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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2063/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Menallo (PEC: Email_1
e dagli Avv.ti Sofia Gigante (PEC: e Giuseppe Stancampiano (PEC: Email_2
Email_3
appellante contro
Controparte_1
, C.F. , in persona dell'Assessore p.t.,
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
PEC: E_4 Email_5
appellato
Conclusioni per l'appellante:
1) Accogliere il presente appello e, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, in totale riforma dell'impugnata sentenza, annullare, revocare o con qualsiasi statuizione porre nel nulla la sentenza impugnata, confermando il decreto ingiuntivo a torto opposto;
2)
Condannare la PA appellata alle spese di tutti i gradi del giudizio.”
1 Conclusioni per l'appellato:
“Dichiarare inammissibile l'appello avversario, confermare la sentenza impugnata e condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1571/2019, pubblicata il 26 marzo 2019, il Tribunale di Palermo ha accolto l'opposizione interposta dall' Controparte_1
(di seguito, per brevità, solo ) avverso il decreto
[...] CP_1
ingiuntivo n. 1712/16 (RG n. 6044/2016) con cui era stato ingiunto di corrispondere, in favore della ” opposta, la somma di euro Parte_1
712.958,08, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, a titolo di saldo pari al dieci per cento del finanziamento concesso a fronte dell'attività inerente i progetti formativi inclusi nei Piani
Regionali delle attività formative per gli anni 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999
e 1999/2000.
Il Tribunale ha, dunque, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'opposta a restituire all'opponente le somme da questo corrisposte in esecuzione del decreto, oltre le spese di lite.
Ha, in particolare, ritenuto il Tribunale che la documentazione prodotta dalla Parte_1
opposta riguardava esclusivamente la sua ammissione ai progetti formativi inclusi nei piani
Regionali delle attività formative per gli anni oggetto di causa e che l'approvazione da parte dell'Assessorato dei prospetti dei costi globali preventivati dall'ente per gli anni 1998/1999 e
1999/2000, fosse sufficienti a fondare esclusivamente il diritto dell'ente all'erogazione dell'anticipo e non già del saldo, la cui erogazione era, invece, subordinata alla prova della effettiva regolare esecuzione delle attività formative e, quindi, dei costi affrontati, delle ore svolte e del personale impiegato, prova che nel caso di specie era tuttavia mancata.
2. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame l'appellante in epigrafe che, con citazione notificata il 28 ottobre 2019, ne ha chiesto la riforma, lamentandone l'erroneità per avere il Giudice di prime cure ritenuto rilevante la mancata rendicontazione, nonostante l'Assessorato non avesse mai contestato l'effettiva esecuzione dei corsi, tanto che i decreti che avevano approvato i progetti formativi e i relativi finanziamenti non erano stati revocati.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata in data 5 dicembre 2019 si è costituito l'appellato concludendo come in epigrafe.
2 4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 6 novembre 2024, già calendata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno depositato note scritte e la Corte ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le motivazioni che seguono.
6. Occorre premettere che la formazione professionale trova la propria fonte regolatrice nella
L.R. n. 24/1976 e, oggi, nella L. R. n. 23/2019.
A mente della richiamata disciplina (art. 1), l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione promuove, programma, dirige e coordina le iniziative di formazione professionale in tutti i settori delle attività economiche e sociali, ad eccezione del settore sanitario ed ai vari livelli di qualificazione. L'azione formativa, in una visione integrata con le politiche di pieno impiego, “è diretta a realizzare un servizio pubblico che favorisca lo sviluppo della personalità, della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori e potenzi le occasioni di più elevata capacità professionale, onde agevolare l'allargamento delle possibilità di occupazione”.
Per conseguire le predette finalità (art. 2), l'Assessorato provvede “alla concessione di contributi e sovvenzioni in favore di enti che si prefiggono, finalità di formazione professionale” e attua i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi, tra gli altri, “degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale” che abbiano svolto attività qualificata nel settore da almeno un triennio e possiedano capacità tecniche ed adeguate strutture formative (art. 4).
Ai sensi dell'art. 23, L.R. 21/09/1990, n. 36, l'Assessorato regionale competente, entro il mese di ottobre di ogni anno, approva il piano regionale per la formazione professionale, secondo le modalità e le procedure previste dalla L.R. 6 marzo 1976, n. 24, ed entro i successivi 90 giorni provvede al versamento delle somme impegnate in favore degli enti cui
è affidata la gestione delle attività formative. Gli enti gestori devono inoltrare “i prospetti dei costi globali da sostenere, per il completamento delle attività formative” e l'Assessorato,
“effettuato l'esame dei prospetti medesimi, corrisponderà altresì le somme occorrenti alla copertura delle spese di gestione, fino alla concorrenza del 90 per cento delle stesse”.
3 Mentre i pagamenti relativi alle spese del personale sono disposti mensilmente “previa apposizione, sui prospetti contenenti l'indicazione delle somme da erogare, del visto da parte degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione”, “l'eventuale erogazione del restante dieci per cento delle spese di gestione è effettuata a seguito della verifica da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, dei risultati dell'attività svolta. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, anche a mezzo dei propri uffici periferici, effettua controlli e verifiche, anche a campione, sulle attività amministrativo-contabili e didattiche svolte dagli enti di cui alla legge regionale n. 24 del 1976.” (art. 23 cit., c. 4 e 5 ).
Come questa Corte di Appello ha avuto modo di affermare in analoghe fattispecie, mentre l'erogazione degli acconti sugli importi già stanziati a inizio anno dall'Assessorato regionale competente è funzionale a consentire l'esecuzione del progetto avviato sulla base della provvisoria ammissione al finanziamento, il pagamento del saldo presuppone invece l'avvenuto accertamento dell'effettivo completamento del progetto medesimo e il superamento dei controlli posti a presidio della certezza del corretto impiego dei fondi stanziati.
L'esigibilità del credito vantato dall'ente di formazione al quale sia stata affidata la gestione dei progetti di formazione professionale consegue, quindi, all'accertamento analitico del completamento dell'attività in parola, accertamento da effettuarsi in contraddittorio con l'Assessorato e attestato con le note di rendicontazione ritualmente approvate dall'amministrazione regionale.
6.Nel caso di specie, nessun rendiconto è stato mai neppure trasmesso all' , che CP_1
non ha quindi potuto effettuare nessun controllo amministrativo- contabile al fine di verificare l'ammissibilità a finanziamento delle spese sostenute dalla appellante. Parte_1
Quest'ultima, originaria opposta, non ha invero prodotto la documentazione sopra menzionata, ma si è limitata a depositare:
- atti di natura unilaterale, tra cui si registrano diffide ed una fattura del 2 gennaio 2015, emessa a distanza di anni dal preteso sorgere del credito;
4 - un atto di precetto e due atti di pignoramento promossi da creditori della Controparte_2
(precedente alla fusione), riferiti a rapporti giuridici estranei rispetto alla pretesa creditoria di cui è causa;
- le copie stralcio dei piani formativi riferiti agli anni 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998, che si limitano a riportare i corsi inseriti nelle offerte formative già ammesse al finanziamento, con il numero di ore per ciascuno stabilito e l'entità delle sovvenzioni;
- le analisi dei prospetti dei costi dell'attività formativa da sostenere in relazione ai piani formativi degli anni 1998/1999 e 1999/2000 che, tuttavia, costituiscono una mera previsione delle spese che la presumeva di affrontare, la cui approvazione è idonea a fondare Parte_1 esclusivamente il diritto all'erogazione degli acconti ossia delle somme necessarie a coprire le spese fino alla concorrenza del novanta per cento delle stesse.
Non sono state invece prodotte le note di rendicontazione, che sarebbero state idonee a comprovare la verifica in contraddittorio, tra l'Assessorato e la dell'effettivo Parte_1
svolgimento e completamento dei progetti formativi finanziati e per i quali l'ente ha chiesto, con il ricorso monitorio dinanzi il Tribunale, il pagamento del saldo.
