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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4189/2023 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 24.4.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 4189/2023 R.G., verten- te tra:
ZO LO
[...]
Parte_1 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore alle ore 11.42 è presente, per parte appellata, l'Avvocato Vincenzo Mosca che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Giuseppe Mattiello.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.. CP_ L'Avv.to Mosca si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di
[..
, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 4189/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4189/2023 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3576/2023 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 21.8.2023, nel procedimento n. 10683/2021 R.G. - vertente
tra
(P. IVA , in persona del legale rap- Parte_2 P.IVA_1 presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Agostino Imposi- mato, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in Caserta,
Via F. Ricciardi, n. 4;
appellante
e
in persona del legale rappresentante pro tempore (P. IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Mattiello, elettiva- P.IVA_2 mente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Teverola, Via Roma, n.
112; appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La con opposizione a precetto dell'11.10.2021, espo- Parte_2 neva che: a) con ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c., la dedu- Parte_1 cendo di essere una società costituita nel 2006, di avere sede legale e operativa in
San Marcellino (CE) e di occuparsi prevalentemente di commercio al dettaglio e all'ingrosso di pneumatici nuovi ed usati, aveva lamentato la costituzione, nel
2
2017, della società con sede in Aversa (CE), Viale Europa Controparte_2
385, ad un distanza di circa 700 metri dalla propria sede, anch'essa dedita alla vendita all'ingrosso ed al dettaglio di penumatici per autotrazione, nonché
l'installazione, da parte di quest'ultima, di insegne costituite da penumatico di grosse dimensioni, con la dicitura “TEAM ANIEL GOMME s.r.l. - Vendita in- grosso e dettaglio di pneumatici”; b) ritenendo che la denominazione e l'insegna della corrispondessero alla propria denominazione sociale Controparte_2 ed alla propria insegna, tanto da ingenerare confusione nei propri clienti, indotti per errore a recarsi presso il competitore piuttosto che presso la propria sede, e sul presupposto che tale concorrenza sleale stesse causando un grave ed ingente danno economico e d'immagine, la aveva invocato una tutela cautelare Parte_1
d'urgenza, chiedendo al Tribunale di Napoli – sezione specializzata in materia d'impresa, di inibire al competitore commerciale l'utilizzo della denominazione
“Aniel ME, sia nella ragione sociale che nelle insegne, “con espressa richie- sta ex.art.614 bis. c.p.c di disporre un'adeguata somma da versare ai ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento”; c) nella contumacia della il Tribunale accoglieva il ricorso caute- Controparte_2 lare, così disponendo: “1) inibisce a TEAM Aniel MM S.r.l con sede in Aversa
Viale Europa 385 (s.p.15) in persona del suo legale rappresentante p.t. l'utilizzo nella propria denominazione sociale della denominazione ANIEL GOMME;
2) inibisce a TEAM Aniel MM S.r.l con sede in Aversa Viale Europa 385 l'utilizzo nella propria insegna del nome ANIEL GOMME;
3) fissa la somma di € 200,00 per ogni violazione e/o inosservanza successivamente constatata a carico della re- sistente, e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di cui so- pra e/o per la loro violazione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza…”; d) avverso l'ordinanza veniva propo- sto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; e) all'udienza del 16.1.19, il Collegio for- mulava una proposta transattiva, mediante la quale le parti definivano la
contro
- versia in essere;
f) la proposta, accettata da entrambe le parti, veniva sottoscritta sia dal legale rapp.te della reclamante, sig. , personalmente presen- Parte_2 te all'udienza, sia dal suo difensore, nonché dal difensore della reclamata, dichia- ratosi munito dei relativi poteri;
g) nelle more, la provve- Controparte_2 deva a modificare la propria denominazione sociale, nonché l'insegna esposta, con l'utilizzo della nuova denominazione ZO h) in data Parte_2
