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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello a seguito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 11.2.25 la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1986/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1
ASSUNTA TIRONE;
APPELLANTE/I
E
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino;
appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE n°1776/24 con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso il precetto notificatogli in data 23.12.2020 via posta. Il ricorrente in primo grado aveva dedotto la nullità del precetto emesso in violazione dell'art. 480 c.p.c. per l'omessa indicazione del titolo in forza del quale si procede ad esecuzione e, nello specifico: della sezione del Tribunale che ha emesso il titolo e del numero di Registro Generale del decreto ingiuntivo;
oltre che la manca specificazione di alcune spese, indicate sotto la voce “altre spese”. In ragione di ciò aveva chiesto, in via preliminare, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo, nonché dichiarare la nullità del precetto opposto. Il primo giudice con articolata motivazione ha rigettato l'opposizione premettendo le vicende processuali del giudizio introdotto erroneamente con atti di citazione e assegnato solo successivamente alla sezione lavoro, nonché deciso, previo mutamento del rito. Ha evidenziato che il precetto si fondava sul decreto ingiuntivo n. 3754/2019 RG, emesso dal Tribunale di NT AR CA VE, sezione Lavoro e Previdenza, in data 23-
24/05/2019, notificato il successivo 31/05/2019, reso esecutivo con provvedimento del
24/02/2020 e munito di formula esecutiva il 21/07/2020 come indicato nel precetto stesso, notificato il 23.12.2020 via posta, ed è stato recapitato in data 2.1.2021; che nonostante l'errore nella scelta del rito, l'opposizione era tempestiva atteso che il precetto era stato notificato in data 23.12.2020 a mezzo posta e la notifica della citazione era stata effettuata in data 5.1.2021 e il deposito il successivo 13 gennaio;
pertanto, nel termine dei 20 giorni;
che la parte ben conosceva l'esistenza del decreto ingiuntivo che aveva opposto, sebbene non avesse poi coltivato il giudizio;
che sulla scorta della lettera della norma applicabile e della giurisprudenza in materia non era necessaria l'indicazione del numero del decreto ingiuntivo sul precetto e che comunque esso era stato menzionato nell'atto; che destituita di fondamento era la doglianza relativa alla mancata indicazione della sezione lavoro come quella di appartenenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo (mancanza paventata quale causa di errore nella scelta del rito dalla Difesa), in quanto omissione inidonea a determinare il mancato raggiungimento dello scopo dell'atto, soprattutto alla luce della proposta opposizione al decreto ingiuntivo, a patrocinio del medesimo legale odierno;
che dunque le censure relative al contenuto del precetto non potevano essere accolte;
che quanto alla presunta genericità delle “ ulteriori spese” precettate le stesse, di esiguo valore ( 0,95 euro) non era necessario che nel precetto fosse esplicitato il calcolo;
che invero l'art. 480 cpc prevedeva ipotesi tassative di nullità. Ha perciò rigettato l'opposizione. Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame il – ancora una volta con atto Pt_1 intestato “ atto di citazione in appello”- deducendo quale unico motivo di gravame testualmente :”L'odierna sentenza si riferisce ad una opposizione a precetto-il precetto de quo trova fondamento, così come si legge, in un decreto ingiuntivo di cui non vengono precisate, né la sezione di appartenenza del Tribunale che lo ha emesso né il numero di ruolo generale e né tantomeno il numero del decreto ingiuntivo stesso. Si legge infatti:
“visto il titolo esecutivo-decreto ingiuntivo-emesso dal Tribunale di NT AR CA VE …” Secondo il disposto di cui all'art. 480 cpc, il precetto deve necessariamente essere indicare il titolo esecutivo: tale indicazione è totalmente mancante nell'atto di precetto qui opposto, procurando la nullità dello stesso. Inoltre, per mero scrupolo difensivo, in relazione alle somme ivi contenute, vi è la mancanza di precisazione di una parte di esse: difatti vi è la voce “ulteriori spese” che non trovano alcuna determinazione, per cui vi è incertezza sulle voci elencante, con la conseguente invalidità del precetto. La sentenza impugnata inoltre non è precisa sulle somme che il sig. Parte_1 dovrebbe dare a in quanto non le riporta, come da precetto. Tutto ciò premesso, CP_1 considerato e ritenuto, il sig. , in atti rappresentato/a, difeso/a e Parte_1 domiciliato/a, richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, ” CP_2 Si è costituito che in primo luogo ha dedotto che l'appellante non aveva mai CP_1 proceduto alla notifica dell'atto di appello di cui “la a deducente difesa, infatti, è venuta a conoscenza della proposizione del presente giudizio, solo a seguito dei contatti intercorsi con la difesa avversaria, alla quale era stata chiesta, prima di procedere con il recupero coattivo del credito, la disponibilità del sig. a provvedere al pagamento spontaneo Pt_1 delle somme liquidate nella sentenza resa nel giudizio di opposizione a precetto.”. Ha chiesto in via preliminare dichiararsi improcedibile il gravame che era comunque da ritenersi inammissibile perché privo di censure e in ogni caso infondato.
