TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 5471/ 2024 R.G.L. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. BONFIGLIO GIORGIO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via P.pe di
Pantelleria n. 37, giusta procura in atti
CONTRO
- in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Galardo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Salerno, via Paolo De Granita n.14, giusta procura in atti.
E
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente CP_2
in Roma ed elettivamente in Palermo presso l'Ufficio Legale Distrettuale , sito in Via CP_2
Laurana n. 59 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bernocchi, giusta procura indicata in atti.
- opposti -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate sostitutive dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 9 aprile 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
1 Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n° 296202390108450574000 nella parte relativa all'avviso di addebito n° 59620170007105489000.
❖ Rigetta per il resto il ricorso.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite tra tutte le parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.4.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, convenne in giudizio innanzi a questo tribunale l' e l'ente riscossore proponendo opposizione CP_2
avverso l'intimazione di pagamento n. 296202390108450574000 limitatamente all'avviso di addebito n° 59620170007105489000.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per i seguenti motivi:
- perché detto avviso di addebito era stato già inserito in altra intimazione di pagamento precedentemente notificatagli e già oggetto di impugnazione innanzi a questo Tribunale
(n. RGL 12492/2023) con evidente duplicazione del credito richiesto;
- per intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
- per intervenuta decadenza dell'ente creditore dal potere impositivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'ente previdenziale contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto ed eccependo, in particolare:
- violazione del principio del ne bis in idem essendosi definito il giudizio richiamato da parte ricorrente con sentenza di rigetto (avendo accertato il giudice che il credito contributivo portato nell'AVA 59620170007105489000 non era prescritto;
- il proprio difetto di legittimazione passiva per le doglianze inerenti l'attività di riscossione, di competenza di successivamente alla notifica dell'avviso di CP_1
addebito, intervenuta regolarmente;
- in ogni caso, la tardività dell'opposizione, stante la rituale notifica degli avvisi di addebito;
Anche si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso eccependo: CP_1
- il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla questione della notifica degli avvisi di addebito di competenza dell' e al merito della pretesa contributiva;
CP_2
2 - la violazione del principio del ne bis in idem stante l'intervenuta Sentenza n°3719/2024 del 19/09/2024.
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 9 aprile 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note ai sensi dell'art 127 ter cpc, sulle conclusioni di cui in atti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso merita di essere accolto solo parzialmente.
Ritiene questo giudice, una volta sinteticamente esposte le domande, eccezioni e difese delle parti, di esaminare in primis l'eccezione preliminare sollevata dal ricorrente.
Invero, stante la natura dell'intimazione di pagamento (equiparabile ad atto di precetto)
l'ente riscossore non può emettere una seconda intimazione di pagamento per un avviso di addebito già inserito in altra intimazione di pagamento sottoposta a scrutinio del Tribunale a seguito di impugnazione (tanto più se sia intervenuto provvedimento di sospensione del ruolo) a meno che il ricorso non sia stato rigettato o non sia stato dichiarato inammissibile o improponibile.
Tuttavia, nel caso in esame, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data antecedente (8.4.2025) alla Sentenza richiamata dalle parti opposte n.
3719/2024 del 19/09/2024.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento n° 296202390108450574000 nella parte relativa all'avviso di addebito n° 59620170007105489000 si appalesa illegittima.
Invece, nel merito, il ricorso va respinto in quanto, come pacificamente ammesso dalle parti, già in precedenza, era stata notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento n.
29620239000386439000 (comprensiva anche dell'avviso di addebito nell'AVA
59620170007105489000) opposta nel giudizio recante n. rgl 12492/2023 conclusosi, nelle more di questo giudizio, con la sentenza n. 3719/2024 del 19/09/2024 che ha rigettato il ricorso statuendo che «La prescrizione quinquennale invocata dei crediti degli avvisi
d'addebito del 2017 impugnati, posta l'interruzione provocata dal preavviso di fermo amministrativo del 2020, non può ritenersi maturata alla notifica dell'intimazione impugnata.»
Pertanto, pur non risultando ex actis che tale sentenza si passata in giudicato, tuttavia non è stato dedotto da parte ricorrente che avverso la stessa sia stata proposta impugnazione
3 e, in ogni caso, quando in due procedimenti tra le stesse parti si discute lo stesso rapporto giuridico, e uno di essi si è definito con sentenza (anche se non passata in giudicato), si applica il principio del giudicato interno.
Conseguentemente, nel caso in esame, l'accertamento operato dalla citata sentenza n.
3719/2024 del 19/09/2024 (che si ricorda essere provvisoriamente esecutiva) preclude che nell'ambito del presente giudizio possa valutarsi in maniera diversa l'avvenuta prescrizione dell'avviso di addebito n° 59620170007105489000 e, dunque, la fondatezza o meno della pretesa creditoria oggetto dell'intimazione opposta nella parte in cui riguarda il medesimo atto presupposto.
In termini conclusivi, dunque, il ricorso merita di essere accolto solo parzialmente.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, si ritiene sussistano giusti motivi per compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 9 aprile 2025
IL GIUDICE O.
Claudia Gentile
4