Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4745 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 04745/01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Шатии были слі SEZIONE TERZA CIVILE лин выслия Аб la for Composta dagli I l.mi ng. R.G.N. 18538/99 Dott. Vito Presidente - - Consigliere Dott. Vittorio DUVA Cron. 10162 - Rel. Consigliere Dott. Giovanni Silvio coco Rep. 1667 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 08/11/00 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere - ha pronunciato la seguente da Sip JL SOLE 24 ORE S ENTENZA per din 600D. sul ricorso proposto da: 30 MAR LUPOI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CADLOLO 118, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' LIPARI, che la difende unitamente all'avvocato NICOLA PICARDI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CANCELLERIA FALLIMENTO DELLA SOCIETA' DI GESTIONE & SERVIZI ARL, in persona del Curatore avv. Daniela Buonamassa, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato SERGIO CERSOSIMO, che2000 D0519684 1782 la difende, giusta delega in atti;
1 controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 1920/99 della Corte d'Appello di Richiesta copia studio dal Sig. VENEZIANI ROMA, emessa il 7/5/1999, depositata il 15/06/99; Секо per diritti RG. 1024/1998; 2 APR 2001 IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato NICOLO' LIPARI;
0019528 udito l'Avvocato SERGIO CERSOSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 96099239 Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per 06099238 accoglimento p.q.r.del 1° motivo;
assorbito il 2° motivo V C D E T R D I D S I T I O I di ricorso. R A V E רואב 0007 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1°) In data 30.4.1996, il (curatore del) fallimento della Società Generale di Gestione e Servizi a r.l., deducendo che;
- aveva appreso da una perizia tecnico-contabile eseguita sugli atti della società fallita (S.G.G.) che la stessa, in data 14.12.1989, aveva ricevuto un accre- dito di L.
2.500.000.000 dalla Banca della Provincia di Napoli e aveva contemporaneamente emesso sette assegni circolari per la complessiva somma di L. 425.000.000 a favore dello studio legale Lupoi;
- poichè il versamento in favore del Lupoi appariva 2 del tutto privo di ogni causale, aveva invitato il be- restituzione di quanto indebitamente neficiario alla percepito;
il Lupoi aveva risposto affermando che il predet- - to versamento costituiva la restituzione di una somma data in mutuo e allegava alcuni documenti;
dalle scritture contabili della società fallita non risultava alcuna traccia della asserita operazione di mutuo e i documenti erano privi di data certa;
tutto ciò premesso: ha citato davanti al Tribunale di Roma il Lupoi chiedendone la condanna alla restituzione della somma di L. 425.000.000 con accessori e spese. Il Tribunale, giudicando nel contraddittorio tra le due parti, ha condannato il convenuto alla restituzione della somma richiesta, con sentenza (resa in data 24.10.1997) che la Corte d'Appello di Roma ha conferma- to (con sentenza resa, a sua volta, in data 7.5.1999) con la seguente motivazione. 2°) Il primo punto controverso sul quale la Corte d'Appello era chiamata a decidere consisteva nella qua- lificazione della domanda (rectius, della "causa peten- di"), prospettata in appello dalla S.G.G. (allora resi- stente) come simulazione assoluta;
secondo la sentenza impugnata non si trattava di una domanda nuova avanzata 3 in appello (e, pertanto, in quella sede inammissibile), dato che "di fronte ad un negozio giuridico, la cui formulazione sia stata riconosciuta perfettamente vali- da...... al fine di sostenere che a tale apparente vali- dità non corrisponde la reale esistenza della..volontà negoziale non esiste altra proposizione che quella del- la simulazione..; pertanto (era) logico desumere che la deduzione della curatela circa l'inesistenza del con- tratto di mutuo...non aveva altro significato che quel- lo di fare accertare la simulazione del contratto". 3°) "Così delimitati i contorni della causa", la sentenza impugnata ha ritenuto che i tre elementi (di prova della simulazione) dedotti dalla curatela di- chiarazione dell'amministratore della società fallita di non avere ricevuto la somma (argomento di particola- re spessore, dato che lo stesso amministratore aveva lasciato ampie tracce del versamento in favore del Lu- poi); mancata annotazione nei libri contabili della so- cietà della partita afferente al provento del mutuo;
mancanza della firma parteper girata da dell'amministratore stesso sugli assegni circolari pro- dotti in copia dal Lupoi erano sufficienti a dimo- strare: a) la simulazione assoluta del negozio di mutuo risultante da una lettera predisposta e sottoscritta dal Lupoi e sottoscritta dalla G.G.S. e dalla L.D.A. 4 s.r.l. (indicata come socia di maggioranza della G.G.S.) documento che costituiva "accettazione e quietanza da parte della G.G.S. e della L.D.A. "del versamento della somma di L. 400.000.000 mutuata da parte del Lupoi (anche se per conto di un terzo mandan- te); quindi, la mancanza di una effettiva dazione da parte del Lupoi, che giustificasse il successivo paga- mento in suo favore da parte della società apparente- mente mutuataria. 4°) La sentenza impugnata motiva ulteriormente per escludere valenza probatoria agli elementi dedotti dal Lupoi. La dichiarazione di quietanza di pagamento della бак somma alla società fallita contenuta in una scrittura non era opponibile al curatore in mancanza di data cer- ta della scrittura stessa. La data non si poteva desu- mere “per relationem" da una vidimazione notarile rela- tiva alla cessione di azioni predisposta a garanzia del mutuante. Non era rilevante la richiesta (rinvenuta dal Lupoi nelle more dell'appello) avanzata dall'amministratore alla banca di emettere assegni per L. 425.000.000 a fa- vore del Lupoi stesso, perchè il fatto rappresentava un riscontro probatorio soltanto del versamento, del quale la curatela aveva chiesto la restituzione. 5 5°) Di tale sentenza il Lupoi ha chiesto la cassa- zione con ricorso affidato a due motivi, variamente sviluppati, e illustrati da memoria, al quale il Falli- mento resiste con controricorso. II MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo- formulato per violazione dell'art. 345 c.p.c. con conseguente falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di simulazione ○ quantomeno violazione del principio del litisconsorzio necessario tra tutte le parti del contratto simulato, nonchè per omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo il ricorrente, con molteplici argomentazioni poi ancora ampiamente rielaborate nella memoria, formu- la due distinte censure. Con la prima eccepisce che, essendo stata la doman- da di similuzione prospettata per la prima volta in ap- pello, si trattava di una domanda nuova inammissibile. Con la seconda, invece, sostiene che in presenza di una eccezione di simulazione (che, secondo la sentenza appellata era stata tempestivamente formulata in primo grado e ritualmente riproposta in appello), si sarebbe determinato un litisconsorzio necessario tra tutte le parti dell'accordo simulatorio;
pertanto si doveva di- sporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti 6 della L.D.A., che aveva sottoscritto "per benestare e accettazione" la lettera predisposta dal Lupoi. Per giudicare sulle due censure in esame, si deve osservare che il versamento eseguito dalla S.G.G. in favore del Lupoi, secondo la ricostruzione da quest'ultimo costantemente prospettata, trovava la sua causa nella precedente dazione, a titolo di mutuo, di una corrispondente somma di denaro a favore della S.G.G.; correlativamente, la controparte ha sempre escluso l'esistenza di tale dazione. Pertanto come aveva intuito il Tribunale in ba- - se alla elementare premessa che il mutuo non si perfe- ziona senza la dazione della somma mutuata al mutuata- rio, il punto controverso preminente che i giudici di merito erano chiamati a decidere consisteva nella esi- stenza o meno (o, più specificamente, nella prova della esistenza o meno) del versamento eseguito dal Lupoi in favore della S.G.G. quale documentato dalla lettera più volte indicata. Ma (come si è già esposto) la sentenza di appello delimitato i contorni della causa con riferimento ha: al "punto controverso" relativo