Articolo 20 della Legge 13 febbraio 2001, n. 45
Articolo 19Articolo 21
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25 marzo 2001
Art. 20. 1. Negli articoli da 1 a 4 e da 6 a 8 , nonche' nell' articolo 18 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , sono inserite, rispettivamente, le seguenti rubriche:

a) articolo 1: "Sequestro dei beni utilizzabili per far conseguire il prezzo del riscatto", b) articolo 2: "Nullita' dei contratti di assicurazione"; c) articolo 3: "Omessa denuncia"; d) articolo 4: "Comunicazioni al Governatore della Banca d'Italia"; e) articolo 6: "Attenuante speciale in caso di collaborazione"; f) articolo 7: "Disposizioni processuali"; g) articolo 8: "Nuclei di polizia interforze"; h) articolo 18: "Entrata in vigore".
Entrata in vigore il 25 marzo 2001
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