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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/11/2024, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3844 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti ROMANO CLAUDIA e COLACI DOMENICO parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avvocato AMADASI ALESSANDRA parte resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“Piaccia al Tribunale di Parma Il.mo, contrariis reiectis, regolare le condizioni di affido di , nato a [...], il [...], nei termini che seguono: Per_1
pagina 1 di 15 1) viene affidato in modo condiviso alla madre ed al padre. Entrambi i Per_1
genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma congiunta la potestà sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare in- sieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
I genitori concordano che per un anno dalla pronuncia del provvedimento da par- te del Tribunale di Parma, la comunicazione e le decisioni in merito alle questioni di straordinaria amministrazione relative a avvengano tramite mail da Per_1
inviare ai rispettivi legali. Trascorso un anno le comunicazioni tra i genitori av- verranno comunque in forma scritta tramite mail, sms o messaggio Whatsapp.
Viene ovviamente fatto salvo un diverso accordo tra le parti, le quali saranno co- munque libere, di comune accordo, di modificare quanto precede in ogni momen- to.
Ciascun genitore, poi, quando avrà presso di sé il figlio minore, eserciterà sepa- ratamente ed in via esclusiva la potestà sul medesimo in ordine alle decisioni sul- le questioni di ordinaria amministrazione;
2) il figlio minore sarà collocato ed avrà residenza, anche anagrafica, Per_1
presso la madre in Montecchio (RE), Via Marconi 24;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con i seguenti tempi:
- fino al maggio 2026 il padre terrà con sé un giorno tutti i fine setti- Per_1
mana alternando il sabato e la domenica dalla mattina (quanto la madre lo ac- compagnerà dal padre) alla sera (quando la madre lo riprenderà per il pernotta- mento) e due pomeriggi a settimana indicativamente il lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 ed il giovedì dalle 16.30 alle 17.45, garantendo così il pernottamento presso la madre. Attesi gli impegni lavorativi del sig. , si concorda che sia CP_1 la sig.ra ad accompagnare il figlio presso l'abitazione del padre in Col- Pt_1
lecchio (PR) ed a riprendere lo stesso al termine dell'orario concordato;
- dal maggio 2026 il padre potrà tenere con sé a fine settimana alterni Per_1
dal sabato mattina al lunedì mattina quando il sig. accompagnerà il figlio CP_1
presso la scuola materna e, in futuro, presso la scuola che lo stesso frequenterà,
pagina 2 di 15 nonché un pomeriggio/sera a settimana (quando avrà tenuto con sé il figlio nel weekend) e due sere a settimana (quando non lo avrà tenuto con sé nel weekend) dalle 17.00 fino alla mattina successiva. Si indicano tali giorni nel lunedì e giove- dì.
Ovviamente viene fatto salvo un diverso accordo tra i genitori, e la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il figlio anche in altri momenti compatibilmente con gli impegni del minore e della madre e previo accordo con quest'ultima.
Le parti garantiscono comunque che il sig. possa comunicare con il figlio CP_1
quotidianamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso e della madre, mediante telefonate su un numero di cellulare che la sig.ra vorrà fornire. Pt_1
Il sig inoltre potrà trascorrere con il figlio, durante il periodo estivo, 15 CP_1
giorni di vacanza anche non consecutivi, salvo diverso accordo.
Ciascun genitore, durante le vacanze natalizie e di capodanno, potrà tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- l'una parte la sera della Vigilia ed il pranzo del giorno di Natale, l'altra parte la cena del giorno di Natale ed il giorno di S. Stefano ad anni alterni;
- l'una parte l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno e l'altra parte il 6 di gen- naio ad anni alterni.
I genitori terranno il figlio minore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua l'uno ed il lunedì dell'Angelo l'altro.
Viene sempre fatto salvo un diverso accordo tra i genitori anche in relazione alle
Festività sopra richiamate.
Le parti si impegnano a comunicare i propri periodi di ferie indicativamente en- tro il giorno 01 maggio di ogni anno.
4) A titolo di contributo al mantenimento del figlio il sig. Per_1 CP_1
si obbliga a corrispondere un assegno mensile di euro 200,00 (duecento /00) da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo Parte_1
bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato che vorrà essere comu- nicato;
tale somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione pagina 3 di 15 degli indici nazionali Istat di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di dicembre 2025.
