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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
a Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello n. 2863/2025, depositato il 17/09/2025, avverso la sentenza di prime cure che ha respinto il ricorso introduttivo avente ad oggetto l'avviso di accertamento IMU per l'annualità 2023 per l'importo complessivo di € 383.530,00, oltre sanzioni e interessi, relativo al preteso mancato pagamento dell'imposta riferita alle due unità immobiliari di cui al Catasto_1, Sub_1 Sub_2(IMU accertata per € 254.556,01) e (IMU accertata per € 65.214,68)1, entrambi in Categoria D/8, adibite a parcheggio pubblico, facenti parte del più ampio complesso immobiliare di proprietà del medesimo Fondo, sito in Luogo_1, Indirizzo_1;
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
1 contro
Comune di Monza
Difeso da Difensore_4 CF_Difensore_4 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 601/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OPVIMU23-13 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 13/01/2026.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante si duole dell'erronea motivazione contenuta nell'impugnata pronuncia, affidando il gravame ai seguenti motivi:
- omessa ed erronea decisione in ordine alla violazione degli artt. 67 bis e 69 d.lgs. 546/1992, in relazione all'elusione da parte dell'amministrazione comunale della sentenza n.4077/2023 emessa dalla CGT di primo grado, pienamente esecutiva alla data di emissione e notifica dell'avviso di accertamento di che trattasi (1° agosto 2024). La sentenza sarebbe poi stata riformata in appello ed è pendente giudizio in Cassazione;
- omessa valutazione in ordine alla violazione emesso e non annullato ex officio dal Comune in violazione di quanto previsto dall'art. 10-quater, lett. e), L. n. 212/2000 secondo cui
“l'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: ...e) errore sul presupposto d'imposta”;
- omessa valutazione della carenza di presupposto impositivo ai sensi dell'art. 1 comma 742 legge 190/2019, data la costituzione di servitù perpetua ad uso pubblico in favore del Comune proprio sui mappali oggetto di accertamento IMU;
- erronea pronuncia di condanna alle spese della ricorrente. La società appellante insiste per la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento dei motivi di originario ricorso. Vinte le spese del giudizio. Si è costituito il Comune di Monza con apposito atto di controdeduzioni nel quale contesta radicalmente tutti i motivi di censura, posto che la questione s'incentra sulla natura giuridica della servitù di uso pubblico, sulla quale esiste un precedente specifico reso da Cassazione (n. 24264/2019), oltre un precedente di merito che riporta la tesi favorevole all'ente impositore. Parte pubblica resistente insiste per la reiezione dell'appello e la condanna alle spese del giudizio.
2 All'esito dell'udienza camerale tenutasi il giorno 1.12.2025, la Corte ha emesso in sede cautelare l'ordinanza n.991/2025 (depositata il 4.12.2025) con la quale ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure, sussistendo i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora. In vista dell'udienza del 12.1.2026 le parti hanno depositato rispettive memorie illustrative. In particolare, la civica amministrazione ha esposto a critica l'ordinanza cautelare ritenendola una forma impropria di anticipazione del giudizio di merito;
di contro, parte appellante ha insistito per la carenza del possesso titolato sui beni oggetto di accertamento IMU e dunque per la carenza del presupposto impositivo. All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia che le critiche mosse avverso l'ordinanza cautelare concessiva della sospensiva, peraltro non impugnabile, si palesano infondate. Dalla piana lettura del provvedimento si comprende agevolmente la natura sommaria della cognizione mediante analisi e motivazione diretta a valutare i presupposti del fumus e del periculum. Venendo al merito della causa, la Corte ritiene che l'appello sia fondato e debba essere accolto nei termini che seguono, con conseguente integrale riforma della sentenza di prime cure. Il primo motivo di doglianza in ordine alla preclusione impositiva nei confronti del Comune in ragione della sussistenza di sentenza esecutiva resa inter partes in relazione al diritto al rimborso a far data dal 2020 (poi riformata in secondo grado), non coglie nel segno, posto che se da un lato il Comune avrebbe potuto valutare in sede discrezionale l'opportuna astensione dall'emettere l'avviso di accertamento per un annualità distinta ancorché ricompresa nella formula “a far data dal 2020”, cionondimeno l'effetto esecutivo della sentenza tributaria riguardava un petitum diverso rispetto all'accertamento esattivo, ovvero il diritto al rimborso di somme versate a causa di un difetto di presupposto impositivo e non anche la soggezione ad una pretesa tributaria attivata in virtù della potestà pubblica comunale di accertare coattivamente la debenza dell'IMU. A ben vedere la questione dirimente l'intero giudizio, che potrebbe riproporsi per ogni singola annualità, riposa sulla sussistenza o meno del presupposto impositivo (secondo/terzo motivo di appello). Ed è in effetti su tale questione che si è pronunciato il giudice di prime cure, sulla scorta di una censurabile motivazione sia in fatto che in diritto. Orbene, risulta assolutamente inequivocabile che si sia costituito un diritto reale parziario di servitù perpetua a favore del Comune sui mappali oggetto di avviso di accertamento. Non si tratta dunque di una servitù ad uso pubblico, nel senso di diritto reale parziario costituito a favore di una comunità indifferenziata di cittadini. La circostanza emerge pacifica dall'atto di asservimento stipulato fra Comune e l'allora controparte Società_1 Atto_1 s.r.l. redatto con atto pubblico notarile n. di repertorio del 7.4.2009, nonché al correlato atto di costituzione di servitù perpetua ad uso pubblico sul Catasto_1, Sub_1 e Sub_2 (art. 4) con conseguente esenzione dall'allora imposta ICI. Nel corpo dell'atto non è invero specificato che il Comune sia stato individuato quale mero rappresentante della collettività indistinta degli amministrati (come potrebbe essere ad esempio per una strada vicinale), bensì quale titolare effettivo dell'utilità derivante dall'area a parcheggio, destinata a coloro che ne intendano fare uso. Il titolo pertanto non esclude che il Comune possa trarre utilità economica dalle aree a parcheggio, anzi impone al privato la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcheggi.
3 La servitù risulta peraltro trascritta nei registri immobiliari a favore dell'ente civico, alla stregua del tipico strumento di pubblicità dichiarativa con efficacia erga omnes. Ed infine, nelle pattuizioni contenute all'art. 4 si evince a chiare lettere che il Comune di Monza ha riconosciuto che dette aree, per il regime giuridico e la destinazione d'uso, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta ICI. Il privato è dunque proprietario dei beni, ma gli stessi sono gravati da servitù perpetua che rende gli stessi del tutto privi di utilità economica, trasferendo il possesso titolato all'ente in favore del quale detta servitù è esercitata. Viene meno il presupposto impositivo per carenza di capacità contributiva, in relazione all'assenza di un bene patrimoniale del tutto non fruibile in quanto il privato proprietario è deprivato del possesso utile. Per annualità pregresse, il tema della successione fra le imposte ICI e IMU e la piena sovrapponibilità della rispettiva disciplina, quale risulta nella fattispecie in esame, ha formato oggetto di annosi contenziosi fra privati ed amministrazioni comunali. Si tratta comunque dello stesso presupposto impositivo che involge l'applicabilità dell'imposta estensibile sia all'ICI che all'IMU. La medesima questione ha trovato una specifica disciplina regolatoria a seguito della vigenza dal dì 1.1.2020 dell'art. 1, comma 742, della legge finanziaria n.160/2019, a tenore del quale, in materia di soggettività passiva per l'IMU, si prevede l'esenzione totale per gli immobili potenzialmente gravati e soggiacenti a diritto reale parziario in favore del Comune territorialmente competente a riscuotere il tributo. La formula legislativa non si presta ad interpretazioni equivoca: “comma 742. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio”. Quanto alla citazione di precedente di legittimità (Cass. sent. n.24264/2019), trattasi di fattispecie non assimilabile a quella in esame, trattandosi di annualità precedente all'introduzione dell'art. 1, comma 742, della legge 160/2019, su questione vertente in materia di servitù prediale per uso pubblico destinata alla collettività indifferenziata di cittadini, e in assenza di un preciso titolo giuridico che invero, unitamente alla riconosciuta esenzione dal tributo ICI, è agevolmente ricavabile nel coacervo documentale appartenente al presente giudizio. La carenza del presupposto impositivo, come emergente dal titolo costitutivo della servitù, conduce all'integrale riforma della sentenza di prime cure in accoglimento dell'appello di parte contribuente. Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'amministrazione comunale e liquidate come da dispositivo.
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
1. accoglie il ricorso introduttivo del giudizio e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
2. condanna il Comune di Monza al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate, rispettivamente, in € 3.500,00 per il primo e in € 4.500,00 per il secondo. Ad entrambe le somme si applicano gli accessori come per legge (IVA e CPA), nonché il 15 per cento di contributo forfettario a titolo di spese generali.
