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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 20/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 515/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINO TERESA EMILIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
, con la CURATRICE SPECIALE AVV. TORRETTA CRISTINA CP_2
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in epigrafe
OGGETTO: pronuncia divorzile
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da udienza del 19 marzo 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, in data 10.8.1996, contraeva matrimonio con il resistente.
Dalla loro unione nascevano e , l'8.9.2006 (divenute maggiorenni in corso di causa), e Per_1 Per_2
, il 13.7.2011. CP_2
Con sentenza n. 695/2017 il Tribunale di Busto Arsizio pronunciava la separazione con addebito al
, affidava i minori all'ente, prevedeva il collocamento presso la madre, alla quale assegnava la CP_1
casa familiare, e poneva a carico del padre un contributo di € 210, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Veniva proposto appello e, a seguito di accordo dei coniugi, con sentenza n. 4848/2018 veniva disposto l'affido condiviso dei minori e veniva revocato l'addebito.
Con decreto provvisorio del 27.9.2023 il Tribunale per i Minorenni di Milano emetteva ordine di protezione ordinando l'allontanamento del dalla casa familiare e affidava i minori all'ente, con CP_1
limitazione della capacità genitoriale.
Con ricorso del 9.2.2024 la madre proponeva domanda divorzile e chiedeva l'affido super esclusivo, la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, l'assegnazione della casa familiare e un assegno di
€ 500 per il mantenimento dei tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e la percezione integrale dell'Au.
Veniva nominata per i minori come CS l'avv. Torretta, già nominata nel procedimento dinnanzi al TM.
Il resistente rimaneva contumace.
Con ordinanza del 13.11.2024 il GD riuniva al presente fascicolo il fascicolo n. 1364/23 r.g. pervenuto dal Tribunale per i Minorenni di Milano ex art. 38 disp. att. c.c.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 19.3.2025 le parti precisavano le conclusioni e rinunciavano ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ritiene il Tribunale che le domande proposte dalle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione).
I coniugi in seguito alla separazione non risultano riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Più nel dettaglio, la ricorrente deduceva di avere riaccolto in casa il resistente nel 2018. Non è chiaro se si sia instaurata una mera coabitazione o se vi sia stato il ripristino della comunione di vita e d'intenti pagina 2 di 9 materiale e spirituale. In ogni caso, nel giudizio divorzile la riconciliazione va qualificata come eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio ex art. 3 L. Div. Detta norma prevede che l'interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta (Cassazione civile sez. I,
17/09/2014, n.19535; Cassazione civile sez. I, 19/11/2010, n.23510). Nel presente giudizio, detta eccezione non veniva sollevata.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
Deve, poi, essere dichiarata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, come richiesto sia Co dalla ricorrente che dalla che, davanti al TM, dal PM.
Ai sensi dell'art. 330 cod. civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
La giurisprudenza della Corte di Legittimità ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez.
I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio, l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste pagina 3 di 9 (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali (Cass. n. 24708/2024).
Nel caso di specie, si ravvisano i presupposti per pronunciare la decadenza, considerato che le reiterate violazioni da parte del dei doveri genitoriali hanno prodotto e stanno producendo pregiudizio ai CP_1
figli.
Con ordinanza del 9.10.2023 il Gip di Busto Arsizio disponeva che il non si avvicinasse ai CP_1
luoghi abitualmente frequentati dai figli e dalla moglie, ravvisando il fumus boni iuris dei seguenti reati:
pagina 4 di 9 Il GIP non si basava solo sulle dichiarazioni delle persone offese ma, come chiarito nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, anche sulle dichiarazioni dei vicini (doc. 14 di parte ricorrente).
Di dette condotte erano vittima non solo la moglie, ma anche le figlie e , quest'ultimo in quanto CP_2
assisteva ad alcuni episodi di violenza.
Inoltre il resistente non si è mai presentato né ha preso contatti con i SS per seguire i percorsi prescirtti dal TM e cercare di ripristinare il rapporto con i figli.
Si evidenzia che il padre nel presente giudizio veniva dichiarato contumace ed i SS non riuscivano a reperirlo.
Il , però, si era costituito davanti al TM con l'assistenza di un avvocato. Il TM, con il decreto di CP_1
emissione di provvedimenti indifferibili di settembre 2023 e con il successivo provvedimento di conferma degli stessi di ottobre 2023, disponeva che i SS valutassero il nucleo, svolgessero un'approfondita analisi psicosociale e valutassero i presupposti per incontri padre/figli in SN.
pagina 5 di 9 Ciò nonostante, il padre, che pure era a conoscenza dei provvedimenti del TM, non faceva alcun passo per ripristinare i rapporti con i figli e non si presentava ai SS. I figli non hanno più sue notizie da ottobre 2023.
A tutto ciò si aggiunga che il , quantomeno da ottobre 2023, non sta in alcun modo sostenendo CP_1
economicamente la famiglia e non sta versando l'assegno previsto dal Giudice Delegato con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.
Deve, pertanto, essere dichiarata la decadenza del resistente.
Devono, poi, essere revocati l'affido all'ente e le limitazioni alla responsabilità genitoriale della madre
(non è invece necessario disporre l'affido super esclusivo in quanto la ricorrente, a seguito della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, è l'unico genitore che può esercitare la responsabilità genitoriale).
I SS, in tutte le relazioni depositate nel presente procedimento (15.5.2024, 18.10.2024, 28.2.2025), hanno sottolineato la capacità genitoriale della ricorrente:
“la signora si è detta convinta della decisione presa in merito alla separazione e appare consapevole dei bisogni dei minori e di quanto la situazione di conflittualità tra lei e l'ex marito abbia avuto un peso nella vita dei figli. Ha partecipato con costanza al percorso presso il Centro Antiviolenza di
Legnano e ha seguito puntigliosamente i suggerimenti indicati dalla dott.ssa Per_3
Ad oggi la sig.ra abita con i propri figli nella casa familiare, un'abitazione autonoma, su Parte_1
due piani, adeguata alla composizione del nucleo familiare. Ha un lavoro stabile come impiegata a
Milano, accedendo a due giorni di smartworking a settimana.
Competenze genitoriali
Durante il percorso di presa in carico, la signora è stata in grado di riconoscere e rispondere adeguatamente ai bisogni dei propri figli, chiedendo anche supporto al Servizio nel momento in cui ha avuto il dubbio che potesse essere vittima di atti di bullismo agiti da compagni di classe. La CP_2
signora si è mossa in protezione del figlio, contattando i professori e condividendo anche con lo scrivente Servizio i comportamenti dubbi che aveva notato in , riuscendo a ricostruire gli CP_2
eventi e a rassicurare il minore in merito a quanto accaduto.
La donna è riuscita nel tempo a comprendere quanto fosse faticosa per i figli la situazione di conflittualità vissuta all'interno del contesto familiare, riuscendo, soprattutto con le figlie più grandi, a mettere a tema la separazione e l'assenza del padre nella loro vita.
Si segnala pertanto che il Servizio, durante la presa in carico, non è mai dovuto intervenire, in qualità di Ente Affidatario, in merito a tutte le aree di vita dei minori, in quanto la signora ha sempre provveduto autonomamente ed adeguatamente a rispondere alle necessità dei figli.
pagina 6 di 9 …
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra descritto, della completa assenza del sig. durante i mesi di presa in CP_1
carico, sia con i figli che con il Servizio stesso, e delle buone capacità della madre di leggere e rispondere ai bisogni dei ragazzi, il Servizio scrivente ritiene necessario che codesta A.G. valuti la possibilità di un reintegro della responsabilità genitoriale della madre”.
“alla luce delle buone capacità della madre di leggere e rispondere ai bisogni di , il Servizio CP_2
scrivente non ravvede la necessità di attivare alcun intervento a favore del minore. La sig.ra
è stata infatti in grado di attivarsi per avviare i supporti necessari per il figlio, in Parte_1 autonomia”.
