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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 31.1.2023 al n. 186 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del
Tribunale di Pisa n. 1579 pubblicata in data 14.12.2022 avente ad oggetto: Azione di inefficacia ex art. 64
L.F. promossa da corrente in Roma, Parte_1 elettivamente domiciliata in Pontedera (PI), presso e nello studio dell'avv. prof. Amal Abu Awwad, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
, corrente Controparte_1 in Pisa, elettivamente domiciliata in San Miniato (PI), presso e nello studio dell'avv. Maurizio Matteoli, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
1 All'udienza del 25-27.6.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza in accoglimento dei motivi dedotti con il presente atto di appello, riformare la sentenza n. 1579/2022, emessa dal Tribunale di Pisa, all'esito del giudizio iscritto al RG n. 4139/2017, pubblicata il 14 dicembre 2022 e notificata in data 23 dicembre 2022, e per l'effetto:
- nel merito: rigettare integralmente le domande formulate dal Controparte_1
, perché infondate in fatto ed in diritto per
[...] le ragioni tutte indicate in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per testi e dell'interrogatorio formale non ammessi in primo grado;
- con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello proposto dalla (già Parte_1 [...]
avverso la sentenza n.1579/2022, CP_2 pubblicata il 14/12/2022, emessa dal Tribunale di Pisa,
Dott.ssa Alessandra Migliorino, nella causa iscritta al ruolo con il NRG.4139/2017, avente ad oggetto azione di inefficacia ex art.64 L.F. confermandola integralmente;
in ipotesi, revocare ex art.66 L.F. e art.2901 c.c. la nota di credito n.4 del 31.03.2016 di €.117.300,00 emessa dalla a favore della Controparte_1 Controparte_2
2 per i motivi esposti e provati e conseguentemente condannare la (già Parte_1 [...]
a pagare alla RA la somma di CP_2
€.117.300,00 rivalutata e maggiorata degli interessi legali o quella diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Rigettare le istanze istruttorie riproposte per le motivazioni esposte in atti. Con vittoria di spese e di onorari del grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
(di seguito Controparte_1 anche solo “ ”) conveniva in giudizio Pt_2 [...]
(ora di seguito Controparte_2 Parte_1 anche solo “ ” o “ ”) al fine di sentire CP_2 CP_3 dichiarare l'inefficacia ex art. 64 L.F. o la revoca ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c. della nota di credito n. 4 del 31.3.2016 di euro 117.300,00 emessa dalla società in favore di e, per l'effetto, CP CP_2 condannare quest'ultima al pagamento in favore della
RA di detta somma, oltre rivalutazione e interessi legali.
A sostegno della domanda esponeva la RA attrice:
- che la società era stata dichiarata CP fallita dal Tribunale di Pisa con sentenza n. 105 del 17.11.2016
- che nell'anno anteriore al fallimento CP aveva emesso a carico di le seguenti CP_2 fatture: n. 7 del 30.3.2015 di euro 135.000,00 per la vendita n. 47 autovetture;
n. 5 del 7.3.2015 per euro 9.391,60 per la vendita di n. 10 moto lambretta;
n. 4 dell'1.3.2015 di euro 6.100,00 per la vendita di n. 10 Great wall scooter 150, senza tuttavia che detti veicoli fossero identificati
3 - che in data 31.3.2016 aveva emesso in CP favore di la nota di credito n. 4 di CP_2 euro 117.300,00 riportante generica descrizione di
“storno parziale fattura di vendita” senza specificare la fattura da stornare e senza la previa restituzione dei beni precedentemente venduti.
Concludeva la RA che la nota di credito in esame, emessa pochi mesi prima del fallimento di CP
, configurava atto a titolo gratuito e pertanto
[...] inefficace ai sensi dell'art. 64 L.F. o, comunque, revocabile ai sensi dell'art. 66 L.F. e dell'art. 2901
c.c. anche in virtù della presunta conoscenza dello stato di insolvenza della da parte dell'allora legale CP rappresentante rimasto in carica fino Controparte_4 al luglio del 2016, il quale aveva ricoperto la medesima carica anche in . CP_2
In corso di causa la RA chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Pisa l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. di beni immobili, dei beni mobili e dei crediti di CP_2 fino alla concorrenza di euro 130.000,00.
Successivamente alla notifica del suddetto provvedimento si costituiva in giudizio la società
contestando la domanda della RA e CP_2 chiedendone il rigetto. Esponeva a sua volta la convenuta:
- che la fattura n. 7 del 30.3.2015 di euro
135.000,00 conteneva errore materiale sul numero di veicoli venduti che non erano 47 bensì 27, come risultava dall'elenco allegato sia alla fattura stessa sia alla nota di credito ed in cui erano specificate la marca, il modello e la targa delle autovetture oggetto di vendita
4 - che la nota di credito di euro 117.300,00 era stata emessa da previo accordo tra le CP parti ed in ragione dell'inadempimento della prima, avendo provveduto alla consegna CP di sole n. 2 autovetture sulle 27 concordate
- che la suddetta nota di credito non era pertanto un atto a titolo gratuito trattandosi di un'operazione necessaria al fine di annullare il debito di corrispondente alle 25 CP_2 autovetture non consegnate.
