Art. 229. Scuola allievi operai delle Forze armate 1. Presso gli stabilimenti e le officine militari possono essere istituite, con decreto del Ministro per la difesa, scuole allievi operai per la formazione professionale di operai occorrenti alle Forze armate. Con lo stesso decreto istitutivo sono, altresi', stabiliti l'ordinamento delle scuole, la durata dei corsi, le prove di esame e le condizioni di ammissione degli allievi nonche', sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i programmi dei corsi. 2. Le scuole allievi operai svolgono corsi annuali, biennali e triennali. Presso le stesse scuole possono essere svolti corsi per l'addestramento, la qualificazione e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai delle Forze armate. 3. Le scuole allievi operai sono dirette da un ufficiale superiore in servizio presso lo stabilimento od officina. Agli insegnamenti si provvede con personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa. Le funzioni di segretario sono affidate a un sottufficiale o a un impiegato della carriera di concetto o esecutiva in servizio presso lo stabilimento o l'officina.
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9 ottobre 2010
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