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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/05/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 23/4/2025, nella causa avente n. 2627/2023 R.G.; nella causa pendente tra:
, nato a [...] il [...], (c.f. , Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...], (c.f. Parte_2
residenti in [...], rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. Umberto Barbensi ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in
Livorno, Via Traversa 2, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
, (P. Iva , C.f. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla
Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, ed elettivamente domiciliata in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, La Spezia (SP), giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, e Parte_1 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
655/2023 del 19/6/2023 emesso da codesto Tribunale, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 63.117,00, Controparte_1 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per la mancata restituzione di due prestiti personali originariamente stipulati con la CO S.p.a. Nello specifico, gli opponenti hanno contestato la illegittimità del decreto ingiuntivo e della pretesa creditoria ivi ingiunta per i seguenti motivi:
- Carenza di legittimazione attiva della per non aver provato Controparte_1
l'avvenuta cessione in suo favore del presunto credito vantato nei loro confronti;
- Mancanza di prova del quantum pretesa creditoria, inidoneità della documentazione depositata a valere come prova scritta del credito;
- Errata applicazione del TAEG e prescrizione degli interessi art. 2948 comma 4
c.c.;
- Mancata valutazione del merito creditizio e abusiva concessione del credito;
- Mancanza di correttezza e buona fede della Banca finanziatrice.
Alla luce di tali motivi, gli odierni opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria - IN VIA PRINCIPALE (E PRELIMINARE) non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per quanto indicato in premessa e in fatto e in particolare per l'assenza di prova e comunque per la pretesa di somme non pattuite (euro 2.347,50 (duemilatrecentoquarantasette/50) per importi di addebiti di mora e penali) e per il non corretto computo di euro 9.529,36
(novemilacinquecentoventinove/36) già versati e altresì accertare la carenza di legittimazione attiva della società opposta non avendo questa dimostrato, come meglio indicato in atti, l'effettiva cessione del presunto credito relativo alla posizione degli opponenti nonché in considerazione dell'intervenuta prescrizione ex art. 2948 comma
4 c.p.c. degli interessi applicati;
- IN VIA PRINCIPALE accertare l'infondatezza e/o inesistenza del credito vantato dalla ricorrente, per i motivi evidenziati in premessa
(carenza di legittimazione;
mancanza di prova;
prescrizione; violazione della condotta secondo buona fede e diligenza qualificata;
concessione abusiva del credito;
omessa informazione;
omessa valutazione del merito creditizio;
abuso del diritto;
eccezione di compensazione per i danni causati agli opponenti;
applicazione di TAEG non corretto;
etc…) e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 655/2023 RG n.
1653/2023, emesso dal Tribunale di Livorno in data 16.06.2023 e notificato agli opponenti in data 14.07.2023. IN IPOTESI di accertamento di un diritto di credito della nei confronti degli opponenti, accertare la condotta contraria a buona Controparte_1 fede, per concessione abusiva del credito, mancanza di valutazione del merito creditizio e applicazione di TAEG diverso da quello pattuito svolta dalla dante causa dell'opposta (cui sarebbe subentrata) per le motivazioni esposte in atti Controparte_1
e, per tale ragione, defalcare qualsivoglia interesse dalla somma capitale per intervenuta prescrizione (o in ipotesi ricalcolandoli secondo il minor tasso di interesse legale o defalcando gli importi come calcolati dal perito Dott. e/o Persona_1 secondo il diverso valore ritenuto dal giudice) visto il danno subito (e in aggiunta di questo) da stimarsi anche in via equitativa e dedurre dal presunto totale dovuto
l'importo di euro 9.529,36 (novemilacinquecentoventinove/36) versato riconducendolo integralmente quale quantum da defalcare dalla somma capitale e altresì defalcare euro 2.347,50 (duemilatrecentoquarantasette/50) per importi di addebiti di mora e penali non pattuiti e illegittimamente pretesi ed euro 7.217,41
(settemiladuecentodiciassette/41) incassati illegittimamente da Parte_3 al momento di estinzione del finanziamento del 26.01.2012 per le ragioni espresse in atti. - Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 23/5/2024 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato alle parti il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Conclusasi con verbale negativo la mediazione, la causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali.
