Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 2424 del 17.07.2024 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Insalata Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 18.07.2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce -nel giudizio promosso per ottenere la riliquidazione della pensione in godimento con la neutralizzazione dei periodi con retribuzioni ridotte relative agli ultimi cinque anni- aveva accolto la domanda, per come limitata dal ricorrente in corso di giudizio, disponendo la integrale compensazione delle spese di lite. L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese di lite, nonostante l'accoglimento della domanda attorea e ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo grado, oltre al pagamento delle CP_1
spese del presente grado.
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espressa dal Tribunale ed evidenziando che parte ricorrente aveva ridotto la domanda in corso di causa. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 5.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Come è noto, "In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al
pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti” (Cass. n. 19613/2017).
Nella specie il Tribunale ha disposto la totale compensazione delle spese “stante il contrasto di giurisprudenza risolto successivamente al giudizio”.
Deve evidenziarsi, tuttavia, che la domanda originariamente introdotta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era intesa alla neutralizzazione dei periodi contributivi a retribuzione ridotta ricadenti negli ultimi cinque anni precedenti la decorrenza della pensione, in conformità a un orientamento giurisprudenziale favorevole per il pensionato, rispetto al quale la pronuncia richiamata dal Tribunale (Cass. n. 29665/2022) ha definitivamente chiarito che, per le pensioni liquidate secondo le regole introdotte dal d.lgs. n. 503/92, gli effetti della neutralizzazione suddetta possono valere solo per la quota A della pensione. Prendendo atto di tale arresto giurisprudenziale, il ricorrente ha ridotto la domanda nei limiti indicati nella pronuncia suddetta.
In considerazione di tanto, nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma
2, c.p.c., che sono le uniche che possano giustificare la compensazione totale o parziale delle spese di lite (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), ove si consideri che la prospettazione di parte attrice ha trovato sostanziale accoglimento, sia pure con i limiti derivanti dall'intervenuto giurisprudenziale richiamato.
2 D'altra parte, neppure ricorrono nella specie "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" idonee -per come statuito dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018- a giustificare la parziale compensazione delle spese.
Le spese del primo grado devono pertanto essere liquidate avuto riguardo al valore della causa -che deve essere ricondotto al terzo scaglione (tenuto conto della differenza del rateo di pensione alla decorrenza originaria, per come accertato dal Tribunale)- nella misura minima di cui in dispositivo, in considerazione dei criteri previsti dalla normativa e della semplicità della questione trattata.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 18.07.2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 17.07.2024 n. 2424 del Tribunale Parte_1 CP_1 di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di primo CP_1 grado, liquidate in € 1.865,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giulio Insalata.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giulio Insalata.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 5.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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