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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/07/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Leonardo Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 3434/2022, promossa da:
c.f. a ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Veronica De Grandis , come da mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
P.Iva - nella persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in allegati, dall'avv. Emilio d'Antona,
CONVENUTA
Avente ad oggetto: responsabilità per danni.
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale del 5 novembre 2024, così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato la , conveniva in Parte_1 giudizio la società Controparte_1 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...]
(d'innanzi anche “Società”) per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a causa dell'evento verificatosi il 04/01/2021, alle ore 10,00 circa allorquando l'attrice, che si trovava, insieme al marito all'interno del Controparte_2
Carrefour Coop. S. Allende di Via della Resistenza n.15, CP_1
“mentre svoltava a sinistra per uno di tali corridoi laterali … inciampava malamente a causa della presenza, occulta e insidiosa, di un cartone pieno di buste di latte incautamente lasciato sul pavimento dagli addetti del negozio sotto lo scaffale espositivo “di spalla” non visibile per chi, come la Sig.ra svoltava nel corridoio”. Nell'occasione l'attrice cadeva a terra Pt_1 urtando la parte sinistra del corpo riportando le lesioni refertate dal P.O. dell'Ospedale di Martina Franca, e successivamente sottoposta a trattamento chirurgico per esiti di “Frattura epifisi prossimale omero sin.”. L'attrice chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “A) Dichiarare la responsabilità esclusiva del in Controparte_3 persona del l.r.p.t. nel sinistro per cui è causa ex art. 2051 c.c.; B) Condannare il convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore dell'istante, dei danni fisici patiti a seguito dell'infortunio accaduto il 04/01/2021 alle ore 10,00 nei locali di Via della Resistenza n.15 Martina Franca, quantificati nella somma di euro 24.144,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà a seguito di CTU medico-legale che sin d'ora si chiede, nei limiti di € 25.000,00; C) Condannare il convenuto, in persona del leg. rapp.p.t., al pagamento delle spese di giudizio e del compenso professionale;
D) valutare la condotta del convenuto, in pers.del leg.rapp.p.t., ai sensi dell'art.96 e 642 c.p.c. per non aver riscontrato l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita”.
Si costituiva in giudizio la Società per contestare la domanda attorea sia nell'an che nel quantum.
In occasione della Ia memoria ex art 183 VI comma c.p.c. l'attrice precisava che quanto accadutole era ascrivibile a “… esclusiva responsabilità della Società convenuta la quale, lasciando incustodito un cartone pieno di buste di latte sul pavimento sottostante uno scaffale espositivo, creava un inevitabile ostacolo insidioso e occulto a danno degli avventori … all'epoca 2 dei fatti i corridoi del supermercato, ove erano presenti, su entrambi i lati, scaffali espositivi dei prodotti in vendita, erano di una larghezza tale (meno di due metri tra le scaffalature poste una di fronte all'altra) da non consentire ampi margini di manovra per i clienti. Invero il fardello contenente le buste di latte era stato lasciato incustodito ai piedi dello scaffale, proprio in prossimità della svolta a sinistra nel corridoio”.
La causa è stata istruita attraverso l'ascolto dei testi addotti dalle parti et indi disposta consulenza medico legale di Ufficio.
La domanda è risultata fondata e provata nei termini di cui appresso.
La presente controversia deve essere decisa applicando correttamente i criteri che governano il riparto dell'onere della prova nel caso de quo.
Il caso sottoposto alla decisione di questo Magitrato si inscrive nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, ex artt. 2051 c.c.
E' “custode” ogni soggetto pubblico o privato che hanno il possesso o la detenzione della cosa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20317 del 20/10/2005), in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità di controllo (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16029 del 07/07/2010; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1948 del 10/02/2003), cui corrispondono obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali quei soggetti sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con un impegno adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 8466 del 05/05/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22163 del 2019; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7005 del 2019).
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., è chiara ipotesi di responsabilità oggettiva in cui il criterio di imputazione del danno al custode dipende dall'esistenza di un rapporto di fatto tra il custode e la res, che prescinde tanto la qualificazione giuridica del rapporto sottostante quanto, e soprattutto, la colpa del soggetto custode;
il custode ha un dovere specifico che differisce da quello “generale” di astensione dall'arrecare danni alla sfera giuridica altrui (art. 2043 c.c. - neminem laedere), poiché di contenuto positivo in quanto consiste nel dovere di controllare il bene e adottare le misure idonee a impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.
3 La giurisprudenza ha, pure, precisato che la fattispecie in oggetto non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura (Cass. civ. sez. 6 - 3, Sentenza n. 25214 del 27/11/2014, Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento (Sez. 3, Sentenza n. 4480 del 28/03/2001).
Onde potersi affermare la responsabilità del custode, il danneggiato deve solo provare il nesso eziologico tra cosa in custodia e il danno (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 7125 del 21/03/2013) o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Sez. 3. , sentenza 5326 del 10/3/2005, Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 13/02/2002, Sez. 3, Sentenza n. 10687 del 03/08/2001); al contrario, incombe sul custode/convenuto la prova del caso fortuito al fine di liberarsi della responsabilità posta a suo carico (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21684 del 09/11/2005) che consiste in un avvenimento imprevisto e imprevedibile, al di fuori, quindi, dalla sfera di controllo del custode a cui, pertanto, non può farsi riferire nemmeno a titolo di colpa, a cui non si può ovviare con cautele di ordinaria diligenza in grado di recidere il nesso causale fra la res e l'evento dannoso e che può consistere in un evento naturale, in un fatto del terzo ma anche in un fatto dello stesso danneggiato (ad esempio in un uso improprio della cosa;
cfr. Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 26533 del 09/11/2017; a tal proposito la S.C. con la ordinanza n. 8811/2020 aveva espresso il principio per cui "La responsabilità ex art. 2051 c.c., impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso").
4 Il “caso fortuito” (inteso come specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno) è inteso dalla giurisprudenza nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14609 del 22/06/2007) e della colpa del danneggiato (Sez. 3, Ordinanza n. 25837 del 31/10/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017; in particolare s'annota la Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4035 del 2021 secondo la quale "la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa" e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25736 del 2021 secondo la quale "non è rilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni, indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve"); ove poi rimanga nonostante tutto incerta la concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5741 del 10/03/2009, Sez. 3, Sentenza n. 25029 del 10/10/2008, Sez. 3, Sentenza n. 2284 del 02/02/2006).
Se dunque il fatto del terzo e la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 456 del 2021; Sez. 3, Sentenza n. 24755 del 07/10/2008; Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 04/02/2004), fattori questi ultimi che non ricorrono nel caso in cui il custode possa esercitare poteri di prevenzione, esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 27/01/2005). Dette misura di precauzione e salvaguardia sono imposte al custode del bene ma sempre in relazione ad una ordinaria avvedutezza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 993 del 16/01/2009) così che non sono
5 richiamabili in caso di di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, ragion per cui non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10703 del 27/09/1999; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019).
Quanto poi ai concetti di insidia o trabocchetto essi rappresentano in giurisprudenza una anomalia/alterazione della cosa, la cui imprevedibilità e non visibilità comporta una situazione di pericolo, in conseguenza della quale il soggetto subisce il danno (cfr. Cass. civile, sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592); si tratti di una figura sintomatica della colpa che non è elemento costitutivo dell'art. 2043 c.c. né dell'art. 2051 c.c. (Cass. 6767/2001), bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale (Cass. 21684/2005; Cass. 14749/2005,Cass. 6767/2005) che può assumere rilievo quale esimente di responsabilità (Cass. 12166/2021); più precisamente qualora il danno non derivi da un dinamismo interno alla res, in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 56 del 2016, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 2015).
Sul custode grava sempre "la c.d. prova liberatoria del fortuito, dimostrando cioè che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, pur avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che la cosa presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006; Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016; da ultimo Sez. 3 -, Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021).
Nel caso che occupa, in tema di infortuni agli avventori dei supermercati può affermarsi che “La responsabilità del gestore del supermercato per i danni derivati agli utenti configura, non già una forma di responsabilità per colpa, bensì un'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode e risulta esclusa solamente dal caso fortuito” (ex
6 multis Trib. Pavia 21/04/2021 n. 548). La parte attrice ha inteso dare la prova di cui era onerata, ossia la prova della dinamica del sinistro occorsole, nella specie del nesso di causalità materiale ossia l'essere inciampata in “un cartone pieno di buste di latte incautamente lasciato sul pavimento dagli addetti del negozio sotto lo scaffale espositivo” attraverso l'unica deposizione del teste . L'altro teste addotto Controparte_2 dalla Società, invece, nulla ha potuto riferire sulla dinamica pur avendo confermato d'aver rinvenuto la attrice infortunata all'interno del supermercato e di aver chiesto l'intervento del 118.
Di fatto la deposizione del teste non ha negato la presenza Tes_1 dell'ostacolo all'incedere della essendosi quel teste limitato ad Pt_1 esprimete un valutazione negativa quanto alla probabilità che potesse essere stato dimenticato alcunchè in ragione della rutinarietà delle operazioni di pulizia che s'effettuavano prima della apertura del supermercato agli avventori. La Ctu medica, disposta nel corso del procedimento ha confermato la coerenza tra la dinamica della caduta raccontata dalla attrice e le lesioni derivatele. Resta a questo Magistrato il dubbio se l'ostacolo fosse totalmente invisibile, posto che non può affermarsi, non essendo stato puntualmente allegato, che nell'incedere la osse distratta dal compiere gli acquisti o che il luogo, pur di ristrette Pt_1 dimensioni, non fosse adeguatamente illuminato.
In ragione di tanto, sebbene la Società convenuta si sia limitata solo a contestate la dinamica dell'incidente senza, però, fornire la prova liberatoria della propria responsabilità, ossia senza dimostrare il caso fortuito, e considerato che ai fini dell'affermazione della responsabilità oggettiva per cose in custodia, ex art. 2051 c.c., della società gestrice di ipermercato per la caduta del cliente sul pavimento a causa della presenza di un cartone di buste di latte sul pavimento che fuoriusciva dall'espositore, lasciato incustodito sia sufficiente all'affermazione del nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, pur non potendosi negare rilevanza al comportamento colposo del danneggiante che avrebbe potuto prestare maggiore attenzione nell'incedere pur potendosi attendere che in condizioni di normalità il pavimento del supermercato avrebbe dovuto essere libero da ostacoli, anche perché il supermercato è un luogo di grande afflusso di clienti, cosicchè il mancato avvistamento della presenza di quel valido ostacolo non può costituire elemento idoneo a interrompere il nesso di casualità, alla luce del fatto che è massima di comune esperienza 7 che chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro, soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse del gestore che l'attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, n. 4476); e ritenuto che l'obbligo di custodia, di certo, non esoneri completamente i clienti di un esercizio commerciale dal tenere comportamenti di ordinaria diligenza, ma fa sì che sugli stessi non possano affatto incombere attenzioni o comportamenti specifici, quali monitorare lo stato del suolo o la presenza anche di oggetti piccoli e difficilmente visibili, può dunque affermarsi che la Società non abbia fornita la prova del caso fortuito ma che l'ammontare del risarcimento debba ridursi della percentuale del concorso di responsabilità da parte della attrice nella misura del 30%.
In ordine al quantum, questo Magistrato condivide e fa proprie le conclusioni raggiunte dal proprio consulente medico-legale, in quanto immuni da vizi logici e suffragate da opportuni richiami alla letteratura medica, così che il danno non patrimoniale risarcibile alla attrice può liquidarsi alla attualità -fatta applicazione delle tabelle elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano, in quanto per la loro diffusione sul territorio nazionale e per la loro intrinseca logicità, si prestano efficacemente alle esigenze di ragionevolezza ed equità sottese alla liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c. e non anche delle Tabelle di liquidazione del danno di lieve entità che sono riferite alle lesioni riconducibili alla circolazione dei veicoli e natanti- all'attualità nella misura di € 17.692,50 di cui € 12.000,00 -considerato l'incremento per sofferenza soggettiva- a titolo di danno biologico;
€ 1.380,00 per ITT di gg. 12; € 1.725,00 per ITP di giorni 20 al 75%; € 1.725,00 per ITP di giorni 30 al 50% ed € 862,50,00 per ITP di giorni 30 al 25%); oltre ad ulteriori € 1.129,06 per spese documentate. Operata la riduzione nella percentuale innanzi detta per il concorso del danneggiato, alla debbono Parte_1 liquidarsi € 12.384,75 per danno non patrimoniale ed € 790,34 per danno patrimoniale. L'importo liquidato per danno non patrimoniale deve essere devalutato all'epoca del sinistro e maggiorato degli interessi legali, sulla somma devalutata ed inde rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo. Il danno patrimoniale liquidato deve essere aumentato dei soli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
8 Si ritiene non concedibile la personalizzazione del danno biologico poiché questa non consiste in una operazione automatica, ma deve trovare giustificazione nelle allegazioni e nelle prove fornite dalla parte, le quali devono evidenziare conseguenze eccezionali e specifiche che non siano ricomprese in quelle normalmente osservate in situazioni che presentino lesioni biologiche sovrapponibili a quelle oggetto di causa;
vi deve essere, infatti, "il positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quello ordinariamente conseguenti alla menomazione" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 2020) che faccia emergere la singolarità, l'irripetibilità del caso specifico così da meritate di essere liquidato in maniera differente o, per meglio dire, di essere individualmente adeguato.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto delle peculiari ragioni di accoglimento della domanda possono liquidarsi in complessivi € 3.184,00 di cui € 184,80 per spese ed € 3.000,00 per compensi , oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge.
