Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 10/06/2025, n. 11382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11382 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11382/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10871/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10871 del 2021, proposto da
I.I.T. Iniziative Immobiliari Tiburtina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ciaglia, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via Dora, 2;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale rep. n. QI/1096/2021 (prot. n. QI/118412/2021) del 22 giugno 2021, notificata a mezzo pec in data 12 luglio 2021, avente ad oggetto “Diniego e mancata formalizzazione del silenzio assenso della domanda di Permesso di Costruire prot. QI 127874 del 29/07/2019 – Ubicazione: Via Leofreni n. 6/10. Richiedente: I.I.T. Iniziativa Immobiliari Tiburtina S.r.l. in persona del legale rappresentate Santa Santarelli, P.IVA 01802841005, con sede in Roma, alla Via di Porta Lavernale 26. Municipio IV (ex V)”, nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non cognito, se ed in quanto illegittimo e lesivo;
nonché per la condanna di Roma Capitale al rilascio del Permesso di Costruire richiesto con l'istanza prot. n. QI 127874 del 29 luglio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio riguarda la legittimità della Determinazione Dirigenziale n. QI/1096/2021, con cui Roma Capitale ha negato il rilascio del permesso di costruire richiesto dalla società ricorrente, I.I.T. - Iniziative Immobiliari Tiburtina S.r.l., per la realizzazione di un edificio industriale in Roma, Via Leofreni n. 6/10.
2. L’oggetto del contendere è duplice: da un lato, si controverte in ordine alla pretesa formazione del titolo abilitativo per silenzio-assenso, a seguito della presentazione della domanda nel luglio 2019 e del mancato tempestivo riscontro da parte dell’Amministrazione; dall’altro, si contesta la necessità – secondo Roma Capitale – di subordinare l’intervento edilizio alla previa approvazione di un Programma Integrato (PRINT), in luogo della modalità diretta invocata dalla società.
3. La società ricorrente fonda le proprie censure su argomentazioni articolate, sostenendo anzitutto che il titolo edilizio si è regolarmente formato per silentium, in base all’art. 20 del D.P.R. 380/2001, non sussistendo vincoli escludenti né eccezioni ostative. In subordine, eccepisce l’illegittimità del diniego espresso, ritenuto tardivo e dunque inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della L. 241/1990. Quanto al merito, contesta l’assunto dell’Amministrazione circa l’obbligatorietà del ricorso al PRINT, rilevando che l’area non rientra tra quelle per cui il PRG vigente prescrive tale procedura: essa era infatti classificata come “industriale” nel PRG del 1965, e come “Tessuto prevalentemente per attività” nella “Città da ristrutturare”, per la quale l’art. 52 delle NTA consente espressamente l’intervento diretto per le nuove edificazioni (NE).
4. L’Amministrazione resistente si difende sostenendo che l’istanza edilizia non poteva ritenersi accoglibile né per silenzio né per via espressa, in quanto l’area – secondo la lettura coordinata degli artt. 52 e 53 delle NTA – ricadrebbe in zona soggetta a vincolo di rispetto della viabilità ex Piano Particolareggiato 18/L, da attuarsi esclusivamente mediante Programma Integrato. Da ciò discenderebbe la necessità di uno strumento attuativo e la conseguente insussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo per silenzio-assenso, secondo giurisprudenza costante che esclude tale formazione in caso di non conformità urbanistica.
5. All’udienza del 16 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio rileva, in via preliminare, che la questione principale dedotta è già stata oggetto di una pronuncia espressa della Sezione (TAR Lazio, Sez. II-bis, sentenza 19 ottobre 2022, n. 15822/2022, RG 408/2022), emessa tra le medesime parti e riguardante lo stesso immobile (diverso progetto), medesimo strumento urbanistico e identiche argomentazioni difensive da parte dell’Amministrazione.
7. In tale precedente, non impugnato e dunque divenuto definitivo, questa Sezione ha riconosciuto l’illegittimità del diniego motivato dalla pretesa necessità di un Programma Integrato (PRINT), ritenendo che l’intervento edilizio in esame fosse assentibile in via diretta, ai sensi dell’art. 52 delle NTA del vigente PRG, trattandosi di nuova edificazione ricadente in ambito di “Tessuto prevalentemente per attività” della “Città da ristrutturare”.
8. In particolare, si è escluso che l’area interessata rientrasse in una delle ipotesi tassative previste dall’art. 52, comma 3, delle NTA, per le quali è espressamente previsto l’obbligo di ricorrere a strumenti attuativi. Nello specifico:
- non è risultata una precedente classificazione agricola dell’area, né un mutamento di destinazione urbanistica tale da imporre un PRINT (lett. a);
- non sussistono previsioni per la realizzazione di servizi pubblici, né variazioni del tracciato viario che impongano una pianificazione integrata (lett. b).
9. La Sezione ha inoltre affermato che il trasferimento di capacità edificatoria tra particelle comprese nella medesima zona urbanistica – operazione sulla quale l’Amministrazione fondava parte della propria contrarietà – non integra una deroga alla pianificazione vigente, né comporta ex se l’applicabilità dell’art. 53, comma 17, lett. b), delle NTA, che presuppone invece modifiche più incisive della disciplina urbanistica o una distribuzione disomogenea delle volumetrie tra ambiti diversi.
10. Trattandosi, dunque, di un intervento conforme alla disciplina urbanistica primaria e rientrante nell’ambito applicativo dell’edilizia diretta, la determinazione impugnata deve essere annullata nella parte in cui nega il permesso di costruire sul presupposto della necessità di un Programma Integrato, in contrasto con quanto accertato nel giudizio definito con la citata sentenza n. 15822/2022, che il Collegio condivide e qui integralmente richiama.
11. Diversamente, non può trovare accoglimento la domanda volta all’accertamento della formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001.
12. Come già rilevato nel precedente citato, il silenzio-assenso presuppone la sussistenza dei requisiti di legge per il rilascio del titolo, ivi inclusa la conformità urbanistica dell’intervento proposto. Laddove l’Amministrazione, come nella specie, abbia manifestato formalmente – ancorché in modo infondato – una propria interpretazione ostativa della normativa urbanistica, ritenendo necessario uno strumento attuativo e quindi non assentibile l’intervento diretto, non può ritenersi perfezionato l’assenso tacito.
13. In altri termini, la presenza di un’istruttoria sfociata in un provvedimento espresso, pur tardivo, fondato su motivazioni giuridiche – benché errate – circa l’insussistenza dei presupposti urbanistici, esclude in radice il consolidarsi del titolo per silentium, in quanto la fattispecie non integra l’inerzia inerte e non opinata che è presupposto indefettibile per il maturare dell’effetto abilitativo tacito.
14. In tale prospettiva, non può ritenersi che il mero decorso del termine sia di per sé sufficiente, dovendosi tener conto della posizione assunta dall’Amministrazione nella fase procedimentale, che, pur manifestando un errato convincimento tecnico-giuridico, ha impedito l’automatismo abilitativo. Tale orientamento è conforme a consolidata giurisprudenza secondo cui “in presenza di un dissenso espresso, anche tardivo, ma fondato su elementi normativi non manifestamente infondati, il silenzio-assenso non si perfeziona” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3137).
15. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente alla censura relativa all’erronea interpretazione urbanistica sottesa al diniego, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, mentre deve essere respinta la domanda di accertamento della formazione del titolo per silentium.
16. Sussistono giusti motivi, in ragione dell’accoglimento parziale del ricorso, per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO