2022. In relazione a questi due avvisi di accertamento è stato emesso l'avviso di presa in carico n. 50002300008910 portato a conoscenza dell'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 1 comma 792 lettera c) della Legge n. 160/2019.
Infine, il mancato pagamento dell'intero carico tributario ha generato l'emissione dell'avviso d'intimazione n. 202400002002 notificato in data 31/01/2024.
Con precipuo riferimento all'eccezione di prescrizione, l'avviso di accertamento n. 2839 è stato notificato in data 05/01/2019; ai fini del computo della decadenza, va considerata la data in cui l'atto è stato affidato al servizio postale.
Va richiamato il Tale principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica” secondo cui in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. Nel caso di specie, dalla allegata distinta di spedizione si ricava che l'atto è stato affidato al servizio postale in data 14/12/2018, entro i termini di decadenza previsti dalla legge.
Altresì, l'ingiunzione n. 20210606700009656 è stata notificata in data 04/10/2021, nel pieno rispetto dei termini di legge che per le ingiunzioni vengono fissati al 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto alla data di definitività dell'accertamento dal quale traggono origine.
Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento n. 3496 e 8395 relativi, rispettivamente alle annualità che vanno dal 2018 al 2020 e al 2021, le relate di notifica dimostrano il pieno rispetto dei termini decadenziali previsti per gli accertamenti esecutivi. Ad interrompere i termini prescrizionali sono poi intervenuti l'avviso d'intimazione di cui all'allegato 15 e da ultimo il preavviso di fermo impugnato.
Alla luce di quanto sopra, va rigettata l'eccezione di prescrizione e/o decadenza.
Infine non merita accogliento l'ulteriore motivo relativo alla erronea/illegittima richiesta di spese e/o interessi. In merito è sufficiente rilevare la dovutezza delle spese di notifica;
nonché del compenso spettante all'Agente della riscossione (aggio), e degli interessi. In merito al quantum, lo stesso risulta determinato secondo previsione normativa, e non specificamente contestato nel quantum.
Alla luce di tutto quanto rappresentato, il ricorso va rigettato.
Infine, per quanto concerne le spese di lite, le stesse vengono poste a carico di parte ricorrente in ossequio al principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di STEP RL, delle spese di lite che liquida in € 350,00.