Concludeva pertanto la società convenuta contestando la sussistenza dei presupposti per dichiararsi l'inefficacia della nota di credito ai sensi dell'art. 64
L.F. nonché, in via subordinata, per l'applicazione della normativa di cui all'azione revocatoria ex artt. 66 L.F.
e 2901 c.c.
La causa veniva istruita con prove documentali e prove testimoniali.
Con sentenza n. 1579 pubblicata in data 14.12.2022 il
Tribunale di Pisa accoglieva la domanda principale della
RA e dichiarava l'inefficacia ex art. 64 L.F. della nota di credito di euro 117.300,00 del 31.3.2016; dichiarava assorbita la domanda di revocatoria avanzata in via subordinata;
condannava, quindi, la convenuta a restituire alla RA euro 117.300,00, CP_2 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, condannandola altresì alla refusione in favore dello
Stato, ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese di Giustizia, delle spese del giudizio nonché delle spese relative alla fase cautelare e al reclamo promosso avverso il provvedimento cautelare.
Avverso la sentenza del Tribunale di Pisa ha interposto gravame (già Parte_1 [...]
al fine di sentire dichiarare, in Controparte_2
5 accoglimento del proposto appello, la riforma della sentenza impugnata;
il tutto con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, chiedeva ammettersi i capitoli di prova per testi e l'interrogatorio formale non ammessi in primo grado.
Si è costituita in giudizio la RA chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata;
in ipotesi, chiedendo la revoca ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c. della nota di credito n. 4 del 31.3.2016 di euro 117.300,00; il tutto con la vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 25-27.6.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame viene, in sintesi, mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice avrebbe qualificato la nota di credito n. 4 del 31.3.2016 un atto a titolo gratuito, dichiarandone conseguentemente l'inefficacia ex art. 64
L.F., sulla base di un'errata valutazione delle prove fornite in corso di causa ed omettendo di considerare gli esiti della prova testimoniale.
Nella prospettazione di parte appellante la nota di credito del 31.3.2016 non costituirebbe una “rinuncia abdicativa e traslativa senza corrispettivo” ma “un atto esecutivo della risoluzione del contratto di compravendita delle 27 vetture di cui al prospetto allegato alla fattura n. 7 del 30 marzo 2015 e alla nota di credito […], intervenuta a fronte dell'impossibilità da parte di di consegnare i veicoli a CP
. Si tratta quindi di nient'altro che di CP_2
6 un'operazione contabile, necessaria al fine di annullare nella contabilità di il debito (a quel punto CP_2 non più esistente) relativo alle vetture non consegnate”
(p. 7 appello).
Il motivo è infondato.
In primo luogo, della asserita riferibilità della nota di credito in esame alla fattura n. 7 del 30.3.2015 di euro 135.000,00 non è stata fornita prova alcuna, dal momento che nella nota di credito non vi è menzione della fattura parzialmente rettificata;
inoltre, la fattura n.
7 del 30.3.2015 riporta la vendita n. 47 autovetture mentre, secondo quanto riferito dall'odierna appellante,
l'accordo avrebbe avuto ad oggetto la vendita di n. 27 autovetture, come identificate nell'elenco allegato alla fattura e alla nota di credito in questione (doc. 3 costituzione grado). CP_5
La RA ha eccepito fin da subito l'inopponibilità, ad essa RA, del suddetto elenco, ritenendolo un atto presumibilmente redatto a posteriori in quanto mai rinvenuto dal OR in allegato alla fattura originaria (n.7 del 30.3.2015) e stante la mancanza di una data certa.
Ritiene questa Corte di condividere le considerazioni della RA. Ad ogni buon conto, anche a voler considerare ammissibile l'elenco dei veicoli allegato (di seguito indicata come “Lista Veicoli”), vi sono ulteriori elementi che portano a ritenere che l'emissione della nota di credito di euro 117.300,00 emessa in favore di non sia riferibile alla fattura n. 7 del CP_2
30.3.2015 di euro 135.000,00.