Con il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo depositato il 3 giugno 2016, dinanzi il
Tribunale di Palermo, l aveva infatti tempestivamente e Parte_2
ritualmente eccepito proprio la mancanza di note di revisione approvate, le sole che sarebbero state idonee a dimostrare l'effettuazione da parte della di spese ammissibili a Parte_1
finanziamento (“sino a tale fase…le somme eventualmente erogate sono da considerarsi quale anticipazione atta a consentire agli enti di formazione di avviare le attività… il diritto alle provvidenze è sospensivamente condizionato al buon esito delle verifiche amministrative
…verificato dalla note di revisione, atti a contenuto complesso, accertativo e valutativo… parte ricorrente non ha prodotto alcuna nota di revisione né tanto meno alcun decreto di chiusura, l'atto dell'Amministrazione con il quale viene cristallizzata la situazione creditoria/debitoria relativa ad un determinato progetto”)
A fronte di tale specifica contestazione, sarebbe stato onere della provare Parte_1
l'effettiva conclusione del progetto e l'ammissibilità delle spese sostenute a finanziamento.
Tale prova non è stata tuttavia fornita, atteso che la - che ha prodotto, come Parte_1
anticipato, copiosa documentazione inconferente - non ha neppure allegato, prima ancora che
5 provato, che una tale verifica sia stata effettuata a consuntivo e in contraddittorio con l'Assessorato.
Né l'attività di verifica poteva essere disposta d'ufficio dal Tribunale, che avrebbe così illegittimamente colmato una carenza probatoria della parte.
Non avendo la assolto all'onere probatorio che sulla stessa gravava, deve essere Parte_1
confermata la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la alla restituzione delle somme già erogate in Parte_1
forza della sua provvisoria esecutività.
7. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto dalla
[...]
” nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
, avverso la sentenza n. 1571/2019, emessa dal Tribunale
[...]
di Palermo in data 16 marzo 2019.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 9.256,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, lì 23 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2063/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Menallo (PEC: Email_1
e dagli Avv.ti Sofia Gigante (PEC: e Giuseppe Stancampiano (PEC: Email_2
Email_3
appellante contro
Controparte_1
, C.F. , in persona dell'Assessore p.t.,
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
PEC: E_4 Email_5
appellato
Conclusioni per l'appellante:
1) Accogliere il presente appello e, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, in totale riforma dell'impugnata sentenza, annullare, revocare o con qualsiasi statuizione porre nel nulla la sentenza impugnata, confermando il decreto ingiuntivo a torto opposto;
2)
Condannare la PA appellata alle spese di tutti i gradi del giudizio.”
1 Conclusioni per l'appellato:
“Dichiarare inammissibile l'appello avversario, confermare la sentenza impugnata e condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1571/2019, pubblicata il 26 marzo 2019, il Tribunale di Palermo ha accolto l'opposizione interposta dall' Controparte_1
(di seguito, per brevità, solo ) avverso il decreto
[...] CP_1
ingiuntivo n. 1712/16 (RG n. 6044/2016) con cui era stato ingiunto di corrispondere, in favore della ” opposta, la somma di euro Parte_1
712.958,08, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, a titolo di saldo pari al dieci per cento del finanziamento concesso a fronte dell'attività inerente i progetti formativi inclusi nei Piani
Regionali delle attività formative per gli anni 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999
e 1999/2000.
Il Tribunale ha, dunque, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'opposta a restituire all'opponente le somme da questo corrisposte in esecuzione del decreto, oltre le spese di lite.
Ha, in particolare, ritenuto il Tribunale che la documentazione prodotta dalla Parte_1
opposta riguardava esclusivamente la sua ammissione ai progetti formativi inclusi nei piani
Regionali delle attività formative per gli anni oggetto di causa e che l'approvazione da parte dell'Assessorato dei prospetti dei costi globali preventivati dall'ente per gli anni 1998/1999 e
1999/2000, fosse sufficienti a fondare esclusivamente il diritto dell'ente all'erogazione dell'anticipo e non già del saldo, la cui erogazione era, invece, subordinata alla prova della effettiva regolare esecuzione delle attività formative e, quindi, dei costi affrontati, delle ore svolte e del personale impiegato, prova che nel caso di specie era tuttavia mancata.
2. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame l'appellante in epigrafe che, con citazione notificata il 28 ottobre 2019, ne ha chiesto la riforma, lamentandone l'erroneità per avere il Giudice di prime cure ritenuto rilevante la mancata rendicontazione, nonostante l'Assessorato non avesse mai contestato l'effettiva esecuzione dei corsi, tanto che i decreti che avevano approvato i progetti formativi e i relativi finanziamenti non erano stati revocati.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata in data 5 dicembre 2019 si è costituito l'appellato concludendo come in epigrafe.
2 4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 6 novembre 2024, già calendata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno depositato note scritte e la Corte ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le motivazioni che seguono.
6. Occorre premettere che la formazione professionale trova la propria fonte regolatrice nella
L.R. n. 24/1976 e, oggi, nella L. R. n. 23/2019.
A mente della richiamata disciplina (art. 1), l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione promuove, programma, dirige e coordina le iniziative di formazione professionale in tutti i settori delle attività economiche e sociali, ad eccezione del settore sanitario ed ai vari livelli di qualificazione. L'azione formativa, in una visione integrata con le politiche di pieno impiego, “è diretta a realizzare un servizio pubblico che favorisca lo sviluppo della personalità, della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori e potenzi le occasioni di più elevata capacità professionale, onde agevolare l'allargamento delle possibilità di occupazione”.
Per conseguire le predette finalità (art. 2), l'Assessorato provvede “alla concessione di contributi e sovvenzioni in favore di enti che si prefiggono, finalità di formazione professionale” e attua i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi, tra gli altri, “degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale” che abbiano svolto attività qualificata nel settore da almeno un triennio e possiedano capacità tecniche ed adeguate strutture formative (art. 4).
Ai sensi dell'art. 23, L.R. 21/09/1990, n. 36, l'Assessorato regionale competente, entro il mese di ottobre di ogni anno, approva il piano regionale per la formazione professionale, secondo le modalità e le procedure previste dalla L.R. 6 marzo 1976, n. 24, ed entro i successivi 90 giorni provvede al versamento delle somme impegnate in favore degli enti cui
è affidata la gestione delle attività formative. Gli enti gestori devono inoltrare “i prospetti dei costi globali da sostenere, per il completamento delle attività formative” e l'Assessorato,
“effettuato l'esame dei prospetti medesimi, corrisponderà altresì le somme occorrenti alla copertura delle spese di gestione, fino alla concorrenza del 90 per cento delle stesse”.
3 Mentre i pagamenti relativi alle spese del personale sono disposti mensilmente “previa apposizione, sui prospetti contenenti l'indicazione delle somme da erogare, del visto da parte degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione”, “l'eventuale erogazione del restante dieci per cento delle spese di gestione è effettuata a seguito della verifica da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, dei risultati dell'attività svolta. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, anche a mezzo dei propri uffici periferici, effettua controlli e verifiche, anche a campione, sulle attività amministrativo-contabili e didattiche svolte dagli enti di cui alla legge regionale n. 24 del 1976.” (art. 23 cit., c. 4 e 5 ).
Come questa Corte di Appello ha avuto modo di affermare in analoghe fattispecie, mentre l'erogazione degli acconti sugli importi già stanziati a inizio anno dall'Assessorato regionale competente è funzionale a consentire l'esecuzione del progetto avviato sulla base della provvisoria ammissione al finanziamento, il pagamento del saldo presuppone invece l'avvenuto accertamento dell'effettivo completamento del progetto medesimo e il superamento dei controlli posti a presidio della certezza del corretto impiego dei fondi stanziati.