27.9.19, la deducendo settantacinque giorni di “ritardo Parte_1 nell'attuazione dell'ordinanza” cautelare, dall'1.11.18 al 15.1.19, notificava all'opponente copia conforme del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza recla- mata del 15.10.18 e pedissequo atto di precetto, intimando il pagamento dell'importo di € 15.351,30; i) la ZO proponeva opposi- Pt_2 Parte_2
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zione a quel precetto, deducendo l'intervenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale posto dalla a fondamento della minacciata azione Parte_1 esecutiva, in conseguenza della sottoscrizione del verbale di conciliazione giudi- ziale del 16.1.19; l) si costituiva in giudizio l chiedendo il riget- Parte_1 to dell'opposizione; m) quel giudizio si concludeva con l'accoglimento dell'opposizione anche in appello (nella comparsa di costituzione dell'opposta si legge che “la Corte di Appello di Napoli, nel rigettare l'appello, ha confermato la sentenza di primo grado, statuendo che: “ In applicazione dei principi qui riporta- ti, il Collegio reclami del Tribunale di Napoli Nord ha esattamente ritenuto che il titolo esecutivo giudiziale azionato con la notifica dell'atto di precetto opposto, fosse stato caducato a seguito della conciliazione giudiziale sopravvenuta nella fase di reclamo ed a chiusura della stessa, stante l'effetto sostitutivo del provvedi- mento reclamato e novativo delle obbligazioni ivi previste (riduzione della penale da € 200,00 ad € 100,00 al giorno”; n) in data 1.10.21, la notifi- Parte_1 alla altro atto di precetto (quello in esame) sul- Pt_3 Parte_2 la scorta del verbale del 16.1.19, deducendo l'inosservanza dell'opponente agli impegni assunti ed intimando il pagamento dell'importo di € 95.900,00 per 959 giorni di ritardo nell'attuazione della conciliazione, oltre accessori;
o) l'opponente deduceva: 1) l'insussistenza di titolo esecutivo con riguardo alla clausola penale;
2) l'insussistenza di inadempimento;
3) la possibilità di riduzione della penale.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, evidenziando l'inadempimento dell'opponente all'obbligo “previsto nel verbale di conciliazione “
[...]
, dunque non inserendo la locuzione Team ed invertendo Parte_4
l'ordine indicato nella predetta conciliazione…occorre, pertanto, osservare che il titolo posto a base del precetto è costituito dal verbale di conciliazione sottoscritto da entrambe le parti all'udienza del 16.1.2019 innanzi al Tribunale di Napoli –
Sezione Specializzata delle Imprese – nel procedimento RG 29490/2018 nel quale la in qualità di reclamante, si impegnava nel termine di Controparte_2 trenta giorni dall'accettazione della proposta alla modifica della propria denomi- nazione sociale nonché dei segni distintivi della stessa nel senso che segue: - uti- lizzo della denominazione “ ; - mancato uti- Parte_4 lizzo nello svolgimento della propria attività del sintagma . Parte_1
La ha mutato la propria denominazione sociale in Controparte_2 [...]
Controparte_3
Condividendo la decisione del Collegio in sede di reclamo, anche alla luce dell'istruttoria svolta, è evidente, come l'odierna reclamata non abbia adempiuto
a quanto si era impegnata a fare con il verbale di conciliazione in quanto, pur avendo modificato la precedente denominazione, lo ha fatto in maniera difforme
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da quanto previsto nel verbale di conciliazione. Infatti, dalla istruttoria svolta, è emerso anche che l'opponente continua ad utilizzare la denominazione Parte_5 ell'insegna, come da foto prodotte dalla parte opposta.
[...]
E ciò basta per poter affermare che vi è stato inadempimento al titolo, poiché
l'obbligo assunto era proprio quello di modificare la denominazione nei termini indicati”.
Il Giudice di primo grado ha poi disatteso l'eccezione inerente alla mancanza di ti- tolo esecutivo e ha evidenziato che la domanda di riduzione della penale non po- tesse “trovare accoglimento considerato che l'inversione nella denominazione uti- lizzata delle parole previste ingenera nel consumatore quella confusione che at- traverso il cambio di denominazione si intendeva evitare. Oltre a rammentare la accertata violazione anche dell'ulteriore obbligo di non utilizzare la locuzione in qualsiasi segno distintivo, che non consente di ritenere il predetto Parte_1 adempimento come non grave”.
Avverso la sentenza, indicata come notificata in data 24.8.2023, l'appellante, con atto del 25.9.2023 (il 23.8.2025 cadeva di sabato), ha promosso appello, costituen- dosi in data 29.9.2023.
L'istante ha dedotto: 1) erronea applicazione della legge sostanziale e processuale
- erronea valutazione dei fatti - omessa valutazione delle prove prodotte dalla op- ponente - omessa motivazione;
2) erronea applicazione della legge – motivazione in parte illogica in parte mancante;
3) ancora, erronea applicazione della legge – motivazione in parte illogica in parte mancante.
In via preliminare va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impu- gnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
Con il primo motivo, l'appellante ha allegato la non corretta interpretazione dei patti contrattuali, evidenziando che non vi fosse alcun inadempimento, deducendo altresì come parte convenuta avesse inserito foto nella comparsa conclusionale, come tali tardive e non utilizzabili.
Il motivo non può essere accolto.
Ed infatti, in primo luogo, si rileva l'effettivo inadempimento, o comunque inesat- to adempimento, posto in essere dall'appellante.
Il titolo posto a base del precetto è costituito dal verbale di conciliazione all'udienza del 16.1.2019 innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata delle Imprese – nel procedimento RG 29490/2018, nel quale si legge che la
[...]
“si impegna nel termine di trenta giorni dall'accettazione della Controparte_2 proposta alla modifica della propria denominazione sociale nonché dei segni di- stintivi della stessa nel senso che segue: utilizzo della denominazione “
[...]
; parte reclamante si impegna altresì a non utilizza- Parte_4 re nello svolgimento della propria attività il sintagma parte recla- Parte_1
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mante si impegna al pagamento di una penale giornaliera, per ogni violazione dell'accordo, di euro 100”.
Dunque, gli obblighi erano:
1. utilizzo della denominazione;
Parte_4 Parte_2
2. non utilizzo, nello svolgimento della propria attività, del termine “Aniel- gomme”.
Ebbene, con riferimento alla prima delle previsioni, la ha Controparte_2 mutato la propria denominazione sociale in , per Parte_2 cui si desume con evidenza che l'istante non ha esattamente adempiuto all'obbligo, in quanto, pur avendo modificato la precedente denominazione, lo ha fatto in maniera difforme da quanto previsto nel verbale.
Inoltre, neppure si reputa che la nuova denominazione sia irrilevante, posto che, con la dicitura utilizzata, in luogo di “(Team) LO ZO ME come pre- visto nell'accordo, l'appellante, pur non violando direttamente il divieto di utiliz- zare il termine , in sostanza lo ha aggirato, ponendo in sequenza le Parte_1 parole ” e “ (ZO , in luogo di quelle indicate Pt_2 Pt_2 Parte_2 nell'accordo e cioè “Team LO ZO . Pt_2
Già tali considerazioni si reputano dirimenti.
Peraltro, e quale ulteriore e autonomo motivo di reiezione, si aggiunge che, riguar- do all'utilizzo del termine , a prescindere da ogni considerazione Parte_1 sull'utilizzo delle foto, va detto come sia stata la stessa opponente, nel giudizio di primo grado, a produrre foto, datata ottobre 2021 (il precetto è relativo a periodo fino al primo ottobre 2021 e l'allegato prodotto reca il termine “insegne officina ottobre 2021”), in cui, non solo l'originaria insegna, almeno limitatamente a quella posta sul pupazzo mascotte (foto pagine 3 e 4) è stata modificata con l'utilizzo di due lettere di dimensioni minori (da Aniel ad ), ma nelle stesse foto sono ri- Pt_2 prodotte varie bandiere con l'insegna “Team Aniel MM srl”.
L'appellante, con il secondo motivo, ha dedotto che il verbale di conciliazione è inidoneo a legittimare l'azione esecutiva, relativamente al capo contenente la clau- sola penale.
La valutazione non è condivisa dal Collegio, stante la previsione contenuta nell'art. 185, ultimo comma, cpc.
Si è ad esempio sostenuto che la conciliazione giudiziale è tesa a fornire alle parti processuali, ex artt. 185 c.p.c. e 88 disp. att. c.p.c., un titolo esecutivo che può es- sere ricondotto nella più ampia categoria di cui all'art. 474, n. 3, c.p.c., ovvero quelli ricevuti da notaio o pubblico ufficiale relativamente a somme di denaro
(Corte d'Appello Napoli, Sez. II, Sentenza, 28/05/2009, n. 1793).