4 In Milano, nella camera di consiglio del giorno 12.01.2026.
Il Relatore ed Estensore (Gianluca Braghò)
5
Il Presidente
(Mauro Vitiello)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
a Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello n. 2863/2025, depositato il 17/09/2025, avverso la sentenza di prime cure che ha respinto il ricorso introduttivo avente ad oggetto l'avviso di accertamento IMU per l'annualità 2023 per l'importo complessivo di € 383.530,00, oltre sanzioni e interessi, relativo al preteso mancato pagamento dell'imposta riferita alle due unità immobiliari di cui al Catasto_1, Sub_1 Sub_2(IMU accertata per € 254.556,01) e (IMU accertata per € 65.214,68)1, entrambi in Categoria D/8, adibite a parcheggio pubblico, facenti parte del più ampio complesso immobiliare di proprietà del medesimo Fondo, sito in Luogo_1, Indirizzo_1;
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
1 contro
Comune di Monza
Difeso da Difensore_4 CF_Difensore_4 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 601/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OPVIMU23-13 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 13/01/2026.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante si duole dell'erronea motivazione contenuta nell'impugnata pronuncia, affidando il gravame ai seguenti motivi:
- omessa ed erronea decisione in ordine alla violazione degli artt. 67 bis e 69 d.lgs. 546/1992, in relazione all'elusione da parte dell'amministrazione comunale della sentenza n.4077/2023 emessa dalla CGT di primo grado, pienamente esecutiva alla data di emissione e notifica dell'avviso di accertamento di che trattasi (1° agosto 2024). La sentenza sarebbe poi stata riformata in appello ed è pendente giudizio in Cassazione;
- omessa valutazione in ordine alla violazione emesso e non annullato ex officio dal Comune in violazione di quanto previsto dall'art. 10-quater, lett. e), L. n. 212/2000 secondo cui
“l'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: ...e) errore sul presupposto d'imposta”;
- omessa valutazione della carenza di presupposto impositivo ai sensi dell'art. 1 comma 742 legge 190/2019, data la costituzione di servitù perpetua ad uso pubblico in favore del Comune proprio sui mappali oggetto di accertamento IMU;
- erronea pronuncia di condanna alle spese della ricorrente. La società appellante insiste per la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento dei motivi di originario ricorso. Vinte le spese del giudizio. Si è costituito il Comune di Monza con apposito atto di controdeduzioni nel quale contesta radicalmente tutti i motivi di censura, posto che la questione s'incentra sulla natura giuridica della servitù di uso pubblico, sulla quale esiste un precedente specifico reso da Cassazione (n. 24264/2019), oltre un precedente di merito che riporta la tesi favorevole all'ente impositore. Parte pubblica resistente insiste per la reiezione dell'appello e la condanna alle spese del giudizio.
2 All'esito dell'udienza camerale tenutasi il giorno 1.12.2025, la Corte ha emesso in sede cautelare l'ordinanza n.991/2025 (depositata il 4.12.2025) con la quale ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure, sussistendo i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora. In vista dell'udienza del 12.1.2026 le parti hanno depositato rispettive memorie illustrative. In particolare, la civica amministrazione ha esposto a critica l'ordinanza cautelare ritenendola una forma impropria di anticipazione del giudizio di merito;
di contro, parte appellante ha insistito per la carenza del possesso titolato sui beni oggetto di accertamento IMU e dunque per la carenza del presupposto impositivo. All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia che le critiche mosse avverso l'ordinanza cautelare concessiva della sospensiva, peraltro non impugnabile, si palesano infondate. Dalla piana lettura del provvedimento si comprende agevolmente la natura sommaria della cognizione mediante analisi e motivazione diretta a valutare i presupposti del fumus e del periculum. Venendo al merito della causa, la Corte ritiene che l'appello sia fondato e debba essere accolto nei termini che seguono, con conseguente integrale riforma della sentenza di prime cure. Il primo motivo di doglianza in ordine alla preclusione impositiva nei confronti del Comune in ragione della sussistenza di sentenza esecutiva resa inter partes in relazione al diritto al rimborso a far data dal 2020 (poi riformata in secondo grado), non coglie nel segno, posto che se da un lato il Comune avrebbe potuto valutare in sede discrezionale l'opportuna astensione dall'emettere l'avviso di accertamento per un annualità distinta ancorché ricompresa nella formula “a far data dal 2020”, cionondimeno l'effetto esecutivo della sentenza tributaria riguardava un petitum diverso rispetto all'accertamento esattivo, ovvero il diritto al rimborso di somme versate a causa di un difetto di presupposto impositivo e non anche la soggezione ad