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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/12/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT.SSA MA IZ D'ORSI PRESIDENTE
DOTT. VINCENZINA ANDRICCIOLA REL. EST.
DOTT. VINCENZO LANDOLFI GIUDICE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 49-1/2025 R.G.A.V.G.,
TRA
della provincia di Milano, Lodi, Monza-Brianza, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Maria Zanesi ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa in Milano alla Via Fontana n. 5, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
SI ZA, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
avente ad oggetto: Ricorso per liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa, che debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
FATTO E DIRITTO
della provincia di Milano, Lodi, Monza-Brianza chiedeva Parte_1 dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale della società Controparte_1
Allegava, a sostegno della domanda, di vantare nei confronti di quest'ultima, un credito complessivo pari ad € 56004,72, portato da D.I. n. 56/2025 emesso dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Milano e successivo atto di precetto, e che vani erano stati i tentativi di ottenere il pagamento del dovuto, risultando infruttuosa la procedura esecutiva mobiliare presso terzi intrapresa-.
La resistente si costituiva in giudizio, insisteva nel rigetto della istanza allegando la carenza del requisito dello stato di insolvenza,
Deve ritenersi che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente.
In particolare:
- il credito, enunziato dalla parte ricorrente, è rappresentato puntualmente nella documentazione allegata, ed è divenuto definitivo;
- la parte debitrice è imprenditore commerciale, come si evince dalla visura camerale;
- per quanto riguarda i bilanci degli ultimi tre anni (triennio contemplato dalla legge al fine dell'accertamento del requisito dimensionale di cui all'art 2 comma 1 lett. d) CCII, va rilevato che la prova che la parte debitrice disponga del possesso congiunto dei requisiti che la esonerano dalla liquidazione giudiziale (quelli di cui al citato art. 2, comma 1, lett. d), CCII), incombe su di essa, a mente dell'art. 121 CCII, che recita: «Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza» e nel caso di specie dalla documentazione contabile in atti si evince il superamento di tutti e tre i parametri richiesti (dall'ultimo bilancio approvato al 31.12.2023 risulta attivo € 1.174.140, ricavi € 761265,00 e debiti € 1055314,00)
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, da adempiere verso l'odierno ricorrente eccede gli euro
30.000,00, somma rilevante ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;
Deve reputarsi accertato, altresì, lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice il quale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità va desunto “più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni,. Lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l'imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un'impresa deve operare. Tale insolvenza non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'articolo 5 L.F., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessario (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. nn. 4351/1980, 3198/1979, 1118/1978). In definitiva, costituisce presupposto indefettibile per la pronuncia di fallimento una situazione di persistente e generalizzata difficoltà economico-finanziaria dell'impresa, non riconducibile a mere contingenze occasionali o transitorie, la quale, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata, si traduce nell'incapacità strutturale dell'imprenditore di adempiere in modo regolare e sistematico alle obbligazioni assunte (vedi ex multis: Cass. Civ., Sent., 04 marzo 2005 n. 4789; Cass. Civ., Sent., 27 gennaio 2008, n. 5215)
Orbene tale requisito può ritenersi sussistente nel caso di specie in quanto la non è Controparte_1 in grado di assolvere alle proprie obbligazioni, come si ricava:
a) dalla circostanza che la debitrice non pagava il debito, portato dal D.I. ormai divenuto definitivo;
CP_ b) dall'indebitamento verso l' che ammonta, allo stato, ad € 351.997,67 e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per € 404.378,20
c) dalla infruttuosità della procedura esecutiva mobiliare presso terzi intrapresa;
d) dalla circostanza che l'ultimo bilancio approvato alla data del 31.12.2023 presenta una perdita di esercizio di € 13133,00 e che l'esistenza di crediti incagliati ed, in particolare, quello dell'importo di
€ 601.066,80 ammesso al passivo del fallimento Controparte_3
, comunque inferiore alla complessiva esposizione debitoria emersa dalla istruttoria espletata,
[...] non può escludere la ricorrenza del presupposto della insolvenza nei termini innanzi indicati;
Non è possibile, aprendosi con la presente, una fase di liquidazione giudiziale, una condanna alle spese di lite: la questione dovrà essere, se del caso, rimessa alla fase di accertamento del passivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
1. dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società società Controparte_1 unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Montecalvo Irpino alla via Conca n. 5, p.Iva , P.IVA_1
2. nomina Giudice Delegato il Dott. Vincenzina Andricciola;
3. nomina Curatore dott.ssa iscritta all'albo dell'ODCEC di Benevento che alla luce Persona_1 della organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art 130 ultimo comma Codice della crisi risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 con invito ad accettare l'incarco entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
4. ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. autorizza il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31
Maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la impresa debitrice anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con la impresa debitrice;
6. avvisa il Curatore che, al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la Cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4 bis, d. lgs. 6 Settembre
2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 Maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado od affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, e di non essere tra coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali), e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
invita, altresì, il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
7. ordina al Curatore:
- di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
- di redigere l'inventario nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti od avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere,
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- in attesa dell'attuazione degli artt. 126, comma 2, CCII, e 199 CCII, di attivare il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 10 CCII;
- di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso, trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo, ed il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale assegnato alla procedura;
8. fissa la data del 12.02.2026 ore 11:30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
9. avvisa i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte, ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 bis, ovvero 22, comma 3,
d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere;
l'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la Cancelleria del Tribunale;
il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
10. ordina, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza sia comunicata al debitore, a chi ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale, al Pubblico Ministero, al Curatore, nonché trasmessa, per estratto, al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione.
Così deciso in Benevento, il 03.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT. VINCENZINA ANDRICCIOLA
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA MA IZ D'ORSI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT.SSA MA IZ D'ORSI PRESIDENTE
DOTT. VINCENZINA ANDRICCIOLA REL. EST.
DOTT. VINCENZO LANDOLFI GIUDICE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 49-1/2025 R.G.A.V.G.,
TRA
della provincia di Milano, Lodi, Monza-Brianza, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Maria Zanesi ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa in Milano alla Via Fontana n. 5, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
SI ZA, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
avente ad oggetto: Ricorso per liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa, che debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
FATTO E DIRITTO
della provincia di Milano, Lodi, Monza-Brianza chiedeva Parte_1 dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale della società Controparte_1
Allegava, a sostegno della domanda, di vantare nei confronti di quest'ultima, un credito complessivo pari ad € 56004,72, portato da D.I. n. 56/2025 emesso dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Milano e successivo atto di precetto, e che vani erano stati i tentativi di ottenere il pagamento del dovuto, risultando infruttuosa la procedura esecutiva mobiliare presso terzi intrapresa-.
La resistente si costituiva in giudizio, insisteva nel rigetto della istanza allegando la carenza del requisito dello stato di insolvenza,
Deve ritenersi che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente.
In particolare:
- il credito, enunziato dalla parte ricorrente, è rappresentato puntualmente nella documentazione allegata, ed è divenuto definitivo;
- la parte debitrice è imprenditore commerciale, come si evince dalla visura camerale;
- per quanto riguarda i bilanci degli ultimi tre anni (triennio contemplato dalla legge al fine dell'accertamento del requisito dimensionale di cui all'art 2 comma 1 lett. d) CCII, va rilevato che la prova che la parte debitrice disponga del possesso congiunto dei requisiti che la esonerano dalla liquidazione giudiziale (quelli di cui al citato art. 2, comma 1, lett. d), CCII), incombe su di essa, a mente dell'art. 121 CCII, che recita: «Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza» e nel caso di specie dalla documentazione contabile in atti si evince il superamento di tutti e tre i parametri richiesti (dall'ultimo bilancio approvato al 31.12.2023 risulta attivo € 1.174.140, ricavi € 761265,00 e debiti € 1055314,00)
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, da adempiere verso l'odierno ricorrente eccede gli euro
30.000,00, somma rilevante ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;
Deve reputarsi accertato, altresì, lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice il quale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità va desunto “più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni,. Lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l'imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un'impresa deve operare. Tale insolvenza non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'articolo 5 L.F., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessario (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. nn. 4351/1980, 3198/1979, 1118/1978). In definitiva, costituisce presupposto indefettibile per la pronuncia di fallimento una situazione di persistente e generalizzata difficoltà economico-finanziaria dell'impresa, non riconducibile a mere contingenze occasionali o transitorie, la quale, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata, si traduce nell'incapacità strutturale dell'imprenditore di adempiere in modo regolare e sistematico alle obbligazioni assunte (vedi ex multis: Cass. Civ., Sent., 04 marzo 2005 n. 4789; Cass. Civ., Sent., 27 gennaio 2008, n. 5215)
Orbene tale requisito può ritenersi sussistente nel caso di specie in quanto la non è Controparte_1 in grado di assolvere alle proprie obbligazioni, come si ricava:
a) dalla circostanza che la debitrice non pagava il debito, portato dal D.I. ormai divenuto definitivo;
CP_ b) dall'indebitamento verso l' che ammonta, allo stato, ad € 351.997,67 e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per € 404.378,20
c) dalla infruttuosità della procedura esecutiva mobiliare presso terzi intrapresa;
d) dalla circostanza che l'ultimo bilancio approvato alla data del 31.12.2023 presenta una perdita di esercizio di € 13133,00 e che l'esistenza di crediti incagliati ed, in particolare, quello dell'importo di
€ 601.066,80 ammesso al passivo del fallimento Controparte_3
, comunque inferiore alla complessiva esposizione debitoria emersa dalla istruttoria espletata,
[...] non può escludere la ricorrenza del presupposto della insolvenza nei termini innanzi indicati;
Non è possibile, aprendosi con la presente, una fase di liquidazione giudiziale, una condanna alle spese di lite: la questione dovrà essere, se del caso, rimessa alla fase di accertamento del passivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
1. dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società società Controparte_1 unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Montecalvo Irpino alla via Conca n. 5, p.Iva , P.IVA_1
2. nomina Giudice Delegato il Dott. Vincenzina Andricciola;
3. nomina Curatore dott.ssa iscritta all'albo dell'ODCEC di Benevento che alla luce Persona_1 della organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art 130 ultimo comma Codice della crisi risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 con invito ad accettare l'incarco entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
4. ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. autorizza il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31
Maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la impresa debitrice anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con la impresa debitrice;
6. avvisa il Curatore che, al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la Cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4 bis, d. lgs. 6 Settembre
2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 Maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado od affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, e di non essere tra coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali), e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
invita, altresì, il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
7. ordina al Curatore:
- di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
- di redigere l'inventario nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti od avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere,
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- in attesa dell'attuazione degli artt. 126, comma 2, CCII, e 199 CCII, di attivare il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 10 CCII;
- di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso, trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo, ed il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale assegnato alla procedura;
8. fissa la data del 12.02.2026 ore 11:30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
9. avvisa i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte, ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 bis, ovvero 22, comma 3,
d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere;
l'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la Cancelleria del Tribunale;
il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
10. ordina, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza sia comunicata al debitore, a chi ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale, al Pubblico Ministero, al Curatore, nonché trasmessa, per estratto, al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione.
Così deciso in Benevento, il 03.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT. VINCENZINA ANDRICCIOLA
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA MA IZ D'ORSI