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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 938 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MERCURIO C.F._1
DANIELA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MISERENDINO C.F._2
VALERIO ANTONINO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 19/03/2025 i coniugi
[...]
[...] , nata a [...] il [...], e Parte_2 CP_1
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FURCI SICULO il
30/07/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 1;
- che dall'unione era nata la figlia in data 17/12/2016; Persona_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 29/10/2022;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei ricorrenti, impegnandosi i ricorrenti medesimi a mantenere, con l'obbligo del reciproco rispetto, un contegno di serena comunicazione fra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi;
2. la figlia minore resta affidata in via esclusiva alla madre, tenuto Persona_2
conto della decisione del Tribunale dei Minori di Messina (All. 5);
3. il padre verserà a titolo di mantenimento per la minore la somma di € 180,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. quanto al diritto di visita, se e in quanto le condizioni dello stesso padre lo permettano, potrà vedere la figlia tutte le volte che vorrà e potrà, previo accordo con la madre e
2 compatibilmente con gli impegni scolastici, della minore, trascorrendo in
Italia ad anni alterni il Natale o la Pasqua con l'uno o l'altro genitore, attenendosi in ogni caso alle condizioni di cui al provvedimento del
Tribunale dei Minori;
5. i coniugi dichiarano che in occasione della separazione hanno provveduto a regolamentare tra loro ogni reciproca pendenza economica e di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale e economico.
6. i ricorrenti acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio.
7. dare atto che, senza scavalcare la disposizione di cui al superiore punto 2., i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore rilevanza riguardanti la minore, quali - a titolo esemplificativo - quelle relative alla salute, alla formazione ed agli studi, e i quali si impegnano in proposito alla massima collaborazione e rispetto reciproco, tenendo sempre comunque in considerazione le attitudini, le inclinazioni, le capacità ed i desideri della figlia minore;
8. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26/04/2025.
Alla suddetta udienza del 17/09/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
3 È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 29/10/2022, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di FURCI SICULO il 30/07/2015, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 1, parte 1, tra , nata a Parte_1
Messina il 12/01/1987, e , nato a [...] il Controparte_1
30/12/1983, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
4 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di FURCI SICULO di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 938 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MERCURIO C.F._1
DANIELA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MISERENDINO C.F._2
VALERIO ANTONINO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 19/03/2025 i coniugi
[...]
[...] , nata a [...] il [...], e Parte_2 CP_1
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FURCI SICULO il
30/07/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 1;
- che dall'unione era nata la figlia in data 17/12/2016; Persona_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 29/10/2022;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei ricorrenti, impegnandosi i ricorrenti medesimi a mantenere, con l'obbligo del reciproco rispetto, un contegno di serena comunicazione fra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi;
2. la figlia minore resta affidata in via esclusiva alla madre, tenuto Persona_2
conto della decisione del Tribunale dei Minori di Messina (All. 5);
3. il padre verserà a titolo di mantenimento per la minore la somma di € 180,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. quanto al diritto di visita, se e in quanto le condizioni dello stesso padre lo permettano, potrà vedere la figlia tutte le volte che vorrà e potrà, previo accordo con la madre e
2 compatibilmente con gli impegni scolastici, della minore, trascorrendo in
Italia ad anni alterni il Natale o la Pasqua con l'uno o l'altro genitore, attenendosi in ogni caso alle condizioni di cui al provvedimento del
Tribunale dei Minori;
5. i coniugi dichiarano che in occasione della separazione hanno provveduto a regolamentare tra loro ogni reciproca pendenza economica e di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale e economico.
6. i ricorrenti acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio.
7. dare atto che, senza scavalcare la disposizione di cui al superiore punto 2., i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore rilevanza riguardanti la minore, quali - a titolo esemplificativo - quelle relative alla salute, alla formazione ed agli studi, e i quali si impegnano in proposito alla massima collaborazione e rispetto reciproco, tenendo sempre comunque in considerazione le attitudini, le inclinazioni, le capacità ed i desideri della figlia minore;
8. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26/04/2025.
Alla suddetta udienza del 17/09/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
3 È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 29/10/2022, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di FURCI SICULO il 30/07/2015, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 1, parte 1, tra , nata a Parte_1
Messina il 12/01/1987, e , nato a [...] il Controparte_1
30/12/1983, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
4 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di FURCI SICULO di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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