E va aggiunto, solo per mera completezza, stante la previsione di pagamento di somma di danaro, che il verbale di conciliazione giudiziale costituisce titolo esecu-
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tivo idoneo alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, perché - come già statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2002 - si deve ritenere che i presupposti di fungibilità e coercibilità in forma specifica dell'obbli- go dedotto nel titolo siano stati considerati al momento della formazione dell'ac- cordo conciliativo dal giudice che lo ha promosso e sotto la cui vigilanza esso è stato concluso (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 05/10/2022, n. 28871).
Il verbale assume valenza di titolo esecutivo di tutte le pattuizioni ivi contenute, comprese l'obbligo di pagamento.
Va aggiunto che le previsioni contenute nell'accordo sono state precise e dettaglia- te (penale giornaliera di euro 100 per ogni violazione dell'accordo), per cui la de- terminazione dell'ammontare è facilmente determinabile con mera operazione ma- tematica.
E sono state le parti che, in sede di cognizione, hanno fatto ricorso al predetto cri- terio di calcolo.
Neppure il terzo motivo, inerente alla riduzione della penale, può essere accolto.
Vale richiamare il principio, dalla valenza generale, secondo cui “nell'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un'ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. (nella for- mulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) non è consentito dedurre la scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'a- dempimento con l'effetto di ottenere una riduzione del "quantum" della misura coercitiva, risolvendosi altrimenti quest'ultima in un'inammissibile modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, permessa unicamente nel processo di cognizione e attraverso il rituale esperimento dei mezzi di impugna- zione” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 26/07/2023, n. 22714).
Non è dunque possibile valutare, in sede di esecuzione, le deduzioni volte alla ri- duzione (valutazione dell'adempimento parziale, dei soli giorni lavorativi, dell'emergenza COVID, etc.)
E tanto si dice a prescindere da ogni considerazione sulle censure proposte, sia per quanto detto in sede di primo motivo, sia perché la previsione nel verbale appare abbastanza chiara (per ogni giorno di ritardo, senza alcuna altra specificazione).
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in di- spositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modifica- zioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare com- plessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiara- ta inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
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ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà at- to nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 3576/2023 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 21.8.2023, nel procedimento n. 10683/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in euro 7.158,5, per com- pensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 24.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 24.4.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 4189/2023 R.G., verten- te tra:
ZO LO
[...]
Parte_1 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore alle ore 11.42 è presente, per parte appellata, l'Avvocato Vincenzo Mosca che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Giuseppe Mattiello.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.. CP_ L'Avv.to Mosca si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di
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, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 4189/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4189/2023 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3576/2023 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 21.8.2023, nel procedimento n. 10683/2021 R.G. - vertente
tra
(P. IVA , in persona del legale rap- Parte_2 P.IVA_1 presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Agostino Imposi- mato, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in Caserta,
Via F. Ricciardi, n. 4;
appellante
e
in persona del legale rappresentante pro tempore (P. IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Mattiello, elettiva- P.IVA_2 mente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Teverola, Via Roma, n.
112; appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La con opposizione a precetto dell'11.10.2021, espo- Parte_2 neva che: a) con ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c., la dedu- Parte_1 cendo di essere una società costituita nel 2006, di avere sede legale e operativa in
San Marcellino (CE) e di occuparsi prevalentemente di commercio al dettaglio e all'ingrosso di pneumatici nuovi ed usati, aveva lamentato la costituzione, nel
