Sentenza breve 15 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 15/07/2021, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2021
N. 00932/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2021, proposto da
Alas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ferretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grumolo delle Abbadesse, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Malo, via Gorizia n.18;
Sportello Unico Attività Produttive Civitas non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 2753 Prot. del 19.03.21 emesso dal Comune di Grumolo delle Abbadesse, con il quale è stato intimato il divieto di prosecuzione dell'attività di cui alla istanza SUAP n.00879390243-28012021-1704, presentata al SUAP in data 19.02.21 dalla ditta ALAS Spa per “Comunicazione inizio lavori Asseverata (art.6 bis DPR 380/01) per cambio d'uso senza opere”;
della nota di comunicazione di avvio del procedimento n.2155 Prot. del 5.03.21, come trasmessa in pari data, emessa dal Comune di Grumolo delle Abbadesse;
di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grumolo delle Abbadesse;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
-la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare dichiarando essere in corso interlocuzioni con l’amministrazione volte ad un bonario componimento della controversia;
- il Comune di Grumolo delle Abbadesse, costituendosi in giudizio, ha depositato la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 15 giugno 2021 con la quale l’amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato e ha chiesto dichiararsi il ricorso improcedibile nella parte in cui è domandato l’annullamento del provvedimento n. 2753 Prot. del 19.03.21 e inammissibile nella parte in cui è impugnata la comunicazione di avvio del procedimento n.2155 Prot. del 5.03.21;
Considerato che:
- la rinuncia della parte ricorrente alla domanda cautelare non osta alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, atteso che "La rinuncia all'istanza cautelare non è prevista dall'art. 60 C.P.A. quale causa ostativa alla definizione del giudizio con sentenza immediata e, pertanto, non preclude la definizione del giudizio con tale tecnica decisoria: la possibilità che il G.A. chiuda il processo con sentenza immediata presuppone, a ben vedere, solo la proposizione dell'istanza cautelare, ma non anche la permanenza dell'interesse della parte (o delle parti) alla decisione di tale domanda. La tassatività dei motivi ostativi, individuati dall'art. 60 C.P.A., alla definizione del merito della causa ("uniche cause ostative a tale definizione", secondo Cons. St. 3718/2015), comporta che i difensori delle parti devono essere consapevoli che nella camera di consiglio che era stata fissata (e che dunque ormai sarà celebrata) per la decisione dell'istanza cautelare questa non sarà vagliata, perché rinunciata, ferma restando la possibilità che il Collegio decida invece, nel merito, la controversia" (TAR Veneto, III, 23 luglio 2018, n. 799).
Inoltre "alla luce dei generali principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che presiedono all'istituto di cui all'art. 60 C.P.A., tenuto altresì conto del principio di continenza secondo cui il più (sentenza che definisce il giudizio) contiene il meno (ordinanza cautelare che detta una regolamentazione provvisoria degli interessi in gioco in attesa della sentenza) deve ritenersi che il Collegio, investito della domanda cautelare, laddove ritenga la causa matura per la decisione e non sussistano cause ostative (necessità di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, etc.), possa definire la causa nel merito ex art. 60 C.P.A., ancorché l'interessato abbia rinunciato all'istanza cautelare." (in termini già TAR Puglia, Bari, III, 13 gennaio 2012 n. 178)..." (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 29 settembre 2018, n. 586).
Ritenuto che:
- l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse all’esame del merito del ricorso nella parte in cui è impugnato il provvedimento n. 2753 Prot. del 19.03.21;
- la nota di comunicazione di avvio del procedimento n.2155 Prot. del 5.03.21, impugnata solo in via cautelativa con il ricorso all’esame, è atto endoprocedimentale privo di autonoma efficacia lesiva;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso in parte improcedibile ed in parte inammissibile, compensando le spese di lite, tenuto conto dell’esito in rito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte improcedibile ai sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 23 giugno 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO