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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Sandra Moselli presidente
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel.
- dott.ssa Emanuela Gallo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia, iscritta al n. 4723/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Domenico Preziosa;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Francesca Pisani;
CP_1
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PROCURA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani CP_2
- INTERVENTORE EX LEGE - conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.10.2024
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 29.9.2021, chiedeva pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto in data 25.7.1995 con la coniuge . CP_1
Dall'unione dei coniugi erano nati due figli, , in data 16.11.1997, e in Per_1 Per_2 data 18.12.1999.
1 A fondamento della domanda il ricorrente adduceva di essere legalmente separato dalla giusta decreto di omologazione della separazione consensuale emesso da questo CP_1
Tribunale in data 17.11.2020 (depositato in data 19.11.2020). La separazione si era protratta ininterrottamente.
In sede di accordi di separazione, omologati dal Tribunale, si Parte_1 impegnava a versare a a titolo di mantenimento la somma mensile di € CP_1
500,00, di cui € 200,00 per il figlio ed € 300,00 per la coniuge, oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie per il figlio. Assumeva che dal 19.2.1988 aveva prestato servizio, col grado di sottufficiale categoria motorista, presso la Marina Militare;
a causa di una patologia all'occhio destro il 16.1.2008 l'istante era dichiarato «Non idoneo permanentemente al servizio MM incondizionato. Sì idoneo alla riserva. Sì idoneo all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Controparte_3
ai sensi della legge 266/99», per cui dal 2011 era transitato nei ruoli civili del
[...]
. Per un forte stress emotivo, che lo induceva ad un abuso di alcol, Controparte_3 cagionando la comparsa di disturbi depressivi e di un disturbo bipolare di II grado, all'esito della visita del 20.7.2021, era giudicato «non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio quale dipendente civile del ». Era costretto ad Controparte_3 un cospicuo esborso mensile per l'acquisto dei farmaci, alcuni non rimborsati dal CP_4 nonché necessitava di qualcuno che lo sorvegliasse, per verificare la assunzione dei farmaci, avendo le patologie da cui è affetto intaccato la memoria a breve termine.
La invece, godeva di buona salute e non aveva ancora tentato di reperire una CP_5 attività lavorativa. Dei figli, era già economicamente indipendente, mentre il Per_1 figlio aveva terminato gli studi, conseguendo dapprima un diploma di perito Per_2 informatico e, poi, un diploma di meccatronico e non aveva proseguito gli studi né aveva ricercato una attività lavorativa.
Concludeva chiedendo la pronuncia principale di scioglimento del matrimonio, senza nulla disporsi a favore dei figli e della coniuge.
Si costituiva in giudizio la che non si opponeva al divorzio, ma chiedeva a carico CP_1 del padre il mantenimento per ciascuno dei figli e domandava un assegno divorzile per sé. Allegava di essere titolare della licenza di scuola media, di essere disoccupata, ma che non le si potesse addebitare di non voler lavorare, essendo alla ricerca di un'occupazione e avendo comunicato al Centro per l'Impiego di Molfetta la disponibilità al lavoro, pur senza esito. Aggiungeva di essere nella oggettiva impossibilità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
2 Adduceva un mutamento in peius della situazione rispetto all'epoca della separazione, atteso che il figlio , che all'epoca lavorava con contratto a tempo determinato, dal Per_1 mese di marzo 2021 era disoccupato, non essendogli stato rinnovato il contratto di lavoro.
Rispetto alle allegazioni del ricorrente, evidenziava che le patologie erano preesistenti all'epoca della separazione ed, in parte, anche derivate dall'abuso di alcolici, e, comunque, non esoneravano il ricorrente dal versare un contributo al mantenimento per coniuge e figli, atteso che, peraltro, godeva di un reddito annuo da lavoro dipendente pari ad € 30.822,82, continuando a percepire regolarmente lo stipendio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
A seguito della comparizione dei coniugi, con ordinanza del 23/24.11.2021 il Presidente del Tribunale f.f., dato atto dell'infruttuosità dell'esperito tentativo di riconciliazione, in via interinale confermava le statuizioni di cui alla separazione omologata;
la Corte di
Appello di Bari, adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, con provvedimento del 24.3.2022 rideterminava in € 200,00 l'assegno di mantenimento in favore di ed in € 150,00 l'assegno di mantenimento per il figlio CP_1 Per_2 poiché a seguito del decreto di omologazione della separazione consensuale, allorquando il , in qualità di dipendente civile del , percepiva un reddito Pt_1 Controparte_3 di circa € 35.000,00 annui, dal 21.7.2021 il ricorrente aveva iniziato a percepire una pensione diretta di inabilità per un importo annuo lordo di € 21.022,80, con una diminuzione reddituale di circa € 14.000,00.
Il Presidente f.f., quindi, nominava il giudice istruttore, innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo, assumendo le ulteriori statuizioni ordinatorie di rito. Il P.M. era posto in condizione di intervenire in giudizio.
Nel corso della fase contenziosa, la causa era istruita con assunzione di prove orali, produzione documentale e con la richiesta di informazioni all'Inps.