5) I genitori concorreranno in ragione del 50% ciascuno nelle spese straordinarie che saranno sostenute nell'interesse del figlio, come meglio specificate come da protocollo del Tribunale di Parma:
a) spese straordinarie extra assegno da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
- medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, co- perti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogate dal
SSN;
- trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere erogate dal SSN;
- ticket sanitari;
- apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal
SSN;
- interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità
e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base presso strutture pubbliche o private convenzionate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensi- vo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè
l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
pagina 4 di 15 - dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
- le rette presso istituti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
- assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno).
SPESE EXTRA SCOLASTICHE da documentare:
- tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
- baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli ed indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
- centro ricreativo estivo;
- gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.) comprese le spese per il relativo abbigliamento attrezzatura;
- ricarica cellulare.
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
- specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dalla specialista, presso strutture private o in li- bera professione non erogati dal SSN;
- trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapi- che e sanitarie in genere, press strutture private e/o in libera professione;
- apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
- interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
- visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali
(omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
pagina 5 di 15 - cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al fi- glio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
- corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
- alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
- corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE, LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
- corsi di musica e strumenti musicali;
- un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura etc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
- viaggi e vacanze senza genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- acquisto telefonino o altri strumenti informatici non richiesti dalla CP_2
la/università;
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
- spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativa ai mezzi di locomozione del figlio acquistato in accordo;
- acquisto del mezzo di trasporto per il figlio.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effet- tuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, whatsapp, mail, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto il proprio motivato dissenso en- tro dieci giorni dalla richiesta, in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
pagina 6 di 15 La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta dedu- cibilità della stessa. Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettante gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica, dalla documentazione fiscale (ricevuta o scon- trino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio. Anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi: quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi a tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso e quando si tratti di cu- re mediche necessarie ripetitive già in corso;
6) le parti concordano che l'Assegno Unico corrisposto da INPS venga percepito per intero dalla sig.ra ; Parte_1
7) le spese per le vacanze del figlio saranno sostenute per intero dal genitore con il quale la figlia le trascorrerà. Saranno a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno le spese relative alle vacanze che il figlio trascorrerà con terzi (ad esempio scout e vacanze studio), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori;
8) i genitori, occorrendo, presteranno il consenso al rilascio di reciproca autoriz- zazione all'espatrio”.
- Sulle spese: spese interamente compensate tra le parti”.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 6/11/2023 dava atto di aver avuto Parte_1
una relazione sentimentale con dalla quale in Controparte_1
data 9/06/2020 era nato il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori;
la Per_1
ricorrente proseguiva narrando di aver subito nel corso della convivenza abusi e violenze fisiche e verbali da parte del compagno che l'avevano portata ad allonta- narsi dalla casa familiare insieme al figlio nel luglio del 2023 per trasferirsi in al- tra abitazione. Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adìto l'affido esclusi- vo del figlio, con collocazione prevalente presso di sé, una regolamentazione degli incontri tra il padre e il figlio in modalità protetta, previa attivazione di un percor-
pagina 7 di 15 so di recupero a favore del padre, e la determinazione di un contributo paterno al mantenimento del minore.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale negava gli addebiti di condotte vio- lente avanzati a suo carico, richiedendo, sulla base di una diversa prospettazione delle ragioni che avevano determinato l'interruzione della convivenza, una diversa regolamentazione degli aspetti parentali ed economici
Del procedimento veniva notiziato il Pubblico Ministero, che in data 21/11/2023 trasmetteva copia degli atti del procedimento penale instaurato a carico del resi- stente.
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 13/02/2024, le parti, presenti personalmente, venivano sentite separatamente da parte del Giudice dele- gato dal Collegio, il quale, con successiva ordinanza, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti di propria competenza, dando le disposizioni necessarie per il prosieguo del giudizio.
La causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e con l'acquisizione di relazioni dai Servizi Sociali.
