Art. 28.
L'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e' sostituito dai seguenti:
"Piu' comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge.
La Regione puo' disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili".
L'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e' sostituito dai seguenti:
"Piu' comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge.
La Regione puo' disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili".