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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8678/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
27.12.2024, assunto in decisione in data 3.2.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Alessio Biraghi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bellusco (MB) alla piazza f.lli Kennedy n.
9;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato Maria Carmela Ciconte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vimercate (MB) via 4 novembre n. 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellusco di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (al N.12, P. 2, Serie A, anno 2004) ed a quant'altro di sua competenza;
- Dichiarare compensate le spese legali;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: Per_ 1) La figlia maggiorenne potrà autonomamente decidere i tempi e le modalità di permanenza presso ciascuno dei genitori, accordandosi direttamente con gli stessi, e mantenendo formalmente la residenza presso l'abitazione della madre;
2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione Per_2 prevalente presso la residenza del padre. In ogni caso, le decisioni di maggior interesse per il figlio , Per_2 quelle relative alla sua istruzione, educazione e salute, oltre a quelle relative al suo eventuale trasferimento, anche per ragioni di studio, saranno assunte dai coniugi di comune accordo e tenendo prioritariamente conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore che avrà presso di sé il figlio minore nel momento di assumere le stesse.
3) La madre avrà la possibilità di vedere e tenere con sé il figlio , salvo miglior futuro accordo dei Per_2 genitori nonché tenuto conto degli impegni e delle volontà del figlio in considerazione della sua età (15 anni) con le seguenti modalità minime: una sera infrasettimanale, tendenzialmente il lunedì dalle ore 19.00, comprensiva del pernottamento, sino al mattino del martedì, quando il figlio si recherà a scuola.
A settimane alterne la madre potrà tenere con sé il figlio minore dalle ore 15:00 del sabato, con Per_2 onere di seguirlo nei compiti scolastici e nelle attività extrascolastiche, sino al lunedì mattina successivo, quando si recherà a scuola, tenuto sempre conto anche degli impegni e delle volontà del figlio. Per_2
In ogni caso, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà, previo accordo Per_2 con il padre e con il figlio per fini organizzativi.
4) In merito alle vacanze natalizie, il figlio minore trascorrerà con un genitore i giorni dal 24 al Per_2
30 dicembre e i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternandosi di anno in anno. Per quanto concerne il periodo pasquale, il figlio minore starà alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre. Tutte le ulteriori festività verranno ripartite in modo alternato tra i genitori. Quanto sopra tenuto sempre conto anche degli impegni e delle volontà del figlio ed in ogni caso fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori.
In merito alle vacanze estive, il figlio minore potrà trascorrere con la madre almeno tre settimane, Per_2 anche non consecutive: queste settimane dovranno essere preventivamente concordate con il padre entro il pagina 2 di 6 31 maggio di ogni anno e ciascun genitore dovrà dare comunicazione all'altro del luogo ove si recherà insieme al figlio per trascorrere le vacanze estive. Ciascun genitore avrà, altresì, l'obbligo di comunicare all'altro eventuali soggiorni, anche di breve durata, al di fuori del luogo di dimora abituale. potrà Per_2 trascorrere anche una settimana di vacanza con i nonni materni nel periodo di pertinenza della madre e con i nonni paterni nel periodo di pertinenza del padre. Quanto sopra tenuto sempre conto anche degli impegni e delle volontà del figlio, salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori.
5) relativamente alle spese ordinarie:
- SINO AL MOMENTO IN CUI ENTRAMBI I FIGLI NON SARANNO ECONOMICAMENTE
AUTOSUFFICIENTI: i genitori provvederanno, ciascuno per la propria parte al fine della migliore attuazione del principio della bigenitorialità, al mantenimento diretto nei confronti e nell'interesse dei figli, provvedendo quindi direttamente al loro sostentamento ed a ogni necessità.
In particolare, la SI.ra si occuperà del mantenimento diretto ed in via esclusiva della figlia Parte_2
Per maggiorenne (che dimorerà prevalentemente con la madre), mentre il SI. provvederà Parte_1 al mantenimento diretto ed in via esclusiva del figlio minorenne (che dimorerà prevalentemente Per_2 con il padre).
- DAL MOMENTO IN CUI UNO DEI DUE FIGLI DIVERRA' ECONOMICAMENTE
AUTOSUFFICIENTE: i genitori si impegnano a regolare e concordare nuove condizioni per il mantenimento ordinario del figlio/a rimasto economicamente non autosufficiente, sia in funzione del genitore presso cui vorrà dimorare prevalentemente il figlio/a, sia in ragione delle capacità reddituali ed economiche dei genitori stessi nel momento in cui si realizzerà tale condizione.
6) relativamente alle spese extra:
i genitori sosterranno ciascuno il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, secondo il protocollo-linee guida concernenti le spese per i figli del 07.05.2018 sottoscritto d'intesa tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza, da intendersi qui integralmente riportato e noto alle parti, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli.
