Articolo 67 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 66Articolo 68
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13 luglio 1913
Art. 67.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo procedente, le Camere di commercio devono sottoporre alla approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il regolamento speciale delle borse esistenti nella loro circoscrizione.

Finche' non saranno approvati detti regolamenti, restano in vigore gli attuali, in quanto non siano contrari alle disposizioni della presente legge.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913