Articolo 28 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Articolo 27Articolo 29
Versione
31 ottobre 1971
Art. 28.

L'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e' sostituito dai seguenti:
"Piu' comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge.
La Regione puo' disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili".
Entrata in vigore il 31 ottobre 1971
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