Le spese della espletata CTU sono a carico delle parti nella misura indicata per il risarcimento.
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
nella Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione la domanda proposta da
[...]
e per l'effetto condanna la Pt_1 Controparte_1 nella persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nei confronti della sig.ra , all'attualità, nella misura di € 12.384,75 per danno Parte_1 non patrimoniale ed € 790,34 per danno patrimoniale, con la rivalutazione e gli interessi siccome precisati nella parte motiva;
2) Condanna la Controparte_1 nella persona del suo legale rappresentante pro temporea
[...] rimborsare alla attrice le spese del presente giudizio Parte_1
9 siccome innanzi liquidate nella misura di complessivi € 3.184,00 di cui € 184,80 per spese ed € 3.000,00 per compensi , oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge;
3) Pone a carico di ciascuna delle parti, nella misura del riconosciuto concorso, le spese della espletata CTU.
Così deciso in Taranto oggi 15 luglio 2025.
Il Giudice Unico
Dott. Leonardo Macchitella
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Leonardo Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 3434/2022, promossa da:
c.f. a ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Veronica De Grandis , come da mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
P.Iva - nella persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in allegati, dall'avv. Emilio d'Antona,
CONVENUTA
Avente ad oggetto: responsabilità per danni.
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale del 5 novembre 2024, così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato la , conveniva in Parte_1 giudizio la società Controparte_1 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...]
(d'innanzi anche “Società”) per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a causa dell'evento verificatosi il 04/01/2021, alle ore 10,00 circa allorquando l'attrice, che si trovava, insieme al marito all'interno del Controparte_2
Carrefour Coop. S. Allende di Via della Resistenza n.15, CP_1
“mentre svoltava a sinistra per uno di tali corridoi laterali … inciampava malamente a causa della presenza, occulta e insidiosa, di un cartone pieno di buste di latte incautamente lasciato sul pavimento dagli addetti del negozio sotto lo scaffale espositivo “di spalla” non visibile per chi, come la Sig.ra svoltava nel corridoio”. Nell'occasione l'attrice cadeva a terra Pt_1 urtando la parte sinistra del corpo riportando le lesioni refertate dal P.O. dell'Ospedale di Martina Franca, e successivamente sottoposta a trattamento chirurgico per esiti di “Frattura epifisi prossimale omero sin.”. L'attrice chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “A) Dichiarare la responsabilità esclusiva del in Controparte_3 persona del l.r.p.t. nel sinistro per cui è causa ex art. 2051 c.c.; B) Condannare il convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore dell'istante, dei danni fisici patiti a seguito dell'infortunio accaduto il 04/01/2021 alle ore 10,00 nei locali di Via della Resistenza n.15 Martina Franca, quantificati nella somma di euro 24.144,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà a seguito di CTU medico-legale che sin d'ora si chiede, nei limiti di € 25.000,00; C) Condannare il convenuto, in persona del leg. rapp.p.t., al pagamento delle spese di giudizio e del compenso professionale;
D) valutare la condotta del convenuto, in pers.del leg.rapp.p.t., ai sensi dell'art.96 e 642 c.p.c. per non aver riscontrato l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita”.