All'udienza del 23/4/2025 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, va preliminarmente osservato, in punto di onere della prova, che secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda ex multis Cassazione civile sez. III,
17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, dalla documentazione versata in atti sono emersi elementi che dimostrano la fondatezza dell'opposizione per non avere parte convenuta dato prova certa della titolarità del credito di cui al credito ingiuntivo.
Si rammenta, preliminarmente, che in ossequio al principio della ragione più liquida, la domanda formulata dalla parte può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapida decisione, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., il cui scrutinio, comunque, non avrebbe mutato l'esito della presente decisione.
Orbene, nel caso in esame, fondato è il motivo di opposizione relativo alla mancata prova della titolarità del credito ingiunto e alla conseguente carenza di legittimazione attiva della controparte formulata dall'opponente.
Ed invero, secondo la prospettazione di parte opposta, il credito per cui si procede sarebbe stato oggetto di una cessione di crediti cd. in blocco nell'ambito di un'opera di cartolarizzazione, intercorsa con la di cui è stato dato avviso Parte_3 in Gazzetta Ufficiale.
Orbene, sul punto si osserva come, per costante giurisprudenza, la pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale non è idoneo di per sè a provare che la cessione sia avvenuta e che il credito per cui è lite sia stato effettivamente compreso tra quelli oggetto della cessione di cui all'indicato avviso.
La pubblicazione dell'avviso di cessione esonera, infatti, il cessionario solo dall'obbligo di notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa se non individua esattamente il contenuto del contratto di cessione, in quanto, una cosa è l'avviso della cessione necessario ai fini dell'efficacia della cessione, altra cosa è la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (in questo senso, cfr. l'ordinanza del 28 febbraio 2020, n. 5617 della Corte di Cassazione "Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4 TUB (…) rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art.
58 comma 4 (…), sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito).
La Corte di Cassazione, negli ultimi recenti approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Nel caso, dunque, come quello in esame, dove i debitori ingiunti hanno contestato la stessa esistenza della cessione avente ad oggetto il presunto credito vantato nei confronti, la mera pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, prodotto dalla convenuta, non è idonea a provare l'effettiva sussistenza della fattispecie traslativa (vedi “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione
e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” e ancora, laddove la cessione “sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario” (Cass. civile sez. III, 22/06/2023,
n.17944).
Ciò posto, va evidenziato come nel caso di specie la non abbia assolto CP_1 all'onere della prova che sulla stessa gravava, non riuscendo a fornire la prova in primis della stessa esistenza della cessione, e poi anche che il credito per cui ha agito è ricompreso tra quelli oggetto della medesima cessione.
La società opposta, infatti, anche a seguito delle specifiche contestazioni sul punto da parte degli opponenti, si è limitata a produrre in giudizio, esclusivamente l'avviso della cessione di crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
3/6/2017, solo una proposta del contratto di cessione presuntivamente inviato alla
CO SP (doc. 10 procedimento monitorio) e una lista di crediti ceduti tra cui rientrerebbe anche quello nei confronti dell'opponente , che però non Parte_2
è riferibile con certezza ad alcuna cessione (doc. 11 procedimento monitorio).
Tale documentazione, pur unitariamente considerata, non può ritenersi idonea a fondare la prova certa della titolarità del credito per cui agisce in capo alla non essendo stata provata né l'avvenuta cessione, vista la mancata CP_1 produzione del relativo contratto, né tantomeno l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto della cessione.