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2017, della società con sede in Aversa (CE), Viale Europa Controparte_2
385, ad un distanza di circa 700 metri dalla propria sede, anch'essa dedita alla vendita all'ingrosso ed al dettaglio di penumatici per autotrazione, nonché
l'installazione, da parte di quest'ultima, di insegne costituite da penumatico di grosse dimensioni, con la dicitura “TEAM ANIEL GOMME s.r.l. - Vendita in- grosso e dettaglio di pneumatici”; b) ritenendo che la denominazione e l'insegna della corrispondessero alla propria denominazione sociale Controparte_2 ed alla propria insegna, tanto da ingenerare confusione nei propri clienti, indotti per errore a recarsi presso il competitore piuttosto che presso la propria sede, e sul presupposto che tale concorrenza sleale stesse causando un grave ed ingente danno economico e d'immagine, la aveva invocato una tutela cautelare Parte_1
d'urgenza, chiedendo al Tribunale di Napoli – sezione specializzata in materia d'impresa, di inibire al competitore commerciale l'utilizzo della denominazione
“Aniel ME, sia nella ragione sociale che nelle insegne, “con espressa richie- sta ex.art.614 bis. c.p.c di disporre un'adeguata somma da versare ai ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento”; c) nella contumacia della il Tribunale accoglieva il ricorso caute- Controparte_2 lare, così disponendo: “1) inibisce a TEAM Aniel MM S.r.l con sede in Aversa
Viale Europa 385 (s.p.15) in persona del suo legale rappresentante p.t. l'utilizzo nella propria denominazione sociale della denominazione ANIEL GOMME;
2) inibisce a TEAM Aniel MM S.r.l con sede in Aversa Viale Europa 385 l'utilizzo nella propria insegna del nome ANIEL GOMME;
3) fissa la somma di € 200,00 per ogni violazione e/o inosservanza successivamente constatata a carico della re- sistente, e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di cui so- pra e/o per la loro violazione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza…”; d) avverso l'ordinanza veniva propo- sto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; e) all'udienza del 16.1.19, il Collegio for- mulava una proposta transattiva, mediante la quale le parti definivano la
contro
- versia in essere;
f) la proposta, accettata da entrambe le parti, veniva sottoscritta sia dal legale rapp.te della reclamante, sig. , personalmente presen- Parte_2 te all'udienza, sia dal suo difensore, nonché dal difensore della reclamata, dichia- ratosi munito dei relativi poteri;
g) nelle more, la provve- Controparte_2 deva a modificare la propria denominazione sociale, nonché l'insegna esposta, con l'utilizzo della nuova denominazione ZO h) in data Parte_2
27.9.19, la deducendo settantacinque giorni di “ritardo Parte_1 nell'attuazione dell'ordinanza” cautelare, dall'1.11.18 al 15.1.19, notificava all'opponente copia conforme del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza recla- mata del 15.10.18 e pedissequo atto di precetto, intimando il pagamento dell'importo di € 15.351,30; i) la ZO proponeva opposi- Pt_2 Parte_2
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zione a quel precetto, deducendo l'intervenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale posto dalla a fondamento della minacciata azione Parte_1 esecutiva, in conseguenza della sottoscrizione del verbale di conciliazione giudi- ziale del 16.1.19; l) si costituiva in giudizio l chiedendo il riget- Parte_1 to dell'opposizione; m) quel giudizio si concludeva con l'accoglimento dell'opposizione anche in appello (nella comparsa di costituzione dell'opposta si legge che “la Corte di Appello di Napoli, nel rigettare l'appello, ha confermato la sentenza di primo grado, statuendo che: “ In applicazione dei principi qui riporta- ti, il Collegio reclami del Tribunale di Napoli Nord ha esattamente ritenuto che il titolo esecutivo giudiziale azionato con la notifica dell'atto di precetto opposto, fosse stato caducato a seguito della conciliazione giudiziale sopravvenuta nella fase di reclamo ed a chiusura della stessa, stante l'effetto sostitutivo del provvedi- mento reclamato e novativo delle obbligazioni ivi previste (riduzione della penale da € 200,00 ad € 100,00 al giorno”; n) in data 1.10.21, la notifi- Parte_1 alla altro atto di precetto (quello in esame) sul- Pt_3 Parte_2 la scorta del verbale del 16.1.19, deducendo l'inosservanza dell'opponente agli impegni assunti ed intimando il pagamento dell'importo di € 95.900,00 per 959 giorni di ritardo nell'attuazione della conciliazione, oltre accessori;
o) l'opponente deduceva: 1) l'insussistenza di titolo esecutivo con riguardo alla clausola penale;
2) l'insussistenza di inadempimento;
3) la possibilità di riduzione della penale.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, evidenziando l'inadempimento dell'opponente all'obbligo “previsto nel verbale di conciliazione “
[...]
