Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1986, n. 3795
CASS
Sentenza 7 giugno 1986

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Massime1

Anche dopo l'introduzione dello speciale rito del lavoro è ammissibile il ricorso al procedimento per ingiunzione per i crediti di lavoro e delle assicurazioni sociali, procedimento che però rimane assoggettato alle sole Disposizioni degli artt. 633 e seg. Cod. proc. civ. ed in particolare a quella dell'art. 635, secondo comma, in base alla quale sono prove idonee per l'emissione del decreto ingiuntivo in conseguenza dell'omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti delle assicurazioni sociali gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti predetti, fermo restando che nel giudizio d'opposizione trova invece applicazione il rito del lavoro. ( V 7310/83, mass n 431912; ( V 4010/79, mass n 400483).*

Commentario1

  • 1dal cautelare al contraddittorio
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 26 maggio 2004

    di Lucia De Marco Il contradditorio e i processi speciali. La qualifica di “speciale” attribuita ad un procedimento non ha di per sè alcun significato preciso: la formula giova solo a contrassegnare una deviazione della struttura del procedimento dallo schema astratto del processo contenzioso, ritenuto “a priori” come un modello ordinario[1]; siamo dunque in presenza di un superamento di questo modello imposto dall'esigenza di tutela che dà vita ad ogni istituto, si tratta di un adeguamento alle concrete esigenze della realtà[2]. La deviazione dei “procedimenti speciali” rispetto al modello ordinario, è da ravvisare, essenzialmente, nella diversa attuazione che viene a ricevere il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1986, n. 3795
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3795
Data del deposito : 7 giugno 1986

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