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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/04/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Avv.
Vito Quarta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N. 3099/2023 R.G. promosso
DA
( , rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
D'TO Giuseppe
OPPONENTE
CONTRO
, E PER QUALE MANDATARIA Controparte_1 CP_2 CP_3
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall' Avv. Marco Piccinno
OPPOSTA
avente ad oggetto opposizione a precetto, trattata e decisa all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinques cpc.
Conclusioni precisate dalle parti:
Per l'opponente “ 1) -In via pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva del Parte_1
titolo azionato, non avendo l'intimante dato prova di essere la effettiva titolare del credito per cui chiede il pagamento, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto;
-In via principale e
1 nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale della e, per essa, della mandataria e, pertanto, la Controparte_1 CP_3
nullità/inesistenza/inefficacia del precetto opposto;
-Condannare controparte alle spese di lite ai sensi dell'art. 91, c.p.c., liquidando le stesse sulla base delle tabelle previste dal D.M. Giustizia, n.
55/2014 in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per l'opposta :” Perché l'On. le Tribunale, previo rigetto dell'avversa Controparte_4
istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, Voglia: - In via preliminare, dichiarare che l'avversa domanda è inammissibile e/o irricevibile e/o improponibile, in ragione del difetto di titolarità e/o di legittimazione attiva e/o di carenza di interesse della opponente;
-In via gradata,
rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto e, comunque, in parte inammissibile e/o irricevibile e/o improponibile poiché coperta dalla res iudicata;
- Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, depositato il 26.10.2023, ha promosso opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 9.10.2023 da e, per essa da Controparte_4
quale mandataria, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € CP_3
33.708,64, oltre spese e successive occorrende, quale terza proprietaria dell'immobile- individuato al N.C.E.U. del Comune di San Donaci ( Br) al Fg 25, ptc 1040 sub 4,5,8,11, sottoposto ad ipoteca in forza di Decreto Ingiuntivo N. 79/2001, nonchè di Sentenza N.1308/2014 emessa dal Tribunale
di Lecce- Sez. Distaccata di Campi Salentina- che ha definito il giudizio di opposizione al Decreto
Ingiuntivo N. 32/2002 R,G..
Quali motivi di opposizione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale ad agire, della , e per essa di quale mandataria. Espone al Controparte_4 CP_3
riguardo che:
- (originaria titolare del credito) avrebbe concluso, nell'ambito di una operazione di CP_5
cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 Tub, un contratto di cessione di crediti con AS
2 IN Spa e che di tale cessione ne sarebbe stata data notizia nella G.U. della Repubblica Italiana
n. 61 del 24.5.2008;
-Successivamente, e in virtù di ulteriore contratto di cessione in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della
L. n. 130 del 1999 e 58 Tub, (società che per effetto di una Controparte_6
operazione di fusione per incorporazione ha assunto ai sensi dell'art. 2504 bis, co. 1 c.c. i diritti tutti di AS IN Spa) in data 20 novembre 2014 avrebbe a sua volta ceduto, sempre nell'ambito di una altra operazione di cartolarizzazione ex art. 58 Tub, ad un pacchetto di Controparte_7
crediti, fra cui quello per cui è causa, dandone notizia, giusta pubblicazione nella G.U. della
Repubblica Italiana n. 319 del 25 novembre 2014;.
-Da ultimo e sempre nel contesto di una ennesima operazione di cartolarizzazione avente per oggetto crediti classificati " a sofferenza" in data 14 luglio 2017 , avrebbe CP_7 CP_7
ceduto siffatti crediti alla Società dandone notizia sulla G.U. della Controparte_1
Repubblica Italiana n. 93 del 8.8.2017;
- le prove fornite da e, per essa, la mandataria quale prova Controparte_1 CP_3
della effettiva titolarità dei crediti ceduti sarebbero costituite unicamente dalla pubblicazione della notizia delle rispettive cessioni sulle G.U. della Repubblica Italiana, ma non anche e soprattutto dalla necessaria produzione del contratto di cessione relativo alla prima cessione avvenuta tra
, originaria titolare del credito, e la AS IN Spa, nonché da quello relativo alla CP_5
seconda cessione che sarebbe avvenuta tra (incorporante ex Controparte_8
art. 2504 bis co. 2 c.c. la AS IN Spa) e e sia da quello relativo alla terza Controparte_7
cessione che sarebbe avvenuta tra e la odierna CP_7 CP_7 Controparte_1
intimante;
- da ciò ne fa conseguire il difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, di quest'ultima e, per essa, della atta a recuperare il credito in danno degli odierni debitori-opponenti; CP_3
opponente, si è costituita con comparsa di risposta del 03.01.2024 Controparte_1
con la quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di titolarità e/o di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse della opponente, in quanto l'atto di precetto opposto, unitamente al titolo
3 esecutivo, è stato notificato a giusto quanto disposto dall'art. 603 c.p.c, nella Parte_1
sua espressa qualità di terzo acquirente di bene ipotecato ed al solo fine di consentirgli di evitare l'espropriazione pagando il credito, pur non essendo obbligata.
-da tale prospettazione, attesa l'estraneità dell'opponente al rapporto Parte_1
obbligatorio, ne fa conseguire la carenza di legittimazione ad impugnare.
Nel merito la convenuta ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva di nonché dell'avversa opposizione e chiesto Controparte_1
rigettarsi l'istanza di sospensione.
-il G.E., con Decreto reso in data 09.01.2024, ha sospeso medio tempore l'efficacia esecutiva del precetto in attesa di approfondire la questione relativa all'idoneità della prova della dedotta duplice cessione, così come alla rituale iscrizione delle cessionarie nell'albo ex art 106 Tub.
La causa, in difetto di richieste istruttorie, dopo precisate le conclusioni, è stata introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinques cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così ricostruita la vicenda la vicenda processuale, in via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione, proposta dalla convenuta di difetto di legittimazione Controparte_1
attiva e/o di carenza di interesse della opponente Parte_1
Nel caso di specie, a mente dell'art 100 cpc, l'interesse dell'opponente a contraddire ad un atto di precetto- che si assume provenire da soggetto carente di titolarità del credito- risulta concreto e attuale, siccome diretto a evitare una lesione, anche potenziale ai suoi diritti, restando escluso viceversa solo quando il giudizio sia strumentale alla soluzione, in via di massima o accademica, di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.
Venendo al merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
Va rilevato che, nel caso di specie, il creditore agisce in forza di plurime cessione dei crediti pecuniari pro soluti in blocco ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.lgs. N. 385/1993 e degli artt.
1 e 4 della L. n.130/1999, come da avvisi pubblicati sulla G.U. della Repubblica Italiana;
- per giurisprudenza della Suprema Corte, la ricorrenza della titolarità attiva del credito azionato
4 rappresenta un profilo suscettibile di essere rilevato ex officio, anche in difetto di opposizione da parte del debitore, e anche in caso di sua mancata comparizione. Ciò in quanto riconducibile al novero degli elementi costitutivi del diritto sottostante al titolo esecutivo e dunque attinente allo stesso diritto di agire in executivis ( Cfr. Cass. SS.UU. Se. N. 2951 del 16.2.2016); Peraltro,
sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite da ultimo è stato ribadito che «la dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato del giudizio» (v. Cass. n. 39528 del 2021).
Passando all'esame dell'opposizione proposta da con il primo motivo si Parte_1
eccepisce il difetto di legittimazione attiva di in quanto il creditore non ha Controparte_1
prodotto alcun contratto di cessione del credito dal quale risulti la titolarità del medesimo credito,
limitandosi a produrre gli avvisi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non fornendo dunque una idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale.
Il motivo è fondato.
La Corte di Cassazione, ha enunciato il seguente principio di diritto, richiamando altri precedenti della stessa Corte:” In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove
il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente
quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un
accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può
rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte
cedente” ( Cfr, Cass. Civ. Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405).