Successivamente, all'udienza del 1/10/2024 le parti personalmente ed i rispettivi difensori davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione conciliativa del giudizio alle condizioni di cui in epigrafe, così come precisate nel corso della medesima udienza, condizioni di cui chiedevano l'accoglimento, precisando le conclusioni in conformità, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 31/10/2024.
§
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nei termini di cui in epigrafe non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore della coppia, a cui è garantito un equo apporto di entrambe le figure genitoriali
Invero, sebbene il presente giudizio muova dall'allegazione di maltrattamenti ope- rata da parte della ricorrente nei confronti dell'ex compagno, le risultanze degli pagina 8 di 15 accertamenti operati per il tramite dei Servizi Sociali, anche in ordine alle capacità genitoriali delle parti (si veda in particolare la relazione depositata il 27/09/2024), consentono di escludere la sussistenza di rischi per il benessere psico-fisico del minore derivanti dal regime di affido delineato con le suddette condizioni, senza che si ravvisino ad oggi ostacoli ad un loro recepimento derivanti da provvedi- menti coercitivi adottati in sede penale (si veda la sentenza penale del 29/05/2024 depositata da parte ricorrente in data 26/09/2024 che ha condannato il CP_1 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di anni due di reclusione condizional- mente sospesa).
D'altra parte, tenuto anche conto delle difficoltà riscontrate dagli assistenti sociali in ordine alla comunicazione tra i genitori, risulta opportuno che, come concorda- to dalle parti nel corso dell'udienza del 1/10/2024, venga confermato in questa se- de l'incarico ai Servizi Sociali per la vigilanza e il monitoraggio sul nucleo fami- liare, con onere di segnalazione all'autorità giudiziaria competente di eventuali si- tuazioni di pregiudizio per il minore.
Ciò posto, le statuizioni concordate dalle parti possono essere recepite e fatte pro- prie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto anche in relazione alla regolamentazione del- le spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1) affida il figlio minore (nato il [...]) in via condivisa alla madre Per_1
e al padre. Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma con- giunta la potestà sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Prende atto che i genitori concordano che per un anno dalla pronuncia del pre- sente provvedimento, la comunicazione e le decisioni in merito alle questioni pagina 9 di 15 di straordinaria amministrazione relative a avvengano tramite mail Per_1
da inviare ai rispettivi legali. Trascorso un anno le comunicazioni tra i genitori avverranno comunque in forma scritta tramite mail, sms o messaggio Wha- tsapp.
Viene fatto salvo un diverso accordo tra le parti, le quali saranno comunque li- bere, di comune accordo, di modificare quanto precede in ogni momento.
Ciascun genitore, poi, quando avrà presso di sé il figlio minore, eserciterà sepa- ratamente ed in via esclusiva la potestà sul medesimo in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2) il figlio minore sarà collocato ed avrà residenza, anche anagrafica, Per_1
presso la madre in Montecchio (RE), Via Marconi 24;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con i seguenti tempi:
- fino al maggio 2026 il padre terrà con sé un giorno tutti i fine set- Per_1
timana alternando il sabato e la domenica dalla mattina (quanto la madre lo accompagnerà dal padre) alla sera (quando la madre lo riprenderà per il per- nottamento) e due pomeriggi a settimana indicativamente il lunedì dalle ore
16.30 alle ore 18.30 ed il giovedì dalle 16.30 alle 17.45, garantendo così il pernottamento presso la madre. Attesi gli impegni lavorativi del sig. , CP_1
la sig.ra accompagnerà il figlio presso l'abitazione del padre in Col- Pt_1
lecchio (PR) e lo riprenderà al termine dell'orario concordato;
- dal maggio 2026 il padre potrà tenere con sé a fine settimana alterni Per_1
dal sabato mattina al lunedì mattina quando il sig. accompagnerà il CP_1
figlio presso la scuola materna e, in futuro, presso la scuola che lo stesso fre- quenterà, nonché un pomeriggio/sera a settimana (quando avrà tenuto con sé il figlio nel weekend) e due sere a settimana (quando non lo avrà tenuto con sé nel weekend) dalle 17.00 fino alla mattina successiva. Si indicano tali giorni nel lunedì e giovedì.