una pretesa tributaria attivata in virtù della potestà pubblica comunale di accertare coattivamente la debenza dell'IMU. A ben vedere la questione dirimente l'intero giudizio, che potrebbe riproporsi per ogni singola annualità, riposa sulla sussistenza o meno del presupposto impositivo (secondo/terzo motivo di appello). Ed è in effetti su tale questione che si è pronunciato il giudice di prime cure, sulla scorta di una censurabile motivazione sia in fatto che in diritto. Orbene, risulta assolutamente inequivocabile che si sia costituito un diritto reale parziario di servitù perpetua a favore del Comune sui mappali oggetto di avviso di accertamento. Non si tratta dunque di una servitù ad uso pubblico, nel senso di diritto reale parziario costituito a favore di una comunità indifferenziata di cittadini. La circostanza emerge pacifica dall'atto di asservimento stipulato fra Comune e l'allora controparte Società_1 Atto_1 s.r.l. redatto con atto pubblico notarile n. di repertorio del 7.4.2009, nonché al correlato atto di costituzione di servitù perpetua ad uso pubblico sul Catasto_1, Sub_1 e Sub_2 (art. 4) con conseguente esenzione dall'allora imposta ICI. Nel corpo dell'atto non è invero specificato che il Comune sia stato individuato quale mero rappresentante della collettività indistinta degli amministrati (come potrebbe essere ad esempio per una strada vicinale), bensì quale titolare effettivo dell'utilità derivante dall'area a parcheggio, destinata a coloro che ne intendano fare uso. Il titolo pertanto non esclude che il Comune possa trarre utilità economica dalle aree a parcheggio, anzi impone al privato la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcheggi.
3 La servitù risulta peraltro trascritta nei registri immobiliari a favore dell'ente civico, alla stregua del tipico strumento di pubblicità dichiarativa con efficacia erga omnes. Ed infine, nelle pattuizioni contenute all'art. 4 si evince a chiare lettere che il Comune di Monza ha riconosciuto che dette aree, per il regime giuridico e la destinazione d'uso, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta ICI. Il privato è dunque proprietario dei beni, ma gli stessi sono gravati da servitù perpetua che rende gli stessi del tutto privi di utilità economica, trasferendo il possesso titolato all'ente in favore del quale detta servitù è esercitata. Viene meno il presupposto impositivo per carenza di capacità contributiva, in relazione all'assenza di un bene patrimoniale del tutto non fruibile in quanto il privato proprietario è deprivato del possesso utile. Per annualità pregresse, il tema della successione fra le imposte ICI e IMU e la piena sovrapponibilità della rispettiva disciplina, quale risulta nella fattispecie in esame, ha formato oggetto di annosi contenziosi fra privati ed amministrazioni comunali. Si tratta comunque dello stesso presupposto impositivo che involge l'applicabilità dell'imposta estensibile sia all'ICI che all'IMU. La medesima questione ha trovato una specifica disciplina regolatoria a seguito della vigenza dal dì 1.1.2020 dell'art. 1, comma 742, della legge finanziaria n.160/2019, a tenore del quale, in materia di soggettività passiva per l'IMU, si prevede l'esenzione totale per gli immobili potenzialmente gravati e soggiacenti a diritto reale parziario in favore del Comune territorialmente competente a riscuotere il tributo. La formula legislativa non si presta ad interpretazioni equivoca: “comma 742. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio”. Quanto alla citazione di precedente di legittimità (Cass. sent. n.24264/2019), trattasi di fattispecie non assimilabile a quella in esame, trattandosi di annualità precedente all'introduzione dell'art. 1, comma 742, della legge 160/2019, su questione vertente in materia di servitù prediale per uso pubblico destinata alla collettività indifferenziata di cittadini, e in assenza di un preciso titolo giuridico che invero, unitamente alla riconosciuta esenzione dal tributo ICI, è agevolmente ricavabile nel coacervo documentale appartenente al presente giudizio. La carenza del presupposto impositivo, come emergente dal titolo costitutivo della servitù, conduce all'integrale riforma della sentenza di prime cure in accoglimento dell'appello di parte contribuente. Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'amministrazione comunale e liquidate come da dispositivo.
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
1. accoglie il ricorso introduttivo del giudizio e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
2. condanna il Comune di Monza al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate, rispettivamente, in € 3.500,00 per il primo e in € 4.500,00 per il secondo. Ad entrambe le somme si applicano gli accessori come per legge (IVA e CPA), nonché il 15 per cento di contributo forfettario a titolo di spese generali.
4 In Milano, nella camera di consiglio del giorno 12.01.2026.
Il Relatore ed Estensore (Gianluca Braghò)
5
Il Presidente
(Mauro Vitiello)