, dunque non inserendo la locuzione Team ed invertendo Parte_4
l'ordine indicato nella predetta conciliazione…occorre, pertanto, osservare che il titolo posto a base del precetto è costituito dal verbale di conciliazione sottoscritto da entrambe le parti all'udienza del 16.1.2019 innanzi al Tribunale di Napoli –
Sezione Specializzata delle Imprese – nel procedimento RG 29490/2018 nel quale la in qualità di reclamante, si impegnava nel termine di Controparte_2 trenta giorni dall'accettazione della proposta alla modifica della propria denomi- nazione sociale nonché dei segni distintivi della stessa nel senso che segue: - uti- lizzo della denominazione “ ; - mancato uti- Parte_4 lizzo nello svolgimento della propria attività del sintagma . Parte_1
La ha mutato la propria denominazione sociale in Controparte_2 [...]
Controparte_3
Condividendo la decisione del Collegio in sede di reclamo, anche alla luce dell'istruttoria svolta, è evidente, come l'odierna reclamata non abbia adempiuto
a quanto si era impegnata a fare con il verbale di conciliazione in quanto, pur avendo modificato la precedente denominazione, lo ha fatto in maniera difforme
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da quanto previsto nel verbale di conciliazione. Infatti, dalla istruttoria svolta, è emerso anche che l'opponente continua ad utilizzare la denominazione Parte_5 ell'insegna, come da foto prodotte dalla parte opposta.
[...]
E ciò basta per poter affermare che vi è stato inadempimento al titolo, poiché
l'obbligo assunto era proprio quello di modificare la denominazione nei termini indicati”.
Il Giudice di primo grado ha poi disatteso l'eccezione inerente alla mancanza di ti- tolo esecutivo e ha evidenziato che la domanda di riduzione della penale non po- tesse “trovare accoglimento considerato che l'inversione nella denominazione uti- lizzata delle parole previste ingenera nel consumatore quella confusione che at- traverso il cambio di denominazione si intendeva evitare. Oltre a rammentare la accertata violazione anche dell'ulteriore obbligo di non utilizzare la locuzione in qualsiasi segno distintivo, che non consente di ritenere il predetto Parte_1 adempimento come non grave”.
Avverso la sentenza, indicata come notificata in data 24.8.2023, l'appellante, con atto del 25.9.2023 (il 23.8.2025 cadeva di sabato), ha promosso appello, costituen- dosi in data 29.9.2023.
L'istante ha dedotto: 1) erronea applicazione della legge sostanziale e processuale
- erronea valutazione dei fatti - omessa valutazione delle prove prodotte dalla op- ponente - omessa motivazione;
2) erronea applicazione della legge – motivazione in parte illogica in parte mancante;
3) ancora, erronea applicazione della legge – motivazione in parte illogica in parte mancante.
In via preliminare va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impu- gnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
Con il primo motivo, l'appellante ha allegato la non corretta interpretazione dei patti contrattuali, evidenziando che non vi fosse alcun inadempimento, deducendo altresì come parte convenuta avesse inserito foto nella comparsa conclusionale, come tali tardive e non utilizzabili.
Il motivo non può essere accolto.
Ed infatti, in primo luogo, si rileva l'effettivo inadempimento, o comunque inesat- to adempimento, posto in essere dall'appellante.
Il titolo posto a base del precetto è costituito dal verbale di conciliazione all'udienza del 16.1.2019 innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata delle Imprese – nel procedimento RG 29490/2018, nel quale si legge che la
[...]
“si impegna nel termine di trenta giorni dall'accettazione della Controparte_2 proposta alla modifica della propria denominazione sociale nonché dei segni di- stintivi della stessa nel senso che segue: utilizzo della denominazione “
[...]
; parte reclamante si impegna altresì a non utilizza- Parte_4 re nello svolgimento della propria attività il sintagma parte recla- Parte_1
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mante si impegna al pagamento di una penale giornaliera, per ogni violazione dell'accordo, di euro 100”.
Dunque, gli obblighi erano:
1. utilizzo della denominazione;
Parte_4 Parte_2
2. non utilizzo, nello svolgimento della propria attività, del termine “Aniel- gomme”.
Ebbene, con riferimento alla prima delle previsioni, la ha Controparte_2 mutato la propria denominazione sociale in , per Parte_2 cui si desume con evidenza che l'istante non ha esattamente adempiuto all'obbligo, in quanto, pur avendo modificato la precedente denominazione, lo ha fatto in maniera difforme da quanto previsto nel verbale.