Si rileva, in primo luogo, che nella Lista Veicoli sono indicate il modello e la targa delle autovetture ma non anche il valore a cui sarebbero state vendute a
. Gli unici importi disponibili sono quelli che CP_2
7 si ricavano dalle Visure PRA prodotte da in CP_2 primo grado (cfr. doc. 5 costituzione I° grado) da cui si evince che i 27 veicoli (in realtà 26 escludendo il veicolo n. 24 dell'elenco di cui non è presente la visura
PRA trattandosi di un escavatore) hanno un valore complessivo di euro 178.741,00, quindi di molto superiore all'importo di euro 135.000,00 indicato quale corrispettivo nella fattura n. 7 del 30.3.2015 (sebbene questo aspetto potrebbe giustificarsi tenendo conto della svalutazione in cui generalmente incorrono i veicoli e trattandosi, nel caso in esame, di autovetture usate).
Ciò che tuttavia emerge dal prospetto auto e dalle
Visure PRA aggiornate al 17 aprile 2018 (cfr. il sopra citato doc. 5) è che la quasi totalità dei veicoli indicati non avrebbero potuto essere oggetto del contratto di vendita da a per le CP CP_2 ragioni che seguono.
ha sempre dichiarato, ribadendolo anche in CP_2 questa sede, che avrebbe provveduto alla CP consegna di n. 2 autovetture (sulle 27 indicate nell'elenco) insistendo sulla mancata consegna delle altre 25, ragion per cui sarebbe stata in seguito emessa la nota di credito di euro 117.300,00 in contestazione.
Dal certificato ACI prodotto dalla RA in primo grado (doc. 26 memoria ex art. 183, comma 6 n. 3, c.p.c.) risulta tuttavia che le due autovetture OE BE targa DG033C e RE CL targa DV109C, asseritamente consegnate, non sono mai state intestate a in CP quanto:
- la OE BE targa DG033C è stata intestata dall'11.5.2011 all'8.3.2016 alla società
[...]
e dal 9.3.2016 Controparte_6 al 15.6.2016 alla società Controparte_2
8 - la RE CL targa DV109C è stata intestata dal
29.2.2012 al 13.11.2014 alla società
[...]
e dal 14.11.2014 Controparte_6 al 10.5.2018 a;
Persona_1 non è perciò possibile che i suddetti veicoli siano stati oggetto di vendita da all'allora CP nel mese di marzo del 2015. CP_2
Quanto alle altre autovetture, di cui CP avrebbe omesso la consegna, risulta che all'epoca del contratto di vendita (marzo 2015) quelle indicate ai nn.
3, 5, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19 e 23 (di cui alla Lista
Veicoli) fossero intestate a terzi soggetti mentre quelle indicate (nella medesima Lista) ai nn. 7, 8, 13, 16 e 26 erano state demolite già dal 29.8.2012 (cfr. doc. 5 di cui sopra).
Parimenti, non avrebbe potuto procedere CP alla vendita delle cinque autovetture in leasing
(VO AT targa DR377XJ, VO AT targa
DR388XJ, OE C5 targa DZ694BT, VO AT targa
DR404XJ, VO AT targa DR390XJ – indicate, rispettivamente, ai nn. 4, 9, 14, 21 e 25 della Lista) non avendone mai acquisito la proprietà.
Secondo quanto riferito da in primo grado, CP_2
l'allora amministratore di CP Controparte_4 avrebbe chiesto il valore di riscatto delle cinque autovetture alla società Commercio e Finanza Leasing al fine di consegnarle a , sennonché, “il prezzo CP_2 per il riscatto individuato dalla società di leasing non
è stato tuttavia reputato vantaggioso da parte del Sig.
, il quale, resosi conto che l'operazione CP_4 commerciale era economicamente svantaggiosa […], decideva di non procedere all'acquisto (doc. n. 10), trovandosi pertanto nell'impossibilità di consegnare le auto in
9 questione ad ” (p. 6, memoria ex art. 183 Controparte_2 comma 6, n. 3, c.p.c.).
Ne discende che all'epoca del contratto di vendita
(marzo 2015) non aveva la proprietà delle CP cinque autovetture non avendo esercitato l'opzione di riscatto (né lo ha fatto successivamente posto che dalla corrispondenza tra e la società di leasing CP prodotta in primo grado da si evince che CP_2 CP
in data 22 luglio 2015 comunicava alla società di
[...] leasing di rinunciare all'opzione di acquisto - cfr. doc.
10 seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
Alla luce di quanto sopra, non è pertanto verosimile la versione fornita da secondo cui CP_2 CP si sarebbe trovata, successivamente alla conclusione del contratto di vendita, nell'impossibilità di consegnare le autovetture a e che a quel punto le parti CP_2 avrebbero concordato per la risoluzione del contratto e l'emissione della nota di credito.
non ha fornito in proposito alcuna prova CP_2 dell'avvenuto accordo risolutivo nonostante le contestazioni del OR (sulla sospetta assenza di solleciti di a per la mancata CP_2 CP consegna dei 25 veicoli) limitandosi a precisare che “La ragione dell'assenza di solleciti da parte dell'odierna resistente è di rapida e agevole spiegazione: detti solleciti non ci sono stati in forma scritta, in quanto il contratto di vendita delle auto è stato stipulato nel mese di marzo dell'anno 2015 e, solo pochi mesi dopo la conclusione dello stesso, e cioè nel mese di giugno dell'anno 2015, è stato bonariamente raggiunto l'accordo fra e circa lo scioglimento del CP Controparte_2 medesimo contratto” (cfr. p. 4 memoria ex art. CP_2
183, comma 6, n. 3, c.p.c.).