Si costituiva in giudizio la Società per contestare la domanda attorea sia nell'an che nel quantum.
In occasione della Ia memoria ex art 183 VI comma c.p.c. l'attrice precisava che quanto accadutole era ascrivibile a “… esclusiva responsabilità della Società convenuta la quale, lasciando incustodito un cartone pieno di buste di latte sul pavimento sottostante uno scaffale espositivo, creava un inevitabile ostacolo insidioso e occulto a danno degli avventori … all'epoca 2 dei fatti i corridoi del supermercato, ove erano presenti, su entrambi i lati, scaffali espositivi dei prodotti in vendita, erano di una larghezza tale (meno di due metri tra le scaffalature poste una di fronte all'altra) da non consentire ampi margini di manovra per i clienti. Invero il fardello contenente le buste di latte era stato lasciato incustodito ai piedi dello scaffale, proprio in prossimità della svolta a sinistra nel corridoio”.
La causa è stata istruita attraverso l'ascolto dei testi addotti dalle parti et indi disposta consulenza medico legale di Ufficio.
La domanda è risultata fondata e provata nei termini di cui appresso.
La presente controversia deve essere decisa applicando correttamente i criteri che governano il riparto dell'onere della prova nel caso de quo.
Il caso sottoposto alla decisione di questo Magitrato si inscrive nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, ex artt. 2051 c.c.
E' “custode” ogni soggetto pubblico o privato che hanno il possesso o la detenzione della cosa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20317 del 20/10/2005), in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità di controllo (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16029 del 07/07/2010; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1948 del 10/02/2003), cui corrispondono obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali quei soggetti sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con un impegno adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 8466 del 05/05/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22163 del 2019; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7005 del 2019).
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., è chiara ipotesi di responsabilità oggettiva in cui il criterio di imputazione del danno al custode dipende dall'esistenza di un rapporto di fatto tra il custode e la res, che prescinde tanto la qualificazione giuridica del rapporto sottostante quanto, e soprattutto, la colpa del soggetto custode;
il custode ha un dovere specifico che differisce da quello “generale” di astensione dall'arrecare danni alla sfera giuridica altrui (art. 2043 c.c. - neminem laedere), poiché di contenuto positivo in quanto consiste nel dovere di controllare il bene e adottare le misure idonee a impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.
3 La giurisprudenza ha, pure, precisato che la fattispecie in oggetto non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura (Cass. civ. sez. 6 - 3, Sentenza n. 25214 del 27/11/2014, Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento (Sez. 3, Sentenza n. 4480 del 28/03/2001).
Onde potersi affermare la responsabilità del custode, il danneggiato deve solo provare il nesso eziologico tra cosa in custodia e il danno (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 7125 del 21/03/2013) o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Sez. 3. , sentenza 5326 del 10/3/2005, Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 13/02/2002, Sez. 3, Sentenza n. 10687 del 03/08/2001); al contrario, incombe sul custode/convenuto la prova del caso fortuito al fine di liberarsi della responsabilità posta a suo carico (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21684 del 09/11/2005) che consiste in un avvenimento imprevisto e imprevedibile, al di fuori, quindi, dalla sfera di controllo del custode a cui, pertanto, non può farsi riferire nemmeno a titolo di colpa, a cui non si può ovviare con cautele di ordinaria diligenza in grado di recidere il nesso causale fra la res e l'evento dannoso e che può consistere in un evento naturale, in un fatto del terzo ma anche in un fatto dello stesso danneggiato (ad esempio in un uso improprio della cosa;
cfr. Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 26533 del 09/11/2017; a tal proposito la S.C. con la ordinanza n. 8811/2020 aveva espresso il principio per cui "La responsabilità ex art. 2051 c.c., impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso").
4 Il “caso fortuito” (inteso come specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno) è inteso dalla giurisprudenza nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14609 del 22/06/2007) e della colpa del danneggiato (Sez. 3, Ordinanza n. 25837 del 31/10/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017; in particolare s'annota la Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4035 del 2021 secondo la quale "la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa" e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25736 del 2021 secondo la quale "non è rilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni, indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve"); ove poi rimanga nonostante tutto incerta la concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5741 del 10/03/2009, Sez. 3, Sentenza n. 25029 del 10/10/2008, Sez. 3, Sentenza n. 2284 del 02/02/2006).
