Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00728/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2023, proposto da
AZ. AGR. LA RINALDO E C. s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.G.E.A.-AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.50726 Comunicazione: CP700-4485738-P notificata alla ricorrente in data 14 dicembre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 1995/1996, 1996/1997 e 1999/00;
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA ai sensi dell’art. 8-ter della legge n. 33 del 1999.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. NO CE ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, viene principalmente impugnato l’atto in data 14 dicembre 2022, con il quale A.G.E.A.-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha provveduto a ricalcolare, nei confronti della ricorrente, il prelievo supplementare latte per il periodo 1995/1996, 1996/1997 e 1999/00.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 15 gennaio 2026.
Il Collegio deve prendere atto che, in prossimità della suindicata udienza, parte ricorrente ha depositato in giudizio una nota con la quale comunica di non avere più interesse alla decisione, e ciò in quanto l’atto di ricalcolo impugnato in questa sede è stato annullato nelle more del giudizio in esecuzione dell’art. 10-bis del d.l. n. 69 del 2023.
Non resta dunque che prendere atto di quanto sopra e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Non essendosi costituita l’Amministrazione intimata, nulla va disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE UN, Presidente
NO CE ZZ, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO CE ZZ | IE UN |
IL SEGRETARIO