Deve, poi, essere confermato il collocamento di presso la madre e deve, di conseguenza, CP_2
essere disposta l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima.
Quanto al rapporto fra ed il padre, si dispone che questo avvenga in SN (ove vi sia la volontà CP_2
del minore) e che la riattivazione degli incontri protetti padre-minori sia vincolato alla partecipazione del padre agli appuntamenti presso il Servizio Scrivente, che potranno ripristinarsi se il padre ne avanza richiesta.
In relazione all'aspetto economico, si confermano le statuizioni adottate con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. in relazione a tutti e tre i figli. è ancora minorenne, mentre e , CP_2 Per_1 Per_2
seppure maggiorenni, non sono ancora economicamente indipendenti posto che frequentano l'ultimo anno di scuola superiore.
In particolare, l'AUU deve essere percepito integralmente dalla madre e il padre deve versare a quest'ultima, entro il 10 di ogni mese, un assegno pari ad € 150 per figlio, oltre rivalutazione annuale, a far data dal deposito del ricorso. Di detto importo, però, € 120 costituiscono il contributo fisso per le spese ordinarie (come previsto nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.) ed € 30 rappresentano un anticipo delle spese straordinarie, salvo conguaglio a fine anno. Le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% e regolate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Si ritiene di regolare le spese straordinarie in tale modo in considerazione delle difficoltà riscontrate dalla ricorrente per ottenere il pagamento da parte del resistente.
L'assegno è stato quantificato tenendo conto del fatto che la casa familiare, assegnata alla madre, è di proprietà del padre e non è gravata da mutuo.
Il padre, poi, dalle CU ottenute dall'Agenzia delle Entrate, risulta avere un reddito, a partire dal 2022, non superiore ad € 5.000.
pagina 7 di 9 Si deve, però, tenere presente che il non risulta avere un'incapacità lavorativa e che nel 2021 il CP_1
reddito lordo era di € 16.000. Questi, pertanto, è tenuto ad attivarsi al fine di svolgere un'attività che consenta il mantenimento dei figli.
La ricorrente, invece, ha un reddito lordo di € 39.716,55, pari ad € 2.440 netti al mese ricalcolati su dodici mensilità.
Si deve, poi, considerare che la ricorrente è l'unica a provvedere al mantenimento diretto dei figli.
*
Le spese di lite della ricorrente seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente. Co Anche le spese della devono essere poste a carico del , quale soccombente. CP_1
Il fatto che il CS sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta solo che il
CS dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti soccombenti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
Co La domandava che le venissero liquidati i compensi minimi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in data 10 agosto 1996, registrato presso il Comune di Senise atto n. 18 Parte II CP_1
Serie A anno 1996 e trascritto presso il Comune di Busto Garolfo atto n. 29 Parte II Serie B anno 1996;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Senise e di Busto Garolfo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
pagina 8 di 9 3) dichiara la decadenza di dalla responsabilità genitoriale;
CP_1
4) revoca l'affido all'ente di e dispone il reintegro di nella CP_2 Parte_1
piena responsabilità genitoriale;
5) dispone il collocamento di presso la madre alla quale assegna la casa familiare CP_2
sita in Busto Garolfo, via Canegrate, 43;
6) dispone che i rapporti padre/figlio siano regolati come in parte motiva;
7) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli corrispondendo alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno mensile di € 150,00 per figlio, di cui € 30 a titolo di anticipo spese straordinarie e salvo conguaglio a fine anno, importo annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
8) l'AUU verrà percepito integralmente dalla madre;
9) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, per compensi ed in € 98,00 per spese;
10) condanna il resistente a rifondere all'Erario – o al curatore speciale (ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite che liquida in complessivi € 3.810,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai Servizi Sociali di
Busto Garolfo.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Ardito Dr.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 515/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINO TERESA EMILIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
, con la CURATRICE SPECIALE AVV. TORRETTA CRISTINA CP_2
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in epigrafe
OGGETTO: pronuncia divorzile
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da udienza del 19 marzo 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, in data 10.8.1996, contraeva matrimonio con il resistente.
