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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/11/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 13 novembre 2025
Causa n. 170 2025
E' presente l'avv. Massimo Belligoli per parte ricorrente.
Il difensore di parte ricorrente conclude come in atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e pronuncia la presente sentenza contestuale.
Il Giudice
Dott. CR TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. CR TI , all'udienza del giorno 13 novembre
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 170 / 2025 RCL promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GO AS contro
C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
Motivi della decisione
Parte ricorrente conviene in giudizio l'ex datore di lavoro Parte_1
formalizzando le seguenti conclusioni: CP_1
1.Accertare e dichiarare che la ricorrente ha intrattenuto un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo determinato con CP_1
2. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro per: omesso pagamento delle ore straordinarie, mancata ripartizione delle mance e trattamento costituente atti di mobbing.
3. Condannare la parte convenuta a rifondere alla ricorrente la somma di
€ 10.848,99, o quella somma maggiore/minore che risulterà di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive non corrisposte.
1 4. Condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario.
La ricorrente ha prestato attività lavorativa per la Il rapporto di CP_1
lavoro, qualificato ab initio come subordinato a tempo determinato, decorreva inizialmente dal 15 marzo 2024 al 15 maggio 2024, con successiva proroga sino al 31 dicembre 2024; l'orario settimanale previsto contrattualmente era il seguente: dalle 12 alle 14.40 e dalle 19,00 alle 23, dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo settimanale. La ricorrente si è dimessa in data 24 ottobre 2025.
La sig.ra era stata assunta come “operaia” (barista) e inquadrata al Pt_1
4° livello del CCNL Pubblici esercizi.
La difesa espone come, nella realtà fattuale, l'impegno complessivo giornaliero, settimanale e mensile fosse ampiamente superiore a quanto contrattualmente previsto, configurando autentici “tour de force” imposti dal datore di lavoro.
La ricorrente espone inoltre che il datore di lavoro ometteva di ripartire la quota spettante tra i dipendenti, nonostante fosse stata promessa e che esponeva i lavoratori a trattamenti irrispettosi.
A causa di tali inadempimenti e della costrizione all'effettuazione di ore straordinarie, sostiene la ricorrente di essere stata costretta a rassegnare le proprie dimissioni “ad nutum”. L'addebito del mancato preavviso da parte del datore di lavoro è quindi ritenuto ingiustificato, poiché
l'interruzione è avvenuta per fatti e colpa di parte convenuta.
La ricorrente quantifica il suo credito complessivo in € 10.848,99
(comprensivo di differenze retributive per lavoro straordinario, differenza
TFR lordo, restituzione dell'addebito di indennità sostitutiva del preavviso, indennità sostitutiva del preavviso, e ristoro dei danni).
2 Parte convenuta, ritualmente informata del procedimento, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita attraverso il suo interrogatorio formale, comunicato via pec e a mezzo posta nonché attraverso l'assunzione della testimonianza della signora . Tes_1
***
Lo svolgimento abituale dell'attività di barista e cameriera oltre l'orario contrattualmente pattuito trova la sua principale fonte di prova nella testimonianza dell'ex collega , che ha prestato servizio nel Tes_1
medesimo ristorante e in un lasso temporale sovrapponibile a quello della ricorrente.
La ha infatti dichiarato che nel turno spezzato l'orario di lavoro Tes_1
era di almeno 12 ore e che nel turno unico superava sempre le 9 ore. Le dichiarazioni della testimone sono coerenti con il doc. 1 di parte ricorrente che rappresenta il riepilogo delle ore svolte redatto dalla medesima.
Ulteriori argomenti di prova si traggono dall'assenza del resistente all'udienza fissata per il suo interrogatorio e dal generale contesto processuale nel quale nessun ulteriore contributo smentisce la tesi di parte ricorrente.
Devono quindi ritenersi accertate le ore di lavoro straordinario sulla cui base parte ricorrente, attraverso una relazione contabile allegata al ricorso, ha formalizzato la domanda di pagamento delle ore di lavoro straordinario, per un importo complessivo pari a € 6.723,56 oltre all'incidenza sul t.f.r. pari a € 641,81.
Attraverso il racconto testimoniale della sig. è inoltre emerso, Tes_1
come già dedotto in ricorso, che la ricorrente era esclusa al pari dei suoi colleghi dalla ripartizione delle mance, trattenute tutte dal datore di lavoro.
3 Tale circostanza, unitamente all'omesso pagamento di un notevole monte ore di lavoro straordinario e al generale contesto in cui si svolgeva l'attività lavorativa (per esempio, era fatto divieto di rifornirsi alla macchina erogatrice dell'acqua dalle 18 alle 21 in quanto orario di maggior affluenza e in caso di omesso pagamento dei clienti era la stessa cameriera che aveva seguito il servizio a dover rifondere il mancato guadagno) conduce a ritenere legittimo il recesso della ricorrente con conseguente restituzione dell'indennità di mancato preavviso e di corresponsione della medesima indennità.
Pertanto, deve essere corrisposto alla ricorrente il complessivo importo pari a € 9.848,99 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Condanna in persona del legale rappresentante a CP_1
corrispondere alla ricorrente a titolo di differenze retributive l'importo pari a € 9.848,99 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condanna la medesima società alla rifusione delle spese di lite pari a € 2.695,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..
Verona, 13 novembre 2025
IL GIUDICE
CR TI
4
SEZIONE LAVORO
Udienza del 13 novembre 2025
Causa n. 170 2025
E' presente l'avv. Massimo Belligoli per parte ricorrente.
Il difensore di parte ricorrente conclude come in atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e pronuncia la presente sentenza contestuale.
Il Giudice
Dott. CR TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. CR TI , all'udienza del giorno 13 novembre
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 170 / 2025 RCL promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GO AS contro
C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
Motivi della decisione
Parte ricorrente conviene in giudizio l'ex datore di lavoro Parte_1
formalizzando le seguenti conclusioni: CP_1
1.Accertare e dichiarare che la ricorrente ha intrattenuto un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo determinato con CP_1
2. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro per: omesso pagamento delle ore straordinarie, mancata ripartizione delle mance e trattamento costituente atti di mobbing.
3. Condannare la parte convenuta a rifondere alla ricorrente la somma di
€ 10.848,99, o quella somma maggiore/minore che risulterà di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive non corrisposte.
1 4. Condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario.
La ricorrente ha prestato attività lavorativa per la Il rapporto di CP_1
lavoro, qualificato ab initio come subordinato a tempo determinato, decorreva inizialmente dal 15 marzo 2024 al 15 maggio 2024, con successiva proroga sino al 31 dicembre 2024; l'orario settimanale previsto contrattualmente era il seguente: dalle 12 alle 14.40 e dalle 19,00 alle 23, dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo settimanale. La ricorrente si è dimessa in data 24 ottobre 2025.
La sig.ra era stata assunta come “operaia” (barista) e inquadrata al Pt_1
4° livello del CCNL Pubblici esercizi.
La difesa espone come, nella realtà fattuale, l'impegno complessivo giornaliero, settimanale e mensile fosse ampiamente superiore a quanto contrattualmente previsto, configurando autentici “tour de force” imposti dal datore di lavoro.
La ricorrente espone inoltre che il datore di lavoro ometteva di ripartire la quota spettante tra i dipendenti, nonostante fosse stata promessa e che esponeva i lavoratori a trattamenti irrispettosi.
A causa di tali inadempimenti e della costrizione all'effettuazione di ore straordinarie, sostiene la ricorrente di essere stata costretta a rassegnare le proprie dimissioni “ad nutum”. L'addebito del mancato preavviso da parte del datore di lavoro è quindi ritenuto ingiustificato, poiché
l'interruzione è avvenuta per fatti e colpa di parte convenuta.
La ricorrente quantifica il suo credito complessivo in € 10.848,99
(comprensivo di differenze retributive per lavoro straordinario, differenza
TFR lordo, restituzione dell'addebito di indennità sostitutiva del preavviso, indennità sostitutiva del preavviso, e ristoro dei danni).
2 Parte convenuta, ritualmente informata del procedimento, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita attraverso il suo interrogatorio formale, comunicato via pec e a mezzo posta nonché attraverso l'assunzione della testimonianza della signora . Tes_1
***
Lo svolgimento abituale dell'attività di barista e cameriera oltre l'orario contrattualmente pattuito trova la sua principale fonte di prova nella testimonianza dell'ex collega , che ha prestato servizio nel Tes_1
medesimo ristorante e in un lasso temporale sovrapponibile a quello della ricorrente.
La ha infatti dichiarato che nel turno spezzato l'orario di lavoro Tes_1
era di almeno 12 ore e che nel turno unico superava sempre le 9 ore. Le dichiarazioni della testimone sono coerenti con il doc. 1 di parte ricorrente che rappresenta il riepilogo delle ore svolte redatto dalla medesima.
Ulteriori argomenti di prova si traggono dall'assenza del resistente all'udienza fissata per il suo interrogatorio e dal generale contesto processuale nel quale nessun ulteriore contributo smentisce la tesi di parte ricorrente.
Devono quindi ritenersi accertate le ore di lavoro straordinario sulla cui base parte ricorrente, attraverso una relazione contabile allegata al ricorso, ha formalizzato la domanda di pagamento delle ore di lavoro straordinario, per un importo complessivo pari a € 6.723,56 oltre all'incidenza sul t.f.r. pari a € 641,81.
Attraverso il racconto testimoniale della sig. è inoltre emerso, Tes_1
come già dedotto in ricorso, che la ricorrente era esclusa al pari dei suoi colleghi dalla ripartizione delle mance, trattenute tutte dal datore di lavoro.
3 Tale circostanza, unitamente all'omesso pagamento di un notevole monte ore di lavoro straordinario e al generale contesto in cui si svolgeva l'attività lavorativa (per esempio, era fatto divieto di rifornirsi alla macchina erogatrice dell'acqua dalle 18 alle 21 in quanto orario di maggior affluenza e in caso di omesso pagamento dei clienti era la stessa cameriera che aveva seguito il servizio a dover rifondere il mancato guadagno) conduce a ritenere legittimo il recesso della ricorrente con conseguente restituzione dell'indennità di mancato preavviso e di corresponsione della medesima indennità.
Pertanto, deve essere corrisposto alla ricorrente il complessivo importo pari a € 9.848,99 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Condanna in persona del legale rappresentante a CP_1
corrispondere alla ricorrente a titolo di differenze retributive l'importo pari a € 9.848,99 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condanna la medesima società alla rifusione delle spese di lite pari a € 2.695,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..
Verona, 13 novembre 2025
IL GIUDICE
CR TI
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