10 La risoluzione “bonaria” del contratto di vendita tra ed sarebbe pertanto avvenuta, CP CP_2 secondo quanto da quest'ultima dichiarato, nel mese di giugno del 2015, quindi, prima ancora che CP comunicasse alla società di leasing (nel luglio del 2015) la rinuncia all'opzione di acquisto delle cinque autovetture. Detta ultima circostanza ad ulteriore conferma del fatto che la mancata consegna a CP_2 anche delle cinque autovetture in leasing non è dipesa – contrariamente a quanto dichiarato dall'odierna appellante – da eventi sopraggiunti dopo la stipula della vendita, considerato altresì che era a CP conoscenza degli importi da versare alla società di leasing per l'eventuale riscatto almeno dal 15 dicembre del 2014 (come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra e la società Commercio e Finanza Leasing – CP cfr. il già citato doc. 10 prodotto da con la CP_2 seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), quindi, da molto prima di concludere la vendita con nel CP_2 mese di marzo del 2015.
Riepilogando, delle 26 autovetture soltanto 5 risultavano intestate a (in precedenza CP denominata alla data della presunta Controparte_7 vendita e, precisamente, le nn. 1, 2, 6, 15 (questa pignorata in data 29.4.2015) e 27 dell'elenco, per un valore complessivo che – prendendo a riferimento gli importi indicati nelle visure PRA prodotte da CP_2
(doc. 5 costituzione I° grado) – ammonterebbe ad euro
1.400,00.
Fermo restando quanto fin qui detto, anche ammettendo che le autovetture di cui alla Lista siano rimaste nella disponibilità di , se si prende a riferimento la CP visura prodotta da (doc. 5) aggiornata al CP_2
17.4.2018 ciò non può tuttavia essere vero per 11 di
11 detti veicoli che proprio dalla visura risultano essere stati trasferiti a terzi soggetti in data anteriore alla vendita con (nn. 3, 5, 10, 11, 12, 15, 17, 18, CP_2
19, 20, 22, 23). Il valore dei suddetti veicoli – sempre prendendo a riferimento gli importi indicati nelle già citate Visure PRA - ammonta ad euro 14.381,00. Sottraendo detto ultimo importo all'ammontare complessivo di euro
178.741,00 (quale valore complessivo dei 26 veicoli) si ottiene che la differenza di euro 164.360,00 - quale valore dei veicoli che non sarebbero stati consegnati da a e per i quali sarebbe stata emessa CP CP_2 la nota di credito contestata – non coincide in ogni caso con l'importo a credito di euro 117.300,00 riconosciuto a
. CP_2
Per tutto quanto sopra esposto, vi sono fondati elementi per ritenere che la nota di credito n. 4 del
31.3.2016 di euro 117.300,00 emessa a favore dell'allora non possa considerarsi riferita alla parziale CP_2 rettifica della fattura n. 7 del 30.3.2015, conseguendone che la sua emissione, allo stato degli atti e dei documenti prodotti, non è sorretta da una valida ragione economica.
L'appello va pertanto rigettato e la sentenza impugnata confermata integralmente.
Resta assorbita ogni altra questione dedotta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in base al valore della causa ricompreso nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00 (valori medi senza la fase istruttoria) e sono poste a carico dell'odierna appellante. La condanna alle spese deve essere emessa in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la RA al patrocinio in favore dei non abbienti anche per il presente grado di giudizio.
12 In applicazione del principio di cui a Cass. [ord.],
03-05-2019, n. 11590, e Cass. [ord.], sez. II, 11-09-
2018, n. 22017 (a modifica di precedente orientamento espresso in Cass. [ord.], sez. VI, 16-09-2016, n. 18167),
a mente del quale in tema di patrocinio a spese dello
Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 d.p.r. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 medesimo d.p.r., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130; in tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 a carico dell'odierna appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1579 pubblicata in data 14.12.2022:
13 1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
[...]