alla simulazione asso- luta del negozio risultante dalla scrittura privata (acquisita in giudizio),; giudicato che l'eccezione di simulazione non si poteva qualficare come nuova, dato 7 che doveva ritenersi insita in quella di inesistenza. Pertanto, la sentenza di appello si basa preminen- tamente su un punto controverso (la simulazione assolu- ta del contratto di mutuo) che la stessa ha ritenuto tempestivamente e ritualmente prospettato in primo gra- do. In base a tali evidenti premesse, si deve valutare anzitutto la fondatezza della prima censura relativa, come si è esposto, alla inammissibilità, a norma dell'art. 345 c.p.c., della domanda relativa alla simu- lazione. Posto che per costante e consolidata giurisprudenza di questo S.C. "l'interpretazione della domanda rientra nei compiti del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se correttamente motivata" (così spec. sent. 870.85), la motivazione sul punto come precedentemente riportata (cfr. I, 2°) - risulta immune dai vizi logici e giuridici censurati nel ricor- so e nella memoria. Infatti, certamente il giudice di merito non può (come asserito dal ricorrente) "ogniqualvolta si assuma l'inesistenza del presupposto negoziale cui ex adverso si riconnette un determinato effetto" desumere che "si faccia riferimento alla fattispecie della simulazione". Ma, la sentenza impugnata ha motivato, non in base ad 8 una automatica parificazione della inesistenza alla si- mulazione, ma facendo adeguato riferimento ad altri elementi specifici di qualificazione (cfr. ante, I, 2°) che non formano oggetto di altrettanto specifica censu- ra (peraltro tra la insistenza indicata in primo grado e la simulazione non ricorre quella inconciliabilità logica assoluta che invece si riscontra nell'ipotesi, ancora citata dal ricorrente, di mancata stipulazione del contratto e di simulazione del relativo regolamento contrattuale, appunto, mai stipulato). 2°) Da quanto finora esposto, risulta, in base alla qualificazione della domanda elaborata nella sentenza di appello, che: già in primo grado il TO aveva avanzato una domanda di simulazione assoluta - come pe- raltro anche il Tribunale aveva ritenuto considerandola "superflua" -; tale simulazione risulta (proprio in ba- se alla sentenza di appello) predisposta attraverso un accordo simulatorio intercorso tra Lupoi, la G.S.G. e la L.D.A. Posto che pacificamente "nel giudizio di simulazio- ne assoluta volto a far dichiarare l'inefficacia del negozio fra le parti, il litisconsorzio è necessario tra tutti i soggetti dell'atto impugnato" (così Cass. 7.4.1997, n. 2968), diventa irrilevante che, come SO- stenuto nel controricorso, la L.D.A. avesse non sotto- 9 scritto ma soltanto avallato il contratto di mutuo. In- fatti, se il documento negoziale (formatosi progressi- vamente) rappresenta soltanto un negozio simulato, l'accordo (simulatorio) che ha realizzato la simulazio- ne risulta necessariamente intercorso tra tutti i sog- getti che hanno sottoscritto tale documento (e riguarda quindi anche la L.D.A. che ha una soggettività autonoma propria diversa dalla G.S.G., nonostante tutti i possi- bili collegamenti sostanziali tra le stesse e il Lupoi, prospettati dal controricorrente anche nella discussio- ne orale). Pertanto, in accoglimento della censura in esame, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale, che, in presenza di una domanda di simula- zione, avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti dell'accordo simulatorio. Il secondo motivo resta assorbito. 3°) Per le ragioni esposte il primo motivo del ri- corso deve essere accolto, con riferimento alla seconda censura e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di Roma, che dovrà disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti della L.D.A.
P.Q.M.
10 Accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di Roma. Così deciso nella camera di consiglio della terza in datasezione civile della Corte di Cassazione 8.11.2000. Il Consigliere est. Il Presidente Vito hindinimiМорийти IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 30. MAR. 2001 E IL CANCELLIERE R Giovanni Giambattista P U S O N E 60000 APR. 200 310000 3 - 17052 3 11 -