Articolo 24 della Legge 12 agosto 1974, n. 370
Articolo 23
Versione
8 settembre 1974
Art. 24. (Onere finanziario e copertura)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in lire 402 milioni per il 1973 e in lire 1.503 milioni per il 1974 e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici in lire 133 milioni per il 1974, si fara' fronte:
quanto a complessive lire 1.905 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 276 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974;
quanto a lire 133 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, mediante corrispettivo prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 settembre 1974