e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) liquida le spese del presente grado di giudizio sopportate da Controparte_1
in complessivi euro 9.991,00 per
[...] compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e
IVA, come per legge;
3) condanna alla rifusione di Parte_1 dette spese in favore dell'Erario;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Firenze, il 14 febbraio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 31.1.2023 al n. 186 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del
Tribunale di Pisa n. 1579 pubblicata in data 14.12.2022 avente ad oggetto: Azione di inefficacia ex art. 64
L.F. promossa da corrente in Roma, Parte_1 elettivamente domiciliata in Pontedera (PI), presso e nello studio dell'avv. prof. Amal Abu Awwad, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
, corrente Controparte_1 in Pisa, elettivamente domiciliata in San Miniato (PI), presso e nello studio dell'avv. Maurizio Matteoli, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
1 All'udienza del 25-27.6.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza in accoglimento dei motivi dedotti con il presente atto di appello, riformare la sentenza n. 1579/2022, emessa dal Tribunale di Pisa, all'esito del giudizio iscritto al RG n. 4139/2017, pubblicata il 14 dicembre 2022 e notificata in data 23 dicembre 2022, e per l'effetto:
- nel merito: rigettare integralmente le domande formulate dal Controparte_1
, perché infondate in fatto ed in diritto per
[...] le ragioni tutte indicate in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per testi e dell'interrogatorio formale non ammessi in primo grado;
- con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello proposto dalla (già Parte_1 [...]
avverso la sentenza n.1579/2022, CP_2 pubblicata il 14/12/2022, emessa dal Tribunale di Pisa,
Dott.ssa Alessandra Migliorino, nella causa iscritta al ruolo con il NRG.4139/2017, avente ad oggetto azione di inefficacia ex art.64 L.F. confermandola integralmente;
in ipotesi, revocare ex art.66 L.F. e art.2901 c.c. la nota di credito n.4 del 31.03.2016 di €.117.300,00 emessa dalla a favore della Controparte_1 Controparte_2
2 per i motivi esposti e provati e conseguentemente condannare la (già Parte_1 [...]
a pagare alla RA la somma di CP_2
€.117.300,00 rivalutata e maggiorata degli interessi legali o quella diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Rigettare le istanze istruttorie riproposte per le motivazioni esposte in atti. Con vittoria di spese e di onorari del grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
(di seguito Controparte_1 anche solo “ ”) conveniva in giudizio Pt_2 [...]
(ora di seguito Controparte_2 Parte_1 anche solo “ ” o “ ”) al fine di sentire CP_2 CP_3 dichiarare l'inefficacia ex art. 64 L.F. o la revoca ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c. della nota di credito n. 4 del 31.3.2016 di euro 117.300,00 emessa dalla società in favore di e, per l'effetto, CP CP_2 condannare quest'ultima al pagamento in favore della
RA di detta somma, oltre rivalutazione e interessi legali.
A sostegno della domanda esponeva la RA attrice:
- che la società era stata dichiarata CP fallita dal Tribunale di Pisa con sentenza n. 105 del 17.11.2016
- che nell'anno anteriore al fallimento CP aveva emesso a carico di le seguenti CP_2 fatture: n. 7 del 30.3.2015 di euro 135.000,00 per la vendita n. 47 autovetture;
n. 5 del 7.3.2015 per euro 9.391,60 per la vendita di n. 10 moto lambretta;
n. 4 dell'1.3.2015 di euro 6.100,00 per la vendita di n. 10 Great wall scooter 150, senza tuttavia che detti veicoli fossero identificati
3 - che in data 31.3.2016 aveva emesso in CP favore di la nota di credito n. 4 di CP_2 euro 117.300,00 riportante generica descrizione di
“storno parziale fattura di vendita” senza specificare la fattura da stornare e senza la previa restituzione dei beni precedentemente venduti.
Concludeva la RA che la nota di credito in esame, emessa pochi mesi prima del fallimento di CP
, configurava atto a titolo gratuito e pertanto
[...] inefficace ai sensi dell'art. 64 L.F. o, comunque, revocabile ai sensi dell'art. 66 L.F. e dell'art. 2901
c.c. anche in virtù della presunta conoscenza dello stato di insolvenza della da parte dell'allora legale CP rappresentante rimasto in carica fino Controparte_4 al luglio del 2016, il quale aveva ricoperto la medesima carica anche in . CP_2
In corso di causa la RA chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Pisa l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. di beni immobili, dei beni mobili e dei crediti di CP_2 fino alla concorrenza di euro 130.000,00.
Successivamente alla notifica del suddetto provvedimento si costituiva in giudizio la società
contestando la domanda della RA e CP_2 chiedendone il rigetto. Esponeva a sua volta la convenuta:
- che la fattura n. 7 del 30.3.2015 di euro
135.000,00 conteneva errore materiale sul numero di veicoli venduti che non erano 47 bensì 27, come risultava dall'elenco allegato sia alla fattura stessa sia alla nota di credito ed in cui erano specificate la marca, il modello e la targa delle autovetture oggetto di vendita
4 - che la nota di credito di euro 117.300,00 era stata emessa da previo accordo tra le CP parti ed in ragione dell'inadempimento della prima, avendo provveduto alla consegna CP di sole n. 2 autovetture sulle 27 concordate
- che la suddetta nota di credito non era pertanto un atto a titolo gratuito trattandosi di un'operazione necessaria al fine di annullare il debito di corrispondente alle 25 CP_2 autovetture non consegnate.