Viene fatto salvo un diverso accordo tra i genitori, e la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il figlio anche in altri momenti compatibilmente con gli impegni del minore e della madre e previo accordo con quest'ultima.
pagina 10 di 15 Il sig. potrà comunque comunicare con il figlio quotidianamente, CP_1
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso e della madre, mediante telefonate su un numero di cellulare che la sig.ra vorrà fornire. Pt_1
Il sig inoltre potrà trascorrere con il figlio, durante il periodo estivo, CP_1
15 giorni di vacanza anche non consecutivi, salvo diverso accordo.
Ciascun genitore, durante le vacanze natalizie e di capodanno, potrà tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- l'una parte la sera della Vigilia ed il pranzo del giorno di Natale, l'altra parte la cena del giorno di Natale ed il giorno di S. Stefano ad anni alterni;
- l'una parte l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno e l'altra parte il 6 di gennaio ad anni alterni.
I genitori terranno il figlio minore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua l'uno ed il lunedì dell'Angelo l'altro.
Viene sempre fatto salvo un diverso accordo tra i genitori anche in relazione alle Festività sopra richiamate.
Le parti dovranno comunicare i propri periodi di ferie indicativamente entro il giorno 01 maggio di ogni anno.
4) pone in capo a l'obbligo di corrispondere ad Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio un assegno
[...] Per_1
mensile di € 200,00 (duecento /00) da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato che vorrà essere comunicato;
tale somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali Istat di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di dicembre 2025;
5) i genitori concorreranno in ragione del 50% ciascuno nelle spese straordinarie che saranno sostenute nell'interesse del figlio, come meglio specificate come da protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
a) spese straordinarie extra assegno da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
pagina 11 di 15 - medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medi- co curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogate dal SSN;
- trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere erogate dal SSN;
- ticket sanitari;
- apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza monta- tura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
- interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private ero- gati dal SSN;
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base presso strutture pub- bliche o private convenzionate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordi- naria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
- le rette presso istituti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
- assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno).
SPESE EXTRA SCOLASTICHE da documentare:
- tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per la- voro e indisponibilità di altri familiari;
pagina 12 di 15 - baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli ed indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
- centro ricreativo estivo;
- gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.) comprese le spese per il relativo abbigliamento attrezzatura;
- ricarica cellulare.
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
- specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pe- diatra o dal medico curante o dalla specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
- trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, press strutture private e/o in libera professione;
- apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se pre- scritti ma non erogati dal SSN;
- interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
- visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopa- tia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
- corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
- alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
- corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE, LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
- corsi di musica e strumenti musicali;
- un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura etc.) comprese le spese per at- trezzatura ed abbigliamento;
- viaggi e vacanze senza genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
pagina 13 di 15 - attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- acquisto telefonino o altri strumenti informatici non richiesti dalla scuola/università;
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
- spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativa ai mezzi di locomozione del fi- glio acquistato in accordo;
- acquisto del mezzo di trasporto per il figlio.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, whatsapp, mail, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto il proprio motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta, in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tem- pestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre
10 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibi- lità della stessa. Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettante gravante sull'altro genito- re. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa pre- scrizione medica, dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazio- ne del codice fiscale del figlio. Anche il genitore che non dia il proprio consenso do- vrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi: quando si tratta di ogni tipo di at-
tività o eventi relativi a tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima del- la presentazione del ricorso e quando si tratti di cure mediche necessarie ripetitive già in corso;
6) prende atto dell'accordo delle parti per il riconoscimento dell'intero Assegno
Unico corrisposto da INPS a favore di;
Parte_1
7) le spese per le vacanze del figlio saranno sostenute per intero dal genitore con il quale il figlio le trascorrerà. Saranno a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno le spese relative alle vacanze che il figlio trascorrerà con terzi
(ad esempio scout e vacanze studio), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori;
pagina 14 di 15 8) prende atto che i genitori, occorrendo, presteranno il consenso al rilascio di reciproca autorizzazione all'espatrio per il figlio minore;
9) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti svolgano una attività di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare, con onere di segnalazione all'autorità giudiziaria competente di eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
10) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
31/10/2024
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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