La determinazione delle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo e delle spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori sarà anch'esso stabilito dal protocollo linee guida concernenti le spese per i figli del 07.05.2018.
Il genitore che avrà anticipato le spese straordinarie potrà chiedere all'altro il rimborso del 50% a fronte dell'esibizione dei relativi giustificativi di spesa;
il genitore non anticipatario verserà all'altro la propria quota del 50% entro il giorno 10 del mese successivo alla richiesta.
7) I ricorrenti si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio per sé e per il figlio minore . Ogni eventuale spostamento all'estero Per_2 programmato unitamente al figlio minore dovrà, comunque, essere preventivamente e tempestivamente pagina 3 di 6 comunicato all'altro genitore che vi si potrà opporre solo per fondate ragioni afferenti, principalmente, a rischi per la salute del minore o particolari tensioni sociali nel paese ove il genitore intende portare con sé il figlio o per impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso.
8) I SIg.ri e si impegnano a porre in vendita a terzi l'immobile in comproprietà (al 50% Pt_1 Pt_2 ciascuno) sito in Vimercate (MB) alla Terr. Molgora n. 4/A, ), identificato al NCEU del medesimo Comune al fg. 55, part.151, sub.786, cat. A/2, cl.5, r.c. € 1.433,17, oltre ai due box di pertinenza (fg. 55, part.151, sub.740, cat. C/6, cl.5, r.c. € 52,78 e fg. 55, part.151, sub.746, cat. C/6, cl.5, r.c. € 45,24) ed alla cantina (fg.
55, part.151, sub.779, cat. C/2, cl.3, r.c. € 30,37), con l'ausilio dell'Agenzia immobiliare di CP_1
Vimercate, ad un prezzo minimo di € 440.000 (quattrocentoquarantamila,00). Il ricavato della vendita verrà impiegato anzitutto per l'estinzione del mutuo residuo gravante sul medesimo immobile e la somma restante, scomputate le spese di intermediazione immobiliare ed eventuali ulteriori oneri e spese direttamente connesse alla compravendita, sarà equamente divisa nella misura del 50% ciascuno tra il SI. e la SI.ra . Pt_1 Pt_2
Sino al momento dell'effettiva vendita dell'immobile, le parti continueranno a pagare le rate di mutuo mensili Cont nella misura del 50% ciascuno, direttamente tramite il conto corrente cointestato presso di Milano, filiale di Vimercate, n. conto 239935.
I mobili e gli arredi presenti nel medesimo appartamento, dopo la vendita, verranno divisi equamente tra le parti in ragione del loro valore economico.
9) Alla luce di quanto stabilito e concordato al precedente punto 8) e considerato che l'immobile in discussione -residenza della famiglia- si sviluppa su più piani per una consistenza complessiva di 7,5 vani, le parti concordano nel mantenere la residenza ed il domicilio presso il medesimo immobile sino a quando sarà perfezionata la compravendita dello stesso, al fine di arginare ulteriori spese di locazione dovute al reperimento di diverse soluzioni abitative nelle more della vendita.
Sino al momento in cui verrà perfezionata la vendita, entrambi i figli continueranno a risiedere con i genitori presso la residenza della famiglia.
Solo successivamente alla vendita dell'immobile, il figlio minore trasferirà la propria residenza Per_2 presso quella che sarà la nuova abitazione del padre.
Le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile in comproprietà resteranno divise al 50% tra i coniugi.
10) L'automobile Peugeot 5008, targata GM159WX, resterà nella piena ed esclusiva proprietà e possesso del SI. mentre l'automobile Fiat Panda targata GC567HK resterà nella piena ed esclusiva proprietà e Pt_1 possesso della SI.ra , rinunciando reciprocamente le parti ad ogni tipo di richiesta o pretesa relativa Pt_2 alle rispettive automobili di proprietà.
11) I SIg.ri e dichiarano infine di non avere altre questioni economiche o patrimoniali Pt_1 Pt_2 pregresse da definire e di avere già concordato specificamente e perfezionato la divisione tra loro di tutte le pagina 4 di 6 ulteriori sostanze patrimoniali in comune, ivi compresa la ripartizione delle somme presenti nei conti correnti cointestati ivi confluite a qualsiasi titolo.
12) I SIg.ri e fanno espressa rinuncia ai termini per l'appello. Pt_1 Pt_2
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 25.6.2004 a Parte_1 Parte_2
Bellusco;
Per
- Dall'unione sono nati , in data 29.3.2006 e , in data 11.5.2009; Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
3.2.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali dei figli ( , 29.3.2006 e , 11.5.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 27.12.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Bellusco in data 25.6.2004 (Atto n. 12, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Bellusco), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bellusco, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 6.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
27.12.2024, assunto in decisione in data 3.2.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Alessio Biraghi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bellusco (MB) alla piazza f.lli Kennedy n.
9;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato Maria Carmela Ciconte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vimercate (MB) via 4 novembre n. 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellusco di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (al N.12, P. 2, Serie A, anno 2004) ed a quant'altro di sua competenza;
- Dichiarare compensate le spese legali;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: Per_ 1) La figlia maggiorenne potrà autonomamente decidere i tempi e le modalità di permanenza presso ciascuno dei genitori, accordandosi direttamente con gli stessi, e mantenendo formalmente la residenza presso l'abitazione della madre;
2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione Per_2 prevalente presso la residenza del padre. In ogni caso, le decisioni di maggior interesse per il figlio , Per_2 quelle relative alla sua istruzione, educazione e salute, oltre a quelle relative al suo eventuale trasferimento, anche per ragioni di studio, saranno assunte dai coniugi di comune accordo e tenendo prioritariamente conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore che avrà presso di sé il figlio minore nel momento di assumere le stesse.
3) La madre avrà la possibilità di vedere e tenere con sé il figlio , salvo miglior futuro accordo dei Per_2 genitori nonché tenuto conto degli impegni e delle volontà del figlio in considerazione della sua età (15 anni) con le seguenti modalità minime: una sera infrasettimanale, tendenzialmente il lunedì dalle ore 19.00, comprensiva del pernottamento, sino al mattino del martedì, quando il figlio si recherà a scuola.
A settimane alterne la madre potrà tenere con sé il figlio minore dalle ore 15:00 del sabato, con Per_2 onere di seguirlo nei compiti scolastici e nelle attività extrascolastiche, sino al lunedì mattina successivo, quando si recherà a scuola, tenuto sempre conto anche degli impegni e delle volontà del figlio. Per_2
In ogni caso, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà, previo accordo Per_2 con il padre e con il figlio per fini organizzativi.
4) In merito alle vacanze natalizie, il figlio minore trascorrerà con un genitore i giorni dal 24 al Per_2
30 dicembre e i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternandosi di anno in anno. Per quanto concerne il periodo pasquale, il figlio minore starà alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre. Tutte le ulteriori festività verranno ripartite in modo alternato tra i genitori. Quanto sopra tenuto sempre conto anche degli impegni e delle volontà del figlio ed in ogni caso fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori.
In merito alle vacanze estive, il figlio minore potrà trascorrere con la madre almeno tre settimane, Per_2 anche non consecutive: queste settimane dovranno essere preventivamente concordate con il padre entro il pagina 2 di 6 31 maggio di ogni anno e ciascun genitore dovrà dare comunicazione all'altro del luogo ove si recherà insieme al figlio per trascorrere le vacanze estive. Ciascun genitore avrà, altresì, l'obbligo di comunicare all'altro eventuali soggiorni, anche di breve durata, al di fuori del luogo di dimora abituale. potrà Per_2 trascorrere anche una settimana di vacanza con i nonni materni nel periodo di pertinenza della madre e con i nonni paterni nel periodo di pertinenza del padre. Quanto sopra tenuto sempre conto anche degli impegni e delle volontà del figlio, salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori.
5) relativamente alle spese ordinarie:
- SINO AL MOMENTO IN CUI ENTRAMBI I FIGLI NON SARANNO ECONOMICAMENTE
AUTOSUFFICIENTI: i genitori provvederanno, ciascuno per la propria parte al fine della migliore attuazione del principio della bigenitorialità, al mantenimento diretto nei confronti e nell'interesse dei figli, provvedendo quindi direttamente al loro sostentamento ed a ogni necessità.
In particolare, la SI.ra si occuperà del mantenimento diretto ed in via esclusiva della figlia Parte_2
Per maggiorenne (che dimorerà prevalentemente con la madre), mentre il SI. provvederà Parte_1 al mantenimento diretto ed in via esclusiva del figlio minorenne (che dimorerà prevalentemente Per_2 con il padre).
- DAL MOMENTO IN CUI UNO DEI DUE FIGLI DIVERRA' ECONOMICAMENTE
AUTOSUFFICIENTE: i genitori si impegnano a regolare e concordare nuove condizioni per il mantenimento ordinario del figlio/a rimasto economicamente non autosufficiente, sia in funzione del genitore presso cui vorrà dimorare prevalentemente il figlio/a, sia in ragione delle capacità reddituali ed economiche dei genitori stessi nel momento in cui si realizzerà tale condizione.
6) relativamente alle spese extra:
i genitori sosterranno ciascuno il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, secondo il protocollo-linee guida concernenti le spese per i figli del 07.05.2018 sottoscritto d'intesa tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza, da intendersi qui integralmente riportato e noto alle parti, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli.
La determinazione delle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo e delle spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori sarà anch'esso stabilito dal protocollo linee guida concernenti le spese per i figli del 07.05.2018.
Il genitore che avrà anticipato le spese straordinarie potrà chiedere all'altro il rimborso del 50% a fronte dell'esibizione dei relativi giustificativi di spesa;
il genitore non anticipatario verserà all'altro la propria quota del 50% entro il giorno 10 del mese successivo alla richiesta.
7) I ricorrenti si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio per sé e per il figlio minore . Ogni eventuale spostamento all'estero Per_2 programmato unitamente al figlio minore dovrà, comunque, essere preventivamente e tempestivamente pagina 3 di 6 comunicato all'altro genitore che vi si potrà opporre solo per fondate ragioni afferenti, principalmente, a rischi per la salute del minore o particolari tensioni sociali nel paese ove il genitore intende portare con sé il figlio o per impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso.
8) I SIg.ri e si impegnano a porre in vendita a terzi l'immobile in comproprietà (al 50% Pt_1 Pt_2 ciascuno) sito in Vimercate (MB) alla Terr. Molgora n. 4/A, ), identificato al NCEU del medesimo Comune al fg. 55, part.151, sub.786, cat. A/2, cl.5, r.c. € 1.433,17, oltre ai due box di pertinenza (fg. 55, part.151, sub.740, cat. C/6, cl.5, r.c. € 52,78 e fg. 55, part.151, sub.746, cat. C/6, cl.5, r.c. € 45,24) ed alla cantina (fg.
55, part.151, sub.779, cat. C/2, cl.3, r.c. € 30,37), con l'ausilio dell'Agenzia immobiliare di CP_1
Vimercate, ad un prezzo minimo di € 440.000 (quattrocentoquarantamila,00). Il ricavato della vendita verrà impiegato anzitutto per l'estinzione del mutuo residuo gravante sul medesimo immobile e la somma restante, scomputate le spese di intermediazione immobiliare ed eventuali ulteriori oneri e spese direttamente connesse alla compravendita, sarà equamente divisa nella misura del 50% ciascuno tra il SI. e la SI.ra . Pt_1 Pt_2
Sino al momento dell'effettiva vendita dell'immobile, le parti continueranno a pagare le rate di mutuo mensili Cont nella misura del 50% ciascuno, direttamente tramite il conto corrente cointestato presso di Milano, filiale di Vimercate, n. conto 239935.
I mobili e gli arredi presenti nel medesimo appartamento, dopo la vendita, verranno divisi equamente tra le parti in ragione del loro valore economico.
9) Alla luce di quanto stabilito e concordato al precedente punto 8) e considerato che l'immobile in discussione -residenza della famiglia- si sviluppa su più piani per una consistenza complessiva di 7,5 vani, le parti concordano nel mantenere la residenza ed il domicilio presso il medesimo immobile sino a quando sarà perfezionata la compravendita dello stesso, al fine di arginare ulteriori spese di locazione dovute al reperimento di diverse soluzioni abitative nelle more della vendita.
Sino al momento in cui verrà perfezionata la vendita, entrambi i figli continueranno a risiedere con i genitori presso la residenza della famiglia.
Solo successivamente alla vendita dell'immobile, il figlio minore trasferirà la propria residenza Per_2 presso quella che sarà la nuova abitazione del padre.
Le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile in comproprietà resteranno divise al 50% tra i coniugi.
10) L'automobile Peugeot 5008, targata GM159WX, resterà nella piena ed esclusiva proprietà e possesso del SI. mentre l'automobile Fiat Panda targata GC567HK resterà nella piena ed esclusiva proprietà e Pt_1 possesso della SI.ra , rinunciando reciprocamente le parti ad ogni tipo di richiesta o pretesa relativa Pt_2 alle rispettive automobili di proprietà.
11) I SIg.ri e dichiarano infine di non avere altre questioni economiche o patrimoniali Pt_1 Pt_2 pregresse da definire e di avere già concordato specificamente e perfezionato la divisione tra loro di tutte le pagina 4 di 6 ulteriori sostanze patrimoniali in comune, ivi compresa la ripartizione delle somme presenti nei conti correnti cointestati ivi confluite a qualsiasi titolo.
12) I SIg.ri e fanno espressa rinuncia ai termini per l'appello. Pt_1 Pt_2
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 25.6.2004 a Parte_1 Parte_2
Bellusco;
Per
- Dall'unione sono nati , in data 29.3.2006 e , in data 11.5.2009; Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
3.2.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali dei figli ( , 29.3.2006 e , 11.5.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 27.12.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Bellusco in data 25.6.2004 (Atto n. 12, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Bellusco), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bellusco, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 6.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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