Sulle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.10.2024, con provvedimento del 19.11.2024 il G.I. tratteneva la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice relatore l'11.2.2025.
Motivi della decisione
Ad avviso del Tribunale sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio. La domanda è, infatti, fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge
3 n. 898 del 1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile.
Invero, dalla prodotta copia del decreto di omologazione della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Trani in data 17.11.2020 (depositato in data 19.11.2020), si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito del ricorso per divorzio il termine fissato dalla legge per la proponibilità della domanda de qua era già decorso. Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il cennato periodo di tempo, poiché la resistente, costituendosi, non ha contestato tale dato di fatto, aderendo alla domanda di divorzio. Pertanto, è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile competente, nei cui atti il matrimonio fu iscritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Deve darsi atto che, con le note scritte del 12.2.2024, la resistente riportava che il figlio prestava attività di lavoro subordinato, sia pure non stabilmente, con contratto Per_1 di lavoro a tempo determinato, mentre da dicembre 2023 prestava servizio Per_2 nell'esercito con contratto a tempo indeterminato, per cui rinunciava alla domanda di mantenimento a carico del padre così come proposta per entrambi.
Per , invero, nulla già si stabiliva in sede di separazione, poiché il ragazzo Per_1 lavorava con contratto a tempo determinato, e nulla per lo stesso si stabiliva in via interinale nel presente giudizio: il diritto di un genitore di ottenere dall'altro un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità
e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2344 del 25.1.2023).
Diversamente per la rinuncia da parte della è stata determinata da un Per_2 CP_1 fatto sopravvenuto, quale l'assunzione a tempo indeterminato. Il ragazzo, ventiquattrenne al momento dell'assunzione, aveva una età per la quale non gli si poteva imputare una colpevole inerzia e, comunque, tale inerzia colpevole non è stata dimostrata dal : il teste , escusso all'udienza del 9.10.2023, non Pt_1 Testimone_1 confermava la allegazione del padre che riferiva di aver procacciato ben retribuite
4 occasioni di lavoro, tutte rifiutate dal giovane, poiché riportava che, a sua conoscenza, non era riuscito a comunicare le occasioni lavorative al figlio.
Ciò posto, occorre ora vagliare la domanda di assegno divorzile per sé, proposta dalla resistente in via riconvenzionale.
È emerso che la lavorava full time come commessa, ma, dopo la nascita del primo CP_1 figlio, il nucleo familiare si trasferiva a San Giorgio Jonico, giacché il lavorava Pt_1 nella Marina Militare a Taranto;
lì la resistente non lavorava e badava ai figli, anche perché il coniuge era spesso fuori lunghe missioni operative (così come confermato dal teste escusso all'udienza del 9.10.2023). Benché la permanenza a Taranto Testimone_2 era stata di appena cinque anni (dal 2002 al 2007), la parentesi di vita corrisponde esattamente alla fase centrale della vita della dai 33 anni ai 38 anni, gli anni più CP_1 fiorenti per una immissione stabile nel mondo del lavoro, che successivamente diviene più difficile.
Non può dirsi, come sostiene il , che la cessazione del precedente impiego Pt_1 nell'anno proprio della nascita del primo figlio, fosse stata una scelta personale della perché evidentemente determinata proprio dalle esigenze di accudimento della CP_1 prole;
deve evidenziarsi che tali esigenze erano acuite dal tipo di attività lavorativa svolta dal ricorrente, che comportava lunghi periodi fuori casa del , con la Pt_1 conseguenza che l'onere di gestione familiare ricadeva sulla coniuge.
Lo stesso ricorrente assumeva che la coniuge, in pendenza di matrimonio, era stata casalinga, aggiungendo che aveva “sempre vissuto mantenuta dal marito”, tanto da non aver visto frustrate le proprie aspirazioni lavorative e professionali a causa del matrimonio, perché non spronata nel corso degli anni a trovarsi una occupazione a fronte degli ottimi guadagni del marito. Quest'ultima allegazione del , invero, Pt_1 conferma come la più che un adagiarsi sulla situazione, si fosse occupata della CP_1 famiglia per una scelta di organizzazione del nucleo familiare, che poteva ampiamente beneficiare della floridezza economica garantita dal marito, che lavorava sulle navi da guerra, anche con sacrificio, ma riversando sulla coniuge l'onere accuditivo dei figli e della casa (“anche in considerazione del fatto che al tempo , quasi Parte_1 militare in servizio permanente, era in grado con i propri soli guadagni di garantire una vita serena all'intero nucleo familiare” cfr. comparsa conclusionale del ricorrente).
Ciò posto con riferimento all'epoca della convivenza matrimoniale, non è stato dimostrato in giudizio che la all'attualità svolga attività lavorativa non regolarizzata, risulta CP_1 che abbia percepito il reddito di cittadinanza sino ad ottobre 2022, ma poi la domanda è
5 stata respinta non avendo più i requisiti ISEE, nonché che abbia fornito la propria disponibilità al lavoro al Centro per l'Impiego.