Se dunque il fatto del terzo e la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 456 del 2021; Sez. 3, Sentenza n. 24755 del 07/10/2008; Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 04/02/2004), fattori questi ultimi che non ricorrono nel caso in cui il custode possa esercitare poteri di prevenzione, esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 27/01/2005). Dette misura di precauzione e salvaguardia sono imposte al custode del bene ma sempre in relazione ad una ordinaria avvedutezza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 993 del 16/01/2009) così che non sono
5 richiamabili in caso di di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, ragion per cui non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10703 del 27/09/1999; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019).
Quanto poi ai concetti di insidia o trabocchetto essi rappresentano in giurisprudenza una anomalia/alterazione della cosa, la cui imprevedibilità e non visibilità comporta una situazione di pericolo, in conseguenza della quale il soggetto subisce il danno (cfr. Cass. civile, sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592); si tratti di una figura sintomatica della colpa che non è elemento costitutivo dell'art. 2043 c.c. né dell'art. 2051 c.c. (Cass. 6767/2001), bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale (Cass. 21684/2005; Cass. 14749/2005,Cass. 6767/2005) che può assumere rilievo quale esimente di responsabilità (Cass. 12166/2021); più precisamente qualora il danno non derivi da un dinamismo interno alla res, in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 56 del 2016, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 2015).
Sul custode grava sempre "la c.d. prova liberatoria del fortuito, dimostrando cioè che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, pur avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che la cosa presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006; Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016; da ultimo Sez. 3 -, Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021).
Nel caso che occupa, in tema di infortuni agli avventori dei supermercati può affermarsi che “La responsabilità del gestore del supermercato per i danni derivati agli utenti configura, non già una forma di responsabilità per colpa, bensì un'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode e risulta esclusa solamente dal caso fortuito” (ex
6 multis Trib. Pavia 21/04/2021 n. 548). La parte attrice ha inteso dare la prova di cui era onerata, ossia la prova della dinamica del sinistro occorsole, nella specie del nesso di causalità materiale ossia l'essere inciampata in “un cartone pieno di buste di latte incautamente lasciato sul pavimento dagli addetti del negozio sotto lo scaffale espositivo” attraverso l'unica deposizione del teste . L'altro teste addotto Controparte_2 dalla Società, invece, nulla ha potuto riferire sulla dinamica pur avendo confermato d'aver rinvenuto la attrice infortunata all'interno del supermercato e di aver chiesto l'intervento del 118.
Di fatto la deposizione del teste non ha negato la presenza Tes_1 dell'ostacolo all'incedere della essendosi quel teste limitato ad Pt_1 esprimete un valutazione negativa quanto alla probabilità che potesse essere stato dimenticato alcunchè in ragione della rutinarietà delle operazioni di pulizia che s'effettuavano prima della apertura del supermercato agli avventori. La Ctu medica, disposta nel corso del procedimento ha confermato la coerenza tra la dinamica della caduta raccontata dalla attrice e le lesioni derivatele. Resta a questo Magistrato il dubbio se l'ostacolo fosse totalmente invisibile, posto che non può affermarsi, non essendo stato puntualmente allegato, che nell'incedere la osse distratta dal compiere gli acquisti o che il luogo, pur di ristrette Pt_1 dimensioni, non fosse adeguatamente illuminato.
In ragione di tanto, sebbene la Società convenuta si sia limitata solo a contestate la dinamica dell'incidente senza, però, fornire la prova liberatoria della propria responsabilità, ossia senza dimostrare il caso fortuito, e considerato che ai fini dell'affermazione della responsabilità oggettiva per cose in custodia, ex art. 2051 c.c., della società gestrice di ipermercato per la caduta del cliente sul pavimento a causa della presenza di un cartone di buste di latte sul pavimento che fuoriusciva dall'espositore, lasciato incustodito sia sufficiente all'affermazione del nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, pur non potendosi negare rilevanza al comportamento colposo del danneggiante che avrebbe potuto prestare maggiore attenzione nell'incedere pur potendosi attendere che in condizioni di normalità il pavimento del supermercato avrebbe dovuto essere libero da ostacoli, anche perché il supermercato è un luogo di grande afflusso di clienti, cosicchè il mancato avvistamento della presenza di quel valido ostacolo non può costituire elemento idoneo a interrompere il nesso di casualità, alla luce del fatto che è massima di comune esperienza 7 che chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro, soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse del gestore che l'attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, n. 4476); e ritenuto che l'obbligo di custodia, di certo, non esoneri completamente i clienti di un esercizio commerciale dal tenere comportamenti di ordinaria diligenza, ma fa sì che sugli stessi non possano affatto incombere attenzioni o comportamenti specifici, quali monitorare lo stato del suolo o la presenza anche di oggetti piccoli e difficilmente visibili, può dunque affermarsi che la Società non abbia fornita la prova del caso fortuito ma che l'ammontare del risarcimento debba ridursi della percentuale del concorso di responsabilità da parte della attrice nella misura del 30%.
In ordine al quantum, questo Magistrato condivide e fa proprie le conclusioni raggiunte dal proprio consulente medico-legale, in quanto immuni da vizi logici e suffragate da opportuni richiami alla letteratura medica, così che il danno non patrimoniale risarcibile alla attrice può liquidarsi alla attualità -fatta applicazione delle tabelle elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano, in quanto per la loro diffusione sul territorio nazionale e per la loro intrinseca logicità, si prestano efficacemente alle esigenze di ragionevolezza ed equità sottese alla liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c. e non anche delle Tabelle di liquidazione del danno di lieve entità che sono riferite alle lesioni riconducibili alla circolazione dei veicoli e natanti- all'attualità nella misura di € 17.692,50 di cui € 12.000,00 -considerato l'incremento per sofferenza soggettiva- a titolo di danno biologico;
€ 1.380,00 per ITT di gg. 12; € 1.725,00 per ITP di giorni 20 al 75%; € 1.725,00 per ITP di giorni 30 al 50% ed € 862,50,00 per ITP di giorni 30 al 25%); oltre ad ulteriori € 1.129,06 per spese documentate. Operata la riduzione nella percentuale innanzi detta per il concorso del danneggiato, alla debbono Parte_1 liquidarsi € 12.384,75 per danno non patrimoniale ed € 790,34 per danno patrimoniale. L'importo liquidato per danno non patrimoniale deve essere devalutato all'epoca del sinistro e maggiorato degli interessi legali, sulla somma devalutata ed inde rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo. Il danno patrimoniale liquidato deve essere aumentato dei soli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
8 Si ritiene non concedibile la personalizzazione del danno biologico poiché questa non consiste in una operazione automatica, ma deve trovare giustificazione nelle allegazioni e nelle prove fornite dalla parte, le quali devono evidenziare conseguenze eccezionali e specifiche che non siano ricomprese in quelle normalmente osservate in situazioni che presentino lesioni biologiche sovrapponibili a quelle oggetto di causa;
vi deve essere, infatti, "il positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quello ordinariamente conseguenti alla menomazione" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 2020) che faccia emergere la singolarità, l'irripetibilità del caso specifico così da meritate di essere liquidato in maniera differente o, per meglio dire, di essere individualmente adeguato.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto delle peculiari ragioni di accoglimento della domanda possono liquidarsi in complessivi € 3.184,00 di cui € 184,80 per spese ed € 3.000,00 per compensi , oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge.
Le spese della espletata CTU sono a carico delle parti nella misura indicata per il risarcimento.
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
nella Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione la domanda proposta da
[...]
e per l'effetto condanna la Pt_1 Controparte_1 nella persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nei confronti della sig.ra , all'attualità, nella misura di € 12.384,75 per danno Parte_1 non patrimoniale ed € 790,34 per danno patrimoniale, con la rivalutazione e gli interessi siccome precisati nella parte motiva;
2) Condanna la Controparte_1 nella persona del suo legale rappresentante pro temporea
[...] rimborsare alla attrice le spese del presente giudizio Parte_1
9 siccome innanzi liquidate nella misura di complessivi € 3.184,00 di cui € 184,80 per spese ed € 3.000,00 per compensi , oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge;
3) Pone a carico di ciascuna delle parti, nella misura del riconosciuto concorso, le spese della espletata CTU.
Così deciso in Taranto oggi 15 luglio 2025.
Il Giudice Unico
Dott. Leonardo Macchitella
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