Concludeva pertanto la società convenuta contestando la sussistenza dei presupposti per dichiararsi l'inefficacia della nota di credito ai sensi dell'art. 64
L.F. nonché, in via subordinata, per l'applicazione della normativa di cui all'azione revocatoria ex artt. 66 L.F.
e 2901 c.c.
La causa veniva istruita con prove documentali e prove testimoniali.
Con sentenza n. 1579 pubblicata in data 14.12.2022 il
Tribunale di Pisa accoglieva la domanda principale della
RA e dichiarava l'inefficacia ex art. 64 L.F. della nota di credito di euro 117.300,00 del 31.3.2016; dichiarava assorbita la domanda di revocatoria avanzata in via subordinata;
condannava, quindi, la convenuta a restituire alla RA euro 117.300,00, CP_2 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, condannandola altresì alla refusione in favore dello
Stato, ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese di Giustizia, delle spese del giudizio nonché delle spese relative alla fase cautelare e al reclamo promosso avverso il provvedimento cautelare.
Avverso la sentenza del Tribunale di Pisa ha interposto gravame (già Parte_1 [...]
al fine di sentire dichiarare, in Controparte_2
5 accoglimento del proposto appello, la riforma della sentenza impugnata;
il tutto con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, chiedeva ammettersi i capitoli di prova per testi e l'interrogatorio formale non ammessi in primo grado.
Si è costituita in giudizio la RA chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata;
in ipotesi, chiedendo la revoca ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c. della nota di credito n. 4 del 31.3.2016 di euro 117.300,00; il tutto con la vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 25-27.6.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame viene, in sintesi, mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice avrebbe qualificato la nota di credito n. 4 del 31.3.2016 un atto a titolo gratuito, dichiarandone conseguentemente l'inefficacia ex art. 64
L.F., sulla base di un'errata valutazione delle prove fornite in corso di causa ed omettendo di considerare gli esiti della prova testimoniale.
Nella prospettazione di parte appellante la nota di credito del 31.3.2016 non costituirebbe una “rinuncia abdicativa e traslativa senza corrispettivo” ma “un atto esecutivo della risoluzione del contratto di compravendita delle 27 vetture di cui al prospetto allegato alla fattura n. 7 del 30 marzo 2015 e alla nota di credito […], intervenuta a fronte dell'impossibilità da parte di di consegnare i veicoli a CP
. Si tratta quindi di nient'altro che di CP_2
6 un'operazione contabile, necessaria al fine di annullare nella contabilità di il debito (a quel punto CP_2 non più esistente) relativo alle vetture non consegnate”
(p. 7 appello).
Il motivo è infondato.
In primo luogo, della asserita riferibilità della nota di credito in esame alla fattura n. 7 del 30.3.2015 di euro 135.000,00 non è stata fornita prova alcuna, dal momento che nella nota di credito non vi è menzione della fattura parzialmente rettificata;
inoltre, la fattura n.
7 del 30.3.2015 riporta la vendita n. 47 autovetture mentre, secondo quanto riferito dall'odierna appellante,
l'accordo avrebbe avuto ad oggetto la vendita di n. 27 autovetture, come identificate nell'elenco allegato alla fattura e alla nota di credito in questione (doc. 3 costituzione grado). CP_5
La RA ha eccepito fin da subito l'inopponibilità, ad essa RA, del suddetto elenco, ritenendolo un atto presumibilmente redatto a posteriori in quanto mai rinvenuto dal OR in allegato alla fattura originaria (n.7 del 30.3.2015) e stante la mancanza di una data certa.
Ritiene questa Corte di condividere le considerazioni della RA. Ad ogni buon conto, anche a voler considerare ammissibile l'elenco dei veicoli allegato (di seguito indicata come “Lista Veicoli”), vi sono ulteriori elementi che portano a ritenere che l'emissione della nota di credito di euro 117.300,00 emessa in favore di non sia riferibile alla fattura n. 7 del CP_2
30.3.2015 di euro 135.000,00.
