Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 31/05/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
971 /2024
TRIBUNALE DI TREVISO sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ad esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 971/24 R .G. tra rappresentata e difesa dagli avvocati Pierfrancesco Zen e Alessandra Celeghin Parte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE-OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Favara e Biagio Pignatelli presso CP_1 il cui studio ha eletto domicilio
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale gli è stato ingiunto il Parte_1 pagamento all'ex dipendente , dimessasi nel febbraio 2024, di €29.886,80 oltre CP_1 accessori,tra i quali gli interessi ex art. 52 CCNL Alimentari Industria, a titolo di retribuzioni maturate e non corrisposte a novembre e dicembre 2023 e di TFR e spettanze di fine rapporto, detratto l'acconto di €2000,00.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito: di avere pagato le mensilità di novembre e dicembre;
che, quanto al TFR, era stato convenuto il pagamento rateale del quale i due acconti erano attuazione;
che l'interesse del 2% di cui al CCNL era sostitutivo della rivalutazione.
si è costituita ed ha contestato tutte le asserzioni avversarie. CP_1
Nelle more è stata autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Infine, è vero che l'interesse di cui all'art. 52 CCNL sostituisce la rivalutazione, ma, come anche puntualmente rilevato dall'opposta. il decreto ingiuntivo si limita a rinviare alla disciplina dettata dall'art. 52 CCNL (che solo per il TFR e solo a partire dal 60° giorno di ritardo prevede interessi superiori del 2% al Tasso ufficiale di sconto sostitutivi della rivalutazione) senza disporre nulla di diverso o di integrativo, sicchè, ancora prima che infondata, la censura non è chiara in ordine al punto sul quale si incentrerebbe.
Ancorchè non si ravvedano gli estremi per la responsabilità aggravata, l'opposizione va dunque rigettata e l'opponente va condannato al pagamento delle spese sostenute dall'opponente, che si liquidano in corrispondenza dei valori medi dello scaglione, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della conseguente semplificazione dell'attività difensiva propria della fase di decisione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo
Rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposta che liquida in €5947,00 oltre oneri di legge per competenze professionali.
Treviso, 31/5/25