Dalla loro unione nascevano e , l'8.9.2006 (divenute maggiorenni in corso di causa), e Per_1 Per_2
, il 13.7.2011. CP_2
Con sentenza n. 695/2017 il Tribunale di Busto Arsizio pronunciava la separazione con addebito al
, affidava i minori all'ente, prevedeva il collocamento presso la madre, alla quale assegnava la CP_1
casa familiare, e poneva a carico del padre un contributo di € 210, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Veniva proposto appello e, a seguito di accordo dei coniugi, con sentenza n. 4848/2018 veniva disposto l'affido condiviso dei minori e veniva revocato l'addebito.
Con decreto provvisorio del 27.9.2023 il Tribunale per i Minorenni di Milano emetteva ordine di protezione ordinando l'allontanamento del dalla casa familiare e affidava i minori all'ente, con CP_1
limitazione della capacità genitoriale.
Con ricorso del 9.2.2024 la madre proponeva domanda divorzile e chiedeva l'affido super esclusivo, la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, l'assegnazione della casa familiare e un assegno di
€ 500 per il mantenimento dei tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e la percezione integrale dell'Au.
Veniva nominata per i minori come CS l'avv. Torretta, già nominata nel procedimento dinnanzi al TM.
Il resistente rimaneva contumace.
Con ordinanza del 13.11.2024 il GD riuniva al presente fascicolo il fascicolo n. 1364/23 r.g. pervenuto dal Tribunale per i Minorenni di Milano ex art. 38 disp. att. c.c.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 19.3.2025 le parti precisavano le conclusioni e rinunciavano ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ritiene il Tribunale che le domande proposte dalle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione).
I coniugi in seguito alla separazione non risultano riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Più nel dettaglio, la ricorrente deduceva di avere riaccolto in casa il resistente nel 2018. Non è chiaro se si sia instaurata una mera coabitazione o se vi sia stato il ripristino della comunione di vita e d'intenti pagina 2 di 9 materiale e spirituale. In ogni caso, nel giudizio divorzile la riconciliazione va qualificata come eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio ex art. 3 L. Div. Detta norma prevede che l'interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta (Cassazione civile sez. I,
17/09/2014, n.19535; Cassazione civile sez. I, 19/11/2010, n.23510). Nel presente giudizio, detta eccezione non veniva sollevata.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
Deve, poi, essere dichiarata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, come richiesto sia Co dalla ricorrente che dalla che, davanti al TM, dal PM.
Ai sensi dell'art. 330 cod. civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
La giurisprudenza della Corte di Legittimità ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez.
I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio, l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste pagina 3 di 9 (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali (Cass. n. 24708/2024).
Nel caso di specie, si ravvisano i presupposti per pronunciare la decadenza, considerato che le reiterate violazioni da parte del dei doveri genitoriali hanno prodotto e stanno producendo pregiudizio ai CP_1
figli.
Con ordinanza del 9.10.2023 il Gip di Busto Arsizio disponeva che il non si avvicinasse ai CP_1
luoghi abitualmente frequentati dai figli e dalla moglie, ravvisando il fumus boni iuris dei seguenti reati:
pagina 4 di 9 Il GIP non si basava solo sulle dichiarazioni delle persone offese ma, come chiarito nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, anche sulle dichiarazioni dei vicini (doc. 14 di parte ricorrente).
Di dette condotte erano vittima non solo la moglie, ma anche le figlie e , quest'ultimo in quanto CP_2
assisteva ad alcuni episodi di violenza.
Inoltre il resistente non si è mai presentato né ha preso contatti con i SS per seguire i percorsi prescirtti dal TM e cercare di ripristinare il rapporto con i figli.
Si evidenzia che il padre nel presente giudizio veniva dichiarato contumace ed i SS non riuscivano a reperirlo.
Il , però, si era costituito davanti al TM con l'assistenza di un avvocato. Il TM, con il decreto di CP_1
emissione di provvedimenti indifferibili di settembre 2023 e con il successivo provvedimento di conferma degli stessi di ottobre 2023, disponeva che i SS valutassero il nucleo, svolgessero un'approfondita analisi psicosociale e valutassero i presupposti per incontri padre/figli in SN.
pagina 5 di 9 Ciò nonostante, il padre, che pure era a conoscenza dei provvedimenti del TM, non faceva alcun passo per ripristinare i rapporti con i figli e non si presentava ai SS. I figli non hanno più sue notizie da ottobre 2023.
A tutto ciò si aggiunga che il , quantomeno da ottobre 2023, non sta in alcun modo sostenendo CP_1
economicamente la famiglia e non sta versando l'assegno previsto dal Giudice Delegato con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.
Deve, pertanto, essere dichiarata la decadenza del resistente.
Devono, poi, essere revocati l'affido all'ente e le limitazioni alla responsabilità genitoriale della madre
(non è invece necessario disporre l'affido super esclusivo in quanto la ricorrente, a seguito della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, è l'unico genitore che può esercitare la responsabilità genitoriale).
I SS, in tutte le relazioni depositate nel presente procedimento (15.5.2024, 18.10.2024, 28.2.2025), hanno sottolineato la capacità genitoriale della ricorrente:
“la signora si è detta convinta della decisione presa in merito alla separazione e appare consapevole dei bisogni dei minori e di quanto la situazione di conflittualità tra lei e l'ex marito abbia avuto un peso nella vita dei figli. Ha partecipato con costanza al percorso presso il Centro Antiviolenza di
Legnano e ha seguito puntigliosamente i suggerimenti indicati dalla dott.ssa Per_3
Ad oggi la sig.ra abita con i propri figli nella casa familiare, un'abitazione autonoma, su Parte_1
due piani, adeguata alla composizione del nucleo familiare. Ha un lavoro stabile come impiegata a
Milano, accedendo a due giorni di smartworking a settimana.
Competenze genitoriali
Durante il percorso di presa in carico, la signora è stata in grado di riconoscere e rispondere adeguatamente ai bisogni dei propri figli, chiedendo anche supporto al Servizio nel momento in cui ha avuto il dubbio che potesse essere vittima di atti di bullismo agiti da compagni di classe. La CP_2
signora si è mossa in protezione del figlio, contattando i professori e condividendo anche con lo scrivente Servizio i comportamenti dubbi che aveva notato in , riuscendo a ricostruire gli CP_2
eventi e a rassicurare il minore in merito a quanto accaduto.
La donna è riuscita nel tempo a comprendere quanto fosse faticosa per i figli la situazione di conflittualità vissuta all'interno del contesto familiare, riuscendo, soprattutto con le figlie più grandi, a mettere a tema la separazione e l'assenza del padre nella loro vita.
Si segnala pertanto che il Servizio, durante la presa in carico, non è mai dovuto intervenire, in qualità di Ente Affidatario, in merito a tutte le aree di vita dei minori, in quanto la signora ha sempre provveduto autonomamente ed adeguatamente a rispondere alle necessità dei figli.
pagina 6 di 9 …
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra descritto, della completa assenza del sig. durante i mesi di presa in CP_1
carico, sia con i figli che con il Servizio stesso, e delle buone capacità della madre di leggere e rispondere ai bisogni dei ragazzi, il Servizio scrivente ritiene necessario che codesta A.G. valuti la possibilità di un reintegro della responsabilità genitoriale della madre”.
“alla luce delle buone capacità della madre di leggere e rispondere ai bisogni di , il Servizio CP_2
scrivente non ravvede la necessità di attivare alcun intervento a favore del minore. La sig.ra
è stata infatti in grado di attivarsi per avviare i supporti necessari per il figlio, in Parte_1 autonomia”.