Si rileva, in primo luogo, che nella Lista Veicoli sono indicate il modello e la targa delle autovetture ma non anche il valore a cui sarebbero state vendute a
. Gli unici importi disponibili sono quelli che CP_2
7 si ricavano dalle Visure PRA prodotte da in CP_2 primo grado (cfr. doc. 5 costituzione I° grado) da cui si evince che i 27 veicoli (in realtà 26 escludendo il veicolo n. 24 dell'elenco di cui non è presente la visura
PRA trattandosi di un escavatore) hanno un valore complessivo di euro 178.741,00, quindi di molto superiore all'importo di euro 135.000,00 indicato quale corrispettivo nella fattura n. 7 del 30.3.2015 (sebbene questo aspetto potrebbe giustificarsi tenendo conto della svalutazione in cui generalmente incorrono i veicoli e trattandosi, nel caso in esame, di autovetture usate).
Ciò che tuttavia emerge dal prospetto auto e dalle
Visure PRA aggiornate al 17 aprile 2018 (cfr. il sopra citato doc. 5) è che la quasi totalità dei veicoli indicati non avrebbero potuto essere oggetto del contratto di vendita da a per le CP CP_2 ragioni che seguono.
ha sempre dichiarato, ribadendolo anche in CP_2 questa sede, che avrebbe provveduto alla CP consegna di n. 2 autovetture (sulle 27 indicate nell'elenco) insistendo sulla mancata consegna delle altre 25, ragion per cui sarebbe stata in seguito emessa la nota di credito di euro 117.300,00 in contestazione.
Dal certificato ACI prodotto dalla RA in primo grado (doc. 26 memoria ex art. 183, comma 6 n. 3, c.p.c.) risulta tuttavia che le due autovetture OE BE targa DG033C e RE CL targa DV109C, asseritamente consegnate, non sono mai state intestate a in CP quanto:
- la OE BE targa DG033C è stata intestata dall'11.5.2011 all'8.3.2016 alla società
[...]
e dal 9.3.2016 Controparte_6 al 15.6.2016 alla società Controparte_2
8 - la RE CL targa DV109C è stata intestata dal
29.2.2012 al 13.11.2014 alla società
[...]
e dal 14.11.2014 Controparte_6 al 10.5.2018 a;
Persona_1 non è perciò possibile che i suddetti veicoli siano stati oggetto di vendita da all'allora CP nel mese di marzo del 2015. CP_2
Quanto alle altre autovetture, di cui CP avrebbe omesso la consegna, risulta che all'epoca del contratto di vendita (marzo 2015) quelle indicate ai nn.
3, 5, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19 e 23 (di cui alla Lista
Veicoli) fossero intestate a terzi soggetti mentre quelle indicate (nella medesima Lista) ai nn. 7, 8, 13, 16 e 26 erano state demolite già dal 29.8.2012 (cfr. doc. 5 di cui sopra).
Parimenti, non avrebbe potuto procedere CP alla vendita delle cinque autovetture in leasing
(VO AT targa DR377XJ, VO AT targa
DR388XJ, OE C5 targa DZ694BT, VO AT targa
DR404XJ, VO AT targa DR390XJ – indicate, rispettivamente, ai nn. 4, 9, 14, 21 e 25 della Lista) non avendone mai acquisito la proprietà.
Secondo quanto riferito da in primo grado, CP_2
l'allora amministratore di CP Controparte_4 avrebbe chiesto il valore di riscatto delle cinque autovetture alla società Commercio e Finanza Leasing al fine di consegnarle a , sennonché, “il prezzo CP_2 per il riscatto individuato dalla società di leasing non
è stato tuttavia reputato vantaggioso da parte del Sig.
, il quale, resosi conto che l'operazione CP_4 commerciale era economicamente svantaggiosa […], decideva di non procedere all'acquisto (doc. n. 10), trovandosi pertanto nell'impossibilità di consegnare le auto in
9 questione ad ” (p. 6, memoria ex art. 183 Controparte_2 comma 6, n. 3, c.p.c.).
Ne discende che all'epoca del contratto di vendita
(marzo 2015) non aveva la proprietà delle CP cinque autovetture non avendo esercitato l'opzione di riscatto (né lo ha fatto successivamente posto che dalla corrispondenza tra e la società di leasing CP prodotta in primo grado da si evince che CP_2 CP
in data 22 luglio 2015 comunicava alla società di
[...] leasing di rinunciare all'opzione di acquisto - cfr. doc.
10 seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
Alla luce di quanto sopra, non è pertanto verosimile la versione fornita da secondo cui CP_2 CP si sarebbe trovata, successivamente alla conclusione del contratto di vendita, nell'impossibilità di consegnare le autovetture a e che a quel punto le parti CP_2 avrebbero concordato per la risoluzione del contratto e l'emissione della nota di credito.
non ha fornito in proposito alcuna prova CP_2 dell'avvenuto accordo risolutivo nonostante le contestazioni del OR (sulla sospetta assenza di solleciti di a per la mancata CP_2 CP consegna dei 25 veicoli) limitandosi a precisare che “La ragione dell'assenza di solleciti da parte dell'odierna resistente è di rapida e agevole spiegazione: detti solleciti non ci sono stati in forma scritta, in quanto il contratto di vendita delle auto è stato stipulato nel mese di marzo dell'anno 2015 e, solo pochi mesi dopo la conclusione dello stesso, e cioè nel mese di giugno dell'anno 2015, è stato bonariamente raggiunto l'accordo fra e circa lo scioglimento del CP Controparte_2 medesimo contratto” (cfr. p. 4 memoria ex art. CP_2
183, comma 6, n. 3, c.p.c.).
10 La risoluzione “bonaria” del contratto di vendita tra ed sarebbe pertanto avvenuta, CP CP_2 secondo quanto da quest'ultima dichiarato, nel mese di giugno del 2015, quindi, prima ancora che CP comunicasse alla società di leasing (nel luglio del 2015) la rinuncia all'opzione di acquisto delle cinque autovetture. Detta ultima circostanza ad ulteriore conferma del fatto che la mancata consegna a CP_2 anche delle cinque autovetture in leasing non è dipesa – contrariamente a quanto dichiarato dall'odierna appellante – da eventi sopraggiunti dopo la stipula della vendita, considerato altresì che era a CP conoscenza degli importi da versare alla società di leasing per l'eventuale riscatto almeno dal 15 dicembre del 2014 (come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra e la società Commercio e Finanza Leasing – CP cfr. il già citato doc. 10 prodotto da con la CP_2 seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), quindi, da molto prima di concludere la vendita con nel CP_2 mese di marzo del 2015.
Riepilogando, delle 26 autovetture soltanto 5 risultavano intestate a (in precedenza CP denominata alla data della presunta Controparte_7 vendita e, precisamente, le nn. 1, 2, 6, 15 (questa pignorata in data 29.4.2015) e 27 dell'elenco, per un valore complessivo che – prendendo a riferimento gli importi indicati nelle visure PRA prodotte da CP_2
(doc. 5 costituzione I° grado) – ammonterebbe ad euro
1.400,00.
Fermo restando quanto fin qui detto, anche ammettendo che le autovetture di cui alla Lista siano rimaste nella disponibilità di , se si prende a riferimento la CP visura prodotta da (doc. 5) aggiornata al CP_2
17.4.2018 ciò non può tuttavia essere vero per 11 di
11 detti veicoli che proprio dalla visura risultano essere stati trasferiti a terzi soggetti in data anteriore alla vendita con (nn. 3, 5, 10, 11, 12, 15, 17, 18, CP_2
19, 20, 22, 23). Il valore dei suddetti veicoli – sempre prendendo a riferimento gli importi indicati nelle già citate Visure PRA - ammonta ad euro 14.381,00. Sottraendo detto ultimo importo all'ammontare complessivo di euro
178.741,00 (quale valore complessivo dei 26 veicoli) si ottiene che la differenza di euro 164.360,00 - quale valore dei veicoli che non sarebbero stati consegnati da a e per i quali sarebbe stata emessa CP CP_2 la nota di credito contestata – non coincide in ogni caso con l'importo a credito di euro 117.300,00 riconosciuto a
. CP_2
Per tutto quanto sopra esposto, vi sono fondati elementi per ritenere che la nota di credito n. 4 del
31.3.2016 di euro 117.300,00 emessa a favore dell'allora non possa considerarsi riferita alla parziale CP_2 rettifica della fattura n. 7 del 30.3.2015, conseguendone che la sua emissione, allo stato degli atti e dei documenti prodotti, non è sorretta da una valida ragione economica.
L'appello va pertanto rigettato e la sentenza impugnata confermata integralmente.
Resta assorbita ogni altra questione dedotta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in base al valore della causa ricompreso nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00 (valori medi senza la fase istruttoria) e sono poste a carico dell'odierna appellante. La condanna alle spese deve essere emessa in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la RA al patrocinio in favore dei non abbienti anche per il presente grado di giudizio.
12 In applicazione del principio di cui a Cass. [ord.],
03-05-2019, n. 11590, e Cass. [ord.], sez. II, 11-09-
2018, n. 22017 (a modifica di precedente orientamento espresso in Cass. [ord.], sez. VI, 16-09-2016, n. 18167),
a mente del quale in tema di patrocinio a spese dello
Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 d.p.r. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 medesimo d.p.r., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130; in tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 a carico dell'odierna appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1579 pubblicata in data 14.12.2022:
13 1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
[...]
e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) liquida le spese del presente grado di giudizio sopportate da Controparte_1
in complessivi euro 9.991,00 per
[...] compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e
IVA, come per legge;
3) condanna alla rifusione di Parte_1 dette spese in favore dell'Erario;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Firenze, il 14 febbraio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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