Alla luce di tali ragioni, l'opposizione deve essere accolta, non avendo la convenuta/opposta dato piena prova della titolarità del credito per cui ha agito in sede monitoria, e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
L'accoglimento dell'opposizione per tale ragione rende superflua la disamina degli altri motivi di opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria in quanto la stessa è avvenuta con il mero scambio delle memorie, e con congrua riduzione di tutte le altre voci tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 655/2023 emesso dal Tribunale di Livorno in data 19/6/2023,
• Condanna la al rimborso in favore di parte opponente delle Controparte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 22/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 23/4/2025, nella causa avente n. 2627/2023 R.G.; nella causa pendente tra:
, nato a [...] il [...], (c.f. , Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...], (c.f. Parte_2
residenti in [...], rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. Umberto Barbensi ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in
Livorno, Via Traversa 2, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
, (P. Iva , C.f. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla
Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, ed elettivamente domiciliata in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, La Spezia (SP), giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, e Parte_1 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
655/2023 del 19/6/2023 emesso da codesto Tribunale, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 63.117,00, Controparte_1 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per la mancata restituzione di due prestiti personali originariamente stipulati con la CO S.p.a. Nello specifico, gli opponenti hanno contestato la illegittimità del decreto ingiuntivo e della pretesa creditoria ivi ingiunta per i seguenti motivi:
- Carenza di legittimazione attiva della per non aver provato Controparte_1
l'avvenuta cessione in suo favore del presunto credito vantato nei loro confronti;
- Mancanza di prova del quantum pretesa creditoria, inidoneità della documentazione depositata a valere come prova scritta del credito;
- Errata applicazione del TAEG e prescrizione degli interessi art. 2948 comma 4
c.c.;
- Mancata valutazione del merito creditizio e abusiva concessione del credito;
- Mancanza di correttezza e buona fede della Banca finanziatrice.
Alla luce di tali motivi, gli odierni opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria - IN VIA PRINCIPALE (E PRELIMINARE) non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per quanto indicato in premessa e in fatto e in particolare per l'assenza di prova e comunque per la pretesa di somme non pattuite (euro 2.347,50 (duemilatrecentoquarantasette/50) per importi di addebiti di mora e penali) e per il non corretto computo di euro 9.529,36
(novemilacinquecentoventinove/36) già versati e altresì accertare la carenza di legittimazione attiva della società opposta non avendo questa dimostrato, come meglio indicato in atti, l'effettiva cessione del presunto credito relativo alla posizione degli opponenti nonché in considerazione dell'intervenuta prescrizione ex art. 2948 comma
4 c.p.c. degli interessi applicati;
- IN VIA PRINCIPALE accertare l'infondatezza e/o inesistenza del credito vantato dalla ricorrente, per i motivi evidenziati in premessa
(carenza di legittimazione;
mancanza di prova;
prescrizione; violazione della condotta secondo buona fede e diligenza qualificata;
concessione abusiva del credito;
omessa informazione;
omessa valutazione del merito creditizio;
abuso del diritto;
eccezione di compensazione per i danni causati agli opponenti;
applicazione di TAEG non corretto;
etc…) e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 655/2023 RG n.
1653/2023, emesso dal Tribunale di Livorno in data 16.06.2023 e notificato agli opponenti in data 14.07.2023. IN IPOTESI di accertamento di un diritto di credito della nei confronti degli opponenti, accertare la condotta contraria a buona Controparte_1 fede, per concessione abusiva del credito, mancanza di valutazione del merito creditizio e applicazione di TAEG diverso da quello pattuito svolta dalla dante causa dell'opposta (cui sarebbe subentrata) per le motivazioni esposte in atti Controparte_1
e, per tale ragione, defalcare qualsivoglia interesse dalla somma capitale per intervenuta prescrizione (o in ipotesi ricalcolandoli secondo il minor tasso di interesse legale o defalcando gli importi come calcolati dal perito Dott. e/o Persona_1 secondo il diverso valore ritenuto dal giudice) visto il danno subito (e in aggiunta di questo) da stimarsi anche in via equitativa e dedurre dal presunto totale dovuto
l'importo di euro 9.529,36 (novemilacinquecentoventinove/36) versato riconducendolo integralmente quale quantum da defalcare dalla somma capitale e altresì defalcare euro 2.347,50 (duemilatrecentoquarantasette/50) per importi di addebiti di mora e penali non pattuiti e illegittimamente pretesi ed euro 7.217,41
(settemiladuecentodiciassette/41) incassati illegittimamente da Parte_3 al momento di estinzione del finanziamento del 26.01.2012 per le ragioni espresse in atti. - Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 23/5/2024 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato alle parti il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Conclusasi con verbale negativo la mediazione, la causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali.