Inoltre, neppure si reputa che la nuova denominazione sia irrilevante, posto che, con la dicitura utilizzata, in luogo di “(Team) LO ZO ME come pre- visto nell'accordo, l'appellante, pur non violando direttamente il divieto di utiliz- zare il termine , in sostanza lo ha aggirato, ponendo in sequenza le Parte_1 parole ” e “ (ZO , in luogo di quelle indicate Pt_2 Pt_2 Parte_2 nell'accordo e cioè “Team LO ZO . Pt_2
Già tali considerazioni si reputano dirimenti.
Peraltro, e quale ulteriore e autonomo motivo di reiezione, si aggiunge che, riguar- do all'utilizzo del termine , a prescindere da ogni considerazione Parte_1 sull'utilizzo delle foto, va detto come sia stata la stessa opponente, nel giudizio di primo grado, a produrre foto, datata ottobre 2021 (il precetto è relativo a periodo fino al primo ottobre 2021 e l'allegato prodotto reca il termine “insegne officina ottobre 2021”), in cui, non solo l'originaria insegna, almeno limitatamente a quella posta sul pupazzo mascotte (foto pagine 3 e 4) è stata modificata con l'utilizzo di due lettere di dimensioni minori (da Aniel ad ), ma nelle stesse foto sono ri- Pt_2 prodotte varie bandiere con l'insegna “Team Aniel MM srl”.
L'appellante, con il secondo motivo, ha dedotto che il verbale di conciliazione è inidoneo a legittimare l'azione esecutiva, relativamente al capo contenente la clau- sola penale.
La valutazione non è condivisa dal Collegio, stante la previsione contenuta nell'art. 185, ultimo comma, cpc.
Si è ad esempio sostenuto che la conciliazione giudiziale è tesa a fornire alle parti processuali, ex artt. 185 c.p.c. e 88 disp. att. c.p.c., un titolo esecutivo che può es- sere ricondotto nella più ampia categoria di cui all'art. 474, n. 3, c.p.c., ovvero quelli ricevuti da notaio o pubblico ufficiale relativamente a somme di denaro
(Corte d'Appello Napoli, Sez. II, Sentenza, 28/05/2009, n. 1793).
E va aggiunto, solo per mera completezza, stante la previsione di pagamento di somma di danaro, che il verbale di conciliazione giudiziale costituisce titolo esecu-
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tivo idoneo alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, perché - come già statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2002 - si deve ritenere che i presupposti di fungibilità e coercibilità in forma specifica dell'obbli- go dedotto nel titolo siano stati considerati al momento della formazione dell'ac- cordo conciliativo dal giudice che lo ha promosso e sotto la cui vigilanza esso è stato concluso (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 05/10/2022, n. 28871).
Il verbale assume valenza di titolo esecutivo di tutte le pattuizioni ivi contenute, comprese l'obbligo di pagamento.
Va aggiunto che le previsioni contenute nell'accordo sono state precise e dettaglia- te (penale giornaliera di euro 100 per ogni violazione dell'accordo), per cui la de- terminazione dell'ammontare è facilmente determinabile con mera operazione ma- tematica.
E sono state le parti che, in sede di cognizione, hanno fatto ricorso al predetto cri- terio di calcolo.
Neppure il terzo motivo, inerente alla riduzione della penale, può essere accolto.
Vale richiamare il principio, dalla valenza generale, secondo cui “nell'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un'ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. (nella for- mulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) non è consentito dedurre la scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'a- dempimento con l'effetto di ottenere una riduzione del "quantum" della misura coercitiva, risolvendosi altrimenti quest'ultima in un'inammissibile modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, permessa unicamente nel processo di cognizione e attraverso il rituale esperimento dei mezzi di impugna- zione” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 26/07/2023, n. 22714).
Non è dunque possibile valutare, in sede di esecuzione, le deduzioni volte alla ri- duzione (valutazione dell'adempimento parziale, dei soli giorni lavorativi, dell'emergenza COVID, etc.)
E tanto si dice a prescindere da ogni considerazione sulle censure proposte, sia per quanto detto in sede di primo motivo, sia perché la previsione nel verbale appare abbastanza chiara (per ogni giorno di ritardo, senza alcuna altra specificazione).
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in di- spositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modifica- zioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare com- plessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiara- ta inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
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ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà at- to nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 3576/2023 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 21.8.2023, nel procedimento n. 10683/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in euro 7.158,5, per com- pensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 24.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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