Previo deposito di note di trattazione cartolare la controversia è decisa come segue.
Va detto che non vi è prova della notifica dell'atto di appello in relazione all'udienza di discussione del 11.2.25, come dedotto dall'appellato. Invero il presente giudizio è stato preceduto da una fase cautelare per la sospensiva dell'esecutività della sentenza, la cui udienza è stata fissata con separato decreto. A fronte della specifica eccezione dell'appellato, parte appellante non ha dato adeguata prova di aver notificato l'atto di appello ed il decreto di fissazione della presente udienza nei termini di legge.
Esprimendosi con riguardo a controversia regolata dal rito del lavoro la Suprema Corte ha ritenuto che “nelle controversie di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, regolate dal rito del lavoro (artt. 6 e 2, d.lgs. n. 150 del 2011), l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto, né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto della eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado. ( cfr. Cassazione civile sez. II, 25/01/2024, (ud. 18/01/2024, dep. 25/01/2024), n.2408 ). Ha spiegato la Suprema Corte che “…Si è infatti evidenziato come, a fronte di una notificazione del tutto omessa, è quindi inesistente giuridicamente e di fatto (per totale mancanza materiale dell'atto: Cass. Sez. Un. n. 14916 del 2016), non può applicarsi un sistema sanante, quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c. con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem.
5.2. Tanto meno rispetto ad una notificazione dell'appello del tutto mancata può dirsi che tale inesistenza venga sanata ex tunc al momento della eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, secondo il principio generale dettato dall'art. 156, commi 2 e 3, c.p.c. La difformità dell'atto processuale dal modello legale non deve essere rilevata dal giudice ove risulti comunque adempiuta la funzione astratta ed obiettiva che quello stesso atto persegue nella sequenza procedimentale (Cass. Sez. Un. n. 11550 del 2022). Si è precisato al riguardo che nelle controversie di lavoro, la mancata notificazione del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza lede non soltanto la corretta instaurazione del contraddittorio (a cui presidio è posto il termine stabilito nel terzo comma dell'art. 435
c.p.c., il quale garantisce la "astratta possibilità dello svolgimento dell'udienza di discussione e della realizzazione del diritto di difesa dell'appellato": Corte cost. ord. n. 60 del 2010; anche ord. n. 253 del 2012), ma soprattutto la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (Cass. n. 9597 del 2011; Cass. n. 6159 del 2018).
Dalla omessa notificazione del ricorso e del decreto dell'appello, nel sistema dell'art. 435
c.p.c. vengono, quindi, pregiudicate le condizioni di parità tra le parti, ovvero il diritto dell'appellato di essere posto tempestivamente a conoscenza della litispendenza concernente il gravame. L'acquisizione tardiva della conoscenza della pendenza dell'impugnazione desumibile dalla spontanea costituzione in giudizio dell'appellato (che avesse appreso aliunde dell'appello giammai notificatogli e intenda cosi far valere le sue difese) non può dare per realizzato nel processo il risultato pratico cui la preventiva notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a ottenere la declaratoria di improcedibilità…”. In definitiva, allora, in caso di mancata notifica la costituzione del convenuto non può avere efficacia sanante. Va rimarcato che l'appellante, a fronte della specifica eccezione del convenuto, nulla ha controdedotto, sicchè il fatto della mancata notifica deve ritenersi anche incontestato.
Solo per completezza va comunque detto che l'atto di appello- introdotto con citazione, ancorchè depositata, ignorandosi totalmente quanto già evidenziato in primo grado circa il rito – è privo totalmente di contenuto censorio. E'principio pacifico quello secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199).
Il gravame è privo di qualsivoglia censura e si limita alla – scarna- reiterazione delle stesse difese di primo grado, incurante totalmente delle motivazioni rese dal primo giudice, tutte corrette e condivisibili, come anche in questa sede va rimarcato. L'appello, pertanto, non notificato ma, in ogni caso, non adeguatamente censorio, non può essere accolto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, anche soggettive, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando;
Rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio che liquida in euro 2906,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
contributo unificato come in motivazione. Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza cartolare del 11.2.25
Il Consigliere est. Il Presidente