L'esigibilità del credito vantato dall'ente di formazione al quale sia stata affidata la gestione dei progetti di formazione professionale consegue, quindi, all'accertamento analitico del completamento dell'attività in parola, accertamento da effettuarsi in contraddittorio con l'Assessorato e attestato con le note di rendicontazione ritualmente approvate dall'amministrazione regionale.
6.Nel caso di specie, nessun rendiconto è stato mai neppure trasmesso all' , che CP_1
non ha quindi potuto effettuare nessun controllo amministrativo- contabile al fine di verificare l'ammissibilità a finanziamento delle spese sostenute dalla appellante. Parte_1
Quest'ultima, originaria opposta, non ha invero prodotto la documentazione sopra menzionata, ma si è limitata a depositare:
- atti di natura unilaterale, tra cui si registrano diffide ed una fattura del 2 gennaio 2015, emessa a distanza di anni dal preteso sorgere del credito;
4 - un atto di precetto e due atti di pignoramento promossi da creditori della Controparte_2
(precedente alla fusione), riferiti a rapporti giuridici estranei rispetto alla pretesa creditoria di cui è causa;
- le copie stralcio dei piani formativi riferiti agli anni 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998, che si limitano a riportare i corsi inseriti nelle offerte formative già ammesse al finanziamento, con il numero di ore per ciascuno stabilito e l'entità delle sovvenzioni;
- le analisi dei prospetti dei costi dell'attività formativa da sostenere in relazione ai piani formativi degli anni 1998/1999 e 1999/2000 che, tuttavia, costituiscono una mera previsione delle spese che la presumeva di affrontare, la cui approvazione è idonea a fondare Parte_1 esclusivamente il diritto all'erogazione degli acconti ossia delle somme necessarie a coprire le spese fino alla concorrenza del novanta per cento delle stesse.
Non sono state invece prodotte le note di rendicontazione, che sarebbero state idonee a comprovare la verifica in contraddittorio, tra l'Assessorato e la dell'effettivo Parte_1
svolgimento e completamento dei progetti formativi finanziati e per i quali l'ente ha chiesto, con il ricorso monitorio dinanzi il Tribunale, il pagamento del saldo.
Con il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo depositato il 3 giugno 2016, dinanzi il
Tribunale di Palermo, l aveva infatti tempestivamente e Parte_2
ritualmente eccepito proprio la mancanza di note di revisione approvate, le sole che sarebbero state idonee a dimostrare l'effettuazione da parte della di spese ammissibili a Parte_1
finanziamento (“sino a tale fase…le somme eventualmente erogate sono da considerarsi quale anticipazione atta a consentire agli enti di formazione di avviare le attività… il diritto alle provvidenze è sospensivamente condizionato al buon esito delle verifiche amministrative
…verificato dalla note di revisione, atti a contenuto complesso, accertativo e valutativo… parte ricorrente non ha prodotto alcuna nota di revisione né tanto meno alcun decreto di chiusura, l'atto dell'Amministrazione con il quale viene cristallizzata la situazione creditoria/debitoria relativa ad un determinato progetto”)
A fronte di tale specifica contestazione, sarebbe stato onere della provare Parte_1
l'effettiva conclusione del progetto e l'ammissibilità delle spese sostenute a finanziamento.
Tale prova non è stata tuttavia fornita, atteso che la - che ha prodotto, come Parte_1
anticipato, copiosa documentazione inconferente - non ha neppure allegato, prima ancora che
5 provato, che una tale verifica sia stata effettuata a consuntivo e in contraddittorio con l'Assessorato.
Né l'attività di verifica poteva essere disposta d'ufficio dal Tribunale, che avrebbe così illegittimamente colmato una carenza probatoria della parte.
Non avendo la assolto all'onere probatorio che sulla stessa gravava, deve essere Parte_1
confermata la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la alla restituzione delle somme già erogate in Parte_1
forza della sua provvisoria esecutività.
7. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto dalla
[...]
” nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
, avverso la sentenza n. 1571/2019, emessa dal Tribunale
[...]
di Palermo in data 16 marzo 2019.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 9.256,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, lì 23 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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