All'udienza del 23/4/2025 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, va preliminarmente osservato, in punto di onere della prova, che secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda ex multis Cassazione civile sez. III,
17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, dalla documentazione versata in atti sono emersi elementi che dimostrano la fondatezza dell'opposizione per non avere parte convenuta dato prova certa della titolarità del credito di cui al credito ingiuntivo.
Si rammenta, preliminarmente, che in ossequio al principio della ragione più liquida, la domanda formulata dalla parte può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapida decisione, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., il cui scrutinio, comunque, non avrebbe mutato l'esito della presente decisione.
Orbene, nel caso in esame, fondato è il motivo di opposizione relativo alla mancata prova della titolarità del credito ingiunto e alla conseguente carenza di legittimazione attiva della controparte formulata dall'opponente.
Ed invero, secondo la prospettazione di parte opposta, il credito per cui si procede sarebbe stato oggetto di una cessione di crediti cd. in blocco nell'ambito di un'opera di cartolarizzazione, intercorsa con la di cui è stato dato avviso Parte_3 in Gazzetta Ufficiale.
Orbene, sul punto si osserva come, per costante giurisprudenza, la pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale non è idoneo di per sè a provare che la cessione sia avvenuta e che il credito per cui è lite sia stato effettivamente compreso tra quelli oggetto della cessione di cui all'indicato avviso.
La pubblicazione dell'avviso di cessione esonera, infatti, il cessionario solo dall'obbligo di notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa se non individua esattamente il contenuto del contratto di cessione, in quanto, una cosa è l'avviso della cessione necessario ai fini dell'efficacia della cessione, altra cosa è la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (in questo senso, cfr. l'ordinanza del 28 febbraio 2020, n. 5617 della Corte di Cassazione "Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4 TUB (…) rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art.
58 comma 4 (…), sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito).
La Corte di Cassazione, negli ultimi recenti approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Nel caso, dunque, come quello in esame, dove i debitori ingiunti hanno contestato la stessa esistenza della cessione avente ad oggetto il presunto credito vantato nei confronti, la mera pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, prodotto dalla convenuta, non è idonea a provare l'effettiva sussistenza della fattispecie traslativa (vedi “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione
e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” e ancora, laddove la cessione “sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario” (Cass. civile sez. III, 22/06/2023,
n.17944).
Ciò posto, va evidenziato come nel caso di specie la non abbia assolto CP_1 all'onere della prova che sulla stessa gravava, non riuscendo a fornire la prova in primis della stessa esistenza della cessione, e poi anche che il credito per cui ha agito è ricompreso tra quelli oggetto della medesima cessione.
La società opposta, infatti, anche a seguito delle specifiche contestazioni sul punto da parte degli opponenti, si è limitata a produrre in giudizio, esclusivamente l'avviso della cessione di crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
3/6/2017, solo una proposta del contratto di cessione presuntivamente inviato alla
CO SP (doc. 10 procedimento monitorio) e una lista di crediti ceduti tra cui rientrerebbe anche quello nei confronti dell'opponente , che però non Parte_2
è riferibile con certezza ad alcuna cessione (doc. 11 procedimento monitorio).
Tale documentazione, pur unitariamente considerata, non può ritenersi idonea a fondare la prova certa della titolarità del credito per cui agisce in capo alla non essendo stata provata né l'avvenuta cessione, vista la mancata CP_1 produzione del relativo contratto, né tantomeno l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto della cessione.
Alla luce di tali ragioni, l'opposizione deve essere accolta, non avendo la convenuta/opposta dato piena prova della titolarità del credito per cui ha agito in sede monitoria, e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
L'accoglimento dell'opposizione per tale ragione rende superflua la disamina degli altri motivi di opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria in quanto la stessa è avvenuta con il mero scambio delle memorie, e con congrua riduzione di tutte le altre voci tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 655/2023 emesso dal Tribunale di Livorno in data 19/6/2023,
• Condanna la al rimborso in favore di parte opponente delle Controparte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 22/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso