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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/11/2025, n. 4148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4148 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1603/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa IA OL, a seguito dell'udienza del
17.11.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1603/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Guido Palmeri;
-ricorrente- contro
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'Avv.
LE SC;
-resistente-
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18/02/2025, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…il sig. è in atto Parte_1 affetto da: “Cardiopatia ipertensiva scarsamente compensata, spondiloartrosi diffusa a media incidenza funzionale, discopatie multiple, broncopatia cronica”. Le suddette infermità erano in parte presenti all'atto della domanda, in parte modificatesi in epoca successiva. Le stesse valutate con riferimento alle percentuali proposte dalle nuove tabelle valutative connesse alla Legge in materia hanno prodotto al ricorrente dalla data della presentazione della domanda una invalidità del 70%.
Contestualmente si sono concretizzate le condizioni per il riconoscimento della qualifica di persona portatrice di handicap non in stato di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92”.
1 Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 17.11.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione nei termini di legge.
3. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ai sensi dell'art. 13 della legge n.
118/1971.
Invero, anche il CTU nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, seppure abbia riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa leggermente superiore rispetto a quella riconosciuta in sede di giudizio ATP, ha escluso la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “
1. Il sig. è affetto da “Cardiopatia ipertensiva, spondiloartrosi diffusa a Parte_1 media incidenza funzionale discopatie multiple bronchite cronica. Disturbo del sonno.
2. Per le patologie sofferte e certificate, rendono il ricorrente riduzione permanente della capacità lavorativa del 71%”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad ATP va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott.
. Persona_1
4. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierna parte ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
2 Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente non CP_ può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' che vanno dichiarate irripetibili con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott. ; Persona_1
CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 18/11/2025
La giudice del lavoro
IA OL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa IA OL, a seguito dell'udienza del
17.11.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1603/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Guido Palmeri;
-ricorrente- contro
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'Avv.
LE SC;
-resistente-
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18/02/2025, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…il sig. è in atto Parte_1 affetto da: “Cardiopatia ipertensiva scarsamente compensata, spondiloartrosi diffusa a media incidenza funzionale, discopatie multiple, broncopatia cronica”. Le suddette infermità erano in parte presenti all'atto della domanda, in parte modificatesi in epoca successiva. Le stesse valutate con riferimento alle percentuali proposte dalle nuove tabelle valutative connesse alla Legge in materia hanno prodotto al ricorrente dalla data della presentazione della domanda una invalidità del 70%.
Contestualmente si sono concretizzate le condizioni per il riconoscimento della qualifica di persona portatrice di handicap non in stato di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92”.
1 Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 17.11.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione nei termini di legge.
3. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ai sensi dell'art. 13 della legge n.
118/1971.
Invero, anche il CTU nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, seppure abbia riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa leggermente superiore rispetto a quella riconosciuta in sede di giudizio ATP, ha escluso la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “
1. Il sig. è affetto da “Cardiopatia ipertensiva, spondiloartrosi diffusa a Parte_1 media incidenza funzionale discopatie multiple bronchite cronica. Disturbo del sonno.
2. Per le patologie sofferte e certificate, rendono il ricorrente riduzione permanente della capacità lavorativa del 71%”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad ATP va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott.
. Persona_1
4. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierna parte ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
2 Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente non CP_ può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' che vanno dichiarate irripetibili con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott. ; Persona_1
CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 18/11/2025
La giudice del lavoro
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