Dunque, si afferma che, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione.
5 Ne consegue che non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.( Cfr. Corte di Appello
Milano Sen. del 22.11.2022) nella quale si rileva che “ l'ultimo cessionario in ordine di tempo- in caso di cessioni multiple- deve documentare le precedenti cessioni del credito al fine di dimostrare l'inclusione del rapporto ceduto, al fine di dimostrare la titolarità, in capo a sé, del rivendicato credito, producendo il contratto di cessione unitamente all'elenco dei crediti ceduti. La Corte ha fatto dunque applicazione del principio per cui “ la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. N.385 del 1993 art.58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ( Cfr. Cass. 22.02.2022 N.5857). Laddove poi si sia in presenza di cessioni multiple, in caso di contestazione del debitore, la prova della titolarità del credito va fornita con la produzione di tutti i contratti di cessione.
Venendo al caso di specie, l'odierna opponente ha contestato sia la legittimazione attiva di
[...]
e , per essa, della mandataria , nonché la sussistenza della titolarità Controparte_1 CP_3
del credito per non essere stata fornita prova dell'avvenuta cessione del credito in favore di parte attrice.
Occorre dunque prendere atto che non sono stati prodotti in giudizio da e , Controparte_1
per essa, della mandataria i contratti di cessione del diritto di credito tra i vari CP_3
cedenti e cessionari..
6 Va rilevato al riguardo che l'atto di cessione costituisce presupposto necessario che si inserisce nella causa petendi della domanda di pagamento e, in quanto tale, deve formare oggetto di allegazione e prova da parte di colui che intende far valere il suo diritto di credito, rientrando tra gli oneri di allegazione e prova del creditore.
Conseguentemente, alla luce dei principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, occorre procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, al fine di verificare se l'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in tanto possa fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, in quanto contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
Venendo al caso di specie rileva il giudicante che le prove fornite dall'odierna opposta non sembrano sufficienti e idonee a dimostrare l'avvenuta cessione.
L'odierna opposta ha prodotto a supporto della propria domanda: 1) N. 3 Avvisi di cessione ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e nello specifico: A): Avviso di cessione crediti in blocco tra IC CA di Roma e AS IN Spa( G.U. parte II N. 109 del 13.09.2008);B)
Avviso di cessione crediti in blocco tra CM ( e Controparte_8
G.U. parte II N. 139 del 25.11.2014);C) Avviso di cessione crediti in blocco tra e CP_7 CP_7
( G.U. parte II N. 193 dell'08.08.2017); 2) N. 2 documenti notarili per Notar CP_1 Persona_1
avente ad oggetto il rilascio di copia conforme all'originale di estratti dall'allegato
[...]
Schedule a n. 2 contratti di cessione di crediti tra CM ( Controparte_8
e e e;
3) Elenco dei crediti ceduti;
4) Atto ricognitivo di debito 15.6.2001;
[...] CP_7 CP_7 CP_1
1) Per quanto riguarda gli avvisi di cessione ex art. 58 TUB pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
come sopra rilevato, l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.
Occorre considerare che gli avvisi di cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale contengono soltanto il riferimento alla data del contratto di cessione e l'indicazione che l'oggetto della cessione
7 riguarda tutti i crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Tub per capitale interessi.
Attraverso la lettura di tali avvisi non emergono, quindi, elementi utili per dimostrare la titolarità
dei crediti posti in essere da che risultano, pertanto, indeterminati e incerti rispetto alla determinazione dei crediti effettivamente ceduti. Pertanto, non può «riconoscersi nell'avviso ex art. 58 TUB la prova certa dell'inclusione del credito derivante dal rapporto di finanziamento in questione nella cessione in parola.