Deve, poi, essere confermato il collocamento di presso la madre e deve, di conseguenza, CP_2
essere disposta l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima.
Quanto al rapporto fra ed il padre, si dispone che questo avvenga in SN (ove vi sia la volontà CP_2
del minore) e che la riattivazione degli incontri protetti padre-minori sia vincolato alla partecipazione del padre agli appuntamenti presso il Servizio Scrivente, che potranno ripristinarsi se il padre ne avanza richiesta.
In relazione all'aspetto economico, si confermano le statuizioni adottate con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. in relazione a tutti e tre i figli. è ancora minorenne, mentre e , CP_2 Per_1 Per_2
seppure maggiorenni, non sono ancora economicamente indipendenti posto che frequentano l'ultimo anno di scuola superiore.
In particolare, l'AUU deve essere percepito integralmente dalla madre e il padre deve versare a quest'ultima, entro il 10 di ogni mese, un assegno pari ad € 150 per figlio, oltre rivalutazione annuale, a far data dal deposito del ricorso. Di detto importo, però, € 120 costituiscono il contributo fisso per le spese ordinarie (come previsto nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.) ed € 30 rappresentano un anticipo delle spese straordinarie, salvo conguaglio a fine anno. Le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% e regolate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Si ritiene di regolare le spese straordinarie in tale modo in considerazione delle difficoltà riscontrate dalla ricorrente per ottenere il pagamento da parte del resistente.
L'assegno è stato quantificato tenendo conto del fatto che la casa familiare, assegnata alla madre, è di proprietà del padre e non è gravata da mutuo.
Il padre, poi, dalle CU ottenute dall'Agenzia delle Entrate, risulta avere un reddito, a partire dal 2022, non superiore ad € 5.000.
pagina 7 di 9 Si deve, però, tenere presente che il non risulta avere un'incapacità lavorativa e che nel 2021 il CP_1
reddito lordo era di € 16.000. Questi, pertanto, è tenuto ad attivarsi al fine di svolgere un'attività che consenta il mantenimento dei figli.
La ricorrente, invece, ha un reddito lordo di € 39.716,55, pari ad € 2.440 netti al mese ricalcolati su dodici mensilità.
Si deve, poi, considerare che la ricorrente è l'unica a provvedere al mantenimento diretto dei figli.
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Le spese di lite della ricorrente seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente. Co Anche le spese della devono essere poste a carico del , quale soccombente. CP_1
Il fatto che il CS sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta solo che il
CS dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti soccombenti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
Co La domandava che le venissero liquidati i compensi minimi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in data 10 agosto 1996, registrato presso il Comune di Senise atto n. 18 Parte II CP_1
Serie A anno 1996 e trascritto presso il Comune di Busto Garolfo atto n. 29 Parte II Serie B anno 1996;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Senise e di Busto Garolfo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
pagina 8 di 9 3) dichiara la decadenza di dalla responsabilità genitoriale;
CP_1
4) revoca l'affido all'ente di e dispone il reintegro di nella CP_2 Parte_1
piena responsabilità genitoriale;
5) dispone il collocamento di presso la madre alla quale assegna la casa familiare CP_2
sita in Busto Garolfo, via Canegrate, 43;
6) dispone che i rapporti padre/figlio siano regolati come in parte motiva;
7) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli corrispondendo alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno mensile di € 150,00 per figlio, di cui € 30 a titolo di anticipo spese straordinarie e salvo conguaglio a fine anno, importo annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
8) l'AUU verrà percepito integralmente dalla madre;
9) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, per compensi ed in € 98,00 per spese;
10) condanna il resistente a rifondere all'Erario – o al curatore speciale (ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite che liquida in complessivi € 3.810,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai Servizi Sociali di
Busto Garolfo.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Ardito Dr.ssa Maria Eugenia Pupa
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