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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 3507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3507 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11734/2024 con ad oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. DONATELLA ZAMPIERI
RICORRENTE contro
Controparte_1
Con l'avv. ENRICO MARIA GRIGGIO
CONVENUTO
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sullo status familiae sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza dell'11/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/06/2024 la parte ricorrente in epigrafe Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio civile con n
[...] Controparte_1 data 18/12/2010, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Padova;
che dall'unione
1 è nata la figlia (01/06/2011), ad oggi minorenne;
che i coniugi si sono separati Per_1 davanti al Tribunale di Padova, alle condizioni che erano state omologate dal suddetto
Tribunale con decreto emesso nel settembre 2014; che la separazione si è protratta a far tempo dalla loro comparizione all'udienza presidenziale, senza che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi si sia ricostituita;
che la sig.ra , oltre a ha avuto Parte_1 Per_1 altri due figli, di cui uno – (25/06/2008) – avuto in giovanissima età ed Persona_2 un'altra – (25/09/2023) – nata dall'unione col proprio attuale Persona_3 compagno;
tanto premesso, la ricorrente ha domandato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di pronuncia sullo status ma ha formulato proprie e distinte conclusioni, contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Sentite le parti, comparse personalmente all'udienza del 14/01/2025, il Giudice, su istanza della ricorrente – alla cui richiesta controparte si è rimessa – ha disposto l'ascolto della figlia che si è svolto con l'ausilio della dott.ssa psicologa psicoterapeuta;
dalle Per_1 Per_4 dichiarazioni di è emerso che la minore “ha un rapporto affettivo autentico, v. Per_1 occhi lucidi, con il papà. La ragazza teme di essere abbandonata, sente senso di abbandono.
In caso di incontro da sola col padre teme di non saper gestire la relazione”; alla luce di quanto emerso durante l'audizione e dopo ampia discussione, le parti hanno acconsentito alla nomina di un facilitatore genitoriale;
l'avv. Zampieri ha quindi insistito per la immediata di una sentenza parziale sullo status e i difensori si sono riportati, nel resto, ai rispettivi atti.
Il giudice, con successiva ordinanza, ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo altresì la facilitazione genitoriale – per la durata di tre mesi – e nominando a tal fine la dott.ssa psicologa-psicoterapeuta; preso atto di quanto sopra e ritenuta Persona_5 superflua tanto l'istruttoria orale chiesta dalle parti quanto l'indagine tributaria, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sul solo status.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed e lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Padova (18/07/2014) nella
2 procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso il consortium vitae idoneo a determinare l'interruzione della separazione.
Peraltro è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Sussistendo, perciò, tutti i presupposti richiesti e lege, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
La causa deve proseguire, provvedendosi a ciò con separata ordinanza, al fine di pervenire a decisione sulle ulteriori istanze.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Padova in data 18/12/2010 tra le parti e e iscritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Padova in atti di matrimonio, parte 1, n. 283 dell'anno 2010;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza al suo passaggio in giudicato;
- provvede come da separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo.
Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in data 9 luglio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11734/2024 con ad oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. DONATELLA ZAMPIERI
RICORRENTE contro
Controparte_1
Con l'avv. ENRICO MARIA GRIGGIO
CONVENUTO
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sullo status familiae sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza dell'11/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/06/2024 la parte ricorrente in epigrafe Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio civile con n
[...] Controparte_1 data 18/12/2010, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Padova;
che dall'unione
1 è nata la figlia (01/06/2011), ad oggi minorenne;
che i coniugi si sono separati Per_1 davanti al Tribunale di Padova, alle condizioni che erano state omologate dal suddetto
Tribunale con decreto emesso nel settembre 2014; che la separazione si è protratta a far tempo dalla loro comparizione all'udienza presidenziale, senza che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi si sia ricostituita;
che la sig.ra , oltre a ha avuto Parte_1 Per_1 altri due figli, di cui uno – (25/06/2008) – avuto in giovanissima età ed Persona_2 un'altra – (25/09/2023) – nata dall'unione col proprio attuale Persona_3 compagno;
tanto premesso, la ricorrente ha domandato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di pronuncia sullo status ma ha formulato proprie e distinte conclusioni, contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Sentite le parti, comparse personalmente all'udienza del 14/01/2025, il Giudice, su istanza della ricorrente – alla cui richiesta controparte si è rimessa – ha disposto l'ascolto della figlia che si è svolto con l'ausilio della dott.ssa psicologa psicoterapeuta;
dalle Per_1 Per_4 dichiarazioni di è emerso che la minore “ha un rapporto affettivo autentico, v. Per_1 occhi lucidi, con il papà. La ragazza teme di essere abbandonata, sente senso di abbandono.
In caso di incontro da sola col padre teme di non saper gestire la relazione”; alla luce di quanto emerso durante l'audizione e dopo ampia discussione, le parti hanno acconsentito alla nomina di un facilitatore genitoriale;
l'avv. Zampieri ha quindi insistito per la immediata di una sentenza parziale sullo status e i difensori si sono riportati, nel resto, ai rispettivi atti.
Il giudice, con successiva ordinanza, ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo altresì la facilitazione genitoriale – per la durata di tre mesi – e nominando a tal fine la dott.ssa psicologa-psicoterapeuta; preso atto di quanto sopra e ritenuta Persona_5 superflua tanto l'istruttoria orale chiesta dalle parti quanto l'indagine tributaria, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sul solo status.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed e lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Padova (18/07/2014) nella
2 procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso il consortium vitae idoneo a determinare l'interruzione della separazione.
Peraltro è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Sussistendo, perciò, tutti i presupposti richiesti e lege, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
La causa deve proseguire, provvedendosi a ciò con separata ordinanza, al fine di pervenire a decisione sulle ulteriori istanze.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Padova in data 18/12/2010 tra le parti e e iscritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Padova in atti di matrimonio, parte 1, n. 283 dell'anno 2010;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza al suo passaggio in giudicato;
- provvede come da separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo.
Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in data 9 luglio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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