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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4600/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente Rel.
Dott. Cristina Reggiani Giudice
Dott. Emanuela Romano Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4600/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. UGOLINI ROSA Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato di in via Testoni n.6 CP_1
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 24/03/2023, cittadino della TUNISIA nato il Parte_1
30/04/1995, ha impugnato il decreto di diniego del Questore di Bologna del 16.11.2022, notificato il 23.02.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs.
25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con
L. 137/2020; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha chiesto la Controparte_1
reiezione del ricorso.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies e 275 bis c.p.c.
***
Pagina 1 In via principale il ricorrente ha chiesto la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1. D.lgs. 286/1998.
Sul punto, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma
1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/1998, prevedendo che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale».
Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.
Pagina 2 Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8
CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.
Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020 (ancora applicabile ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di cassazione), le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n.
29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. I, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”) e superando, dunque, le pregresse “oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”, di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo “definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine”, chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del “diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.”
(Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
A tale riguardo hanno quindi osservato che “in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.l. n. 113/2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione
d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di
Pagina 3 carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (sent. n. 24413/2021 cit.).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della
Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della
Costituzione.
Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs.
286/98, cui sono state aggiunte le parole “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.
A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, “se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed “in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro
Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di “fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica” nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, “di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Pagina 4 Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede “una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine”, sicché “mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni
Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza”, osservando che in questi casi
“l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8”, Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020).
A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le “ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n.
130 del 2020” possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale,
Pagina 5 sottolineando che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (sentenza n.
24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi “superabile esclusivamente” ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia “necessario” per “ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit.).
In una recente decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo
Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui “tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la vita privata”, la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere “ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante” (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del
10/03/2022).
La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che “i parametri di aggancio al territorio italiano,
o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma”.
Pagina 6 Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 “si deve Per_1
accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art. 8.
Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente [in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse “valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato”].
La vita privata, infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Niemetz c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
- sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza
AC c. Italia - 2 novembre 2006).
È infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo - sentenza EM vs. Germany - 16 December 1992: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di
Pagina 7 una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
La vita privata, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte eur. dir. um., sentenza
16.12.1999, c. Germania); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del Per_2
singolo presso una data collettività (sentenza 29.04.2002, c. Regno Unito), Per_3
Il domicilio, invece, designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo
(sentenza 02.11.2006, AC c. Italia)
Negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente ha radicato una propria identità sociale rappresentata dalla famiglia da lui costruita: egli difatti è unito stabilmente da un legame affettivo di coppia con la compagna e sono genitori di due bambini nati a nel 2019 e 2022 ed il nucleo CP_1
familiare risiede attualmente in un'unità immobiliare del capoluogo emiliano regolarmente condotto in locazione dalla compagna (cfr. dichiarazione di coppia e contratto di convivenza). La prima figlia della coppia è regolarmente iscritta alla Scuola dell'Infanzia Comunale Attilia Neri e dalla documentazione medica depositata, il secondogenito nel 2024 è stato ricoverato presso l'Ospedale
Santo'Orsola per convulsione febbrile in corso di otite media acuta e alla luce della ricorrenza di tali episodi, alcuni con caratteristiche complesse, il team di neuropsichiatria infantile ha stabilito l'avvio di una terapia di fondo con IN (cfr. documentazione sanitaria relativa al figlio minore).
Il nucleo familiare si sostiene principalmente dell'entrate derivanti dall'attività lavorativa della compagna del ricorrente la quale nel 2023 ha aperto una pizzeria d'asporto, attività presso il quale il ricorrente collabora (cfr. visura camerale e documento di gestione attività autonoma).
Oltre alla situazione familiare portata all'attenzione del Collegio, in più di sette anni in Italia il ricorrente si è reso protagonista di vicende penali che lo hanno interessato dal 2018 al 2020. Egli è stato condannato per reati in materia di stupefacenti, violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio entro il termine stabilito, resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale.
Secondo quando emerso dal casellario giudiziale, il ricorrente il 31/01/2019 ha riportato una pena di mesi 8 di reclusione e multa di € 1.400,00 per cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso
(art. 110 c.p., art. 73 co.5 DPR 309/90) commesso a il 27/04/2018, il 21/03/2019 con CP_1
decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna è stata disposta la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 co.5 c.p.p., L.165/98; il 03/04/2019 per violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio entro il termine stabilito (art. 14 co.5ter
D.L.vo 286/1998), accertato in il 02/01/2018, condannato al pagamento di € 6.700,00 di CP_1
multa; il 12/12/2019 è stata disposta la sospensione del processo per la messa in prova ex art. 464
Pagina 8 quarter c.p.p. per il reato di acquisto, detenzione ed offerta illeciti di sostanze stupefacenti (art. 73
DPR 309/1990) commesso in il 21/03/2019, con sentenza del Tribunale di Bologna il CP_1
22/04/2024 è stata dichiarata l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ex art. 464 septies c.p.p.; il 05/10/2020 è stato nuovamente condannato per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso alla pensa di mesi 6 di reclusione e € 1.032,00 di multa;
il
27/03/2021 per i reati in materia di stupefacenti è stato disposto un cumulo delle pene inflitte ad un totale di anni 1, mesi 1 e giorni 16 di reclusione e € 1.432,00 di multa;
per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale continuato e lesione personale continuato, commessi in il 01/06/2020, con provvedimento del CP_1
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del 01/09/2023, è stato disposto un cumulo di pene, includendo i due precedenti reati in materia di stupefacenti, ad anni 2 mesi 3 e giorni 12 di reclusione e € 2.432,00 di multa.
Attualmente il ricorrente risulta essere agli arresti domiciliari per l'esecuzione della misura cautelare a seguito di reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73 co.1 DPR 309/90 commessi a dal CP_1
30/09/2021 al 07/10/2021 e nel periodo ricompreso tra marzo 2020 e il 17/08/2022 (cfr. ordinanza di custodia cautelare e ordinanza arresti domiciliari). Dalla documentazione agli atti risulta che il medesimo è stato autorizzato in data 09/12/2024 a trasferire il luogo di esecuzione dei domiciliari dalla precedente abitazione a quella nuova presa in affitto dalla compagna (cfr. ordinanza arresti domiciliari). In aggiunta allo stesso è stato concesso l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari ex art. 284 co.3 c.p.p per recarsi liberamente al luogo di lavoro ossia la pizzeria della compagna (cfr. autorizzazione GIP e verbale d'udienza).
Alla luce di tali considerazioni per accertare o meno la sussistenza del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno richiesto, è necessario esaminare la sussistenza di eventuali cause ostative individuati dall'art. 13 co.1 TUI ossia per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato che legittimano l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.
I reati commessi e sopraindicati, sia per loro natura e gravità, non delineano una situazione di pericolosità tale da consentire l'espulsione.
Ebbene nell'ottica di un bilanciamento delle esigenze di vita privata e familiare del ricorrente con le vicende penali che lo hanno interessato maggiormente negli anni 2018-2020, allo stato attuale non emerge una pericolosità sociale tale da risultare ostativa al riconoscimento del diritto alla protezione speciale.
Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio dalla presenza della compagna e dei figli nati in Italia, riferimento familiare sul territorio. Soprattutto la presenza di figli minori sul territorio nazionale rappresenta un
Pagina 9 elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia (cfr., per quanto in riferimento alla protezione umanitaria, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5506 del 26/02/2021, e da ultimo Cass. Ord. 32237/21 secondo cui “Costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, al di là ed a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori”).
Ancora, più di recente la Cassazione ha chiarito che “In tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità derivante dalla lesione del diritto all'unità familiare, ex art. 8 CEDU. deve essere autonomamente valutata mediante l'accertamento del dedotto ed allegato intervenuto radicamento familiare in Italia, senza che sia necessaria anche l'allegazione dell'integrazione dovuta allo svolgimento di attività lavorativa.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'Appello di rigetto della domanda di protezione umanitaria di una cittadina straniera che, in Italia, aveva contratto matrimonio e aveva avuto un figlio, in ragione del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i coniugi e dell'assenza di fonti di sostentamento dell'intera famiglia) (Sez. 1 - , Ordinanza n. 10201 del 30/03/2022).
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti con i familiari ivi rimasti.
Appare quindi che la conseguita unità familiare da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 T.U.I. in mancanza di un pericolo attuale e concreto per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”,
Pagina 10 sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna in camera di consiglio il 6.3.2025
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente Rel.
Dott. Cristina Reggiani Giudice
Dott. Emanuela Romano Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4600/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. UGOLINI ROSA Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato di in via Testoni n.6 CP_1
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 24/03/2023, cittadino della TUNISIA nato il Parte_1
30/04/1995, ha impugnato il decreto di diniego del Questore di Bologna del 16.11.2022, notificato il 23.02.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs.
25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con
L. 137/2020; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha chiesto la Controparte_1
reiezione del ricorso.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies e 275 bis c.p.c.
***
Pagina 1 In via principale il ricorrente ha chiesto la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1. D.lgs. 286/1998.
Sul punto, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma
1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/1998, prevedendo che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale».
Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.
Pagina 2 Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8
CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.
Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020 (ancora applicabile ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di cassazione), le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n.
29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. I, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”) e superando, dunque, le pregresse “oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”, di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo “definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine”, chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del “diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.”
(Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
A tale riguardo hanno quindi osservato che “in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.l. n. 113/2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione
d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di
Pagina 3 carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (sent. n. 24413/2021 cit.).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della
Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della
Costituzione.
Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs.
286/98, cui sono state aggiunte le parole “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.
A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, “se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed “in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro
Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di “fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica” nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, “di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Pagina 4 Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede “una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine”, sicché “mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni
Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza”, osservando che in questi casi
“l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8”, Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020).
A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le “ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n.
130 del 2020” possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale,
Pagina 5 sottolineando che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (sentenza n.
24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi “superabile esclusivamente” ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia “necessario” per “ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit.).
In una recente decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo
Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui “tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la vita privata”, la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere “ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante” (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del
10/03/2022).
La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che “i parametri di aggancio al territorio italiano,
o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma”.
Pagina 6 Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 “si deve Per_1
accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art. 8.
Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente [in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse “valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato”].
La vita privata, infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Niemetz c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
- sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza
AC c. Italia - 2 novembre 2006).
È infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo - sentenza EM vs. Germany - 16 December 1992: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di
Pagina 7 una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
La vita privata, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte eur. dir. um., sentenza
16.12.1999, c. Germania); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del Per_2
singolo presso una data collettività (sentenza 29.04.2002, c. Regno Unito), Per_3
Il domicilio, invece, designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo
(sentenza 02.11.2006, AC c. Italia)
Negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente ha radicato una propria identità sociale rappresentata dalla famiglia da lui costruita: egli difatti è unito stabilmente da un legame affettivo di coppia con la compagna e sono genitori di due bambini nati a nel 2019 e 2022 ed il nucleo CP_1
familiare risiede attualmente in un'unità immobiliare del capoluogo emiliano regolarmente condotto in locazione dalla compagna (cfr. dichiarazione di coppia e contratto di convivenza). La prima figlia della coppia è regolarmente iscritta alla Scuola dell'Infanzia Comunale Attilia Neri e dalla documentazione medica depositata, il secondogenito nel 2024 è stato ricoverato presso l'Ospedale
Santo'Orsola per convulsione febbrile in corso di otite media acuta e alla luce della ricorrenza di tali episodi, alcuni con caratteristiche complesse, il team di neuropsichiatria infantile ha stabilito l'avvio di una terapia di fondo con IN (cfr. documentazione sanitaria relativa al figlio minore).
Il nucleo familiare si sostiene principalmente dell'entrate derivanti dall'attività lavorativa della compagna del ricorrente la quale nel 2023 ha aperto una pizzeria d'asporto, attività presso il quale il ricorrente collabora (cfr. visura camerale e documento di gestione attività autonoma).
Oltre alla situazione familiare portata all'attenzione del Collegio, in più di sette anni in Italia il ricorrente si è reso protagonista di vicende penali che lo hanno interessato dal 2018 al 2020. Egli è stato condannato per reati in materia di stupefacenti, violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio entro il termine stabilito, resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale.
Secondo quando emerso dal casellario giudiziale, il ricorrente il 31/01/2019 ha riportato una pena di mesi 8 di reclusione e multa di € 1.400,00 per cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso
(art. 110 c.p., art. 73 co.5 DPR 309/90) commesso a il 27/04/2018, il 21/03/2019 con CP_1
decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna è stata disposta la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 co.5 c.p.p., L.165/98; il 03/04/2019 per violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio entro il termine stabilito (art. 14 co.5ter
D.L.vo 286/1998), accertato in il 02/01/2018, condannato al pagamento di € 6.700,00 di CP_1
multa; il 12/12/2019 è stata disposta la sospensione del processo per la messa in prova ex art. 464
Pagina 8 quarter c.p.p. per il reato di acquisto, detenzione ed offerta illeciti di sostanze stupefacenti (art. 73
DPR 309/1990) commesso in il 21/03/2019, con sentenza del Tribunale di Bologna il CP_1
22/04/2024 è stata dichiarata l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ex art. 464 septies c.p.p.; il 05/10/2020 è stato nuovamente condannato per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso alla pensa di mesi 6 di reclusione e € 1.032,00 di multa;
il
27/03/2021 per i reati in materia di stupefacenti è stato disposto un cumulo delle pene inflitte ad un totale di anni 1, mesi 1 e giorni 16 di reclusione e € 1.432,00 di multa;
per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale continuato e lesione personale continuato, commessi in il 01/06/2020, con provvedimento del CP_1
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del 01/09/2023, è stato disposto un cumulo di pene, includendo i due precedenti reati in materia di stupefacenti, ad anni 2 mesi 3 e giorni 12 di reclusione e € 2.432,00 di multa.
Attualmente il ricorrente risulta essere agli arresti domiciliari per l'esecuzione della misura cautelare a seguito di reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73 co.1 DPR 309/90 commessi a dal CP_1
30/09/2021 al 07/10/2021 e nel periodo ricompreso tra marzo 2020 e il 17/08/2022 (cfr. ordinanza di custodia cautelare e ordinanza arresti domiciliari). Dalla documentazione agli atti risulta che il medesimo è stato autorizzato in data 09/12/2024 a trasferire il luogo di esecuzione dei domiciliari dalla precedente abitazione a quella nuova presa in affitto dalla compagna (cfr. ordinanza arresti domiciliari). In aggiunta allo stesso è stato concesso l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari ex art. 284 co.3 c.p.p per recarsi liberamente al luogo di lavoro ossia la pizzeria della compagna (cfr. autorizzazione GIP e verbale d'udienza).
Alla luce di tali considerazioni per accertare o meno la sussistenza del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno richiesto, è necessario esaminare la sussistenza di eventuali cause ostative individuati dall'art. 13 co.1 TUI ossia per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato che legittimano l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.
I reati commessi e sopraindicati, sia per loro natura e gravità, non delineano una situazione di pericolosità tale da consentire l'espulsione.
Ebbene nell'ottica di un bilanciamento delle esigenze di vita privata e familiare del ricorrente con le vicende penali che lo hanno interessato maggiormente negli anni 2018-2020, allo stato attuale non emerge una pericolosità sociale tale da risultare ostativa al riconoscimento del diritto alla protezione speciale.
Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio dalla presenza della compagna e dei figli nati in Italia, riferimento familiare sul territorio. Soprattutto la presenza di figli minori sul territorio nazionale rappresenta un
Pagina 9 elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia (cfr., per quanto in riferimento alla protezione umanitaria, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5506 del 26/02/2021, e da ultimo Cass. Ord. 32237/21 secondo cui “Costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, al di là ed a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori”).
Ancora, più di recente la Cassazione ha chiarito che “In tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità derivante dalla lesione del diritto all'unità familiare, ex art. 8 CEDU. deve essere autonomamente valutata mediante l'accertamento del dedotto ed allegato intervenuto radicamento familiare in Italia, senza che sia necessaria anche l'allegazione dell'integrazione dovuta allo svolgimento di attività lavorativa.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'Appello di rigetto della domanda di protezione umanitaria di una cittadina straniera che, in Italia, aveva contratto matrimonio e aveva avuto un figlio, in ragione del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i coniugi e dell'assenza di fonti di sostentamento dell'intera famiglia) (Sez. 1 - , Ordinanza n. 10201 del 30/03/2022).
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti con i familiari ivi rimasti.
Appare quindi che la conseguita unità familiare da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 T.U.I. in mancanza di un pericolo attuale e concreto per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”,
Pagina 10 sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna in camera di consiglio il 6.3.2025
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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