Il ricorrente, invece, percepisce una pensione di oltre ventimila euro, non ha dimostrato di aver contratto finanziamenti per esigenze familiari, dovendosi ricordare che i finanziamenti comportano sì un esborso per la restituzione, ma a fronte di un precedente introito in denaro del capitale finanziato;
il , inoltre, ha percepito per il Pt_1 trattamento di fine servizio circa cinquantamila euro netti (esattamente € 43.647,77 in data 21.7.2021 ed € 11.693,60 in data 21.7.2022, per un totale di € 55.341,37).
La Corte di legittimità a Sezioni Unite, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, in riferimento all'assegno ex art. 5, comma 6 della legge 898/1970, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni
Semplici che ha escluso il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio quale parametro per valutare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Più di recente la Corte di legittimità ha affermato che “infatti (come ricorda Cass.
35434/2023, pag. 11), «l'autoresponsabilità deve .. percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno;
alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole». … Il che non significa -
a parere di questo collegio – che, sempre in presenza della precondizione di una rilevante
6 disparità della situazione economico-patrimoniale, l'assegno non possa essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi. Una simile definizione di ruoli all'interno della coppia necessita nella fase post coniugale che sia assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del contributo
(esclusivo o prevalente) fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge
(anche sotto forma di risparmio), come espressamente prevede uno dei criteri pari ordinati previsti dall'art. 5, comma 6, l. 898/1970. Pure in questo caso occorre riconoscere – in una certa misura da ritenersi congrua – l'incremento di benessere
(“attuale o potenziale, in atto o spendibile” spiega Cass. 35434/2023, pag. 16) concentratosi su uno solo dei due ex coniugi, grazie all'aiuto che egli abbia ricevuto dall'impegno familiare dell'altro. … L'assunzione su di sé, da parte della (…), del peso prevalente della cura della casa e del figlio nel corso della vita matrimoniale, così da consentire all'altro coniuge di dedicarsi alla propria carriera e di godere dei correlati vantaggi patrimoniali, comporta ora la necessità, in presenza di una rilevante disparità nella situazione patrimoniale degli ex coniugi, di un riequilibrio delle loro posizioni attraverso il riconoscimento di un assegno divorzile che assolva la funzione perequativa prevista dall'art. 5, comma 6, l. 898/1970” (così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4328/2024, del 19.2.2024, cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26520/2024 dell'11.10.2024).
Orbene, come ampiamente esposto, la oggi cinquantacinquenne, in assenza di CP_1 specifiche competenze e capacità, non risulta avere una possibilità di concreta di inserimento nel mercato, per scelte compiute dalla coppia manente matrimonio, per una organizzazione familiare accettata da entrambi, con la resistente che si occupava della famiglia e della casa, consentendo al coniuge di dedicarsi al lavoro. È pacifico ed, anzi, riconosciuto dal ricorrente che il nucleo familiare ha vissuto da sempre mediante il reddito del , mentre la non ha mai lavorato continuativamente nel corso Pt_1 CP_1 della vita matrimoniale dopo la nascita della prole, dedicando le proprie attenzioni e le proprie energie alla cura della famiglia, con ciò fornendo un indubbio e significativo apporto al ménage domestico e al patrimonio familiare.
Deve ritenersi la sussistenza di una situazione di disparità economica tra i coniugi, frutto del modello di vita familiare in concreto prescelto dalle parti e dei sacrifici fatti da un coniuge a favore dell'altro, sussistente ancora ora, anche a seguito della cessazione dell'attività lavorativa da parte del . Pt_1
7 “La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez. 1,
4.10.2023, n. 27945).
Ecco che va riconosciuto un assegno divorzile alla che si quantifica, tenendo CP_1 conto del reddito mensile da pensione del ricorrente, che ha anche percepito il TFS, nella misura che si ritiene congrua di € 200,00 mensile, oltre adeguamenti annuali Istat.
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, ovvero l'accoglimento della domanda di assegno divorzile proposta in via riconvenzionale dalla resistente, in misura ridotta rispetto a quanto domandati, ma anche la rinuncia da parte della stessa al mantenimento per solo in prossimità della decisione (pur avendo già prospettato in tal senso una Per_1 volontà conciliativa) e l'accoglimento da parte della Corte di Appello, per quanto di ragione del reclamo interposto dal , meritano integrale compensazione, in Pt_1 presenza di una sostanziale soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 29.9.2021, da nei confronti Parte_1 di , nonché sulle domande riconvenzionali della resistente, consentito CP_1
l'intervento in causa del P.M., ogni altra domanda, difesa ed eccezione rigettate ovvero rinunciate, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 25.7.1995 in Molfetta, da e , iscritto negli atti dello Stato Civile di Parte_1 CP_1
Molfetta al n. 31, parte I, anno 1995;
- per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei loro atti;
- revoca l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio con Pt_1 Per_2 decorrenza da gennaio 2024;
8 - accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale della resistente e pone a carico del l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di Pt_1 assegno divorzile alla la somma di € 200,00, oltre adeguamenti annuali Istat;
CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, addì 25.3.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura dott.ssa Sandra Moselli
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