Dunque, va rilevato che laclassificazione della tipologia dei crediti ceduti riportata negli stessi è
espressamente indicata come meramente orientativa e non consente, quindi, di trarre elementi inequivoci atti a riconoscere la legittimazione attiva del soggetto istante, non essendo stata documentata la data di insorgenza del credito la sua derivazione da rapporti in sofferenza o risolti e comunque la sua inclusione in quell'insieme di crediti esposti nell'avviso.
2) -Per quanto riguarda i documenti notarili per Notar tali estratti del Persona_1
contratto di cessione, non constano da scrittura privata autenticata, né da atto pubblico, secondo il modello di titolo esecutivo delineato dall'art 474 cpc, e dunque devono ritenersi, per definizione,
sprovvisti di data certa, opponibile ai terzi estranei alla vicenda circolatoria e, dunque, anche al ceduto.
3) Per quanto riguarda l'elenco dei crediti ceduti, va premesso che la prassi del ricorso ad opera degli intermediari finanziari a codici interni, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più
veloce identificazione della pratica, da parte dei componenti di tali strutture, variamente denominati
«Cod. pratica» o «NDG». sono il più delle volte, come nel caso di specie, di difficile comprensione per il cliente, non permettendogli di verificare con sufficiente certezza la posizione sottesa a quell'indicazione numerica, siccome del tutto sganciati dagli elementi identificativi del contratto bancario cui si riferiscono.
8 Venendo al caso di specie, l'elenco prodotto dalla convenuta opposta nella comparsa di costituzionecontiene l'elenco dei debitori inclusi identificati a mezzo( NDG/CODICI CERI), ma tale lista è priva di qualunque sottoscrizione, né indicazione di un responsabile, né di provenienza certa;
tale incertezza emerge anche con riferimento a quanto concerne il numero indicato come
NDG, corrispondente ai rapporti bancari intrattenuti da debitore ceduto, atteso Parte_2
che, attraverso l'esame della documentazione in atti, mentre nei rapporti bancari con CP_8
, negli estratti di cessione relativi alla seconda e terza cessione, il numero di NDG che si
[...]
assume ceduto è il N.82672557, nell'estratto relativo alla prima cessione(quella avvenuta tra Uni
credit CA di Roma Spa e AS IN Spa), viene indicato un numero di NDG diverso dal primo e cioè il N. 7370025.
4) Per quanto riguarda l' Atto ricognitivo di debito 15.6.2001 intercorso tra - e Parte_2
CA di Roma- Filiale di Squinzano- va rilevata la sua inidoneità a fornire prova della consapevolezza dell'avvenuta cessione in capo all'odierna opponente Parte_1
trattandosi di atto di gran lunga precedente alle plurime cessioni.
Difetta, dunque, il requisito dell'accertamento della continuità delle cessioni attesa l'incertezza derivante dai differenti numeri di NDG, corrispondente ai rapporti bancari intrattenuti da Pt_2
debitore ceduto.
[...]
Pertanto, difettando la prova della titolarità del credito in capo ad e , per Controparte_1
essa, della mandataria l'opposizione va accolta e va dichiarata l'inefficacia e nullità CP_3
del precetto notificato da in data 9.10.2023. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali disciplinati dal D.M. N. 55/2014 e successivi aggiornamenti;
PQM
9 Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, Avv. Vito Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da avente ad oggetto opposizione a precetto ex art 615 cpc Parte_1
promossa da e , per essa, della mandataria . ogni altra Controparte_1 CP_3
domanda disattesa, così decide:
- In accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inefficacia e nullità del precetto notificato da
[...]
a in data 9.10.2023. Controparte_4 Parte_1
- Condanna e , per essa, della mandataria in persona del suo Controparte_1 CP_3
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di con distrazione Parte_1
in favore dell'Avv. Giuseppe D'TO, quale procuratore antistatario che ha reso la relativa dichiarazione di rito, delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.264,00( Euro Quattromila/Duecento/Sessantaquattro,00) di cui € 264,00 per spese ed il resto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri accessori (Iva e Cap) come per legge.
Così deciso in Brindisi addì 07.04.2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Avv. Vito Quarta
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